AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1997.78
Data decisione, Autorità:
19.06.1998, ICCA
Incarto n.:
11.97.00078
Lugano
19 giugno 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (trasporto di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa
con petizione del 29 ottobre 1993 da
__________ -__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 5 maggio 1997
presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 7 aprile 1997
dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Paul __________ è
proprietario della particella n. __________RFD di __________, su cui sorge la
sua abitazione, e della n. __________, adibita a posteggio e confinante con via
__________. Il collegamento tra l’abitazione di __________ __________ e il
posteggio è garantito da una servitù di passo pedonale iscritta a favore della
particella n. __________e a carico delle particelle n. __________, ora
proprietà dei coniugi __________, e n. __________, proprietà di __________
__________. Quest’ultima è divenuta proprietaria dello scorporo di terreno di
26 m2 su cui corre il tratto finale del passo il 25 febbraio 1986,
in seguito alla sottoscrizione di una compravendita e permuta immobiliare con
rettifica di confini (rogito n. __________del notaio __________ __________). Il
diritto di passo è già stato oggetto di due sentenze emanate da questa Camera
il 16 febbraio 1988 (inc. ) e l’11 marzo 1993 (inc. I CCA
/
B. Il 29 ottobre 1993
__________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore
della giurisdizione di Locarno-Città, chiedendo la modifica del diritto di
passo iscritto a registro fondiario a favore del convenuto, nel senso che il
passo a carico della particella n. __________si esercitasse usufruendo del
tracciato dal punto B al punto D sulla planimetria doc. A, lungo il confine di
quest’ultimo fondo con la contigua particella n. __________, proprietà di
__________ __________. Nella sua risposta del 15 dicembre 1993 il convenuto si
è opposto alla petizione. Nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto
le rispettive domande di giudizio.
C. Il 30 maggio 1994,
nel corso dell’istruttoria, __________ __________ ha instato per una mutazione
dell’azione, chiedendo di modificare la domanda di petizione nel seguente modo:
Al signor
__________ __________, a modificazione del diritto di passo a suo favore
iscritto al registro fondiario, è concesso il diritto di passo a carico della
particella n. __________, usufruendo del tracciato dal punto A al punto B e dal
punto B al punto C come da planimetria allegata.
Sussidiariamente
al signor __________ __________ è concesso un diritto di passo a carico della
particella n. __________, usufruendo del tracciato dal punto A al punto B e dal
punto B al punto C, passo interamente tracciato e costruito sul fondo
particella n. __________, così come indicato con il colore rosso sulla citata
planimetria.
si è opposto alla mutazione della domanda il 16 giugno 1994.
D. Con decreto del 2
febbraio 1995 il Pretore ha autorizzato la mutazione della domanda e ha posto
la tassa di giustizia di fr. 200.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere
all’attrice fr. 450.– per ripetibili. L’appello presentato il 13 febbraio 1995
dal convenuto contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza
del 15 luglio 1996 (inc. ..__________).
E. Il 16 gennaio
1997, ultimata l’istruttoria di merito, le parti hanno rinunciato a comparire
al dibattimento finale, producendo entrambe un memoriale conclusivo in cui
hanno ribadito le rispettive domande di giudizio.
F. Statuendo il 7
aprile 1997, il Pretore ha accolto la petizione nella sua domanda subordinata,
ha disposto lo spostamento della servitù in conformità alla planimetria elaborata
dall’attrice, ha previsto le modalità di esecuzione del nuovo tracciato a spese
dell’attrice, autorizzando quest’ultima a chiedere l’iscrizione della modifica
all’ufficio del registro su presentazione della dichiarazione di esecutività rilasciata
dalla Pretura a lavori ultimati. La tassa di giustizia di fr. 1’600.– e le
spese sono state poste per ¼ a carico dell’attrice e per ¾ a carico del
convenuto, con obbligo per quest’ultimo di rifondere alla controparte fr.
2’000.– per ripetibili.
