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Numero d'incarto:
11.1997.191
Data decisione, Autorità:
22.12.1997, ICCA
Incarto n.
11.97.00191
Lugano
22 dicembre 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (annullamento di decisione assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con petizione del 7 agosto 1997 da
__________, __________e
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
Comunione
dei comproprietari
del
Condominio __________ __________,
particella
n. __________RFD, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando
ora sul decreto del 6 novembre 1997
con cui il Pretore ha accolto le richieste cautelari contestuali alla
petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 14 novembre
1997 presentata dalla Comunione dei comproprietari del “Condo-minio __________
__________ ”, particella n. __________RFD di __________, contro il decreto
emesso il 6 novembre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________
possiede le proprietà per piani n. __________e __________, pari a 60.03/1000 e
12.90/1000 della particella n. __________RFD di __________ (“Condominio
__________ __________ ”);
che all’assemblea
condominiale del 10 luglio 1997 la maggioranza dei comproprietari ha deciso di
nominare un nuovo amministratore del Condominio in sostituzione della dott. iur.
__________ __________;
che con petizione del 7
agosto 1997 __________ __________ ha convenuto davanti alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, la Comunione dei comproprietari del “Condominio
__________ __________ ”, postulando l’annullamento della citata decisione;
che pedissequamente alla
petizione l’attore ha chiesto l’adozio-ne di misure cautelari, in particolare
la concessione dell’effetto sospensivo per quanto riguarda la deliberazione
impugnata e la conferma – fino al giudizio sull’azione di merito – della precedente
amministratrice del Condominio;
che le parti sono state
citate all’udienza del 3 novembre 1997 per la discussione, alla quale sono
comparsi l’istante, la dott. iur. __________ __________ e l’avv. __________
__________, patrocinatore della Comunione dei comproprietari;
che il Pretore, accertato
come la contestazione riguardasse in primo luogo la persona legittimata a
rappresentare la Comunione dei comproprietari e a continuare l’amministrazione
del Condominio, si è riservato di emettere una decisione pregiudiziale al
riguardo e di intimare successivamente gli atti per la risposta di merito;
che, statuendo il 6
novembre 1997, il Pretore ha accolto la domanda di effetto sospensivo e ha
confermato la dott. iur. __________ __________ quale amministratrice del Condominio;
che contro il decreto del
Pretore la Comunione dei comproprietari del Condominio “__________ __________ ”
è insorta con un appello del 14 novembre 1997 in cui chiede – previa concessione
dell’effetto sospensivo al gravame – l’accertamento della nullità della
decisione impugnata o, in via subordinata, l’annullamento della stessa;
che con decreto del 4
dicembre 1997 la presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di
effetto sospensivo;
che nelle sue osservazioni
del 19 dicembre 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello in
ordine o, subordinatamente, nel merito;
e considerando
in diritto: che per l’art. 376 cpv. 1
CPC il giudice ordina, anche prima dell’ introduzione dell’azione, su istanza
di parte, provvedimenti cautelari idonei quando vi è fondato motivo di temere
che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole;
che solo i provvedimenti
emessi previo contraddittorio sono appellabili (art. 382 cpv. 1 CPC);
che secondo costante
giurisprudenza di questa Camera per contraddittorio non va intesa ogni
discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, ma solo la discussione
finale, indetta dopo l’eventuale assunzione delle prove (Rep. 1983 pag. 280; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 382);
che nel caso concreto
all’udienza del 3 novembre 1997 si sono presentati, oltre all’istante, la
precedente amministratrice del Condominio e il patrocinatore della Comunione
dei comproprietari;
che le parti hanno
dibattuto la questione di sapere chi rappresentasse la convenuta, tant’è che
l’avvocato __________ se ne è dichiarato rappresentante, mentre l’istante ha
chiesto la conferma – in via pregiudiziale – della dott. __________ __________
quale amministratrice della convenuta fino a definizione della lite;
che in esito alla
discussione il Pretore ha comunicato che avrebbe deciso pregiudizialmente chi
fosse abilitato a rappresentare la convenuta, riservandosi di intimare
successivamente gli atti per la risposta a tale rappresentante;
che, ciò facendo, il
Pretore ha ordinato l’accertamento di un
presupposto processuale
(art. 99 cpv. 1 in relazione con l’art. 97 n. 4 CPC), su cui avrebbe dovuto
statuire con decreto (art. 100 cpv. 1 CPC);
che, invece di procedere
in tal modo, il Pretore ha statuito direttamente sull’assetto cautelare (art.
382 CPC), questione che non era stata discussa all’udienza, già per il fatto
che a quel momento bisognava ancora accertare chi rappresentasse validamente la
convenuta;
che quindi l’appellante
censura a giusta ragione una violazione del suo diritto d’essere sentita,
poiché dopo l’accertamento del presupposto processuale essa avrebbe avuto il
diritto di esprimersi – quanto meno a richiesta (art. 379 cpv. 2 CPC) – sul merito
del provvedimento cautelare, e ciò per mezzo del suo legittimo rappresentante;
che nelle circostanze
descritte il decreto cautelare impugnato, emesso prima che fosse accertata la
capacità processuale del rappresentante, deve essere annullato, anche perché
nemmeno potrebbe essere notificato validamente alla convenuta (art. 143 cpv. 1
CPC);
che invece non vi è
ragione di annullare – come postula l’appel-lante – tutta la procedura seguita
davanti al Pretore, mal comprendendosi perché l’udienza tenuta non possa valere
come contraddittorio ai fini dell’art. 100 cpv. 1 CPC;
che gli oneri del giudizio
odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono perciò a carico di __________,
il quale ha postulato a torto la reiezione dell’appello;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria;
pronuncia: 1. L’appello è accolto, il decreto
impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, perché statuisca con decreto limitatamente alla
legittimazione processuale del rappresentante della parte convenuta.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
poste a carico di __________ __________o, che rifonderà alla controparte fr.
800.– per ripetibili di appello.
- Intimazione a:
-
avv. __________
__________, __________;
-
avv. dott. __________
__________, __________;
-
dott. iur. __________
__________, __________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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