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Numero d'incarto:
11.1998.179
Data decisione, Autorità:
18.11.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00179
Lugano,
18 novembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione negatoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione del 9 ottobre 1998 da
__________ __________ __________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________. __________, __________);
giudicando ora sul
decreto del 23 ottobre 1998 con cui il Pretore ha accolto una richiesta
cautelare dell’attrice;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 5 novembre 1998 presentato
da __________ __________ contro il decreto cautelare del 23 ottobre 1998;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 9 ottobre 1998
__________ __________ __________ __________ ha introdotto una petizione davanti
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché fosse ingiunto a
__________ __________ di rimuovere nel termine di 5 giorni – sotto comminatoria
dell’art. 292 CP – tutti i tavoli, le sedie, le piante “e ogni eventuale elemento”
posto dinanzi al negozio “__________ __________ ” (proprietà per piani n.
__________della particella n. __________RFD di __________), appartenente
all’attrice stessa. Con la petizione quest’ultima ha chiesto inoltre che
l’ordine fosse impartito al convenuto già in via cautelare, senza contraddittorio.
B. Il Pretore ha
intimato la petizione e con ordinanza del medesimo 13 ottobre 1998 ha indetto
la discussione cautelare per il 22 ottobre successivo alle ore 10.30. Il plico
postale contenente la petizione e l’ordinanza è stato spedito per raccomandata
il 14 ottobre 1998 e __________ __________ lo ha ritirato alla posta di
__________ l’ultimo giorno utile, il 22 ottobre 1998 alle ore 15. Nel
frattempo, alle ore 10.30 di quel giorno, l’udienza cautelare si è tenuta alla
sola presenza del patrocinatore dell’attrice. __________ __________ ha scritto
immediatamente al Pretore, postulando il rifacimento dell’udienza.
C. Statuendo il 23
ottobre 1998, il Pretore ha accolto l’istanza cautelare e ha fatto ordine a
__________ __________ di rimuovere nel termine di 5 giorni “tutti i tavoli, sedie,
piante e ogni altro eventuale oggetto posto sulle parti comuni del condominio
‘____________________e più precisamente dinanzi al negozio ‘____________________in
__________ __________, __________, di proprietà dell’attrice”. La tassa di giustizia
di fr. 150.– e le spese di fr. 55.– sono state poste a carico del convenuto,
con obbligo di rifondere all’attrice fr. 350.– per ripetibili.
D. Contro il decreto
cautelare __________ __________ ha presentato un appello del 5 novembre 1998
tendente a ottenere – previa concessione dell’effetto sospensivo –
l’annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore perché
convochi le parti a una nuova udienza. L’appello non è stato intimato
all’attrice.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC vieta di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in appello. Il convenuto
fonda il suo assunto sulla fotocopia di una ricevuta postale, prodotta per la
prima volta in appello, la quale attesta ch’egli ha ritirato la raccomandata portante
il n. __________, a __________, il 22 ottobre 1998 alle ore 15 (doc. F). Tale
documento però è un mezzo probatorio nuovo, di cui non può essere tenuto conto
ai fini del giudizio. Dopo l’emana-zione del decreto impugnato il Pretore ha
versato agli atti, invero, il fascicolo relativo a una ricerca postale dalla
quale risulta che la raccomandata n. __________ è stata effettivamente ritirata
a __________ il 22 ottobre 1998 (dichiarazione dell’ufficio postale, del 28
ottobre 1998). La Camera civile di appello tuttavia deve giudicare sulla scorta
dell’identico materiale del processo considerato dal primo giudice; non può
statuire sulla base di fatti diversi. D’altra parte l’interessato censura il decreto
cautelare solo per questioni di forma legate alla sua impossibilità di
presenziare all’udienza, non per ragioni di merito. Ora, contrariamente a
quanto si afferma nell’appello, il Pretore non ha negato al convenuto il
diritto di comparire in aula; anzi, pur essendo abilitato a statuire inaudita
parte (art. 379 cpv. 1 CPC), egli ha preferito indire il contraddittorio.
-
Un altro problema è
sapere se la notificazione dell’ordinanza sia avvenuta troppo tardi per
consentire al destinatario il rispetto del termine. Se non che, alla decorrenza
di un termine può essere rimediato, ove l’istante o il suo patrocinatore
dimostri di essere stato impedito di agire, di comparire o di chiedere un
rinvio perché senza colpa ignorava la scadenza del termine oppure perché la
notificazione sia avvenuta così tardi da renderne impossibile l’osservanza,
seguendo la via della restituzione in intero (art. 137 lett. a CPC).
Nell’appello il convenuto ricorda di avere già chiesto al Pretore di essere
reintegrato nel termine per la discussione cautelare, con uno scritto per fax e
per raccomandata, quello stesso 22 ottobre 1998. Tale domanda può essere assimilata,
per il suo contenuto, a un’istanza di restituzione in intero contro il lasso
dei termini. Deve essere trattata nondimeno dal Pretore. Non se ne può anticipare
il giudizio in questa sede.
-
Ne discende che,
interamente ancorato a elementi nuovi, l’ap-pello si rivela già di primo
acchito irricevibile e può essere deciso con la procedura semplificata dell’art.
313bis CPC. L’emana-zione del presente giudizio rende per altro senza oggetto
la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel gravame.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di
giustizia, ridotta, tiene conto del fatto che la procedura si conclude con un
semplice giudizio di inammissibilità (art. 21 LTG). Non si assegnano ripetibili
alla parte appellata, invece, la quale non ha dovuto affrontare spese già per
la circostanza che il ricorso non le è nemmeno stato intimato.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________. __________, __________;
– avv. dott. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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