AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.46
Data decisione, Autorità:
04.11.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00046
Lugano
4 novembre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa . /_ (tutela volontaria) della Divisione degli
interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele che
oppone
______________________________, __________ __________ __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
alla
__________ __________;
concernente la tutela volontaria istituita a favore di
__________ __________, __________;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 6
marzo 1998 da __________ ______________________________ contro la decisione
emanata il 13 febbraio 1998 dalla Divisione degli interni;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1933), cittadino italiano coniugato con __________ nata __________
(1923), soffre da anni di un grave disturbo affettivo bipolare. Ricoverato dal
1982 presso l’Ospedale neuropsichiatrico cantonale di __________, egli è stato
trasferito nel 1995 al __________ , __________ e __________
(), sempre a __________.
B. Il 14 marzo 1997 il
direttore del __________ __________, __________ e __________ si è rivolto alla
Delegazione tutoria di __________ perché fosse istituita una tutela sulla base
dell’art. 369 cpv. 1 CC a favore di __________ __________. Questi ha a sua
volta postulato, il 27 maggio 1997, l’istituzione di una tutela volontaria e la
designazione del tutore ufficiale. Sentito personalmente da un membro e dalla
segretaria della Delegazione tutoria, __________ __________ ha confermato, il 7
luglio 1997, la sua richiesta. Il 2 ottobre 1997 la Delegazione tutoria di
__________ ha istituito una tutela volontaria a favore di __________
__________, designando __________ __________ come tutore. Il 14 ottobre 1997
__________ ______________________________ ha impugnato la decisione
dell’autorità tutoria alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali
quale autorità di vigilanza sulle tutele, postulando l’annullamento della
decisione. Statuendo il 13 febbraio 1998, la Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso, ponendo a carico
della ricorrente una tassa di giustizia di fr. 200.–.
C. Contro la decisione
citata __________ ______________________________ è insorta con un appello del 6
marzo 1998 in cui chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento della decisione dell’autorità tutoria. Con decreto del 13 marzo
1998 la presidente di questa Camera ha accolto la richiesta di effetto
sospensivo. La Delegazione tutoria di __________ non ha presentato osservazioni.
D. Il giudice delegato
della Camera, accertato che il rapporto del dott. __________ __________ era in
parte contestato, ha ordinato un completamento della perizia. Il referto è
stato rassegnato dal perito dott. __________ __________ il 28 settembre 1999.
Le parti hanno potuto esprimersi al riguardo.
Considerando
in diritto: 1. La procedura di tutela
volontaria è regolata dal diritto cantonale (art. 373 cpv. 1 CC) e competente
per pronunciarla è, nel Ticino, la delegazione tutoria del comune di domicilio
dell’interdicendo, riservata la facoltà di impugnare la relativa decisione davanti
alla Sezioni degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e le
curatele (art. 49 cpv. 1 LAC art. 20 lett. d, 81 e 85 del Regolamento sulle
tutele e le curatele). Le risoluzioni dell’autorità di vigilanza sono a loro
volta impugnabili alla Camera civile del Tribunale d’appello (art. 49 cpv. 3 e
54a LAC). L’interdicendo, come i terzi autorizzati quali il coniuge, sono
legittimati a ricorrere (art. 92 del regolamento sulle tutele e le curatele; Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, n. 22 e 88 ad art. 373 CC). I documenti nuovi prodotti con l’appello
sono ammissibili, come ricevibili sono le offerte di prove contenute nel
memoriale dell’appellante. Tutta la procedura di interdizione è governata
invero, per diritto federale, dal principio inquisitorio (Schnyder/Murer, op. cit., n. 123 ad
art. 373 CC con richiami). La contestazione riguardante il rapporto del dott.
__________ __________ è superata dalla nuova perizia consegnata il 28 settembre
1999 dal dott. __________ __________. Nulla osta quindi alla trattazione del ricorso
nel merito.
-
Ai sensi dell’art.
372 CC a una persona maggiorenne può essere nominato un tutore a sua istanza
ove dimostri che non può debitamente provvedere ai propri interessi per causa
di debolezza senile, acciacchi od inesperienza. L’istanza non deve necessariamente
essere presentata dall’interessato, l’autorità potendo invitarlo a sottoscrivere
una richiesta in tal senso. La domanda deve tuttavia essere chiara e non
equivoca e la decisione dell’interessato deve essere presa liberamente e con
una sufficiente capacità di discernimento (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 3a edizione, n. 146 pag. 47; Schnyder/Murer, op. cit., note 24 e 27
segg. ad art. 372 CC). Per la determinazione della volontà del richiedente, la
procedura risulta semplificata rispetto al procedimento di interdizione coatta,
e permette all’autorità una valutazione meno rigorosa dei relativi presupposti
(Schnyder/ Murer, op. cit., nota
11 ad art. 372 CC).
