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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.89
Data decisione, Autorità:
04.07.1997, ICCA
Incarto n.
11.97.00089
Lugano,
4 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicencelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (accesso necessario)
della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del
4 agosto 1995 da
__________, __________, e
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________ __________, __________,
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
visto
l'appello del 15 maggio 1997 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 25 aprile 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna;
premesso
che il 21 maggio 1997 l’appellante è stato invitato a versare entro il 9 giugno
1997, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr.
400.– sul conto corrente postale --__________ del Tribunale
di appello, introiti __________, con l’avver-tenza che in caso di mancato
pagamento entro il termine fissato l’appello sarebbe stato dichiarato deserto (art.
312 cpv. 2 CPC e 12 cpv. 1 LTG);
richiamato
quanto figurava esplicitamente sulla richiesta di pagamento, ovvero che qualora
fosse stato usato il servizio degli ordini collettivi __________ sarebbe stata
determinante la scadenza indicata dall’utente __________ alla posta, non la
data dell’ordine impartito alla banca, incombendo alla parte di provvedere
perché la banca esegua l’ordine tempestivamente;
ricordato
in effetti che, ove si faccia capo al servizio degli ordini collettivi delle
PTT (art. 133d OSP: RS 783.01), il termine per versare l’anticipo è considerato
rispettato se la data di scadenza determinata nel supporto dei dati
corrisponde, al più tardi, all’ultimo termine del giorno fissato dal Tribunale
e se il supporto dei dati è stato consegnato a un ufficio postale svizzero
entro tale termine (DTF 117 Ib 220, 118 Ia 8; DTF inedita del 24 giugno 1996 in
re J. contro B.-K., consid. 3);
accertato
che nella fattispecie il supporto dei dati è stato spedito dalla banca il 6
giugno 1997, ma che la data di scadenza determinata nel supporto era quella
dell’11 giugno 1997 (comunicazione 1° luglio 1997 della Direzione generale
delle PTT, Traffico dei pagamenti, Organizzazione SPPR/SPVR), tant’è che
l’accredito sul conto corrente postale del Tribunale di appello è avvenuto solo
quel giorno;
preso
atto che il versamento risulta quindi tardivo, senza che l’appellante abbia
postulato una proroga o una restituzione del termine (art. 130 e 137 CPC);
stabilito
che in tali circostanze l’appello non può essere esaminato nel merito;
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’an-ticipo.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 80.–
b) spese fr.
20.–
fr.
100.–
sono
posti a carico dell'appellante.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
Per
la Prima Camera civile del Tribunale di appello
La
presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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