AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.189
Data decisione, Autorità:
21.11.1997, ICCA
Incarto n.
11.97.00189
Lugano
21 novembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 14 marzo 1997 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione del 7 novembre 1997 presentata da
__________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 30 ottobre 1997 dal
Pretore di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta
nell’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1946) e __________ __________ (1951) si sono sposati a __________ il
____________________ 1977. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (1978),
__________ (1979) e __________ (1983). Il marito è __________ di __________
__________ alle dipendenze del Comune di __________; la moglie, oltre a
svolgere lavori di pulizia, è impiegata a metà tempo presso la pasticceria
__________ __________ di __________. Le parti vivono separate dal 1° novembre
1996. Il 13 marzo 1997 __________ __________ ha chiesto al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione, che è decaduto
infruttuoso il 30 giugno 1997.
B. Nel frattempo, il 14
marzo 1997 la moglie ha postulato in via provvisionale un contributo alimentare
di fr. 3’000.– mensili per sé e i figli e una provvigione ad litem di fr.
7’000.–, subordinatamente l’ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria. Alla discussione del 12 maggio 1997 __________ __________ ha
offerto unicamente un contributo di fr. 2’100.– mensili per i figli. Esperita
l’istruttoria, alla discussione finale del 30 settembre 1997, le parti hanno
ribadito le loro domande, il convenuto lasciando al Pretore la quantificazione
del contributo alimentare per i figli.
C. Statuendo il 30
ottobre 1997, il Pretore ha obbligato __________ __________ a versare un
contributo alimentare di fr. 540.– mensili per la moglie fino al 31 agosto 1997
e di fr. 605.– per il seguito, uno di fr. 875.– mensili per __________, uno di fr.
530.– mensili per __________ fino al 31 agosto 1997, ridotti in seguito a fr.
400.–, e uno di fr. 780.– mensili per __________. Le parti sono state ammesse
entrambe al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
D. __________ __________
è insorto il 7 novembre 1997 con un appello contro il decreto del Pretore in
cui chiede, previa concessione dell’assi-stenza giudiziaria e dell’effetto
sospensivo, di negare alla moglie qualsiasi contributo alimentare. L’appello
non è stato intimato a __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2
CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la
custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a
norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda
sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7
e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale
del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti
della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag.
429). Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi costante
di questa Camera (Rep. 1994 298 consid. 5), secondo le raccomandazioni pubblicate
dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996 pag.
33), adattate caso per caso in virtù del citato principio inquisitorio che
governa il diritto di filiazione.
-
Litigioso è, in
concreto, il contributo alimentare mensile per la moglie. Il Pretore ha
determinato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2’848.–, quello della moglie
in fr. 2’215.– e quello dei figli in fr. 2’185.– fino al 31 agosto 1997,
ridotto in seguito a fr. 2’055.– mensili. Per quel che concerne i redditi, egli
ha accertato un guadagno netto del marito di fr. 5’630.– mensili e di
complessivi fr. 1’732.– per la moglie. Il Pretore ha pertanto concluso che il
marito doveva versare un contributo di fr. 2’185.– per i figli e di fr. 540.–
mensili per la moglie.
-
L’appellante
rimprovera alla moglie di lavorare solo a tempo parziale e reputa che, tenuto
conto dell’età dei figli, essa debba estendere la sua attività lucrativa, chiedendo
di computarle un reddito ipotetico di almeno fr. 2’800.– mensili. Ora, per costante
giurisprudenza, cessata la comunione domestica, ogni coniuge ha il diritto di
conservare – in linea di principio e per quanto le condizioni finanziarie della
famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Dopo la
separazione la moglie non può quindi essere tenuta a estendere la sua attività
lucrativa se la mutata situazione economica (due economie domestiche separate)
non esige un sacrificio del genere. In concreto l’appellante non asserisce che,
dopo la separazione, le condizioni della famiglia esigano dalla moglie un
maggior impegno per rapporto all’epoca della vita in comune. Tenuto conto del
fatto che, per il momento, il fabbisogno della famiglia è coperto e che
l’appellante neppure pretende che la moglie durante la comunione domestica
lavorasse a tempo pieno, non è ancora il caso di imporre all’istante una
maggiore attività lucrativa. Ne discende che l’appello, su questo punto è
destituito di fondamento.
-
L’appellante fa
valere che in realtà la sua eccedenza mensile è di fr. 2’762.– e non di fr.
2’832.– come calcolato dal Pretore (appello, pag. 6). Se non che, come questa
Camera ha già avuto modo di ricordare più volte, il calcolo delle eccedenze
singole di ogni coniuge non è un criterio pertinente, poiché il metodo di
calcolo ai fini dei contributi alimentari pendente causa è quello stabilito dal
diritto federale (consid. 1).