-
L’autorità di
vigilanza ha confermato l’istituzione della tutela volontaria poiché dal
rapporto del dott. __________ __________, medico curante dell’interdicendo,
risultava sia l’incapacità dell’interessato di occuparsi dei propri affari sia
la capacità di discernimento relativamente all’atto in esame. L’appellante contesta
che il marito possa essere l’autore dell’istanza di tutela volontaria del 27
maggio 1997, come pure che questi sia in grado di aderire a una simile proposta
formulata da terzi. A sostegno della propria tesi adduce che, proprio per il
disturbo mentale di cui è affetto, egli non è in grado di cogliere la portata
del provvedimento postulato, ragione per cui l’intera procedura sarebbe da
invalidare per difetto della capacità di discernimento dello stesso.
-
In concreto, poco
importa stabilire chi sia l’autore della domanda di tutela volontaria, poiché,
come si è detto, ai fini dell'interdizione non è determinante che il
richiedente abbia preso da solo l’iniziativa. Si tratta di accertare se la
manifestazione di volontà espressa dall’interdicendo per l’istituzione di tale
misura sia stata presa con la necessaria capacità di discernimento.
Il dott. __________
__________ ha indicato che il paziente soffre da anni di un grave disturbo
affettivo bipolare, molto invalidante. Egli alterna episodi di depressione a
franchi scompensi a impronta maniacale, con sbalzi improvvisi e imprevedibili
del tono dell’umore sia in un senso che nell’altro. Il tutto in assenza di una
qualsivoglia concomitante sintomatologia allucinatoria o delirante per cui
anche nelle fasi di più marcato disagio la sua capacità di discernimento è
almeno in parte conservata, anche se il paziente tende allora – a secondo del
suo tono dell’umore – a sopravalutare o sottovalutare la portata di ciò che gli
accade (rapporto 12 maggio 1997 doc. C). La diagnosi della malattia
dell’interdicen-do è confermata anche dal dott. __________ __________, per il
quale essa è grave, cronica, ciclica e invalidante (rapporto 28 settembre 1999
pag. 4). Ora, non ogni malattia o debolezza mentale lede la capacità di
discernimento (Bucher, in :
Berner Kommentar, Berna 1976, nota 73 e 76 ad art 16 CC; Bigler-Eggenberger, in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 29 ad art. 16). Quanto
alla capacità di discernimento, essa si presume e chi la contesta deve addurre
la prova della sua inesistenza. La prova deve però riferirsi a un preciso
momento e non in generale (DTF 124 III 7 consid. 1; Bucher, op. cit., n. 130 seg. ad art. 16 CC con riferimenti).
- Già si è detto che
il medico curante ha rilevato che il paziente conserva anche nelle fasi di più
marcato disagio, almeno in parte, la sua capacità di discernimento. Lo stesso
medico ha affermato che l’interessato è in grado di comprendere il significato
di un provvedimento come quello in esame avendolo discusso con lui e che durante
un incontro del 7 maggio 1997 il paziente è apparso interessato alla concretizzazione
di una misura di questo tipo (doc. C). Il 7 luglio 1997 l’interdicendo è quindi
stato sentito da alcuni membri della Delegazione tutoria i quali hanno constatato
che questi era in uno stato di euforia e che si è dimostrato consenziente al
tutore, persona che si sarebbe occupata di lui e che gli avrebbe concesso di
uscire e godere maggiore libertà (doc. F). Il dott. __________ __________, per
finire, ha rilevato che, la capacità di discernimento è diminuita, ma che
relativamente alla questione della tutela l’interessato si è espresso in
maniera da far capire che egli ha la capacità di sottoscrivere una richiesta di
tutela volontaria, comprendendone il senso e la portata (rapporto 28 settembre
1999 pag. 4 in fondo). Nelle circostanze descritte, pur considerando che
l’interdicendo è in una condizione psichica ridotta per malattia, dagli atti
non emergono elementi tali da far ritenere presunta una sua incapacità di discernimento.
Una simile conclusione non può essere tratta neppure dalla semplicità della
richiesta già per il fatto che essa riprende sostanzialmente il testo dell’art.
372 CC e il diritto federale non impone una forma particolare (Langenegger in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, Basilea 1999, n. 13 ad art. 372). Poco
importa che l’interdicendo, pur ricoverato da una ventina di anni, abbia
presentato la richiesta solo nel 1997. A prescindere dal fatto che l’adozione
di misure tutelari non è soggetta a termini, il trasferimento dalla Clinica
psichiatrica cantonale al Centro abitativo, ricreativo e di lavoro ha implicato
un coinvolgimento attivo dell’interessato che si traduce nel tentativo di
fargli assumere alcuni compiti e attività legati alla quotidianità, di fargli
apprendere regole di comportamento essenziali con l’obbiettivo di mantenere e
riattivare potenzialità di cui dispone; per giungere a questi obbiettivi è
indispensabile la collaborazione della famiglia o in mancanza di questa, di un
rappresentante legale (doc. A).
