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Numero d'incarto:
11.1998.118
Data decisione, Autorità:
09.10.1998, ICCA
Incarto n.:
11.98.00118
Lugano
9 ottobre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione di filiazione e di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
promossa con petizione del 28 gennaio
1991 da
__________ (1989), __________
(rappresentata
dalla madre __________ __________
e
patrocinata dall’avv. __________ __________ -__________, __________)
contro
__________, __________ (Iugoslavia);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso (recte:
appello) presentato il 18 luglio 1998 da __________ __________ contro la sentenza
emanata il 6 aprile 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
- Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il 28 gennaio 1991 __________ __________, cittadina serba nata il
____________________ 1989 a __________, ha introdotto per il tramite del suo
curatore davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città una
petizione intesa all’accertamento della paternità e al versamento di un
contributo di mantenimento nei confronti di __________ __________e, cittadino
serbo di __________;
che con risposta del 16
maggio 1991 il convenuto si è opposto alla petizione;
che all’udienza
preliminare del 4 maggio 1992 __________ __________, convocato nelle vie
diplomatiche, non si è costituito;
che il convenuto non è
comparso nemmeno alla nuova udienza preliminare, indetta per il 10 novembre
1997, alla quale era stato convocato per plico raccomandato da lui ricevuto il
17 settembre 1997;
che, statuendo il 6
aprile 1998, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha accertato la
paternità di __________ __________ nei confronti dell’attrice, ammessa al
beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che __________
__________ è insorto contro la sentenza con un ricorso (recte: appello)
del 18 luglio 1998 in cui chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare
gli atti al Pretore;
che l’appello non è stato
notificato alla controparte;
considerando
in diritto: che la sentenza
impugnata, emanata il 6 aprile 1998, è stata intimata il giorno stesso nelle
vie diplomatiche ed è pervenuta al destinatario il 17 giugno 1998 (ricevuta
trasmessa dall’Amba-sciata di Svizzera a Belgrado);
che il termine per
appellare è cominciato a decorrere il giorno successivo all’intimazione (art.
131 CPC), mentre la data alla quale l’appellante ha fatto tradurre la sentenza
non è determinante;
che l’atto di appello,
consegnato il 18 luglio 1998 alle poste iugoslave, non rispetta il termine di
venti giorni previsto dall’art. 308 cpv. 1 CPC e si rivela quindi irricevibile;
che ci si potrebbe
invero interrogare sulla regolarità delle convocazioni alla seconda udienza
preliminare e al dibattimento finale, notificate per posta raccomandata senza
rispettare la via diplomatica prescritta dalla Convenzione dell’Aja del 1°
marzo 1954 relativa alla procedura civile (RS 0.274.12), applicabile in concreto;
che ad ogni modo non
sono dati in concreto motivi di nullità assoluta della sentenza (DTF 122 I 97),
intimata come si è visto nelle corrette vie diplomatiche, ragione per cui la
validità del giudizio avrebbe potuto essere esaminata solo in presenza di un
appello ricevibile (art. 146 CPC);
che,
data nella fattispecie la manifesta impossibilità di emettere un giudizio di
merito, l’impugnazione può essere decisa secondo la procedura semplificata
dell’art. 313bis CPC;
che
i costi dell’attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC);
che
vista la residenza all’estero dell’appellante appare tuttavia opportuno
rinunciare al prelievo di tasse e spese, mentre non si giustifica di accordare
ripetibili alla controparte (art. 150 CPC) cui l’appello non è nemmeno stato
notificato;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello
è irricevibile.
-
Non
si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
–
avv. __________ __________ -__________, __________;
–
__________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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