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Numero d'incarto:
11.1997.94
Data decisione, Autorità:
14.07.1998, ICCA
Incarto n.:
11.97.00094
Lugano
14 luglio 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (rivendicazione di proprietà fondiaria:
prescrizione acquisitiva) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 21 aprile 1993 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ __________ __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 2 giugno 1997
presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 12 maggio 1997
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ ha instato il 30 luglio 1992 davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, per ottenere che fossero iscritti a suo nome nel registro fondiario,
in seguito a prescrizione acquisitiva straordinaria, i fondi n. __________e
__________RFP di __________ (__________n. __________) intestati a __________
__________. Essa ha fatto valere di essere unica erede di __________
__________, la quale verso il 1912 aveva acquistato i fondi da __________
__________, deceduta nel 1923. In esito alla pubblicazione della grida sono pervenute
tre opposizioni, sicché con decreto del 19 febbraio 1993 il Pretore ha
assegnato agli opponenti un termine di 60 giorni per promuovere azione ordinaria
di accertamento dei loro diritti sulle citate proprietà, avvertendoli che,
decorso infruttuoso il termine, le opposizioni sarebbero state considerate
perente.
B. __________
__________, che aveva inoltrato opposizione, ha convenuto __________ __________
il 20 aprile 1993 dinanzi alla Pretura di Lugano, sezione 2, chiedendo di
accertare che i fondi n. __________e __________RFP di __________ sono di sua
proprietà, in comunione ereditaria con terzi non menzionati. Egli ha addotto
che __________ __________ fu __________, iscritta a registro fondiario quale
proprietaria degli immobili litigiosi, era sua nonna, coniugata con __________
__________. Da tale unione sono nati i figli __________ __________ __________
in __________, __________ __________ __________ in __________, __________
__________ __________ __________, morto a pochi mesi di vita, e __________
__________, emigrato in America, coniugato con due figlie. Figlio di __________
__________ in __________, l’attore rivendica pertanto la quota spettante a sua
madre nella successione indivisa, contestando inoltre che la convenuta possa
valersi della prescrizione acquisitiva, gli immobili essendo sempre stati
posseduti dalle due sorelle __________ e __________.
C. Con risposta del 2
luglio 1993 __________ __________ ha postulato il rigetto della petizione,
facendo valere che i fondi litigiosi erano intestati a __________ __________ fu
__________, di __________, nata a __________ e deceduta a __________ il
__________ 1924 e non all’omonima __________ __________ in __________, nonna
dell’attore. Avendo __________ __________ e sua madre (____________________)
ininterrottamente goduto dei fondi quali proprietarie per decenni, i presupposti
per la prescrizione acquisitiva della proprietà sarebbero adempiuti.
D. Nella replica del
22 settembre 1993 l’attore ha chiesto, in via subordinata, di essere
riconosciuto comproprietario dei fondi litigiosi per intervenuta prescrizione
acquisitiva straordinaria, unitamente alla convenuta, erede di __________
__________. Nella duplica del 29 dicembre 1993 la convenuta ha mantenuto le sue
domande di giudizio, opponendosi alla richiesta subordinata formulata
dall’attore con la replica.
E. Ultimata
l’istruttoria, nei rispettivi memoriali conclusivi esse si sono confermate
nelle precedenti tesi e domande. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 31
gennaio 1996. Statuendo il 12 maggio 1997, il Pretore ha respinto la petizione
e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1’800.– con le spese a carico
dell’attore, tenuto inoltre a rifondere alla convenuta l’importo di fr. 4’000.–
per ripetibili.
F. __________
__________ è insorto contro la predetta sentenza con un appello del 2 giugno
1997 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, la petizione sia
accolta nel senso di iscrivere i fondi n. __________e __________ RFP di
__________ a nome della comunione ereditaria fu __________ __________
__________, composta dell’attore medesimo, della convenuta e delle figlie di
__________ __________; in subordine egli conclude perché i fondi siano iscritti
a nome delle parti, in comproprietà, per intervenuta prescrizione acquisitiva.
Nelle sue osservazioni del 1° luglio 1997 __________ __________ propone la
reiezione del gravame e la conferma del giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. L’appellante
ribadisce in questa sede che i fondi litigiosi sarebbero proprietà della
comunione ereditaria fu __________ __________ nata __________, di cui egli è
membro. Ora, l’art. 602 cpv. 2 CC prevede che i coeredi diventano proprietari
in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti
inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d’ammini-strazione
particolarmente conferite per legge o per contratto. Il singolo membro di una
comunione ereditaria non è quindi legittimato ad agire in nome proprio per far
valere pretese della successione (DTF 121 III 121 con richiami di
giurisprudenza e dottrina; Vogel,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 5a edizione, pag. 138 e 139, n.
51). L’attore non poteva dunque promuovere individualmente un’azione avente per
oggetto un diritto della comunione ereditaria, come quello in esame, ma doveva
agire congiuntamente con gli altri membri della comunione. Non vi era del resto
urgenza, poiché per promuovere la causa di accertamento il Pretore gli aveva
assegnato un termine di 60 giorni (termine di principio prorogabile: art. 130
cpv. 1 CPC), ciò che avrebbe consentito all’attore di interpellare le coeredi
domiciliate negli Stati Uniti, rispettivamente di far designare dal Pretore un
rappresentante della comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC).
È vero che la convenuta
non ha mai obiettato alcunché riguardo all’ammissibilità della petizione. I
presupposti processuali devono tuttavia essere verificati d’ufficio, in ogni
stadio di causa (art. 97 prima frase CPC), poiché la loro violazione implica la
nullità dell’atto compiuto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC). La sanzione della
nullità si applica, oltre che agli atti processuali, anche alle sentenze, ove
esse siano impugnate con appello o con ricorso per cassazione (art. 146 CPC).
L’esistenza di un litisconsorzio necessario è, appunto, un presupposto
processuale (art. 97 n. 5 CPC). Ove la sentenza di primo grado sia impugnata,
il rispetto di tale presupposto dev’essere verificato d’ufficio anche in sede
di appello, indipendentemente dalle censure sollevate nel gravame.
- Ora, l’art. 45
CPC stabilisce che, constatata la mancata partecipazione di tutti gli
interessati alla petizione, il giudice sospende il corso della causa e invita
le persone che hanno proposto l’atto a provvedere entro un termine adeguato
alla sua completazione, con la comminatoria dello stralcio della causa dai
ruoli. L’incarto deve dunque essere rinviato al Pretore affinché assegni all’atto-re
un termine adeguato per integrare la petizione con la partecipazione di tutti
gli altri membri della comunione ereditaria. In seguito l’attore potrà
ritenersi rappresentare gli altri litisconsorti (art. 46 CPC). L’assegnazione
di un termine per rimediare al vizio è conforme al principio per cui,
ravvisandosi la mancanza di un presupposto processuale sanabile entro breve
tempo, alla parte in causa va impartito un termine perché rimedi al difetto (art.
99 cpv. 3 CPC). La petizione introdotta da __________ di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente
accolto nel senso dei considerandi, la sentenza impugnata è dichiarata nulla e
l’incarto è rinviato al Pretore affinché fissi all’attore un congruo termine
per completare la petizione a norma dell’art. 45 CPC, con la comminatoria dello
stralcio della causa in caso di inosservanza.
- Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.
- Intimazione a:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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