G. Insorto con
appello 5 maggio 1997 contro la predetta sentenza, __________ __________
chiede, in riforma del giudizio impugnato, il rigetto della petizione. Nelle
sue osservazioni del 16 giugno 1997 __________ __________ propone di respingere
l’appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore non ha
stabilito il valore litigioso, determinante per l’appellabilità della sentenza
(art. 15 CPC), oltre che per l’eventuale suddivisione di oneri processuali e ripetibili.
Ora, giusta l’art. 9 cpv. 3 CPC, in controversie relative a servitù e rapporti
di vicinato il valore determinante è quello che il diritto in questione ha per
il fondo dominante o la svalutazione che tale diritto causa al fondo serviente,
se questa è maggiore. Mancando indicazioni al riguardo, gli atti andrebbero
ritornati al primo giudice perché fissi il valore della contestazione (art. 13
CPC), gli atti non dando indicazioni sul valore che lo spostamento del passo ha
per i fondi delle parti. Sulla base della comune esperienza si può presumere
nondimeno che, trasferita la servitù di passo verso la strada comunale,
l’immobile dell’attrice possa valere fr. 8’000.– più di quanto valga nella
situazione attuale, con la servitù di passo che la attraversa in diagonale e la
divide in due. L’attrice medesima, del resto, ha promosso una causa ordinaria e
il convenuto non ha mai eccepito alcunché in relazione al valore litigioso. Tempestivo,
l’appello appare di conseguenza ricevibile.
-
Il Pretore ha
ritenuto che l’attrice aveva interesse allo spostamento del diritto di passo,
per una migliore utilizzazione anche futura della particella n. __________,
situata in zona edificabile. Il nuovo tracciato proposto dall’attrice non era
meno adeguato del precedente per il proprietario del fondo dominante, al quale
non derivano pregiudizi di rilievo dallo spostamento. L’appellante sostiene
invece che l’attrice non ha dimostrato di avere un interesse al trasporto della
servitù, che dai piani incompleti presentati non è possibile giudicare
l’adeguatezza del nuovo tracciato, che il trasporto del passo si estende sul
fondo di terzi e infine che il primo giudice ha snaturato la domanda di
petizione.
-
Giusta l’ art.
742 CC se l’uso della servitù richiede solo una parte del fondo, il proprietario
che giustifica un interesse può chiederne il trasporto a sue spese sopra
un’altra parte non meno adatta per il fondo dominante. Il trasporto avviene
anche se la servitù è iscritta al registro fondiario. Il proprietario del fondo
serviente può chiedere il trasporto se la servitù si esercita su una parte del
suo fondo, se prova un interesse alla modifica e se la parte del fondo sulla
quale avviene il trasporto non è meno vantaggiosa per il beneficiario. Inoltre
il proprietario del fondo serviente deve sostenere tutte le spese di trasporto.
Se i predetti requisiti non sono realizzati, il proprietario del fondo serviente
può sempre chiedere lo spostamento della servitù a titolo di riscatto parziale
– dietro indennizzo – giusta l’art. 736 cpv. 2 CC, se le condizioni sono
realizzate (STEINAUER, Les droits réels,
vol. II, 2ª edizione, n. 2309a segg.).
Nella fattispecie il
tracciato primitivo della servitù si dipartiva dall’angolo sud-est del
posteggio situato sul fondo n. __________, si snodava a zig zag lungo il
confine della particella n. __________e correva poi lungo il sentiero posto
sulla particella n. __________0, fino a raggiungere la particella n. __________
del convenuto (doc. giustificativo /, incarto III
richiamato dall’Ufficio dei registri). Per consentire al proprietario della
particella n. __________di accedere a via __________, l’attrice ha sottoscritto
il 25 febbraio 1986 con i proprietari delle particelle n. __________e
__________una compravendita con permuta e rettifica di confini, a conclusione
della quale la particella n. __________è stata ingrandita con l’aggiunta di uno
scorporo di 26 m2 staccato dalla particella n. __________ (corrispondente
al tratto finale del diritto di passo a favore della particella n. __________)
e di uno scorporo di 138 m2 staccato dalla particella n. __________
(rogito n. __________del notaio __________ __________, doc. 2, inserti D e E,
DG __________dell’incarto III richiamato dall’Ufficio registri). Il terreno
dell’attrice, nella sua nuova configurazione, si è così trovato diviso in due
dal noto diritto di passo, che in precedenza passava lungo il confine. Il nuovo
tracciato, proposto con la domanda subordinata di petizione modificata
dell’attrice, percorre invece la particella n. __________sulla tratta A-B-C
prima di accedere alla particella n. __________9, collegata alla strada
pubblica (via __________) mediante una scala, al fine di superare il dislivello
esistente tra la strada e il posteggio (tratto C-D; doc. A1 e doc. IV). Rispetto
al tracciato primitivo il nuovo percorso sbocca su via __________ a qualche
metro di distanza (fotografia 14 contenuta nella prova a futura memoria: inc.
