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Numero d'incarto:
11.1997.28
Data decisione, Autorità:
28.04.1997, ICCA
Incarto n..
11.97.00028
Lugano
28 aprile 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
sedente
per statuire sull'istanza di ricusazione presentata il 17 aprile 1997 da
__________, __________,
Contro
il Pretore del
Distretto di __________, avv. __________ __________
nella causa ..__________ (azione di
assistenza fra parenti) da lui promossa contro
__________ __________, __________
__________ __________, __________
__________ __________, __________
tendente a ottenere la condanna dei convenuti al pagamento di
fr. 360.– mensili;
viste le osservazioni formulate il 19 febbraio 1997 dal
Pretore,
sentite le parti all’udienza del 22 aprile 1997, alla quale
sono comparsi l’istante e le convenute __________ e __________ __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta
l’istanza di ricusazione;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria presentata con la ricusazione;
- Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con istanza 5 febbraio
1997 __________ __________ ha convenuto davanti alla Pretura del Distretto di
Bellinzona i figli __________, __________ e __________ __________ per ottenere
il versamento di un contributo alimentare di fr. 360.– mensili a titolo di
assistenza fra parenti.
B. L’udienza di
discussione è stata indetta per il 17 febbraio 1997 e in tale occasione
__________ __________ ha chiesto la ricusa del Pretore, sostenendo che questi
aveva un interesse nella lite. Nell’istanza 18 febbraio 1997 __________
__________ ha ribadito di ricusare il Pretore poiché quest’ultimo avrebbe un
interesse nella lite, avendo sempre deciso in favore dei figli nell’ambito di
precedenti cause, in particolare quella di divorzio. Egli rimprovera al
magistrato di non aver tenuto conto del suo reddito effettivo e di avergli
computato un reddito virtuale di fr. 4’380.– mensili per stabilire i contributi
alimentari in favore dei figli.
C. Nelle osservazioni
del 17 e 19 febbraio 1997, il Pretore dichiara di non ravvisare gli estremi di
una ricusazione e si rimette al giudizio della Camera. I convenuti non hanno
presentato osservazioni sull’istanza di ricusa.
D. All'udienza 21
aprile 1997 l’istante ha confermato la domanda di ricusa, mentre __________ e
__________ __________ si sono rimesse al giudizio della Camera. __________
__________ non è comparso senza dare giustificazioni per la sua assenza.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 27 CPC
dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove questi
siano esclusi (nel senso dell’art. 26 CPC) come pure se vi è grave inimicizia
tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente
“in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni (lett. b). Il giudizio sulla
ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello; quella del segretario
“al giudice da cui dipende” (art. 30 cpv. 1 CPC). La decisione è pronunciata
con decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3
CPC).
In concreto l’istante
non pretende che il giudice si trovi in stato di esclusione o nutra grave
inimicizia nei suoi confronti, ma sostiene che il Pretore avrebbe dimostrato
nel corso della procedura relativa alla sua causa di divorzio di essere
parziale, favorendo i suoi figli. La ricusazione deve quindi reputarsi ancorata
all’art. 27 lett. b CPC. Tale norma di legge abilita le parti a ricusare il
giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia fattori oggettivi che
mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona
ragionevole posta nelle medesime condizioni (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 2 ad art. 27
CPC; Rep. 1988 pag. 369). Senza riguardo all’ordinamento cantonale, gli art. 58
cpv. 1 Cost. e 6 § 1 CEDU garantiscono inoltre il diritto a un giudice non prevenuto,
il cui comportamento non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia 285 consid.
3d, 119 Ia 226 consid. 3 e 5 con richiami). Nel valutare la prova della
prevenzione non bisogna essere troppo esigenti; d’altro lato la parzialità non
può essere ravvisata in casi semplicemente dubbi (Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti)
poiché l’istituto della ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 40 consid.
bb, 19 consid. 4).
-
Nell’istanza 18
febbraio 1997 il ricusante rimprovera al Pretore di avere un interesse nella
causa e ravvisa gli estremi della parzialità nel fatto che il magistrato
avrebbe ripetutamente favorito i figli in precedenti procedure di stato (in
particolare nella causa di divorzio). A detta dell’istante il Pretore in tutte
le cause relative ai contributi alimentari in favore dei figli gli ha calcolato
un reddito virtuale di fr. 4’380.– mensili, sostenendo a torto che egli non
avrebbe documentato le ricerche di lavoro e ignorando il reddito effettivamente
percepito dall’assicurazione per la disoccupazione, di fr. 2’600.– / 2’700.–
mensili (sentenza 13 gennaio 1995, inc. n. 12422, pag. 4; sentenza 12 ottobre
1993, inc. n. /, pag. 2). Per tali motivi l’istante ha
d’altra parte sporto denuncia penale nei confronti del Pretore e ne ha segnalato
l’operato al __________ __________ __________.