Il Pretore ha considerato
nel caso concreto, oltre ai redditi dei coniugi, anche i redditi delle figlie
__________, apprendista (fr. 445.– mensili fino al 31 luglio 1997 e fr. 575.–
dal 1° settembre 1997) e __________, studente con reddito accessorio (fr.
100.–). __________ era tuttavia maggiorenne già prima dell’introduzione della
procedura di divorzio e __________ lo è diventata il __________ __________
1997, in pendenza di causa. Il Pretore non ne ha fatto cenno e ha proceduto ai
calcoli delle eccedenze singole dei coniugi, considerando come minorenni le due
ragazze anche dal punto di vista del fabbisogno. Il calcolo delle eccedenze
risulta quindi ben diverso da quello indicato nel decreto impugnato, perché ai
fini dell’art. 145 cpv. 2 CC va considerata solo la famiglia composta dei
coniugi e dei figli minorenni.
- In sintesi il quadro
economico della famiglia si presenta quindi come segue:
Periodo
fino al 31 agosto 1997 (solo __________ maggiorenne):
reddito
del marito fr. 5630.— mensili
reddito
della figlia __________ fr. 445.— mensili
reddito
della moglie fr. 1732.— mensili
fr.
7807.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2848.— mensili
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2215.— mensili
fabbisogno
in denaro della figlia __________ fr. 975.— mensili
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 780.— mensili
fabbisogno
della famiglia fr. 6818.— mensili
eccedenza fr.
989.— mensili
metà
eccedenza fr. 494.50 mensili
può conservare per sé:
fr.
2848.– + fr. 494.50 = fr. 3342.50
mensili
__________ deve versare:
al
figlio __________: fr.
780.— mensili
e
alla figlia __________ fr.
530.— mensili
__________ ha diritto a:
fr.
2215.– + fr. 494.50 ./. 1732.— = fr. 977.50 mensili
Periodo
dal 1° settembre 1997 (__________e __________ maggiorenni):
reddito
del marito fr. 5630.— mensili
reddito
della moglie fr. 1732.— mensili
fr.
7362.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2848.— mensili
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2215.— mensili
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 780.— mensili
fabbisogno
della famiglia fr. 5843.— mensili
eccedenza fr.
1519.— mensili
metà
eccedenza fr. 759.50 mensili
__________ può conservare per sé:
fr.
2848.— + fr. 759.50 = fr. 3607.50 mensili
Versa
al figlio __________: fr. 780.— mensili
__________ ha diritto a:
fr.
2215.— + fr. 759.50 ./. 1732.— = fr. 1242.50 mensili
-
L’appellante non
contesta di dover versare a __________ fr. 875.– e __________ fr. 530.– mensili
fino al 31 agosto 1997 e fr. 400.– dal ____________________ 1997 (data alla
quale è divenuta maggiorenne). Il mantenimento in denaro di __________ grava in
ugual misura entrambi i genitori (fr. 437.50 ciascuno). Alla madre è stato
infatti riconosciuto un contributo in denaro inferiore a quello cui avrebbe
diritto e al padre è stato imposto di versare fr. 875.– per la figlia, ma in
contropartita versa alla moglie un contributo inferiore (fr. 437.50 fino al 31
agosto 1997 e fr. 702.50 dal 1° settembre 1997). Per __________ il mantenimento
in denaro secondo le raccomandazioni di Zurigo (fr. 975.–) è suddiviso tra la
giovane (fr. 445.– di reddito che le viene imputato fino al 31 luglio 1997 e fr.
575.– dal 1° settembre 1997) e il padre (fr. 530.– fino al 31 agosto 1997 e fr.
400.– in seguito). Ciò a prescindere dal fatto che il fabbisogno di un figlio
maggiorenne ancora in formazione va determinato non sulla base delle
raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, bensì –
come per tutti i maggiorenni – sulla base del minino di esistenza del diritto
esecutivo (I CCA sentenze del 6 agosto 1997 in re C. contro C.; 21 marzo 1997
in re G./G.). Come che sia, l’appellante deve in primo luogo assicurare il
mantenimento del figlio minorenne e della moglie e solo successivamente provvedere
ai figli maggiorenni in formazione. Visto che la moglie non ha contestato la
sua partecipazione finanziaria al mantenimento della figlia studentessa, non vi
è motivo per scostarsi dal contributo alimentare che il Pretore le ha
riconosciuto. L’appello, destituito di buon diritto, deve di conseguenza essere
respinto con la procedura semplificata prevista dall'art. 313bis CPC.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico
dell’appellante. La richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello
non può essere accolta, il gravame mancando di buon diritto sin dall’inizio
(art. 157 CPC). Non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, cui
l’appello non è nemmeno stato notificato.
-
L’emanazione del
giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nel gravame, per altro irricevibile (Rep. 1981 pag. 1 e 106).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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