AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1998.184
Data decisione, Autorità:
14.01.1999, ICCA
Incarto n.:
11.98.00184
Lugano
23 dicembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 3 luglio 1998 da
__________, __________. __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti,
punti di questione: 1.
Se deve essere accolto l’appello del 18 novembre 1998 presentato da
__________ __________ contro il decreto emesso il 27 ottobre 1998 dal Pretore
del Distretto di Bellinzona;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con
l’appello;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1948) e __________ __________ (1966) si sono sposati a __________ il
__________ 1993. Dal matrimonio non sono nati figli. Il 3 dicembre 1997 il
marito ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona il tentativo di conciliazione,
che è decaduto infruttuoso il 20 gennaio 1998, e il giorno stesso ha instato
per il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Con petizione del 3 luglio 1998 __________
__________ ha poi postulato il divorzio. __________ __________ vi ha aderito.
Le parti hanno confermato le loro domande al dibattimento finale del 6 ottobre
1998.
B. Statuendo il 27
ottobre 1998, il Pretore ha pronunciato il divorzio. La tassa di giustizia e le
spese sono state poste a carico dello Stato, entrambi i coniugi essendo stati
ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria per quel che concerne
l’esenzione dal pagamento della tassa di giustizia. Con separato decreto di
stessa data il Pretore ha negato all’attore il gratuito patrocinio, fondandosi
su un certificato municipale rilasciato il 19 ottobre 1998 dal Comune di
__________. __________.
C. __________ __________
è insorto con un appello del 18 novembre 1998 contro il rifiuto del gratuito
patrocinio, chiedendo che in riforma del giudizio impugnato il beneficio
dell’assistenza giudiziaria gli sia concesso in misura totale. Egli postula
tale beneficio anche in sede di appello. __________ __________ non ha
presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. L’assistenza giudiziaria
può essere domandata in ogni stadio della causa con istanza motivata al
giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini (art. 156
cpv. 1 CPC). La procedura per la concessione dell’assistenza giudiziaria è governata
dalla massima ufficiale, con la conseguenza che il giudice deve contribuire
alla raccolta delle prove e non può respingere la domanda solo perché la documentazione
prodotta gli sembra insufficiente (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, ad art. 156, n. 1).
Presupposti indispensabili per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
sono – da un lato – la condizione di indigenza e – dall’altro – la probabilità
di esito favorevole della causa (art. 155 e 157 CPC).
- Il requisito
dell’indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere
con i propri mezzi (sia reddito che sostanza) alle spese giudiziarie e legali
senza intaccare il fabbisogno proprio e quello della famiglia. La condizione di
indigenza non si valuta unicamente in funzione del minimo esistenziale del
diritto esecutivo, ma tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso,
quali la complessità della causa, l’urgenza, l’entità degli anticipi giudiziari
e delle spese legali che incombono all’interessato, così come i suoi impegni
finanziari (RDAT 1993 II 278; Rep. 1983, pag. 118). Il giudizio sull’esistenza
dello stato di indigenza deve basarsi sulla situazione reale e concreta della
parte richiedente al momento in cui essa presenta la relativa istanza (DTF 120 Ia
- oppure al momento della decisione sull’istanza (cfr. l’art. 152 OG; DTF
108 V 265 segg.).
-
In concreto il
Pretore ha limitato il beneficio dell’assistenza giudiziaria alla dispensa dal
pagamento della tassa di giustizia, ritenendo sulla base degli elementi
contenuti nel certificato municipale del 19 ottobre 1998 che il convenuto
poteva provvedere alle spese di patrocinio con il proprio reddito. L’appellante
contesta tale punto di vista, sostenendo che la revisione delle prestazioni
assistenziali preannunciata nel certificato dal Municipio di _. __________ non
è sufficiente per negare la sua situazione di indigenza odierna, ampiamente
documentata. La censura è fondata. Dagli atti risulta infatti che l’appellante,
disoccupato di lunga durata e in attesa di prestazioni di invalidità, riceve
dall’ente pubblico prestazioni assistenziali per il suo sostentamento, come
pure per il pagamento del canone di locazione e dei premi della cassa malati
(certificato municipale agli atti, decisione 28 marzo 1997 dell’Ufficio
dell’assistenza sociale). Il Municipio ha invero preavvisato negativamente il
19 ottobre 1998 la domanda di assistenza giudiziaria, asserendo che “la
situazione personale e finanziaria non è chiara”. A prescindere dal fatto che
l’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il giudice solo valore
indicativo (Rep. 1990 pag. 275), nella fattispecie le uniche informazioni
concrete sulla situazione finanziaria dell’appellante attestano che
quest’ultimo necessita di prestazioni assistenziali finanche per sopperire alle
proprie esigenze minime. Deve quindi essere considerato indigente (DTF 124 I
1).
-
Il requisito della
probabilità di esito favorevole della causa non è contestato e il primo giudice
l’ha implicitamente ammesso concedendo l’assistenza giudiziaria, seppur
limitata alla dispensa dal pagamento della tassa di giustizia. L’appello deve
dunque essere accolto, l’attore avendo diritto di beneficiare dell’assi-stenza
giudiziaria in misura totale per la procedura giudiziaria di prima sede.
-
Gli oneri
processuali seguirebbero, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Tenuto conto tuttavia delle particolarità della fattispecie, si giustifica di
prescindere dalla riscossione di spese e tasse di giustizia in questa sede. La
convenuta, che ha rinunciato a presentare osservazioni all’appello, non può
d’altra parte essere considerata soccombente (Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 148, n. 2). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è
parte in causa e non può essere tenuto al versamento di ripetibili (DTF del 5
maggio 1997 nella causa C. contro M., consid. 5 con richiamo a Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad art. 156 e note 1 segg. ad art.
159). Ciò giustifica di concedere l’assistenza giudiziaria anche in appello,
l’indigenza del ricorrente essendo già stata accertata e la probabilità di
esito favorevole, confermata dall’accoglimento dell’appello, essendo manifestamente
data.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è accolto e il
dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________.
-
__________ __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria in appello con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________.
-
Non si riscuotono tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
-
avv. __________
__________, __________;
-
avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster