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Numero d'incarto:
11.1997.162
Data decisione, Autorità:
04.05.1999, ICCA
Incarto n.
11.97.00162
Lugano
4 maggio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa . . ______ (_) della Pretura del Distretto di Bellinzona (modifica di sentenza di
divorzio) promossa con petizione del 26 giugno 1995 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 22 settembre
1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 17 luglio
1997 dal Pretore del Distretto di Bellinzona.
-
Se
dev’essere accolto l’appello adesivo del 22 ottobre 1997 presentato da
__________ __________ contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 24
novembre 1992, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1951) e __________ nata
__________ (1952), omologando la convenzione sugli effetti accessori da loro
stipulata il 30 luglio 1992. Il punto 2.4 di tale convenzione prevedeva che il
marito avrebbe versato alla moglie un contributo di fr. 400.– mensili sulla
base dell’art. 152 CC. Il 21 maggio 1993 __________ __________ si è risposato
con __________ __________, dalla quale ha avuto il figlio __________
(__________1995); con la famiglia vive pure il primo figlio del marito,
__________ (1975), nato da __________ __________, e il primo figlio della
seconda moglie, __________ (____________________1982).
B. Il 26 giugno 1995
__________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona
chiedendo che la sentenza di divorzio fosse modificata nel senso di sopprimere
la pensione dovuta all’ex moglie. In via cautelare egli ha formulato la stessa
domanda. Nella sua risposta dell’11 settembre 1995 __________ __________ si è
opposta alla petizione. Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le
proprie richieste di giudizio. Con decreto dell’8 novembre 1995 il Pretore ha
respinto l’istanza cautelare. Il 13 giugno 1997 questa Camera ha respinto un
appello presentato dall’attore contro tale decreto
(..__________).
C. Esperita
l’istruttoria di merito, ogni parte ha prodotto un memoriale scritto nel quale
ha riaffermato le proprie domande. Al dibattimento finale del 20 giugno 1996
l’attore ha postulato una restituzione in intero per produrre nuove prove. La
domanda è stata discussa all’udienza del 23 ottobre 1996. Statuendo il 17
luglio 1997, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha soppresso la
pensione alimentare a favore della convenuta dal 1° luglio 1997. Le spese e la
tassa di giustizia di complessivi fr. 250.– sono state poste a carico
dell’attore, compensate le ripetibili.
D. __________ __________
è insorta contro la citata sentenza con un appello del 22 settembre 1997 nel
quale postula, in riforma del giudizio impugnato, la reiezione della petizione.
Nelle sue osservazioni del 23 ottobre 1997 __________ __________ conclude per
il rigetto del gravame e con appello adesivo chiede la soppressione della
pensione alimentare dal 1° luglio 1995 e una diversa ripartizione degli oneri
processuali. __________ __________ non ha presentato osservazioni all’appello
adesivo.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha soppresso la
pensione alimentare a favore della convenuta poiché le entrate della famiglia
dell’attore, di
fr. 4’755.80 mensili, non
sono sufficienti per coprire il fabbisogno di fr. 4’917.–, rilevando in
particolare che dal 30 giugno 1997 il diritto alle prestazioni
dell’assicurazione disoccupazione di cui beneficiava la seconda moglie
dell’attore è decaduto. Egli ha accertato inoltre che l’ammanco della convenuta
ammontava a soli fr. 61.– mensili, di modo che il contributo litigioso le
avrebbe consentito un’eccedenza mensile di fr. 339.–.
I. Sull’appello
principale
-
L’art. 153 cpv. 2 CC
stabilisce che il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti
può domandare di esserne liberato o che essa sia ridotta quando il bisogno più
non esista o sia sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche
del debitore più non corrispondano all’entità della rendita. Poco importa che
la rendita sia dovuta per convenzione o per sentenza omologata dal giudice:
decisivo è che dal profilo economico le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole,
imprevisto e – secondo il normale andamento delle cose – duraturo rispetto
all’epoca in cui la rendita è stata fissata (DTF 117 II 363; Rep. 1996 pag.
141). Il problema di sapere in che misura un mutamento ragguardevole,
imprevisto e duraturo delle circostanze giustifichi la soppressione – o la
riduzione – di una rendita è una questione di equità (Hinderling/Steck, Das Schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo
1995, pag. 363). Il giudizio deve fondarsi, in ogni caso, su un confronto tra
la situazione economica delle parti al momento in cui è stata emanata la sentenza
di divorzio e la situazione che risulta dal fascicolo processuale dell’azione
di modifica. L’onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombe a
chi li invoca (Bühler/ Spühler in:
Berner Kommentar, nota 54 ad art. 153 CC), il diritto federale non imponendo l’applicazione
del principio inquisitorio a tale riguardo (Bühler/Spühler,
op. cit., nota 87 ad art. 153 CC; Rep. 1996 pag. 141).
-
L’appellante
sostiene che il reddito della famiglia dell’attore ammonta a fr. 5’139.80
mensili, dovendosi tenere conto anche della rendita completiva per figlio
__________ (che ha ripreso gli studi), e dell’adeguamento delle altre rendite
percepite dall’assicurazio-ne invalidità. Reputa inoltre che l’attore potrebbe
ripresentare una domanda di prestazioni complementari anche per la seconda
moglie, vista la cessazione dell’attività lucrativa da parte di quest’ultima.
a) Per
determinare il reddito complessivo della famiglia __________, di fr. 4’755.80
mensili, Il Pretore ha dedotto dall’importo di
fr.
