Revocation of interdiction requires hearing of ward

11.1997.203Autre juridiction16 juin 1998Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A ward appealed the cantonal supervisory authority's refusal to revoke his interdiction and its dismissal of complaints about a supposed refusal to allow a vacation trip and to issue a domicile certificate. The appellate court held that the refusal to revoke the interdiction was null because the ward had not been heard, even though the file contained an expert report. It therefore annulled that part and remitted the case. The other complaints were treated as untimely or without object. No fees or costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 433–436 CC; revocation of interdiction and hearing of the ward: the authority must revoke the interdiction once the cause no longer exists, and the revocation procedure is governed by cantonal law but remains subject to minimum federal guarantees. Even if a fresh expert opinion may be dispensed with in manifestly hopeless cases, the ward may not be omitted from the proceedings where the available expertise does not clearly exclude discernment and the request is not abusive. Failure to hear the ward constitutes a violation of the right to be heard and renders the refusal null, requiring annulment and remittal for a new decision; consid. 2–3. Complaints against ancillary tutory acts remain subject to the ordinary appeal time limits and become moot if no formal refusal is shown.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1997.203

Data decisione, Autorità: 16.06.1998, ICCA

Incarto n.: 11.97.00203

Lugano 16 giugno 1998/lcg

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nelle procedure ..__________ e ..__________ (misure tutelari) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone


__________, __________

alla

Delegazione tutoria di __________;

Ritenuto

in fatto: che su istanza della Delegazione tutoria di __________ il Consiglio di Stato, con risoluzione del 19 maggio 1992, ha pronunciato l’interdizione di __________ __________ (1961) sulla base dell’art. 369 CC;

che una domanda di revoca dell’interdizione, presentata da __________ __________ il 29 luglio 1995, è stata respinta dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele con decisione del 15 aprile 1996, confermata da questa Camera con sentenza del 3 maggio 1996 (inc. ..__________);

che il 2 dicembre 1996 il pupillo ha presentato all’autorità di vigilanza un ricorso contro una decisione del tutore __________ __________ e dell’autorità tutoria, relativamente al suo desiderio di partire in vacanza per il __________ (inc. n. /);

che il 6 gennaio 1997 egli ha ricorso anche contro una decisione della Delegazione tutoria che gli avrebbe rifiutato un attestato di domicilio (inc. ..__________) e il 31 marzo 1997 ha riproposto un’istanza intesa alla revoca dell’interdizione;

che l’autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto tanto i ricorsi quanto la domanda di revoca dell’interdizione con decisione del 25 novembre 1997 e ha posto a carico del ricorrente la tassa di giustizia con le spese di fr. 100.–;

che contro tale decisione __________ __________ ha inoltrato ricorso a questa Camera il 29 novembre 1997;

che nelle sue osservazioni dell’8 gennaio 1998 il tutore __________ __________ rileva di non avere mai rifiutato la richiesta di una vacanza in __________, ma di avere proposto al pupillo un rinvio del viaggio, ribadendo di non essere contrario a vacanze all’estero, entro certi limiti;

Considerando

in diritto: che per l’art. 433 cpv. 1 CC in caso di interdizione la tutela cessa con la revoca da parte dell’autorità competente, la quale è obbligata a ordinarla tosto che la causa di tutela sia scomparsa (cpv. 2);

che a norma dell’art. 434 cpv. 1 CC la procedura è stabilita dai Cantoni;

che nel Cantone Ticino la competenza in materia di revoca dell’interdizione spetta alla Sezione enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele (art. 47 e 48 cpv. 1 LAC), le cui decisioni sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 423 cpv. 3 CPC e 54a LAC), di modo che nel caso concreto il gravame è tempestivo;

che in concreto l’appellante insorge contro la decisione con cui l’autorità di vigilanza ha respinto i suoi ricorsi adducendo la seguente motivazione: “Io sono cittadino svizzero e tengo essere libero di fare io le mie cose private”;

che dal profilo formale ci si può interrogare sull’ammissibilità dell’appello (art. 309 cpv. 2 lett. d, e, f CPC);

che in concreto l’appellante rivendica nondimeno il diritto, come libero cittadino, di fare quello che desidera e di gestirsi autonomamente;

che, viste le esigenze minime cui il diritto federale sottopone la procedura di revoca dell’interdizione (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3a edizione, n. 1036 pag. 383), retta dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, n. 116a e segg. ad art. 373 CC), il gravame può – ancorché al limite – essere ritenuto ricevibile;

che la revoca della tutela, decretata per infermità o debolezza di mente, può essere pronunciata solo previa relazione di periti e quando sia stabilito che la causa d’interdizione più non esiste (art. 436 CC);

che l’autorità di vigilanza può rinunciare alla perizia ove la richiesta di revoca sia chiaramente destinata all’insuccesso, mentre a sentire il tutelato può rinunciare unicamente qualora il perito sconsigli l’audizione per motivi medici oppure l’audizione appaia senza senso per l’evidente incapacità di discernimento dell’interessato (Schnyder/Murer, op. cit., nota 71 segg. e 84 segg. ad art. 374 CC; Strub, op. cit., pag. 146; DTF 61 II 214; ZVW 45/1990 n. 12 pag. 157 consid. 4);

