AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.26
Data decisione, Autorità:
16.02.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00026
Lugano,
16
febbraio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire
nella causa ..__________ (contestazione di decisione peritale:
accertamento di proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione dell’8 maggio 1992 dal
dott. __________ __________
__________, __________
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________,
__________ __________, __________
(patrocinati dall’avv. __________ __________ __________,
__________),
__________ __________, __________
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) e
__________ __________, __________
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello dell’11 febbraio 1997
presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 17 gen-naio
1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
-
Se
dev’essere accolto l’appello del 17 febbraio 1997 presentato da __________
__________ contro la medesima sentenza;
-
Se
dev’essere accolto l’appello adesivo del 12 marzo 1997 presentato da __________
__________ __________;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il __________ 1970
__________ __________ __________ è divenuto proprietario, in seguito alla
divisione dell’eredità lasciata dal padre __________, del numero di mappa
__________ RFP di , descritto nei registri censuari del Comune come
“abitazione ad uso legnaia” (70 m²) in località “ __________
__________ ”. Nell’ambito della nuova misurazione catastale il geometra
revisore non ha attribuito a tale numero alcuna particella, mentre ha
attribuito la particella n. __________al numero di mappa __________ RFP
(abitazione di 135 m² e corte di 128 m², proprietà per piani di __________
__________, __________ __________ e __________ __________) e la particella n.
__________ al numero di mappa __________ (o __________), proprietà di
__________ __________ (abitazione di 89 m² e corte di 1 m²), con onere di sporgenza
sul piano inferiore a favore della contigua particella n. __________.
Quest’ultima, proprietà di __________ __________, corrisponde al numero di
mappa __________ (abitazione di 215 m² e corte di 4 m²).
B. Contro la mancata
attribuzione di una particella al suo numero di mappa
______________________________ __________ __________ è insorto davanti al
perito unico, che con decisione del 15 aprile 1992 ha respinto il gravame e ha
posto le spese di fr. 700.– a carico del ricorrente. Secondo il perito nemmeno
il dott. __________ __________ era stato in grado di indicare concretamente a
quale oggetto si riferisse il numero di mappa __________; tale “abitazione ad
uso legnaia” poteva forse trovarsi entro i confini della particella n.
__________o __________, ma tanto nell’uno quanto nell’ altro caso essa era
ormai divenuta proprietà delle rispettive intestatarie dei fondi, iscritte nei
registri censuari da tempo immemore (art. 662 cpv. 1 CC). Il perito ha accolto
invece un ricorso presentato da __________ __________, la quale rivendicava la
proprietà di una cantina nella particella n. __________, e ha ordinato al
geometra di procedere alla relativa intavolazione. Le spese processuali di
fr. 750.– sono state
addebitate alla ricorrente.
C. L’8 maggio 1992
__________ __________ __________ ha impugnato entrambe le decisioni del perito
unico davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo che
fosse constatata la sua proprietà sul numero di mappa __________, che tale
fondo fosse accertato consistere in “un locale di 70 m² costituito in parte dalla
camera a livello inferiore della particella n. __________e in parte dalla
stalla situata al piano terreno del n. __________”, che detti beni gli fossero
attribuiti come quota di una proprietà per piani originaria e che fosse
ordinato all’ufficiale del registro fondiario di procedere alla relativa
iscrizione. Convenuta in giudizio, __________ __________ ha contestato la propria
