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Numero d'incarto:
11.1998.125
Data decisione, Autorità:
26.11.1998, ICCA
Incarto n.:
11.98.00125
Lugano
26 novembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
promossa con istanza del 29 luglio 1996 da
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul
decreto del 7 agosto 1998 con cui il Pretore ha accolto una domanda di
restituzione in intero formulata dall’istante il 19 febbraio 1998 per produrre
nuovi mezzi di prova;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 19 agosto
1998 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il
7 agosto 1998 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1959) e __________ __________ (1957) si sono uniti in matrimonio
l’____________________ 1984 a __________ (__________, Venezuela). Dall’ unione
sono nati i figli __________ (____________________1986) e __________
(____________________1990). Il marito lavora come __________ indipendente,
mentre la moglie non risulta avere svolto attività lucrativa durante il matrimonio.
__________ __________ ha chiesto il 26 luglio 1996 alla Pretura della giurisdizione
di Mendrisio-Nord il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 3
settembre 1996. Con istanza di stessa data essa ha postulato l’adozione di
misure provvisionali, in particolare l’affidamento dei figli, un contributo
alimentare di fr. 2’480.10 mensili per sé e di fr. 1’000.– per i figli __________
e __________, il blocco dei conti del marito presso il __________ __________ di
__________, __________ __________ __________ __________ di __________ e le
__________ e, infine, una provvigione ad litem di fr. 3’000.–.
All’udienza dell’11 ottobre 1996 l’istante ha confermato le proprie domande,
alle quali si è opposto il convenuto. Quest’ultimo ha nondimeno offerto un
contributo alimentare per i figli di fr. 750.– mensili per __________ e di fr.
540.– per __________. Entrambe le parti hanno notificato mezzi di prova.
B. Ultimata
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale provvisionale.
L’istante non ha formulato conclusioni, mentre il convenuto ha proposto, nel
suo memoriale del 20 febbraio 1998, un contributo alimentare di fr. 750.–
mensili per ogni figlio.
C. __________ __________
ha presentato il 19 febbraio 1998 istanza di restituzione in intero per la
produzione di nuovi mezzi di prova, sostenendo che le lungaggini burocratiche
le avevano impedito di ottenere prima i documenti attestanti le partecipazioni
azionarie del marito in Italia. All’udienza del 6 maggio 1998 essa ha ribadito
l’istanza, alla quale si è opposto il convenuto.
D. Statuendo il 7 agosto
1998, il Pretore ha accolto l’istanza di restituzione in intero e ha acquisito
gli atti rubricati come documenti T, U, V, Z, AA, BB, CC. La tassa di giustizia
di fr. 150.– e le spese sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere
all’istante un’indennità di fr. 300.– per ripetibili.
E. __________ __________
è insorto contro tale decreto con un appello del 19 agosto 1998 in cui chiede
che, conferito al gravame effetto sospensivo, il provvedimento impugnato sia
riformato nel senso di respingere l’istanza e di porre i costi processuali a
carico dell’istante. Il Pretore ha concesso effetto sospensivo al gravame con
ordinanza del 25 agosto 1998. __________ __________ non ha presentato osservazioni
all’appello.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha
accolto la domanda di restituzione in intero, ritenendo che la determinazione
dei redditi del convenuto sia rilevante ai fini del giudizio sui contributi
alimentari per i figli minorenni, su cui il giudice statuisce d’ufficio facendo
capo al principio inquisitorio.
-
La restituzione per
intero a norma dell’art. 138 CPC può essere chiesta dalla parte che, per
circostanze non imputabili a sua colpa, intende produrre documenti o far
assumere prove che appaiono influenti per l’esito del processo (Rep. 1982 pag.
