Appeal withdrawn; proceedings struck off with reduced costs

11.1998.13Autre juridiction29 sept. 1998Dismissed

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Résumé

The husband appealed a protective order issued in the divorce proceedings. Before the appellate court decided the merits, he withdrew the appeal because the spouses had reached an agreement on the divorce consequences. The court treated the withdrawal as desistance, removed the case from the docket, and allocated the appellate costs to the appellant. In light of the parties’ settlement and their agreement on costs, the court reduced the court fee and ordered the parties’ compensation to be set off.

Regest

Art. 352 cpv. 1 CPC; withdrawal of an appeal and costs: the withdrawal of an appeal is equivalent to desistance and leads to the removal of the case from the docket. As a rule, the withdrawing appellant bears the procedural costs and owes compensation to the opposing party; however, where the parties have settled the dispute and agreed on the allocation of costs, the court may take this into account and reduce the court fee equitably, including in view of the parties’ willingness to settle (consid. on costs).

Texte intégral

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1998.13

Data decisione, Autorità: 29.09.1998, ICCA

Incarto n.: 11.98.00013

Lugano 29 settembre 1998/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa .._____ (provvisionale in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 17 aprile 1997 da


__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

contro


__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________);

premesso che __________ __________ ha interposto appello il 19 gennaio 1998 contro un decreto cautelare del 7 gennaio 1998 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha parzialmente accolto un’istanza cautelare presentata il 17 aprile 1997 da __________ __________ nell’ambito di una causa di divorzio da lui promossa;

preso atto che l’appellante ha comunicato il 25 settembre 1998 di ritirare l’appello, i coniugi avendo nel frattempo sottoscritto una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio;

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

accertato che i coniugi si sono accordati sugli oneri processuali nel senso che il marito assume la tassa di giustizia dell’appello, mentre le ripetibili sono compensate;

ritenuto che la tassa di giustizia va equamente ridotta per tenere conto anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il contenzioso (art. 21 LTG);

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

  1. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 70.–

b) spese fr. 30.–

fr. 100.–

sono posti a carico dell’appellante, compensate le ripetibili.

  1. Intimazione:

– avv. __________ __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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