-
I rimproveri
mossi al Pretore riguardano in sostanza l’apprezzamento delle prove nelle varie
procedure di stato che hanno visto protagonisti l’istante e la sua famiglia
(divorzio, misure provvisionali in pendenza di separazione, adeguamento dei
contributi alimentari per i figli). Contestato è in particolare l’accertamento
del reddito determinante per il calcolo delle eventuali prestazioni dovute ai
figli fino alla fine del loro apprendistato, stabilito a fr. 4’380.– dal
Pretore. L’istante sostiene che il suo reddito effettivo era di fr. 2’600.– e
che egli non doveva dimostrare di aver cercato lavoro, il versamento delle
relative indennità di disoccupazione, senza alcuna penalità, essendo già di per
sé prova della ricerca di un posto di lavoro. Nella determinazione dei
contributi di mantenimento del diritto di famiglia, il giudice civile gode di
un ampio potere di apprezzamento. In questo ambito egli può prendere in
considerazione un reddito superiore al reddito effettivamente conseguito dal
debitore, se quest’ultimo è in grado di ottenere un reddito maggiore impiegando
sforzi che possono essere ragionevolmente pretesi da lui (DTF 117 II 16). Il
conteggio delle indennità di disoccupazione era quindi solo un elemento fra
tutti quelli che il Pretore doveva tenere in considerazione per la sua
decisione sui contributi alimentari. Il quesito di sapere se nella fattispecie
il magistrato abbia correttamente valutato tutte le circostanze del caso
concreto e sia giunto alla soluzione corretta non può del resto più essere
rimesso in discussione nella procedura di ricusa. Errori di procedura o di
apprezzamento nel merito della causa possono essere censurati con i rimedi giuridici
offerti dalla legge (DTF 116 Ia 20 consid. 5b con rinvio, 138 consid. 3a).
Fanno eccezione gli errori particolarmente gravi e ripetuti, che denotano una
vera e propria violazione dei doveri del giudice (DTF 115 Ia 404 consid. 3b),
ciò che non si verifica nella fattispecie. Il Pretore ha invero ripreso in due
successive sentenze l’apprezzamento delle prove contestato dall’istante, che ha
tuttavia omesso, pur essendo sempre stato assistito da un patrocinatore, di
ricorrere contro le sentenze. Egli ha così rinunciato alla verifica in seconda
sede del reddito determinante per i contributi alimentari dovuti ai figli (la moglie
avendo rinunciato a ogni prestazione per sé) e non può ora pretendere che
l’autorità chiamata a statuire sulla ricusa proceda a un riesame
dell’apprezzamento pretorile alla stregua di un’autorità di appello (DTF 114 Ia
158 consid. bb).
Né può essere
rimproverato al Pretore di avere tenuto in considerazione l’interesse dei figli
dell’istante nel corso della causa di divorzio. Il giudice deve infatti
applicare il principio inquisitorio e statuire d’ufficio sull’obbligo e
l’ammontare dei contributi dovuti ai figli minorenni, senza essere vincolato
alle domande delle parti, nell’interesse dei figli stessi (DTF 120 II 231 consid.
1c con rinvio, 118 II 94). Pur con qualche correttivo, tale principio si applica
anche alla procedura relativa al contributo alimentare dovuto durante la
formazione del figlio maggiorenne, ai sensi dell’art. 277 cpv. 2 CC. A giusta
ragione quindi il Pretore ha valutato l’interesse dei figli nelle diverse procedure
da lui condotte su istanza del padre o della madre o dei figli stessi.
La circostanza che il
medesimo Pretore abbia statuito nelle varie procedure di stato promosse
dall’istante o nei suoi confronti non è di per sé motivo di ricusa, anche se le
sentenze sono state sfavorevoli all’interessato. Come si è visto in precedenza,
l’istante avrebbe potuto ricorrere in appello contro le sentenze che non
riteneva corrette, al fine di far verificare dalla seconda istanza l’operato
del Pretore. Non avendolo fatto, non può ora prevalersi in questa sede
dell’esito a lui sfavorevole delle procedure.
- Vi è infine da
rilevare che la denuncia penale sporta dall’istante nei confronti del Pretore,
da lui segnalato anche al __________ __________ __________ tramite il
__________ __________ __________, non è sufficiente per fondare una ricusa del
magistrato, in assenza di altri elementi che ne possano mettere in dubbio
l’imparzialità (RJN 1990 pag. 21).
In conclusione nel caso
concreto non emergono “gravi ragioni” che mettano in dubbio l’imparzialità del
magistrato e l’istanza di ricusazione deve di conseguenza essere respinta.
- Gli oneri del
giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria deve essere respinta,
nonostante sia dato il requisito dell’indigenza (art. 155 CPC), la domanda di
giudizio essendo sprovvista di esito favorevole (art. 157 CPC). La tassa di
giustizia è volutamente contenuta per tenere conto della natura della decisione
e della situazione personale dell’istante. Le convenute che sono comparse
all’udienza del 21 aprile 1997 davanti alla Camera civile di appello hanno
diritto a un’indennità per ripetibili, per coprire i costi di viaggio e la perdita
di tempo e di guadagno.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza di ricusazione è
respinta.
-
La domanda di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________
e a __________ __________ l’importo di fr. 200.– ciascuna per ripetibili.
- Intimazione:
–
__________ __________, __________;
–
__________ __________, __________;
–
__________ __________, __________;
–
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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