105). Nella fattispecie l’istante ha fatto valere di non aver potuto ottenere
prima i documenti di chi chiede l’acquisizione a causa delle “lungaggini
burocratiche sulla consultazione dei pubblici registri” (istanza del 19
febbraio 1997, pag. 2). L’appellante contesta gli estremi della restituzione in
intero perché i nuovi documenti riguarderebbero fatti già noti e discussi in
precedenti udienze. La censura non è priva di pertinenza. L’istante non ha
infatti dimostrato quali sarebbero, in concreto, le cause all’origine della ritardata
produzione dei documenti relativi alle società italiane in cui è attivo il
marito. Quest’ultimo rileva a giusta ragione, del resto, che la rilevanza delle
retribuzioni che gli sarebbero state versate dalle ditte italiane è pacifica
fin dall’11 ottobre 1996. L’istante ha notificato a quel momento, quali mezzi
di prova, il bilancio della __________ __________ __________ di __________ e
l’escussione del consigliere delegato della società medesima (lettera del 22
ottobre 1996). Il consigliere delegato della __________ __________ __________ è
stato sentito il 28 novembre 1996 (verbali, pag. 11 seg.) e al più tardi da
quest’ultima data decorre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 139 CPC
per chiedere la restituzione in intero per la produzione di nuovi mezzi di
prova. L’istante non si è curata di spiegare i motivi del ritardo con cui ha
presentato la sua domanda, posteriore di 15 mesi all’audizione testimoniale
citata, limitandosi a menzionare non meglio precisate “lungaggini burocratiche”
che le avrebbero impedito di presentare prima i documenti. La restituzione in
intero ha però carattere eccezionale e l’adempimento dei suoi requisiti deve
essere valutato con un certo rigore (Rep. 1985 pag. 96). Le motivazioni
dell’istante sono al riguardo palesemente insufficienti.
-
Il Pretore ha
soggiunto nondimeno che, a prescindere dalla restituzione in intero, i
documenti litigiosi sono rilevanti per la determinazione dei contributi
alimentari destinati i figli minorenni. L’appellante sostiene invece che
litigioso è solo il contributo alimentare per la moglie poiché quello per i
figli non è contestato e gli importi che egli versa sono tali da coprire
l’intero loro fabbisogno. L’argomentazione non può essere condivisa. È pacifico
nella fattispecie che il primo giudice deve ancora statuire, dopo istruttoria e
contraddittorio, sulle domande cautelari delle parti. Con l’istanza del 26
luglio 1996 la moglie ha postulato un contributo alimentare di fr. 2’480.10
mensili per sé e di fr. 1’000.– per ognuno dei due figli. Il marito ha offerto
per i figli fr. 750.– ciascuno, assegni familiari compresi, ma tale richiesta
non corrisponde alla richiesta della moglie, assai superiore. Del resto,
quand’anche la moglie avesse accettato l’offerta dell’appellante, ciò non
dispenserebbe il Pretore dall’esaminare l’adeguatezza del contributo alimentare
per i figli. In tale ambito, infatti, vige la massima ufficiale illimitata: il
giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove
offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria
iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii; 118 II 93; Rep. 1995 146).
Nella fattispecie il primo giudice ha ritenuto che i documenti oggetto
dell’istanza 19 febbraio 1998 potrebbero essere rilevanti per il giudizio sui
contributi alimentari in favore dei figli minorenni e li ha acquisiti agli atti
in virtù del principio inquisitorio. A ragione, dato il fatto che egli ha il
dovere di accertare d’ufficio i redditi dei genitori in simili casi (Rep. 1994
pag. 237 consid. 3).
-
L’appellante adduce,
infine, che i documenti litigiosi non servirebbero per accertare il suo
reddito, già dimostrato dalle altre prove assunte nell’istruttoria cautelare.
L’argomentazione è prematura a questo stadio della procedura, che verte unicamente
sulla possibilità per il primo giudice di acquisire d’ufficio i documenti in discussione.
Le contestazioni sulla rilevanza dei dati così raccolti dovranno, se del caso,
essere fatte valere al dibattimento finale provvisionale, ancora da indire. Ne
segue che l’appello, infondato nel risultato, deve essere respinto.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica per
contro di attribuire ripetibili all’appellata, che non ha presentato
osservazioni all’appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico di __________ __________. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. dott. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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