/). Si tratta quindi di analizzare se il nuovo tracciato
adempie i requisiti posti all’art. 742 CC.
- Giusta l’art. 742
CC l’interesse al trasporto di una servitù può essere d’ordine economico,
inteso come costruzioni o migliorie che potrebbero accrescere il valore del
fondo, oppure d’ordine estetico, valutato elemento sufficiente a giustificare
il trasporto in quanto la sopportazione di una servitù per il proprietario del
fondo serviente può essere fonte di pregiudizio estetico a carattere
immateriale, e quindi devono poter essere valutati alla stessa stregua di
quelli economici (LIVER in: Zürcher Kommentar,
n. 30 ad art. 742 CC; PIOTET, Traité de droit
privé suisse, tomo V, pag. 69, STEINAUER,
op. cit., n. 2309b; Rep. 1982 pag. 385; DTF 57 II 156).
Il Pretore ha ritenuto
che l’interesse economico è realizzato in concreto, visto che il tracciato del
passo corre su fondo edificabile secondo il piano regolatore di __________
(zona RP2; incarto __________ richiamato dal Comune di __________). Di per sé
la circostanza non sarebbe sufficiente per giustificare lo spostamento della
servitù, tanto più che l’attrice non ha nemmeno addotto di avere intenzioni
edificatorie concrete. Essa si è limitata a sostenere che il tracciato attuale
è “irrazionale e assurdo”, senza mai far valere elementi nuovi a sostegno della
sua richiesta: non intenzioni di ordine edilizio né propositi di nuova sistemazione
esterna, foss’anche a scopo di semplice abbellimento (Liver, op. cit., nota 31 ad art. 742 CC). L’unico progetto
consiste nello spostamento fine a sé stesso della servitù. Si può concedere all’appel-lante
che le allegazioni dell’attrice sono laconiche. Ciò non toglie che l’interesse
allo spostamento della servitù sia evidente già a un sommario confronto tra le
planimetrie agli atti (doc. A e A1, incarto III richiamato dall’ufficio dei registri).
La situazione è infatti radicalmente mutata dopo il riassetto dei confini
operato nel 1986 dai proprietari delle particelle n. __________, __________ e
__________. Il tracciato del diritto di passo, che in origine seguiva il
confine della particella n. __________, la divide ora in due, impedendone un
razionale sfruttamento nella parte a confine con la via __________. A detta
dell’appellante l’attrice avrebbe dimostrato che il tracciato del passo non la
disturba, avendo essa acquistato nel 1986 i noti scorpori di terreno dai
vicini. L’argomentazione non è seria, se si considerano gli sforzi che
l’attrice e i proprietari della particella n. __________hanno intrapreso dopo
la reinscrizione del diritto di passo litigioso per ottenerne lo spostamento in
via extragiudiziaria (sentenza di questa Camera dell’11 marzo 1993, pag. 5).
Del resto, proprio le mutate circostanze del fondo serviente possono comportare
l’applicazione dell’art. 742 cpv. 1 CC (v. anche Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, vol.
