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11.1997.96 ΓÇó Recognition of foreign paternity acknowledgment transcribed in Swiss register
11.1997.96Autre juridiction12 janv. 1998Dismissed
The Ticino Court of Appeal dismissed the appeal against the civil status supervision office’s order transcribing a 1966 German paternity acknowledgment into the Swiss family register. The appellants argued that former Swiss law should govern and that an adulterine child could not be recognized, but the court held that recognition of foreign civil-status acts is governed by the LDIP and that the acknowledgment was valid under German law and recognizable in Switzerland. The court also rejected the claim of abuse of rights based on the respondent’s intention to assert inheritance rights. Costs were imposed on the appellants.
Art. 32, 73, 199 LDIP; recognition of a foreign paternity acknowledgment and transcription in the Swiss civil-status register. Recognition and enforcement of foreign civil-status acts are governed by the LDIP in force at the time of the recognition proceedings, even if the foreign act was performed before 1 January 1989. Art. 196 LDIP concerns completed legal effects and does not displace the regime for recognition of foreign decisions. A paternity acknowledgment valid under the law applicable at the time and in the competent foreign authority is recognizable in Switzerland if the conditions of art. 73 LDIP are met and the act produces civil-status effects. The later assertion of succession rights does not, by itself, constitute abuse of rights.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.96
Data decisione, Autorità: 12.01.1998, ICCA
Incarto n.. 11.97.00096
Lugano 12 gennaio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Baranovic
sedente per statuire sul ricorso del 2 maggio 1997 presentato da
__________, __________, e
__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro la decisione emessa il 15 aprile 1997dal Dipartimento delle istituzioni, Ufficio di vigilanza sullo stato civile, nella procedura riguardante la trascrizione di una decisione amministrativa nel registro delle famiglie che oppone i ricorrenti a
, __________ (__________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso presentato il 2 maggio 1997 da __________ e __________ __________ contro la decisione emanata il 15 aprile 1997 dall’Ufficio di vigilanza sullo stato civile;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ (1931) e __________ __________ (1931) si sono uniti in matrimonio a __________ bei __________ il __________ 1951. Dalla loro unione è nato __________ __________ (1951).
B. __________ __________ __________ è deceduto a __________ il __________ 1994, lasciando quali eredi la moglie __________ e il figlio __________. La divisione ereditaria è avvenuta nel novembre del 1994.
C. Il 10 dicembre 1995 __________ __________ (1966), cittadino tedesco residente a __________ (Germania) ha comunicato a __________ e __________ __________ di essere figlio naturale del defunto, che lo aveva riconosciuto davanti all’ufficiale dello Jugendamt di Hannover il __________ 1966. __________ __________ ha poi instato per la trascrizione del riconoscimento nel registro delle famiglie di __________. L’Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha accolto tale richiesta il 15 aprile 1997, ordinando la trascrizione. Il 22 maggio 1997 __________ __________ ha chiesto a __________ e __________ __________ una lista dei beni del defunto per determinare l’asse ereditario.
D. __________ e __________ __________ sono insorti il 2 maggio 1997 contro la trascrizione nel registro delle famiglie ordinata dall’Ufficio di vigilanza, chiedendone l’annullamento, e con istanza del 17 giugno 1997 hanno postulato il conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso. La presidente di questa Camera ha accolto l’istanza con decreto del 19 giugno 1997. Nelle sue osservazioni del 7 luglio 1997 __________ __________ propone di revocare al gravame l’effetto sospensivo e di respingere ogni censura.
Considerando
in diritto : 1. I ricorrenti impugnano una decisione con la quale l’Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha autorizzato la trascrizione nel registro delle famiglie di un riconoscimento di paternità avvenuto in Germania (art. 6 lett. g RSC, RL 4.1.2.1). Gli atti di stato civile stranieri sono iscritti nei registri dello stato civile svizzero solo su ordine dell’autorità cantonale di vigilanza (art. 32 LDIP e 137 OSC). Nel Cantone Ticino la vigilanza sullo stato civile è esercitata dalla Divisione degli interni, Sezione enti locali, per il tramite dell’Ufficio di vigilanza sullo stato civile (art. 32 LAC e 3 RSC). Contro le decisioni dell’Ufficio di vigilanza sullo stato civile è dato ricorso entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 32 cpv. 2 LAC, in vigore dal 1° marzo 1997). Il giudizio emesso da quest’ultima sarà poi impugnabile con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 20 OSC, 97 e 98 lett. g OG; Berti/Schnyder, IPRG-Kommentar, Basilea 1996, n. 4 ad art. 32).
L’istante, cittadino germanico, ha chiesto di essere iscritto nel registro delle famiglie di __________ come figlio di __________ __________ sulla base di un riconoscimento di paternità avvenuto in Germania nel 1966. L’Ufficio di vigilanza sullo stato civile, autorità cantonale di sorveglianza competente per esaminare la validità di un riconoscimento estero di paternità (art. 32 LDIP e 137 OSC; DTF 106 II 236), ha accolto la richiesta e ordinato il 15 aprile 1997 la trascrizione nel registro delle famiglie del domicilio del padre (art. 115 e 117 OSC). I ricorrenti contestano tale decisione, sostenendo che in concreto l’art. 196 cpv. 1 LDIP rinvia al diritto previgente, ovvero alla LRDC (legge federale del 25 giugno 1891 sui rapporti di diritto civile dei cittadini), la quale prevedeva all’art. 8 cpv. 1 n. 3 l’applicazione del diritto svizzero. Tornerebbe applicabile così, secondo l’art. 12 tit. fin. CC, l’art. 304 vCC, a norma del quale non era possibile riconoscere un figlio adulterino. Un siffatto riconoscimento avvenuto all’estero prima dell’entrata in vigore della LDIP non sarebbe perciò di alcun effetto in Svizzera e a torto l’Ufficio di vigilanza sullo stato civile ne avrebbe disposto la trascrizione.
