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Numero d'incarto:
11.1998.187
Data decisione, Autorità:
26.02.1999, ICCA
Incarto n.:
11.98.00187
Lugano
26 febbraio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione del 12 giugno 1997 da
e __________ __________, __________ __________. __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
e __________ __________, __________ __________. __________
(ora
patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 23 novembre 1998
presentato da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il
29 ottobre 1998 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. I coniugi __________ e
__________ __________ sono comproprietari della particella n. 276 RFD di
__________ __________ __________. Sulla contigua particella n. __________, appartenente
ai coniugi __________ e __________ __________, si trova una siepe di
lauroceraso che segue la linea del confine tra i due fondi. __________ e
__________ __________ hanno chiesto il 26 giugno 1996 al Giudice di pace del
circolo di __________ __________ __________ di convocare __________ e
__________ __________ dolendosi del fatto che la siepe, troppo vicina al
confine, non era potata a sufficienza. Le discussioni con i vicini non hanno
avuto esito, sicché il 6 febbraio 1997 essi si sono rivolti al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord per un esperimento di conciliazione, decaduto
infruttuoso il 7 marzo 1997.
B. Con petizione del 12
giugno 1997 __________ e __________ __________ hanno chiesto al Pretore che
fosse ordinato a __________ e __________ __________ di spostare la nota siepe a
50 cm dal confine, di potarla fino all’altezza di 1.25 m e di tagliare il
ciliegio posto sul loro fondo. Il 25 settembre 1997 __________ e __________
__________ si sono opposti alla petizione. Conclusa l’istruttoria, le parti
sono comparse al dibattimento finale del 6 ottobre 1998, presentando un memoriale
scritto. Gli attori hanno rinunciato al taglio del ciliegio, ribadendo invece
le altre domande e chiedendo che ai convenuti fosse impartita la comminatoria dell’art.
292 CP in caso di disobbedienza. I convenuti hanno proposto una volta ancora di
respingere la petizione.
C. Statuendo il 29
ottobre 1998, il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato ai convenuti di
spostare la siepe a 50 cm dal confine e di ridurne l’altezza massima a 1.25 m,
il tutto entro 60 giorni, sotto comminatoria dell’esecuzione effettiva (art.
497 CPC) e dell’art. 292 CP. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono
state poste per un quarto a carico degli attori e per il resto a carico dei
convenuti, con obbligo per questi ultimi di rifondere alle controparti fr.
750.– complessivi per ripetibili.
D. __________ e
__________ __________ sono insorti contro la sentenza del Pretore con un
appello del 23 novembre 1998 in cui propongono che la petizione sia respinta.
Nelle loro osservazioni del 19 gennaio 1999 __________ e __________ __________
postulano la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
Considerando
in diritto: 1. L’appellabilità di
una sentenza dipende dal valore della domanda determinato in base alle
conclusioni prese dal ricorrente nell’ultimo atto di causa davanti al Pretore (art.
15 CPC). Nelle cause relative a rapporti di vicinato il valore litigioso è
quello che i diritti controversi hanno per il fondo dominante, rispettivamente
quello che corrisponde alla svalutazione del fondo serviente se essa è maggiore
(art. 9 cpv. 3 CPC; cfr. anche Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, n. 9.5 ad art.
36, pag. 284). In concreto il Pretore ha stabilito che il valore è di poco
superiore a fr. 8’000.–, tenuto conto delle dimensioni della siepe da allontanare
e rimondare e del valore del ciliegio (sentenza, pag. 4). L’appello,
tempestivo, è pertanto ricevibile.