legittimazione passiva, ha chiesto di essere dimessa dalla lite e ha proposto
in subordine, qualora la sua eccezione non fosse stata accolta, di respingere
la petizione. __________ __________ __________ __________ hanno postulato a
loro volta il rigetto della petizione. Identica domanda ha formulato __________
__________. Ogni parte è poi rimasta sulle proprie posizioni, __________
__________ __________ ribadendo la legittimazione passiva di __________
__________.
D. Con sentenza del 17
gennaio 1997 il Pretore ha respinto la petizione per difetto di legittimazione
passiva nella misura in cui riguardava __________ __________; la tassa di
giustizia (fr. 450.–) e le ripetibili (fr. 1600.–) sono state poste a carico
dell’attore. La petizione è stata accolta invece nella misura in cui era
diretta verso gli altri convenuti, nel senso che le due decisioni del perito
unico sono state annullate e che è stata accertata la proprietà (per piani)
dell’attore sul numero di mappa __________RFP di __________, corrispondente ai
locali situati al piano inferiore della particella n. __________. Il diritto di
sporgenza della particella n. __________ (proprietà di __________ __________e)
sulla particella n. __________ (proprietà di __________ __________) è stato
estinto, i locali al piano inferiore di quest’ul-tima particella costituendo
appunto il numero di mappa __________, e annullata è stata anche la proprietà
di __________ __________ sulla cantina nella particella n. __________, tale
vano rientrando a sua volta nel numero di mappa __________. La tassa di
giustizia di fr. 1350.– è stata posta a carico di __________ __________,
__________ __________ e __________ __________ in ragione di un terzo ciascuno,
con obbligo di rifondere all’attore fr. 1600.– complessivi per ripetibili.
E. __________ __________
ha impugnato la sentenza del Pretore con un appello dell’11 febbraio 1997 in
cui chiede di respingere per carenza di legittimazione passiva la petizione nei
suoi confronti, di condannare l’attore a rifonderle fr. 1600.– per ripetibili e
di addebitare la tassa di giustizia alle altre due convenute in ragione di metà
ciascuno. Contro la sentenza del Pretore è insorta anche __________ __________
con un appello del 17 febbraio 1997 inteso a ottenere che la petizione contro di
lei sia respinta, come pure che l’attore sia tenuto a rifonderle fr. 1600.– per
ripetibili e ad assumere l’intera tassa di giustizia. Nelle sue osservazioni
del 12 marzo 1997 __________ __________ __________ propone di respingere i due
ricorsi e con appello adesivo postula l’accoglimento della petizione anche nei
confronti di __________ __________ o, quanto meno, il suo esonero dalle spese
in relazione a tale giudizio. __________ __________ e __________ __________ non
hanno formulato osservazioni ai vicendevoli ricorsi né all’appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello di
-
L’appellante fa
valere, in sintesi, di non avere mai resisitito alla rivendicazione della
controparte, né per quanto riguarda il piano inferiore della particella n.
__________ (a lei attribuita) né per quanto riguarda la cantina attribuita dal
perito unico a __________ __________. La petizione nei suoi confronti doveva
quindi essere respinta per carenza di legittimazione passiva. Del resto, quand’anche
la petizione fosse stata accolta, essa non sarebbe risultata soccombente, non
avendo mai contestato la pretesa dell’attore. Non si sarebbe giustificato
perciò di addebitarle oneri processuali né, tanto meno, di condannarla al pagamento
di ripetibili.
-
Nella misura in cui
contesta la propria legittimazione passiva, la convenuta solleva un’eccezione
infondata. Il geometra revisore le aveva attribuito in effetti l’intera particella
n. __________, non solo il piano superiore dello stabile (doc. 3 della convenuta).
Il perito unico ha poi ridotto tale assegnazione, sottraendo alla convenuta la
proprietà della cantina riconosciuta a __________ __________ (doc. F; vano
segnato in rosa sul doc. 2 della convenuta), ma non la rimanente superficie del
piano inferiore (segnata in azzurro sul doc. 2 appena citato). A giusta ragione
quindi la convenuta è stata citata in giudizio, l’attore contendendole la
proprietà di tale piano. Se l’attribuzione del geometra revisore fosse divenuta
definitiva, in effetti, la convenuta si sarebbe ritrovata proprietaria
dell’intera particella n. __________, eccettuata la cantina. Su questo punto
l’appello si rivela quindi privo di consistenza.
