Appeal motion transferred to first instance for new facts

11.1998.39Autre juridiction12 mars 1998Modified

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Résumé

In a divorce-related provisional dispute over the sale of the family home, the wife filed a superprovisional request directly with the appellate court after the mortgage lender had called the mortgage. The court held that the request was based on new facts arising after the first-instance provisional order and therefore could not be decided by the appellate court in the first place. It transmitted the request to the Pretore of Lugano, section 6, as the competent authority to examine the matter initially.

Regest

Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, art. 377 cpv. 1 CPC; the appellate court may not decide provisional requests founded on facts not examined by the first-instance judge. Where a motion seeks, in substance, a modification of an existing interim arrangement on the basis of new circumstances arising after the challenged order, competence lies first with the Pretore. The appellate instance must decline direct examination and transmit the request to the competent court; the rule prevents the appeal court from becoming a first-instance forum for new factual allegations (consid. implicit).

Texte intégral

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1998.39

Data decisione, Autorità: 12.03.1998, ICCA

Incarto n.. 11.98.00039

Lugano 12 marzo 1998

Repubblica e Cantone del Ticino Prima Camera civile Tribunale d'appello

La presidente

Vista l’istanza di misure provvisionali presentata direttamente in appello da


__________, nata __________, __________ __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

nella procedura provvisionale intesa a ottenere l’autorizzazione di vendere l’abitazione coniugale promossa contro di lei con istanza 6 maggio 1997 da


__________, __________ __________, (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

esaminati gli atti

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che fra i coniugi __________ e __________ __________ è pendente davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, una causa di divorzio;

che con istanza 6 maggio 1997 __________ __________ ha instato per ottenere l’autorizzazione di vendere l’abitazione familiare;

che con decreto cautelare 5 settembre 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato l’istante a vendere il fondo n. __________ RFD di __________ __________ al prezzo di fr. 500.–/m2 al signor __________ __________;

che contro tale giudizio __________ __________ è insorto con un appello 18 settembre 1997 con il quale ha chiesto di essere autorizzato a vendere sia il fondo n. __________ RFD di __________ __________ che il fondo n. __________, su cui sorge l’abitazione occupata da moglie e figlie;

che il gravame è ancora pendente presso questa Camera (inc. n. ..__________);

che con istanza 2 marzo 1998 __________ __________ chiede a questa Camera di essere autorizzata, già in via supercautelare, a procedere lei stessa alla vendita del fondo n. __________ RFD __________ __________ in nome e per conto del marito e postula altresì il blocco del ricavato della vendita, da devolversi al pagamento degli interessi arretrati e all’ammortamento straordinario di un mutuo gravante l’immobile;

che contrariamente a quanto sembra ritenere l’istante, la sua istanza non trae il suo fondamento processuale dalla domanda cautelare già decisa dal primo giudice, poiché essa si fonda sulla nuova situazione verificatasi dopo la disdetta del mutuo ipotecario, notificata il 15 ottobre 1997 dalla Banca creditrice;

che quindi l’istanza provvisionale del 2 marzo 1998 chiede – in realtà – una modifica dell’assetto cautelare sulla base di fatti nuovi rispetto al giudizio cautelare pendente in appello;

che questa Camera non può giudicare sulla base di fatti nuovi non sottoposti al giudizio del Pretore (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Rep. 1979 269), di modo che l’istanza deve essere esaminata, in primo luogo, dal Pretore (art. 377 cpv. 1 CPC);

ordina: 1. L’istanza è trasmessa al Pretore del distretto di Lugano, sezione 6, per sua competenza.

  1. Intimazione all’avv. __________ __________, Lugano.

La presidente

(Epiney-Colombo)

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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