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Numero d'incarto:
11.1997.206
Data decisione, Autorità:
08.05.1998, ICCA
Incarto n.:
11.97.00206
Lugano
8 maggio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Baranovic
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione del 14 maggio 1996 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 10 dicembre
1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 21
novembre 1997 dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1954), nata __________, cittadina svizzera, e __________ __________ (1962),
cittadino tunisino, si sono uniti in matrimonio il __________ __________ 1993
ad __________. La moglie ha avuto da un precedente matrimonio due figli,
__________ (1980) e __________ (1983), a lei affidati e per i quali percepisce
una rendita mensile di fr. 1’000.– ciascuno, oltre a un’indennità di fr.
3’500.– per sé. __________ __________ ha lavorato presso la ditta __________
__________ __________ __________ di __________ ed è attualmente in
disoccupazione, conseguendo le relative indennità. __________ __________,
__________ diplomata, si occupa di una consulenza quale __________ sulle linee
__________.
B. __________
__________ ha presentato il 16 febbraio 1996 al Pretore della giurisdizione di
Locarno-Campagna un’istanza per il tentativo di conciliazione, decaduto
infruttuoso il 13 marzo 1996, e ha instato per l’adozione di provvedimenti
cautelari, chiedendo la partenza del marito dall’abitazione coniugale al più
tardi entro il 29 febbraio 1996 e il versamento di un contributo alimentare di
fr. 800.– al mese dal momento in cui il marito avrebbe lasciato l’appartamento
coniugale. All’udienza del 13 marzo 1996 __________ __________ ha dichiarato
che avrebbe lasciato l’abitazione coniugale entro il 15 aprile 1996. Alla
successiva discussione del 10 maggio 1996 il marito ha addotto di non poter
versare alimenti alla moglie in considerazione della sua situazione
finanziaria. L’istante ne ha preso atto e ha rinunciato al versamento di
contributi.
C. Con petizione del
14 maggio 1996 __________ __________ ha chiesto che il matrimonio fosse sciolto
per divorzio e che al marito fosse fatto obbligo di assumere la sua parte di
oneri fiscali per i bienni 1993/94 e 1995/96 proporzionalmente al suo reddito.
Nella sua risposta del 21 giugno 1996 __________ __________ si è opposto al
divorzio e in via riconvenzionale ha chiesto che fosse pronunciata la separazione
a tempo indeterminato. Nel successivo scambio di allegati preliminari le parti
hanno mantenuto le loro richieste di giudizio, la moglie opponendosi alla domanda
riconvenzionale del marito. Esperita l’istruttoria, ogni parte ha ribadito il
proprio punto di vista in un memoriale scritto, rinunciando al dibattimento finale.
D. Statuendo il 21
novembre 1997, il Pretore ha accolto l’azione, ha pronunciato il divorzio
giusta l’art. 142 cpv. 1 CC, ha posto le imposte comunali, cantonali e federali
a carico delle parti in proporzione ai relativi redditi e infine ha respinto la
domanda riconvenzionale. La tassa di giustizia di fr. 2’400.– e le spese sono
state addebitate alle parti in ragione di metà ciascuno e le ripetibili sono
state compensate. Il convenuto è stato ammesso al beneficio dell’assistenza
giudiziaria.
E. Contro la sentenza
appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 10 dicembre
1997 in cui chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di
pronunciare la separazione per durata indeterminata e di respingere l’azione di
divorzio. Nelle sue osservazioni del 2 febbraio 1998 __________ __________ propone
la reiezione dell’appello.
Considerando
in diritto : 1. Ognuno dei coniugi può
domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente
turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la
continuazione dell’unione coniugale; se tale stato dipende da colpa preponderante
di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro (art.
142 CC). Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole
che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che
superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori
oggettivi di disunione (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi
richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124 n. 622; v. anche Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.).
- Il Pretore ha accertato
che i coniugi vivevano separati da quasi due anni e che non vi erano
possibilità di riconciliazione né di ripresa della vita in comune. Egli ha
constatato che, nonostante i reciproci rimproveri sull’origine della disunione,
nessuna responsabilità specifica risultava a carico dell’uno o dell’altro
coniuge, né emergeva una colpa preponderante della moglie che giustificasse
l’opposizione del marito al divorzio.
L’appellante ribadisce
che l’attrice è da ritenere colpevole in misura preponderante, avendo avuto sin
dall’inizio dell’unione un atteggiamento diffidente nei confronti di lui e
dell’istituzione stessa del matrimonio, come dimostra il tenore del contratto
matrimoniale sottoscritto il 22 novembre 1993 (doc. 1), da lei impostogli.
Inoltre essa si è accanita contro di lui negli allegati di causa,
rimproverandogli di averla sposata solo per ottenere il permesso di soggiorno e
di essersi sempre disinteressato di lei e del matrimonio, rimproveri questi
smentiti dall’istruttoria. La moglie non ha mai cercato di superare, in
sintesi, il suo comportamento diffidente, ciò che costituirebbe una colpa
grave, causa della disunione.
- L’attrice ha
ammesso di avere redatto il contratto matrimoniale del 22 novembre 1993 (doc.
- e di averlo proposto al marito, viste le esperienze del suo precedente
matrimonio (interrogatorio formale del 24 settembre 1997, verbale, pag. 13).