In conclusione nulla
lascia supporre che al momento della decisione di sottoporsi a tutela
volontaria, l’interessato non era capace di determinarsi liberamente. Si aggiunga
che l’appellante stessa non nega la necessità di una misura tutelare a favore
del marito (appello pag. 5 in alto), di modo che l’istituzione di una tutela
volontaria, meno incisiva di quella coatta, fondata sull’art. 369 CC (RDT 1990
pag. 35 segg.) è un provvedimento preso in ossequio ai precetti di
proporzionalità e sussidiarietà.
- L’appellante
contesta infine la nomina del tutore ufficiale e assevera di non essere stata
presa in considerazione per questa funzione. Per l’art. 379 cpv. 1 l’autorità
tutoria, accertato che non sia data alcuna causa di esclusione (art. 384 CC),
deve nominare a tutore una persona maggiorenne idonea all’ufficio. La valutazione
sull’idoneità dei candidati avviene liberamente, secondo il diritto e l’equità
(art. 4 CC), tenuto conto del bene dell’interdicendo, della priorità
riconosciuta ai parenti prossimi o della designazione del tutelato (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts,
2ª edizione, pag. 83 n. 130; Dischler,
Die Wahl des geeigneten Vormunds, Friburgo 1984, pag. 110 seg., note 279 e
282). Salvo gravi motivi, quando nomina un tutore l’autorità deve preferire un
prossimo parente idoneo, avuto riguardo alla circostanze personali e alla
vicinanza del domicilio (art. 380 CC). Ciò non significa che i parenti prossimi
debbano presumersi idonei nel senso dell’art. 379 CC, né che abbiano il diritto
di essere prescelti o che siano dotati per principio di maggiore attitudine rispetto
a terzi (Dischler, op. cit., pag.
149 seg., note 372 e 375). L’autorità tutoria è tenuta bensì a considerare la
candidatura di un parente prossimo e garantire a quest’ultimo il diritto di
essere sentito, ma deve preferirlo rispetto ad altri candidati solo ove egli
sia altrettanto qualificato (Dischler,
op. cit., pag. 153 seg., note 380 e 381). Per apprezzare l’attitudine di questi
ultimi occorre procedere a un duplice esame: dapprima si verifica la
propensione in genere ad assumere un simile incarico e poi quella riferita al
caso specifico (Dischler, op.
cit., pag. 55 nota 126). Siffatto esame verte anzitutto sulla capacità del
futuro tutore a instaurare un rapporto di fiducia, a gestire il denaro, ad
agire e comportarsi ragionevolmente, come pure sulla disponibilità e capacità
di sopportazione fisica, psichica e temporale. In una seconda fase si valuta
l’esistenza, in base alle circostanze, di un’attitudine adeguata alle esigenze
del pupillo, che nel caso di interdetti per infermità o debolezza di mente si
traduce – tra l’altro – nella necessità di una maggiore disponibilità di tempo
(Dischler, op. cit., pag. 90 nota
233).
In concreto, l’interessato
ha chiesto la designazione del tutore ufficiale, ciò che privilegerebbe questa
scelta per rapporto al diritto di preferenza dell’art. 380 cpv. 1 CC (Deschenaux/ Tercier, op. cit., n. 935
pag. 355). Comunque sia, dagli atti risulta la moglie rifiuta qualsiasi
collaborazione, non accetta e non vuole concordare nessun progetto se non
quello di isolare e confinare il marito dentro la struttura che lo ospita. I
tentativi dei responsabili del centro di intavolare un dialogo costruttivo con
l’appellante, oltre a non dare i risultati sperati, hanno ulteriormente
aumentato lo stato di isolamento e di abbandono dell’ospite (doc. A). Sentito
dai rappresentanti dell’autorità tutoria, il direttore del centro ha rilevato
che la moglie si oppone ai necessari provvedimenti o iniziative, come quella di
concedere al marito un minimo di libertà (brevi uscite dal centro, o brevi soggiorni
da persone amiche nei dintorni di __________), che essa rimprovera al centro di
non essere in grado di guarire il marito, che è praticamente impossibile
contattarla per telefono e che dà seguito alle richieste ma con ritardo (doc.
F). Anche il dott. __________ ha avuto modo di affermare che la moglie, sicuramente
amareggiata da una situazione difficile, tende a confrontarsi con il disagio
del marito in modo spesso imprevedibile, quasi accusandolo di comportamenti che
sono peraltro riconducibili alla sua malattia; essa inoltre si rifiuta di
collaborare con l’équipe del padiglione, da lui accusata di “complicità” con il
coniuge (doc. C). Ne discende che così come stanno le cose, la decisione di
designare il tutore ufficiale si rivela quindi pertinente nel caso concreto e
l’appello deve essere respinto.
- Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico
dell’appellante. Non è il caso di attribuire ripetibili alla Delegazione
tutoria, che non ha presentato osservazioni.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.—
b) perizia fr.
1’101.40
c) spese fr.
50.—
fr.
1’351.40
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________ __________ __________, __________;
– __________ __________,
__________;
– Delegazione tutoria di
__________, __________.
Comunicazione alla
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per
la Prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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