-
Nella misura in cui
contesta la propria soccombenza, ricordando di non essersi mai opposta –
comunque sia – alla rivendicazione dell’attore, l’appellante potrebbe anche
avere ragione ove avesse dichiarato formalmente sin dall’inizio di riconoscere
il piano inferiore dello stabile come proprietà dell’attore, sicché la causa
sarebbe apparsa – per finire – un inutile procedimento giudiziario. In tale
ipotesi si sarebbero potuti ravvisare “giusti motivi” (nel senso dell’art. 148
cpv. 2 CPC) per rinunciare all’addebito delle spese e delle ripetibili,
nonostante l’acquiescenza. Nella fattispecie però la convenuta, oltre che
contestare a torto la propria legittimazione passiva, si è sempre opposta all’accoglimen-to
della petizione. Certo, essa non ha mai preteso di essere proprietaria dei
locali al piano inferiore del fabbricato, ma nemmeno ha mai dato atto
formalmente di riconoscere la domanda dell’attore intesa alla costituzione
della proprietà per piani. In mancanza di un formale consenso, l’attore ha dovuto
instare così per l’accertamento giudiziale. Ciò posto, non si può sicuramente dire
che il Pretore abbia trascurato l’art. 148 cpv. 2 CPC. Semplicemente non ne ha
– a ragione – ravvisato gli estremi. Anche al proposito il gravame si rivela
dunque senza fondamento.
II. Sull’appello di
- Al Pretore
l’appellante rimprovera di avere disatteso l’art. 8 CC individuando l’origine
del numero di mappa __________ in una proprietà per piani costituita nel secolo
scorso, nonostante la mancanza di prove dirette che avvalorino una simile
ipotesi. In realtà essa sembra disconoscere che il giudice può dedurre fatti
litigiosi anche da prove indirette, purché tali indizi risultino sufficientemente
precisi e, valutati nel loro insieme, si sorreggano e si riscontrino l’un
l’altro in maniera logica e univoca. Nel caso in esame il Pretore ha illustrato
quali elementi confortano il suo convincimento. Ha ricordato – in breve – che
il numero di mappa __________comprendeva nel 1850 due appezzamenti di terreno,
i quali hanno dato origine a tre fondi: il numero __________, corrispondente
all’odierna particella n. , il numero 5 (o __________),
corrispondente all’odierna particella n. __________, e il numero __________.
Tale frazionamento dev’essere avvenuto nel 1859 con la costituzione di una
proprietà per piani originaria (sentenza, pag. 7 in fondo). Quanto al numero
__________, esso deve estendersi per 70 m² (doc. N) sotto il numero __________
(o __________), come risulta dalle deposizioni testimoniali (sentenza, pag. 8;
si veda altresì il doc. 5 della convenuta). Se appena si considera che il piano
superiore della particella n. __________è di 89 m², il numero di mappa
__________ può ragionevolmente consistere solo nel piano inferiore della
particella medesima (sentenza, pag. 11). Ora, non è dato a divedere perché – né
l’appellante spiega – tale apprezzamento delle prove, serio, particolareggiato
e suffragato da puntuali riscontri agli atti, dovrebbe lasciare adito a dubbi
di qualche rilevanza.
L’appellante si limita a
evocare “la perizia dell’avv. __________ __________ ” (si tratta in realtà
della decisione del perito unico doc. F), ma nemmeno tenta di enunciare perché
essa dovrebbe prevalere sulla valutazione probatoria del primo giudice. Né la
decisione del perito si fondava su un approfondito esame delle planimetrie,
tant’è che si limitava sostanzialmente a riconoscere la proprietà
dell’appellante sulla nota cantina per intervenuta prescrizione acquisitiva. Il
perito, poi, non ha affatto indagato né sull’origine del numero di mappa
__________ (o __________) né si è interrogato sulla compatibilità della sua
decisione con l’area – e l’ubicazione – del numero di mappa __________. La sua
argomentazione non può quindi reggere il confronto con il meticoloso
apprezzamento delle prove eseguito dal Pretore. Del resto la questione non era
– come reputa la convenuta – quella di “ritenere acquisite al di là di ogni
dubbio le richieste dell’attore” (appello, pag. 3), ma di appurare se gli
elementi agli atti consentissero di ritenere fondata la domanda di petizione.
