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Numero d'incarto:
11.1998.103
Data decisione, Autorità:
03.07.1998, ICCA
Incarto n.:
11.98.00103
Lugano
3 luglio 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (opposizione a precetto esecutivo civile)
della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città promossa con istanza 10 febbraio 1998 da
e __________ , __________ /
e __________ __________, __________
e __________ , __________ /
e __________ , __________ /
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
-__________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 18 giugno 1998
presentato da __________ e __________
__________, __________ e __________
__________, __________ e __________ __________, __________ e __________
__________ contro la sentenza emessa il 10 giugno 1998 dal Pretore della
giurisdizione di Locarno-Città;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con convenzione
del 2 febbraio 1997, sottoscritta con __________ -__________ __________,
proprietario della particella n. __________ RFD __________, i comproprietari
delle proprietà per piani n. __________, __________, __________e __________del
fondo base n. __________ RFD __________, __________ e __________ __________, __________ e __________ __________, __________ e __________
__________, __________ e
__________ __________, si sono
impegnati a erigere sulla linea di confine tra il loro fondo e quello del
vicino una palizzata di legno alta 2 m;
che il 4 febbraio 1998
__________ -__________ __________ ha spiccato nei confronti di __________ e
__________ __________, __________
e __________ __________,
__________ e __________ __________,
__________ e __________ __________
un precetto esecutivo civile, chiedendo la sistemazione di una palizzata alta 2
m lungo il confine sud della particella n. __________RFD, in corrispondenza con
il confine della particella n. __________, conformemente alla convenzione del 2
febbraio 1997;
che la comunione dei
comproprietari del fondo n. __________RFD __________ ha sollevato opposizione
al precetto esecutivo il 13 febbraio 1998 davanti al Pretore della giurisdizione
di Locarno-Città, sostenendo di aver già eretto la palizzata;
che all’udienza del 22
aprile 1998, indetta per la discussione, la comunione dei comproprietari ha
ammesso che la palizzata era stata innalzata solo su una parte del confine e
che era alta solo 1.8 m, impegnandosi a realizzare la parte mancante, sia verso
ovest che in altezza, entro 20 giorni e a darne comunicazione al Pretore e alla
controparte;
che nella stessa
occasione il procedente ha confermato il suo precetto esecutivo civile, ribadendo
che la palizzata doveva raggiungere l’altezza convenuta di 2 m;
che il 3 giugno 1998
__________ -__________ __________ ha comunicato che i vicini non avevano dato
seguito all’impegno e ha chiesto l’emanazione della sentenza;
che statuendo il 10
giugno 1998, il Pretore ha respinto l’opposizione presentata dalla comunione
dei comproprietari al precetto esecutivo civile, caricandole la tassa di
giustizia di fr. 200.– e le spese, con obbligo di rifondere al precettante
un’indennità di fr. 500.– per ripetibili;
che contro la citata
sentenza, emessa nei confronti dei singoli comproprietari per piani, __________
e __________ __________, __________
e __________ __________,
__________ e __________ __________,
__________ e __________ __________
sono insorti con un appello del 18 giugno 1998 nel quale chiedono, previa
concessione dell’effetto sospensivo al gravame, che la sentenza impugnata sia
riformata nel senso di mantenere l’opposizione al precetto esecutivo civile;
che il gravame non è
stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che il Pretore ha
respinto l’opposizione dopo avere accertato che la convenzione del 2 febbraio
1997 costituisce un titolo esecutivo a norma dell’art. 488 cpv. 2 lett. b CPC e
che l’istante non ha dato seguito agli impegni assunti;
che gli appellanti
chiedono, in riforma della sentenza impugnata, la conferma della sua
opposizione, sostenendo di aver già fatto innalzare la nota palizzata
all’altezza convenuta e rilevando che il precettante non aveva dimostrato che
l’altezza del manufatto era inferiore a 2 m, motivo per cui il Pretore avrebbe
agito arbitrariamente accreditando la versione dei fatti del convenuto, non
sorretta da prove;
che essi chiedono che
al gravame sia concesso effetto sospensivo, poiché sarebbe difficile alzare la
palizzata, la quale già raggiunge l’altezza di 2 m convenuta a suo tempo;
che ci si potrebbe
chiedere, preliminarmente, se il gravame sia ammissibile, essendo stato
presentato dai singoli comproprietari per piani e non dalla comunione dei
comproprietari, sola legittimata ad agire per tutto quanto concerne le parti
comuni (Meier-Hayoz in: Berner
Kommentar, n. 77 ad art. 712l);
che si può tuttavia
prescindere in concreto dall’esaminare la legittimazione a ricorrere dei singoli
comproprietari, poiché l’appello risulta comunque – come si vedrà oltre –
infondato nel merito;
che gli appellanti,
contrariamente a quanto sostengono ora nel ricorso, non hanno rispettato gli
obblighi assunti nella convenzione del 2 febbraio 1997, ove appena si consideri
ch’essi medesimi hanno riconosciuto, all’udienza del 22 aprile 1998, che la
palizzata non è completa, sia perché manca la parte ovest, sia perché è alta
solo 1.8 m, tanto da impegnarsi a provvedere entro 20 giorni al completamento
dell’opera dandone comunicazione alla controparte e al Pretore;
che nell’appello essi
si limitano a pretendere che l’altezza della palizzata, misurata da terra,
raggiunge già 2 m ed è quindi conforme alla nota convenzione, come dalla
lettera inviata il 5 giugno 1998 alla Pretura, senza nemmeno sostenere di aver adempiuto
l’impegno assunto all’udienza di erigere la palizzata nella parte ovest del
confine e di innalzarla fino a 2 m;
che se gli appellanti
avessero nel frattempo provveduto a completare in altezza e in estensione la
palizzata, conformemente agli impegni assunti il 22 aprile 1998, essi potranno
far constatare la circostanza nell’ambito dell’esecuzione effettiva, ma non
possono prevalersene in sede di appello contro la decisione sul rigetto dell’opposizione
(Rep. 1982 141);
che l’opposizione può
infatti essere ammessa solo se il titolo in base al quale procede il
precettante non è esecutivo (Rep. 1928 60), ciò che non è manifestamente il
caso in concreto;
che a fronte della
manifesta contraddittorietà della sua posizione processuale gli appellanti non
possono seriamente rimproverare arbitrio al Pretore, il quale ha respinto a
giusta ragione l’opposizione al precetto esecutivo civile dopo avere constatato
che la convenzione 2 febbraio 1997 costituiva un titolo esecutivo e che l’opera
eseguita non era conforme agli impegni, come ammesso esplicitamente dalla stessa
precettata;
che l’appello, non
sprovvisto di temerarietà, risulta quindi manifestamente infondato e può essere
respinto con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che il giudizio sul
merito rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta
nell’appello;
che gli oneri
processuali sono carico degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si
giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello non è
nemmeno stato intimato;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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