II, Basilea 1990, pag. 74 n. 20). Ciò è appunto il caso nella fattispecie,
viste le importanti modifiche dei confini intervenute nel 1986. L’appellante
contesta che il tracciato sia “arzigogolato”, come addotto dal Pretore, facendo
valere che il secondo tratto è diritto e che il terzo è rettilineo. La
circostanza non è decisiva già per il fatto che, riuniti, i tre tratti cui il
convenuto si riferisce formano una linea spezzata, che traversa in modo irregolare,
a zig zag, la particella dell’attrice (doc. A1, deposizione __________, verbale
del 10 febbraio 1995, pag. 9). Il tracciato stabilito dal Pretore, per contro,
corre su una parte discosta della particella serviente, a lato del diritto di
passo a favore della particella n. __________. Inoltre l’attrice intende
recintare il proprio fondo per impedire la fuga dei suoi cani (deposizione
__________, verbale del 27 settembre 1994, pag. 4), ciò che comporterebbe l’impossi-bilità
pratica di usufruire della parte verso via __________ se fosse mantenuto il
tracciato primitivo del passo. Quand’anche non potesse essere riconosciuto un
interesse economico, invero non addotto dall’attrice, è a ogni modo presente un
interesse estetico e funzionale evidente.
-
Il convenuto
ripropone con l’appello le varie eccezioni che aveva sollevato in prima sede e
che sono state respinte dal Pretore prima che questi esaminasse l’idoneità del
nuovo tracciato. L’appellante ribadisce in primo luogo che non sarebbe
possibile trasferire la servitù sul fondo di un terzo, senza avvedersi però che
il Pretore aveva tenuto conto di tale obiezione scartando la variante che
prevedeva di spostare l’ultimo tratto del passo sulla particella n. __________,
proprietà di terzi estranei alla vertenza. La svista “grossolana” (appello,
pag. 4), se mai, è stata compiuta dall’appellante, non dal primo giudice, che
ha accolto la petizione nella domanda subordinata, intesa a trasferire la servitù
su un percorso situato interamente sul fondo n. __________dell’attrice, che
corre parallelamente al sentiero esistente sul fondo n. __________. La censura
dell’appellante al riguardo cade quindi nel vuoto.
-
L’appellante
sostiene poi che l’attrice avrebbe modificato la natura della servitù nelle sue
domande di giudizio, trasformandola da prediale a personale, poiché avrebbe
indicato che il diritto di passo è "a favore di __________ __________
". Il Pretore, correggendo tale domanda, avrebbe violato il principio
dispositivo, favorendo in modo indebito l’attrice. Si tratta di argomentazioni
non pertinenti. Il giudice deve statuire basandosi sulle domande di giudizio,
ma può individuare la domanda e il suo senso chiaro dagli allegati uniti
all’incarto per determinare chiaramente l’oggetto del litigio (COCCHI/TREZZINI,
op. cit., ad art. 165 n. 10). Nella fattispecie è vero che la domanda di
giudizio dell’attrice è lacunosa e poco chiara allorquando indica che il
diritto di passo è "a favore di __________ __________ ", ma in
considerazione degli atti allegati (v. doc. IV intitolato "costituzione di
servitù prediale", lettera dell’attrice 11 novembre 1994 in cui indica
"alla presente allego il contratto di servitù prediale..."), è palese
che l’attrice postula unicamente il trasporto del tracciato relativo al diritto
di passo iscritto a registro fondiario, non la trasformazione della servitù
prediale in una servitù personale. Non è possibile, del resto, negare il chiaro
tenore della proposta fatta dal segretario assessore di Locarno-Città alle
parti, che menziona esplicitamente trattarsi di una "servitù
prediale" (doc. V del 20 novembre 1995 inc. __________). Parlare di
malafede, in simili circostanze, non è serio. Il Pretore, nel caso concreto, si
è limitato a precisare le domande di giudizio dell’attrice, invero poco chiare,
ma non ha attribuito di più di quanto chiesto in petizione, né altro. L’appello
è dunque sprovvisto di buon diritto.