Il Pretore, dopo avere ponderato compiutamente e liberamente tutte le prove
dirette e indirette (art. 90 CPC), ha concluso in senso affermativo. Tale modo
di procedere non lede in alcun modo il prescritto dell’art. 8 CC.
- Sostiene
l’appellante che il Pretore avrebbe aggiudicato all’atto-re più di quanto richiesto,
togliendole senza prova beni legittimamente acquisiti per trapasso o per
usucapione. Del tutto generico, l’appello non risponde nemmeno per sommi capi alle
esigenze di motivazione poste dall’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC. Intanto, per
quel che è dell’art. 86 CPC, l’attore non spiega in che misura il primo giudice
si sarebbe sospinto oltre la richiesta di giudizio. Il rimprovero al Pretore si
dimostra già di primo acchito senza fondamento, anzi, se appena si considera che
la rivendicazione dell’attore non riguardava solo il piano inferiore della
particella n. __________ (compresa la cantina assegnata dal perito unico alla
convenuta, tant’è che quest’ultima si è vista convenire in giudizio), ma anche
una “camera a livello” della particella
n. __________ (e la
petizione era diretta anche contro __________ __________). Quanto alla asserita
usucapione, invano si tenterebbe di comprendere perché l’opinione del Pretore,
il quale ha escluso con una motivazione chiara e circostanziata tale modo di
acquisto della proprietà (sentenza, pag. 6), sarebbe contraria al diritto
federale o cantonale. Per quanto attiene a eventuali trapassi di proprietà,
infine, l’appellante non ne indica uno solo che avrebbe per oggetto la nota
cantina. Sprovvisto di motivazione, al proposito l’appello va dichiarato
pertanto irricevibile.
-
L’appellante si
domanda – senza per altro farne una censura – se la sentenza del Pretore sia
compatibile con la sicurezza giuridica, sostenendo – almeno per quel che è dato
di capire – che il giudizio impugnato rimette in discussione una decisione
peritale (quella che le attribuisce la cantina) non oggetto di alcun ricorso.
In realtà la sentenza del Pretore non lede alcun sindacato definitivo. Il
perito ha statuito a due riguardi: con la prima decisione (n. __________) ha
respinto le rivendicazioni dell’attore in merito al numero di mappa __________
(doc. E), con la seconda (n. __________) ha attribuito la nota cantina in
proprietà all’appellante (doc. F). Che tali decisioni, entrambe del 15 aprile
1992, potessero essere contestate in via di azione giudiziaria è indiscusso (art.
106 cpv. 2 vLGRF). Che l’attore le abbia impugnate entrambe è un dato di fatto
(petizione, richiesta di giudizio 1.1) e che egli fosse legittimato a insorgere
non solo contro la decisione n. _, ma anche contro la decisione n.
__________non può seriamente essere posto in dubbio, contestando egli
l’attribuzione della cantina alla convenuta. Nelle condizioni descritte non si
scorge né incongruenza, come pretende l’interessata, né lesione della sicurezza
giuridica.
-
Da ultimo
l’appellante ribadisce – sempre con assoluta genericità – che “vi sono (...)
evidenti e manifesti errori nella valutazione dell’intera problematica e
accertamenti di fatto manifestamente erronei”, ma non indica quali né si cura
di motivare la sua critica. Essa ripete che la sua famiglia usa la legnaia da
tempo immemorabile e che “questa situazione appare ben superiore agli 80 anni
previsti”, ma non tenta nemmeno di spiegare perché l’assunto del Pretore – il
quale ha esposto con precisi e aggiornati rinvii di giurisprudenza per quali
motivi uno stato di fatto immemorabile non giova alla convenuta (sentenza. pag.