-
Il Pretore ha
accertato che la siepe dei convenuti, alta 2.10 m, dista circa 20 cm dal
confine. Richiamandosi alla giurisprudenza, egli ha ingiunto così ai convenuti
di spostarla ad almeno 50 cm dal confine, come prevede l’art. 139 cpv. 1 LAC, e
di mantenerla all’altezza massima di 1.25 m, in conformità all’art. 140 cpv. 3
LAC. Quanto al fatto che la siepe sia stata messa a dimora da oltre 10 anni, il
primo giudice ha rilevato che la tolleranza decennale non si applica alle
siepi, non esistendo nel Comune un uso contrario. Gli appellanti rimproverano
al Pretore di avere applicato le norme della LAC fondandosi su
un’interpretazione meramente letterale del testo, senza ricorrere a un’esegesi
organica e sistematica delle fonti federali.
-
L’art. 688 CC
contiene una riserva attributiva propria, ai sensi dell’art. 5 CC (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2a
edizione, pag. 123 n. 1755 e pag. 151 n. 1830a). Tale norma autorizza i Cantoni
non solo a stabilire le distanze che i proprietari sono tenuti a rispettare per
le piantagioni, ma anche a definire le sanzioni per la violazione delle regole
che essi stessi promulgano (DTF 122 I 81; SJ 1996 516 consid. 2a). Il
legislatore ticinese non ha pertanto violato la forza derogatoria del diritto
federale adottando regole che sanzionano l’inosservanza di prescrizioni
cantonali per le piantagioni, ma è rimasto nell’ambito concessogli dal diritto
federale negli articoli da 102 a 171 LAC (Jacomella/Lucchini,
I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 21). Le
prescrizioni cantonali, in altri termini, sono perfettamente compatibili con i
principi generali dell’art. 684 CC. L’appello su questo punto si rivela dunque
infondato.
-
Gli appellanti
lamentano che il Pretore non ha esaminato se in concreto fossero dati i
requisiti per l’applicazione dell’art. 679 CC, invocato nella petizione,
tralasciando di ponderare gli interessi in gioco e trascurando che non vi è
danno né inconveniente per la proprietà degli attori. La censura è sprovvista
di buon diritto. Contrariamente a quanto sembrano reputare i convenuti, l’art.
679 CC è applicabile non solo in caso di danno, ma già quando vi sia minaccia
di danno. È notorio che una siepe viva in espansione verso il fondo vicino può
provocare danni (Rep. 1981 pag. 353), sia in superficie che nel sottosuolo. La
minaccia di danno è del resto ancor più evidente nella fattispecie, proprio a
causa dell’esiguità dei fondi e della circostanza che la siepe litigiosa si
trova a ridosso dell’orto sul fondo degli attori (doc. A, D e E). Non si scorge
quindi un abuso nel comportamento degli attori, che si sono rivolti alla Pretura
per far rispettare i loro diritti dopo ripetuti tentativi di comporre la
vertenza con i vicini (doc. F, G, H, I). Anche al riguardo l’appello deve
essere respinto.
-
Non è più contestato
che la piantagione della siepe è avvenuta nel 1986, oltre dieci anni prima
dell’introduzione della causa. Il Pretore ha ritenuto che la tolleranza decennale
prevista dall’art. 160 LAC non è applicabile alle siepi vive, citando una consolidata
giurisprudenza cantonale. Gli appellanti affermano invece che tale giurisprudenza
è ormai superata e deve essere modificata. La critica non è per nulla fondata.
Il vicino che tollera una siepe a distanza inferiore a quella legale di 50 cm
dal confine non perde per ciò solo il diritto di chiederne l’allontanamento, la
decorrenza di 10 anni non conferendo alla controparte alcun diritto acquisito (Jacomella/Lucchini, op. cit., pagg. 123
seg. e 140 seg.). Il testo dell’art. 160 LAC è chiaro, non lascia spazio a
interpretazioni di sorta ed è posto in un contesto che tratta specificatamente
di piantagioni. Nulla di analogo è previsto nel capitolo relativo alle opere di
cinta, particolarmente alle siepi, e ciò perché se dopo 10 anni lo spostamento
di alberi d’alto fusto è pressoché impossibile e comporta di regola
l’abbattimento, per siepi di altezza limitata a 1.25 m la rimozione è sempre
fattibile (Rep. 1981 pag. 354). L’autore citato dagli appellanti sostiene
invero che sarebbe auspicabile far beneficiare anche le siepi del termine di
tolleranza decennale (Scolari,
Commentario sulla legge di applicazione del CC, pag. 663 n. 1479). Ci si può domandare
se tale opinione possa essere condivisa. Sia come sia, il giudice non può
scostarsi in alcun caso da una norma chiara, univoca e conforme alla volontà
del legislatore. A giusta ragione, quindi, il Pretore ha ritenuto ininfluente
l’età della siepe.