-
L’appellante
ritiene che l’attrice avrebbe modificato anche la natura dell’azione, trasformandola
da formatrice in condannatoria, e che il Pretore, avendo proceduto alla
modifica della domanda e avendo sottoposto lo spostamento della servitù a condizioni,
avrebbe violato l’art. 101 CPC. Questa Camera ha già statuito il 15 luglio 1996
sulla mutazione dell’azione (inc. n. ..__________). Il convenuto
insiste nel riproporre con l’appello del 5 maggio 1997 le medesime argomentazioni
che questa Camera ha ritenuto non decisive con la precedente sentenza del 15
luglio 1996, cui si rinvia (pag. 5). Come che sia, l’azione intesa al trasporto
di una servitù può essere formatrice (Gestaltungsurteil) se ne sono
realizzate tutte le condizioni, ovvero se non sono necessari lavori edilizi, se
il nuovo percorso è già disponibile e può essere usato (LIVER, op. cit., ad art. 742 CC n. 50). Se per
contro si rendono necessari lavori edilizi e l’adempimento di condizioni (per
esempio l’assunzione di determinate spese), l’azione è di natura condannatoria
(LIVER, op. cit., ad art. 742 CC n. 52).
L’attrice ha in concreto proposto con la domanda principale un’azione
formatrice (trasferimento del diritto di passo su un sentiero esistente) e con
quella subordinata un’azione condannatoria (trasferimento del diritto di passo
su un sentiero da costruire). La contestazione dell’appellante sulla natura
dell’azione si rivela pertanto fine a sé stessa e dilatoria, essendo sprovvista
di qualsiasi significato pratico.
-
È per contro
fondamentale determinare se il percorso proposto dall’attrice sia “non meno
adatto” all’esercizio del diritto di passo di quello iscritto a registro
fondiario. Il trasporto della servitù non deve impedire al proprietario del
fondo dominante di continuare nell’esercizio del suo diritto sul nuovo
tracciato e non deve imporgli maggiori oneri. Lo spostamento può anche causare
al beneficiario qualche svantaggio, purché si tratti di inconvenienti minori (LIVER op. cit. ad art. 742 n. 32 con citazioni).
L’appel-lante asserisce di non poter valutare in modo attendibile l’ido-neità
del nuovo tracciato poiché i piani proposti dall’attrice non sono chiari né
dettagliati. L’argomentazione non ha consistenza. La planimetria 1:500 e i
piani dettagliati in scala 1:100 (sezione A-A) allestiti dall’arch. __________
__________ (fascicolo IV richiamato) consentono infatti di valutare
l’estensione del nuovo tracciato e di confrontarlo con quello primitivo, mentre
la relazione tecnica elenca i lavori da eseguire per il trasferimento del passo
sul tracciato proposto dall’attrice, conformemente alle esigenze poste da
questa Camera nella sentenza del 15 luglio 1996.
Occorre quindi
confrontare i due tracciati per appurare se il nuovo percorso possa essere
ritenuto idoneo all’esercizio della servitù. Entrambi i percorsi collegano il
fondo n. __________al fondo n. __________e consentono di accedere direttamente
al posteggio del convenuto. Contrariamente a quanto quest’ultimo sostiene – non
senza temerarietà – il tracciato sostitutivo ammesso dal primo giudice offre
uno sbocco diretto al fondo n. __________e la scaletta da edificare sul terreno
del convenuto non è essenziale, essendo stata prevista solo per maggiore comodità,
al fine di consentire a chi non posteggia sotto la tettoia di accedere al passo
direttamente dalla via __________ senza attraversare il posteggio. La scaletta
non è indispensabile per l’esercizio del passo, poiché dal piazzale adibito a
posteggio sul fondo n. __________ si può accedere al sentiero pedonale lungo
una zona pianeggiante e di facile transito (fotografia S1, busta grigia
“fotografie sopralluogo”, fascicolo verde verbali). Le dimensioni del piazzale
esistente (di almeno 6 m per 6.30 m, pianta 1:100, doc. IV) consentono per
altro il passaggio pedonale anche in presenza di due veicoli posteggiati. Come
a giusta ragione precisato dal Pretore, il solo fatto di accedere al fondo
dalla parte opposta rispetto a prima non è motivo sufficiente per ritenere la
soluzione sostitutiva meno adeguata. L’attrice, prima di far iscrivere il trasferimento
del diritto di passo sul nuovo tracciato, dovrà pagare i lavori sul tratto
A-B-C-D (relazione tecnica, doc. IV), che includono, oltre alla scala per
l’accesso diretto alla via __________, il taglio di arbusti, la posa di due
lampioni e di un tubo di plastica per eventuali collegamenti elettrici, il
rivestimento del tracciato con piode per renderlo comodamente percorribile,
l’inserimento di scalini ove necessario (relazione tecnica arch. __________,
fascicolo IV). Il convenuto è evidentemente libero di rinunciare all’esecuzione
della scala sulla sua proprietà, ma ciò non osta al trasporto della servitù sul
nuovo tracciato, idoneo come si è visto all’esercizio del diritto di passo.