che nel caso concreto la Sezione enti locali ha respinto l’istanza di revoca della tutela senza sentire il tutelato, sulla base di una perizia allestita il 22 gennaio 1996 dal lic. psic. __________ __________ (inc. n. /, doc. 2, 6° foglio e segg.) e della sentenza emessa il 3 maggio 1996 da questa Camera sul ricorso relativo alla precedente istanza di revoca della tutela, presentata il 29 luglio 1995 (inc. n. /, doc. 3),

che, a prescindere dall’ammissibilità della rinuncia a una nuova perizia, nel 1996 il tutelato è stato ritenuto capace di discernimento dal perito (inc. 67/1996, doc. 2, foglio 7° in fondo), di modo che l’autorità di vigilanza non poteva omettere l’audizione (DTF 117 II 375; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 902 pag. 345 e 1038 pag. 384; Riemer, Grundriss des Vormundschafts-rechts, 2a edizione, Berna 1997, pag. 107 nota 200; Strub, Die Aufhebung der Entmündigung, Friburgo 1983, pag. 148 segg.; DTF 117 II 380; AJP 2/1992 pag. 264/265), tanto più che nella fattispecie l’istanza non appare abusiva;

che la decisione impugnata, presa in violazione del diritto di essere sentito del tutelato, è pertanto nulla (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 902 pag. 345), ciò che su questo punto comporta l’accoglimento dell’appello e il rinvio dell’incarto all’autorità di vigilanza per procedere all’audizione del pupillo;

che l’appellante insorge anche contro la reiezione dei suoi ricorsi 2 dicembre 1996 e 6 gennaio 1997, presentati contro le risoluzioni del tutore e della Delegazione tutoria di __________ relative al diniego dell’autorizzazione a recarsi in vacanza in __________ e all’asserito mancato rilascio di un certificato di domicilio;

che il tutelato capace di discernimento può ricorrere contro le decisioni del tutore entro 10 giorni dalla loro comunicazione all’autorità tutoria e contro le decisioni di quest’ultima all’autorità di vigilanza (art. 420 CC, 54a LAC, 91 e 92 Regolamento sulle tutele e curatele);

che per “decisione” di un’autorità amministrativa si intende ogni manifestazione di volontà che emana unilateralmente da un organo o da un’istituzione dello Stato in quanto detentore del potere pubblico e che esplica effetti giuridici in un caso concreto di competenza dell’amministrazione (art. 1 LPAmm e 5 PA; Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, pag. 135 nota 195);

che nella fattispecie, per quanto risulta dagli atti, il tutore non ha formalmente respinto il progetto di vacanza del tutelato, ma gli ha proposto di rinviare il viaggio in un altro periodo dell’anno;

che le prese di posizione del tutore e della Delegazione tutoria risalgono al maggio 1996, motivo per cui, quand’anche potessero essere trattate alla stregua di decisioni amministrative, il ricorso del 2 dicembre 1996 risulta già a prima vista tardivo, essendo stato presentato ben oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 420 cpv. 2 CC;

che del resto la Delegazione tutoria non consta aver rifiutato al tutelato un certificato di domicilio, per il quale è competente il Municipio (art. 110 lett. i LOC: RU 2.1.1.2), la cui decisione può essere impugnata con ricorso al Consiglio di Stato (art. 208 LOC);

che pertanto, nella misura in cui l’appellante censura la reiezione dei ricorsi 2 dicembre 1996 e 6 gennaio 1997, il suo gravame si rivela finanche privo di oggetto;

che, viste le particolarità del caso, si può rinunciare al prelievo di tasse di giustizia e spese;

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto, il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è annullato e la causa è rinviata all’autorità di vigilanza sulle tutele per nuovo giudizio sulla revoca dell’interdizione previa audizione del tutelato.

  1. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione:

– __________ __________, c/o Comunità __________, __________;

Comunicazione:

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

– Delegazione tutoria di __________;

– __________ __________, tutore ufficiale, __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

interdictionrevocationright to be heardwardtutory supervisiondiscernmenttimelinessremandprocedural nullity

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the refusal to revoke the interdiction was valid without hearing the ward

Solution extraite

The refusal was null because the ward had to be heard; the case was sent back for a new decision after hearing him.

Motifs extraits

Revocation requires a finding that the ground for interdiction no longer exists. Although a prior expert report existed, the expert had considered the ward capable of discernment, so the authority could not omit the hearing. The request was not abusive.

Question juridique clé

Whether the complaints against the guardian's and tutory authority's refusal concerning a vacation trip were admissible and timely

Solution extraite

The complaint was, at least prima facie, untimely and in any event the guardian had not formally refused the trip but only proposed postponement.

Motifs extraits

Any administrative complaint had to be filed within 10 days. The relevant positions dated from May 1996, whereas the complaint was filed on 2 December 1996.

Question juridique clé

Whether the complaint regarding an allegedly refused domicile certificate had any object

Solution extraite

It had no object, since the tutory delegation was not shown to have refused such a certificate and the competent authority was the municipality.

Motifs extraits

The requested certificate fell within municipal competence and would have been challengeable before the cantonal government, not the tutory authority.

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