Nulla nel citato accordo consente tuttavia di interpretarlo come una grave
dimostrazione di sfiducia nei confronti del marito. Le disposizioni incluse in
tale accordo non si scostano infatti sostanzialmente dall’ordinamento previsto
dal diritto matrimoniale (art. 159, 163 e 167 CC). Ci si potrebbe invero
interrogare sulla validità dell’ob-bligo di versare contributi alimentari, ma
il quesito può rimanere irrisolto, l’attrice avendo esplicitamente rinunciato a
ogni contributo alimentare.
L’appellante
ribadisce ancora in questa sede che la moglie, invece di passare l’estate del
1995 con lui in Tunisia, avrebbe avuto una relazione adulterina a __________
con tale __________ __________. La presunta relazione extraconiugale è stata
negata dall’attrice, che ha affermato di avere trascorso sola tali vacanze, per
rimettersi dallo stress causato dalle tensioni coniugali (interrogatorio
formale, verbale, pag. 14). Il rimprovero del convenuto non ha trovato alcun
riscontro nell’istruttoria. Contrariamente a quanto egli afferma, il Pretore
non ha ritenuto provata l’esistenza di un adulterio, ma si è limitato a
rilevare che anche se l’episodio fosse stato provato, non avrebbe potuto essere
considerato causale per la disunione, visto che il marito dava l’impressione di
non ritenerlo determinante ed era ancora disposto a riconciliarsi con la moglie
(sentenza, pag. 6). Sia come sia, incombeva al convenuto – che si prevale
dell’art. 142 cpv. 2 CC – recare la prova dell’esistenza di una relazione
extraconiugale causale per la disunione (Bühler/Spühler,
op. cit., nota 118 ad art. 142 CC). Al riguardo l’appello è ai limiti della
temerarietà.
- Il primo giudice
ha accertato che la disunione era imputabile a divergenze di carattere e di
modi di vita che si sono palesati nel corso del breve matrimonio. L’appellante
adduce invece che la turbativa avrebbe potuto essere superata se la moglie
avesse fatto uno sforzo in tal senso.
L’istruttoria ha
dimostrato l’esistenza di forti tensioni in seno alla famiglia composta dei
coniugi e dei figli della moglie, venute meno alla partenza del convenuto
dall’abitazione coniugale. Il figlio dell’attrice __________, che ha sempre
abitato con i coniugi, ha riferito che questi ultimi litigavano frequentemente
già qualche mese dopo il matrimonio. La moglie si lamentava dei rientri tardivi
del marito, del troppo tempo che egli dedicava agli amici e del poco tempo che
trascorreva in casa (deposizione del 17 marzo 1997, pag. 4). I litigi non sono
mai trascesi in atti di violenza fisica, ma il testimone ha assistito a una
scena, invero isolata e conclusasi subito, nel corso della quale l’attrice ha minacciato
con una padella il marito, mentre questi cercava di impossessarsi della pentola
per fermarla. L’attrice ha mostrato al figlio e alla sorella __________
__________ (deposizione del 17 marzo 1997, pag. 5) ematomi sul braccio e sulla
coscia inferti a suo dire dal convenuto, ma nessuno ha mai assistito a scene di
violenza tra i coniugi. A detta della sorella dell’attrice, il convenuto era
sovente ubriaco in casa, si rifiutava di aiutare la moglie nelle attività
domestiche e negli ultimi tempi della convivenza era continuamente assente e
beveva. Un altro testimone, che aveva tuttavia solo sporadici contatti con la
coppia, ha invece riferito che per sei mesi circa il marito si recava spesso al
supermercato in compagnia della moglie e che la coppia aveva un comportamento
apparentemente normale (deposizione __________, verbale, pag. 7).
Viste le deposizioni
delle persone più vicine alle parti, l’esisten-za di una grave turbativa dei
rapporti coniugali non può essere seriamente negata. Né si può rimproverare
all’attrice una mancanza di sforzi per superare le difficoltà coniugali (DTF
116 II 15, Rep. 1992 239), poiché essa ha instato per il tentativo di conciliazione
solo nel febbraio 1996, nonostante i litigi coniugali siano iniziati già
qualche mese dopo il matrimonio, celebrato nel dicembre 1993. Essa ha così dato
prova di buona volontà e la circostanza che abbia deciso di porre fine al
matrimonio dopo due anni di litigi e discussioni non può esserle ascritta a
colpa.
- L’appellante,
infine, asserisce che il primo giudice avrebbe dovuto pronunciare la
separazione, in considerazione delle sue ripetute offerte di riprendere la vita
in comune, serio indizio per una probabile riconciliazione. Se non che, come
rileva con pertinenza il Pretore, una riconciliazione voluta da uno solo dei coniugi
non ha serie probabilità di successo e nella fattispecie la moglie ha escluso
categoricamente che sia ancora possibile salvare il matrimonio (petizione, pag.
3; conclusioni, pag. 5). A giusta ragione quindi il Pretore, constatato il
grave dissidio, l’assenza di colpa dell’uno o dell’altro coniuge e
l’impossibilità di una riconciliazione, ha accolto l’azione di divorzio e ha
respinto la riconvenzione intesa alla pronuncia della separazione a tempo indeterminato.
Ciò posto,
l’opposizione dell’appellante al divorzio (art. 142 cpv. 2 CC) si rivela priva
di qualsiasi legittimità e l’appello risulta manifestamente infondato.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante
rifonderà inoltre alla controparte un’equa indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello
è respinto e la sentenza impugnata confermata.
- Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1’200.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’200.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione a:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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