L’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile ha esaminato il caso sotto il profilo dell’art. 199 LDIP (riconoscimento di una decisione estera). A detta degli appellanti, invece, solo l’art. 196 cpv. 1 LDIP sarebbe applicabile, poiché il richiedente è nato nel 1966, ossia prima dell’entrata in vigore della LDIP.
Giusta l’art. 196 cpv. 1 LDIP gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti e conclusi prima dell’entrata in vigore della legge stessa sono regolati, per principio, dal vecchio diritto. Il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni straniere sono disciplinati tuttavia dagli art. 25 segg. LDIP (art. 199 LDIP). Al riconoscimento e all’esecuzione l’autorità applica quindi il diritto in vigore, anche se la decisione straniera è stata emessa anteriormente al 1° gennaio 1989 (DTF 115 II 153 consid. 2, 115 III 28; DUTOIT in: Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2a edi-zione, n. 10 ad art. 199; BUCHER, Droit International privé, vol. II, 1992, pag. 228; VOLKEN, IPRG Kommentar, 1993, pag. 1652 segg.). Il riconoscimento di paternità, avvenuto in concreto davanti all’autorità germanica nel 1966, è inoltre un atto giuridico che produce effetti continuati e non conclusi prima dell’entrata in vigore della LDIP (Dutoit, op. cit., n. 8 ad art. 199), le conseguenze della filiazione perdurando nel tempo (Bucher, L’application de la LDIP à l’état civil, in: Rivista dello stato civile 61/1993 pag. 350; Siehr, op. cit., n. 20 ad art. 73, pag. 576). Non vi è motivo quindi per applicare al riconoscimento della decisione estera il cessato diritto.
Il richiedente, cittadino germanico domiciliato in Germania fin dalla nascita, è stato riconosciuto dal padre a Hannover, di modo che la validità del riconoscimento dipende dal diritto germanico. L’art. 73 LDIP non indica a quale momento vada esaminata tale validità, ma in analogia all’art. 72 LDIP determinante è la data del riconoscimento all’estero (SIEHR, op. cit., ad art. 73 n. 10; DUTOIT, op. cit., ad art. 73 n. 2). Nella fattispecie il riconoscimento è conforme alla legislazione tedesca del 1966 (art. 20 del Gesetz zur Neuregelung des Internationalen Privatsrechts del 25 luglio 1986: Bundesgesetzblatt 1986 pag. 1142; doc. 4). Non è contestato che il riconoscimento sia avvenuto davanti all’autorità germanica competente e che sia definitivo. Dal rapporto 8 luglio 1996 del Ministero federale germanico della giustizia risulta inoltre che il riconoscimento ha effetti di stato civile (doc. 4; Siehr, op. cit., n. 13 ad art. 73). Ricorrono di conseguenza tutte le premesse per trascrivere il riconoscimento di paternità nel registro svizzero delle famiglie.
Gli appellanti invocano la parità di trattamento e la sicurezza del diritto, facendo valere che un cittadino svizzero nella stessa situazione non potrebbe ottenere l’iscrizione del riconoscimento. Essi trascurano però che un figlio adulterino può essere riconosciuto in Svizzera, giusta l’art. 12 cpv. 1 tit. fin. CC, anche se è nato prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto di filiazione (FF 1974 II pag. 103). Certo, un siffatto riconoscimento retroagisce solo al 1° gennaio 1978 (art. 304 vCC; HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, 3a edizione, pag. 55). Ma il principio di sicurezza del diritto è rispettato, poiché una decisione straniera valida e conforme alle condizioni della LDIP è riconosciuta anche in Svizzera senza creare situazioni di fatto e diritto che possono portare a gravi scompensi e incertezze. Il legislatore, del resto, ha inteso seguire per il riconoscimento degli atti di stato civile il principio del favor recognitionis (Siehr, op. cit., n. 1 ad art. 73).
A detta degli appellanti, infine, il richiedente avrebbe chiesto l’iscrizione nel registro delle famiglie al solo scopo di partecipare alla successione paterna, abusando così dei propri diritti. L’argomentazione non può essere condivisa. Il richiedente ha presentato istanza di iscrizione nel registro dello stato civile dopo il decesso del padre e ha fatto valere i diritti successori che la sua posizione di figlio riconosciuto con effetti di stato civile gli attribuisce. Tale comportamento rientra nel normale esercizio di diritti conferiti dalla legge e non trascende nell’abuso.
La decisione impugnata, in ultima analisi, resiste alla critica. Gli oneri processuali sono a carico degli appellanti (art. 28 cpv. 1 lett. a e 31 LPAmm per analogia), che rifonderanno alla controparte un’equa indennità per ripetibili di questa sede.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono a carico degli appellanti, che rifonderanno a __________ __________ fr. 1’200.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione al Dipartimento delle istituzioni, Ufficio di vigilanza sullo stato civile.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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