L’appellante pretende che l’opera sostitutiva abbia le stesse comodità della
precedente, motivo per cui dichiara di accontentarsi di una pavimentazione in “vil
granito” (appello, pag. 9), ma esige la posa di un corrimano su tutto il
tracciato del passo, la recinzione del passo, lo spostamento del cancello di
accesso, il ripristino del muro per contenere gli scalini e l’installazione
dell’impianto elettrico. Tali pretese, che scaturiscono da esigenze personali
dell’attuale proprietario del fondo dominante (posa di un seggiolino a motore),
riguardano tuttavia le strutture esistenti sul percorso attuale e non sono
motivo sufficiente per negare il trasporto della servitù, bastando allo scopo
che il nuovo tracciato sia oggettivamente idoneo all’esercizio del diritto di
passo. Nella fattispecie il nuovo percorso, per quanto appare dalla relazione
tecnica dell’arch. __________ e dalla fotografia S1 allegata al verbale di
sopralluogo, non è meno idoneo di quello iscritto a registro fondiario per il
transito pedonale. Nel caso in cui il proprietario del fondo dominante rinunci
all’esecuzione della scala di collegamento con via __________ (tratto C-D),
dovrà darne comunicazione scritta al Pretore, che rilascerà la dichiarazione di
esecutività della sentenza previa verifica dell’esecuzione conforme e completa
del nuovo percorso sino al punto C.
- L’appellante, abbondanzialmente,
rileva che il Pretore ha omesso di impartire termini per l’inoltro della
notifica edilizia e paventa l’inazione dell’attrice, che potrebbe così
paralizzare a suo piacimento l’esercizio del suo diritto di passo. È vero che
il primo giudice si è limitato a stabilire che l’attrice dovrà allestire il
nuovo tracciato entro due mesi dall’approvazione della domanda di costruzione-notifica
da parte delle autorità competenti, senza fissare un termine per inoltrare la
domanda edilizia. Ciò non nuoce però all’appellante, che potrà, nel caso in cui
l’attrice omettesse di dar seguito in tempi ragionevoli alla presentazione
delle domande edilizie, far valere i suoi diritti sul passo attuale, come per
altro non ha mancato di fare in passato.
In conclusione,
l’attrice ha dimostrato un interesse, se non economico quanto meno estetico e
funzionale al trasporto della servitù prediale su un’altra parte del suo fondo
e ha offerto un tracciato equivalente a quello iscritto a registro fondiario,
da costruire a sue spese. Sono così adempiute le condizioni poste dall’art. 742
CC e a giusta ragione il primo giudice ha accolto l’azione. L’appello,
infondato in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto.
-
Il convenuto
censura infine la ripartizione degli oneri processuali di prima sede, asserendo
che le domande dell’attrice sarebbero state respinte e che egli non potrebbe
pertanto essere considerato soccombente. Se non che, il Pretore ha posto ¼ delle
spese e della tassa di giustizia a carico dell’attrice proprio per tenere conto
della sua soccombenza nella domanda principale (sentenza impugnata, pag. 10 in
fine). Se si considera che il convenuto si è sempre tenacemente opposto al
principio stesso del trasporto della servitù, tale suddivisione degli oneri
processuali resiste alla critica.
-
Gli oneri
processuali sono a carico dell’appellante (art. 148
cpv.
1 CPC), soccombente, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per
ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
dell’appello principale, consistenti in :
a)
tassa di giustizia fr. 800.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
850.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili d’appello.
- Intimazione a
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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