7’229.– già accertato da questa Camera (sentenza del 13 giugno 1997, consid. 4)
l’indennità di disoccupazione riscossa dalla seconda moglie (fr. 2’623.10) e ha
aggiunto quanto ottenuto dall’attore come portinaio (fr. 150.–). Ora, è vero
che a norma dell’art. 25 cpv. 5 LAVS (applicabile in virtù dell’art. 35 LAI)
per i figli ancora in formazione – sia apprendisti sia studenti – il diritto
alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni,
ragione per cui __________ vi avrebbe diritto. Tale circostanza non influisce
tuttavia sul reddito globale della famiglia già per il fatto che la rendita completiva
è destinata al mantenimento del figlio stesso (Velterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-vieillesse et
survivants, vol. II, Losanna 1988, pag. 89). Diverso sarebbe il caso qualora
nel fabbisogno della famiglia si fosse tenuto conto anche dei contributi che il
genitore eroga al figlio maggiorenne, ciò che non si verifica in concreto. Nel
fabbisogno della famiglia __________ il Pretore ha infatti calcolato quello dei
coniugi e dei figli ancora minorenni, senza tenere conto di quello riguardante
__________, ormai maggiorenne. Al riguardo l’appello si rivela pertanto infondato.
b) Per
quanto riguarda la possibilità per l’attore di postulare il versamento di prestazioni
complementari alla rendita AI, l’appellante non rende nemmeno verosimile che
l’interessato adempia i requisiti legali per ottenere tali prestazioni. La questione
non merita dunque ulteriore disamina.
c) A
ragione l’appellante ritiene invece – sebbene l’argomento non influisca
sull’esito del giudizio – che le rendite percepite dall’attore debbano essere
adeguate. Giusta l’ordinanza 97 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e
dei salari nell’AVS/AI (RS .), dal 1° gennaio 1997 le
rendite sono state aumentate. Ciò posto, la rendita semplice dell’attore
ammonta a fr. 892.–, quella completiva della moglie a fr. 268.– e quella per il
figlio __________ a fr. 357.– mensili. Il reddito della famiglia __________
deve pertanto essere fissato in complessivi fr. 4’829.80 mensili.
-
L’appellante
assevera che la seconda moglie dell’attore deve riprendere un’attività
lucrativa e aiutare il marito nel sostentamento della famiglia. Ora, dagli atti
risulta che costei, di formazione impiegata di commercio, ha lavorato presso la
ditta del marito fino al giugno del 1995, dopo di che si è iscritta ai ruoli
della disoccupazione, beneficiando di un’indennità di 2’623.10 mensili,
esaurita il 1° luglio 1997. La fine del diritto di percepire indennità non la
legittimava però, in linea di principio, a rimanere inattiva poiché ogni
coniuge deve contribuire al mantenimento della famiglia nella misura delle
proprie forze (art. 163 cpv. 1 CC). Essa deve invero occuparsi di un figlio
nato il 13 aprile 1995, ma ciò non le ha impedito di annunciarsi
all’assicurazione per la disoccupazione e di riscuotere prestazioni per tutto
il periodo previsto dalla legge, a dimostrazione che fino a luglio del 1997
essa era considerata collocabile sul mercato del lavoro. Ci si potrebbe
chiedere quindi se non le si debba imputare un reddito ipotetico. Se non che,
in concreto l’appellante non indica minimamente quale attività potrebbe trovare
concretamente la persona in causa né quanto essa potrebbe guadagnare. Ciò non è
ammissibile, segnatamente in questioni pecuniarie che riguardano i coniugi, al
cui proposito non si applica il principio inquisitorio. Carente di requisiti
formali (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC; Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 309), su tal punto l’appello si
dimostra irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC).
-
In definitiva le
entrate attuali della famiglia __________ ammontano a fr. 4’829.80 mensili e
risultano inferiori al fabbisogno complessivo di fr. 4’917.–, con la conseguenza
che non vi è più spazio per un contributo alimentare a favore della ex moglie.
La più recente giurisprudenza del Tribunale federale impone infatti di lasciare
al debitore alimentare almeno il minimo vitale del diritto esecutivo maggiorato
del 20% (DTF 123 III 5 consid. 3b/bb, 121 III 301, 121 I 97). L’appello,
infondato, deve di conseguenza essere respinto, senza che sia necessario
indagare oltre sulla situazione economica della beneficiaria.
II. Sull’appello adesivo
- L’attore chiede la
soppressione della rendita già dal 1° luglio 1995, data alla quale ha
presentato la petizione, e non dal 1° luglio 1997 come ha deciso il Pretore. In
effetti la modifica di una sentenza di divorzio esplica i suoi effetti, di
regola, dal momento della presentazione della domanda (DTF 117 II 368). A quel
momento tuttavia la situazione finanziaria dell’attore non era ancora
peggiorata, tant’è che la domanda provvisionale tendente alla soppressione
pendente causa della rendita è stata respinta (sentenza di questa Camera, del
13 giugno 1997). Solo al momento in cui la seconda moglie dell’attore ha
esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione le condizioni economiche
della famiglia sono peggiorate, di modo che la sentenza del Pretore, improntata
a motivi di equità, merita conferma.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri
processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di
giustizia dell’appello principale è commisurata all’importanza del litigio e
all’impegno che la trattazione del caso ha richiesto all’autorità di ricorso.
Non si attribuiscono ripetibili nella procedura adesiva poiché la convenuta non
ha presentato osservazioni al ricorso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello principale è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri dell’appello
principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell’appellante, rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per
ripetibili.
-
L’appello adesivo è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli oneri dell’appello
adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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