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Numero d'incarto:
11.1998.163
Data decisione, Autorità:
13.10.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00163
Lugano,
13 ottobre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione negatoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 29 novembre 1988 da
__________ -__________, __________
(ora
patrocinata dal lic. iur. __________ __________,
studio
avv. __________ __________, __________)
contro
__________ -, __________ ()
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 5 ottobre 1998
presentato da __________ __________ -__________ contro il decreto di stralcio
emanato il 24 settembre 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________
-__________ ha promosso il 29 novembre 1988 un’azione negatoria contro
__________ __________ -__________ davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna;
che il 27 ottobre 1994,
nel corso dell’istruttoria, essa ha postulato l’allestimento di una nuova
perizia;
che, invitata a esprimersi
sulla domanda, nelle sue osservazioni del 17 novembre 1994 __________
__________ -__________ ha proposto di respingere tale istanza;
che nessun atto
processuale risulta più essere stato compiuto dopo di allora, finché il 1°
settembre 1998 l’avv. __________ __________, allora rappresentante
dell’attrice, ha comunicato al Pretore di avere rinunciato al patrocinio;
che il 2 settembre 1998 la
convenuta ha chiesto lo stralcio della procedura per intervenuta perenzione
processuale;
che il Pretore ha fissato
all’attrice personalmente, il 4 settembre 1998, un termine di 20 giorni per
pronunciarsi sulla domanda della controparte;
che l’attrice ha reagito
il 23 settembre 1998 con una lettera in tedesco, manifestando il suo interesse
alla prosecuzione della causa;
che con decreto del 24
settembre 1998 il Pretore ha stralciato la procedura per intervenuta perenzione
processuale e ha posto la tassa di giustizia (fr. 800.–) con le spese a carico
dell’attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 1000.– per ripetibili;
che contro il decreto
predetto __________ __________ -__________ ha presentato un appello del 5
ottobre 1988 inteso a ottenere l’annullamento dello stralcio e la continuazione
del processo, con spese e ripetibili a carico dello Stato, o quanto meno – in
subordine – la suddivisione fra le parti degli oneri processuali in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili;
che l’appello non è stato
intimato alla convenuta;
e considerando
in diritto: che secondo la più
recente giurisprudenza di questa Camera un decreto di stralcio può essere
impugnato non solo in materia di spese e ripetibili (Rep. 1985 pag. 145 in
fondo), ma anche sull’ effettiva caducità del processo, escluse in ogni modo le
cause che possono averla provocata (I CCA, sentenza del 20 settembre 1994 in re
L., consid. 1);
che a norma dell’art. 351
cpv. 2 CPC una lite è presunta senza interesse giuridico qualora, nel corso di
due anni consecutivi, nessuna delle parti abbia compiuto atti processuali;
che tale presunzione ha
carattere assoluto, come ricorda il Tribunale federale (DTF inedita del 21
giugno 1991 in re P., consid. 2), non potendo essere infirmata da prove
contrarie;
che, in effetti, la
perenzione processuale fa decadere la litispendenza di diritto, per il solo
decorso di due anni senza validi atti interruttivi (v. Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art.
351);
che da questo profilo il
decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa, non costitutiva (cfr. Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess-
und Organisationsrecht, Basilea 1986, pag. 137, n. 387);
che la situazione non
risulta essere diversa, del resto, negli altri Cantoni che conoscono l’istituto
della perenzione processuale (Vaud: art. 274 e 276 CPC; Ginevra: art. 117 segg.
CPC);
che in concreto
l’appellante rimprovera al primo giudice di averle conferito il diritto di
esprimersi prima di stralciare la causa (ricorso, pag. 6);
che tale doglianza è
manifestamente temeraria, il Pretore avendo giustamente inteso verificare
l’inattività processuale delle parti nel corso di due anni successivi;
che a parere
dell’appellante il primo giudice avrebbe dovuto ritenere interrotta la perenzione
in virtù dei solleciti da essa inviati al proprio patrocinatore perché si attivasse
nella procedura;
che anche tale argomento
manca di qualsiasi serietà, solo i solleciti diretti al giudice facendo
ricominciare a decorrere il termine biennale di perenzione (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 9 e 10 ad
art. 351 CPC);
che per finire
l’appellante chiede un riparto a metà delle spese e la compensazione delle
ripetibili, ma a tale proposito il ricorso manca di ogni consistenza, il fatto
che lo stralcio della causa possa essere pregiudizievole all’attrice non
bastando a giustificare una deroga al principio per cui la perenzione
processuale comporta la soccombenza di chi è interessato al proseguimento della
lite, ovvero di regola la parte attrice, tenuta a rifondere alla controparte
un’adeguata indennità per ripetibili (Cocchi/
Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 148 CPC);
che, ciò posto, l’appello
in esame si rivela già di primo acchito palesemente infondato;
che i costi provocati dal
rimedio giuridico, per vero introdotto non senza leggerezza, seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di assegnare ripetibili
alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato intimato;
richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– lic. iur. __________
__________, __________;
– avv. dott. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizone di Locarno Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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