-
I convenuti
sostengono che sul territorio comunale, in particolare nella “zona nucleo” dove
gli spazi sono molto ristretti, si sarebbe creato un uso locale in deroga alle
norme cantonali sulle distanze. L’argomentazione non ha consistenza. È vero che
il giudice di pace, sentito come testimone, ha dichiarato che nel Comune di
__________ __________ __________ parecchie siepi probabilmente non rispettano
le norme sulle distanze, ma sono tollerate dai vicini (verbale 18 febbraio
1998, pag. 4). Ciò avviene verosimilmente anche in altri Comuni. Episodi
isolati di tolleranza tra vicini non bastano tuttavia per ravvisare un uso
locale in deroga alle norme di legge. Del resto, la riserva propria dell’art.
688 CC si riferisce anche all’uso locale, ad eccezione delle distanze dal
confine, che richiedono una regolamentazione legislativa (Meyer-Hayoz in: Berner Kommentar, n. 59
ad art. 688 CC). Anche ammettendo che ne sia provata l’esistenza, quindi, un
uso locale in deroga alle distanze legali dai confini non sarebbe ammissibile.
-
Gli appellanti
rimproverano ancora al Pretore di aver accertato in modo insufficiente la
posizione della siepe e la sua distanza dal confine durante il sopralluogo
esperito il 29 aprile 1998. Affermano che il primo giudice avrebbe misurato la
distanza di 20 cm dal punto in cui la siepe termina e non dal centro delle
piante, così che la sentenza poggerebbe su basi errate. L’argomen-tazione è
irricevibile. Basti ricordare che durante il sopralluogo il Pretore ha eseguito
i rilievi alla presenza delle parti (verbali, pag. 6) e che i convenuti mai
hanno messo in dubbio prima d’ora che la siepe si trova a 20 cm dal confine
(risposta, pag. 3; memoriale conclusivo, pag. 3). Contestare tale circostanza
per la prima volta in appello significa addurre un fatto nuovo, in violazione dell’art.
art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
-
Infine i convenuti
criticano il Pretore per avere loro impartito l’ordine di rimozione con la
comminatoria dell’art. 292 CP, senza che vi fosse motivo di ritenerli
inadempienti. Il rimprovero non è fondato. Questa Camera ha già avuto modo di
precisare, certo, che la comminatoria penale non va applicata in maniera sistematica
e indiscriminata, ma solo qualora sussistano indizi per presumere che i
convenuti trasgrediscano l’ordine (RDAT I-1998 n. 41 pag. 160). Tale è
nondimeno il caso concreto, ove appena si consideri che i convenuti non hanno
rispettato gli accordi conclusi con i vicini a proposito del taglio regolare
della siepe (doc. H; interrogatorio formale, verbali pag. 12). Ciò lasciava
ragionevolmente supporre che essi non avrebbero ottemperato alle ingiunzioni
del Pretore senza comminatoria penale. L’appello, infondato in ogni suo punto,
deve di conseguenza essere respinto.
-
Gli oneri
processuali sono a carico degli appellanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC), che
rifonderanno alle controparti un’equa indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti in solido a carico degli appellanti, che rifonderanno alle controparti,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1’000.– complessivi per ripetibili di
appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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