- – sarebbe contrario al diritto federale o cantonale. Invano si cercherebbe
nell’appello un richiamo qualsiasi ad atti di causa, a norme di legge o a casi
analoghi trattati dai tribunali. Totalmente sfornito di motivazione, l’appello
si dimostra anche a tale riguardo irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv.
5 CPC).
III. Sull’appello adesivo
- L’appellante adesivo
argomenta che il Pretore non avrebbe dovuto respingere per carenza di
legittimazione passiva la petizione contro __________ __________. A suo avviso
il convenuto risultava in ogni modo comproprietario del vecchio numero
__________, onde l’esistenza di un litisconsorzio necessario, tanto più che
attribuendo la nota cantina a __________ __________ il perito unico aveva
sancito “una suddivisione dell’immobile censito al n. __________della vecchia
mappa” (memoriale, pag. 10). Né si poteva escludere che il convenuto accampasse
diritti sul numero di mappa __________, sicché l’attore non poteva correre il
rischio di omettere la figura di un potenziale convenuto.
Già a un primo esame le
asserzioni dell’appellante adesive si rivelano al limite della temerarietà.
__________ __________ risultava comproprietario, infatti, della particella n.
__________, su cui l’attore non ha mai rivendicato alcun diritto. Questi cerca
di equivocare sul vecchio numero di mappa __________, dimenticando che il numero
__________poteva trovarsi solo entro i confini del numero __________ (o
__________), corrispondente alla particella n. __________, eventualmente sul numero
60, corrispondente alla particella n. __________, ma non sul numero __________,
che si trova sul lato opposto della strada comunale. Tale fondo era totalmente
estraneo al contenzioso e poco importa che fosse costituito in proprietà per
piani. Quanto alla cantina attribuita dal perito unico a __________ __________,
essa sarebbe dovuta semplicemente diventare una quota di proprietà per piani
della particella n. ___________, senza alcun rapporto con il vecchio numero
__________ (particella n. ___________). Che, poi, l’attore non volesse correre
il rischio di omettere eventuali, ipotetici o potenziali convenuti non può
seriamente essere fatto pagare a __________ __________, il quale si è visto
convenire in giudizio (e si è dovuto munire di un avvocato) per scelta unilaterale
dell’attore.
- In subordine
l’appellante adesivo chiede di esonerarlo per “giu-sti motivi” (art. 148 cpv. 2
CPC) dal pagamento della tassa di giustizia e delle ripetibili. In realtà non solo
mancano giusti motivi, ma l’esenzione pretesa dall’appellante adesivo offenderebbe
finanche il più elementare senso di giustizia ed equità. Mal si scorge, in
effetti, per quali ragioni un attore che promuove causa contro una persona
estranea alla lite dovrebbe essere dispensata dalla tassa di giustizia e
liberata da ogni responsabilità verso la controparte per i costi legali
cagionati dal processo. Tutt’al più si potrebbe rimproverare a __________
__________, in concreto, di non essersi proclamato subito estraneo alla lite,
ma data l’inden-nità relativamente modesta fissata dal Pretore (fr. 1600.–),
ciò non avrebbe influito apprezzabilmente sull’ammontare delle ripetibili.
Privo di qualsiasi buon diritto, l’appello adesivo non merita quindi altra disamina.
IV. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri processuali
seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si attribuiscono
ripetibili alle appellanti principali, che non hanno formulato osservazioni né
al reciproco all’appello né all’appello adesivo.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello di __________
__________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.-
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà ad __________ __________
__________ fr. 300.– per ripetibili.
-
Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello di __________ __________ è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà ad __________ __________
__________ fr. 300.– per ripetibili.
-
L’appello adesivo è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’appellante adesivo. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ __________, __________;
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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