AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1997.158
Data decisione, Autorità:
01.02.1999, ICCA
Incarto n.:
11.97.00158
Lugano
1° febbraio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (modifica di sentenza
di divorzio) della Pretura del Distretto
di Vallemaggia promossa con petizione 5 settembre 1994 da
__________.
__________ __________,
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ -__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 18 settembre 1997
presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 25 agosto 1997
dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto : A. __________ __________
(1924) e __________ nata __________ (1932) si sono uniti in matrimonio il
____________________ 1957. Dalla loro unione sono nati __________ __________
(1958), __________ (1959), __________ (1962) e __________ (1964). Con sentenza
del 13 maggio 1982 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha
pronunciato il divorzio e ha posto a carico dell’attore una rendita di
indigenza di fr. 1600.– mensili in favore dell’ex moglie. Il giudizio pretorile
è stato confermato da questa Camera, su appello di entrambe le parti, con
sentenza dell’8 giugno 1983.
B. __________
__________ ha avviato il 21 novembre 1985 davanti alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna una causa di modifica della sentenza di divorzio,
chiedendo la riduzione a fr. 800.– mensili del contributo alimentare a suo
carico, in previsione del suo pensionamento. Il 24 gennaio 1992 il Pretore ha
stralciato la causa dai ruoli, dopo che le parti avevano aderito alla proposta
da lui formulata nel corso di un’udienza tenutasi il 30 settembre 1991, nel
senso di ridurre la rendita a fr. 1200.– mensili indicizzati dal 1° gennaio
1992.
C. Con petizione del
31 agosto 1994 __________ __________ ha convenuto __________ __________ dinanzi
al Pretore della giurisdizione di Vallemaggia, chiedendo la soppressione del
contributo alimentare dal 1° giugno 1994, data alla quale l’ex moglie è stata
posta al beneficio della rendita AVS. Analoga domanda è stata proposta in via
provvisionale. La procedura provvisionale è stata sospesa per accordo delle
parti il 18 ottobre 1994 e non è mai stata riattivata. Nella risposta del 2
novembre 1994 __________ __________ si è opposta alla petizione. Con i successivi
allegati le parti hanno ribadito le rispettive domande.
D. Conclusa
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, rimettendosi
al contenuto delle rispettive comparse scritte. Statuendo il 25 agosto 1997, il
Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 700.–
e le spese a carico dell’attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1500.–
per ripetibili.
E. __________
__________ è insorto contro la citata sentenza con appello del 18 settembre
1997 postulando, in riforma del giudizio impugnato, l’accoglimento della petizione
e la soppressione del contributo alimentare dovuto all’ex moglie. Nelle sue
osservazioni del 21 ottobre 1997 __________ __________ propone di respingere il
ricorso e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto : 1. Il Pretore ha respinto la
petizione poiché il cambiamento della situazione economica della convenuta,
ovvero la riscossione della rendita AVS dal maggio 1994, era un fatto
prevedibile che il giudice aveva preso in considerazione già nel 1991 quando aveva
avanzato la proposta, accettata dalle parti, che ha messo fine all’azione di
modifica della sentenza di divorzio avviata nel 1985. Inoltre l’attore non è
riuscito – secondo il Pretore – a dimostrare che la sua situazione economica
era peggiorata o che quella della convenuta era migliorata in maniera duratura.
-
Giusta l’art. 153
cpv. 2 CC il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti può
domandarne la riduzione o la soppressione, quando il bisogno più non esista o
sia sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore
più non corrispondano all’importo della rendita. Poco importa che la rendita
sia dovuta per sentenza o per convenzione omologata dal giudice: decisivo è che
dal profilo economico le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole e duraturo
rispetto all’epoca in cui la rendita è stata fissata (BÜHLER/SPÜHLER in: Berner
Kommentar, ad art. 153 CC n. 51 segg.; DTF 117 II 361). Il problema di sapere
in quale misura un mutamento ragguardevole, imprevisto e duraturo delle circostanze
giustifichi la soppressione o la riduzione di una rendita all’ex coniuge è in
ogni modo una questione di equità (HINDERLING/STECK, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 363). Esso presuppone un raffronto tra la situazione economica
delle parti al momento dell’emanazione della sentenza di divorzio (o della
precedente modifica) e quella risultante dal fascicolo processuale dell’azione
di modifica in corso, considerando che colui che allega i fatti ha l’onere
della prova. Il diritto federale non impone in effetti il principio inquisitorio
in materie patrimoniali inerenti alle conseguenze accessorie del divorzio (BÜHLER/SPÜHLER,
op. cit., n. 54 e 87 ad art. 153 CC).
-
L’appellante fa
valere di essersi riservato già all’epoca il diritto di chiedere un’eventuale
riduzione del contributo al momento del pensionamento della convenuta, come
risulta dalla lettera 20 gennaio 1992 inviata al Pretore di Locarno-Campagna
(doc. G). La censura è provvista di buon diritto. Nella fattispecie il Pretore
aveva proposto alle parti, all’udienza del 30 settembre 1991, di mettere fine
alla causa con la riduzione del contributo alimentare da fr. 1’600.– a fr.
1’200.– mensili e ha assegnato loro un termine fino al 15 ottobre 1991 per
comunicare la loro decisione. L’attore ha accettato l’8 ottobre 1991 (doc. D),
mentre la convenuta non ha risposto nel termine impartito. Il 14 gennaio 1992
il patrocinatore di quest’ultima ha chiesto alla controparte se fosse ancora
d’accordo con la proposta del Pretore (doc. E). L’attore ha confermato il 20
gennaio 1992 che accettava la transazione, ma che si riservava “il diritto di
chiedere una nuova eventuale riduzione al momento in cui la tua cliente
beneficerà dell’AVS” (doc. G). La convenuta stessa ha poi inviato copia dello
scambio di corrispondenza alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna,
sollecitando lo stralcio della causa, avvenuto con decreto del 24 gennaio 1992
(doc. 2). In tal modo essa ha accettato anche la riserva formulata dall’attore.
Le parti hanno quindi pattuito la possibilità di riesaminare la rendita al
momento del pensionamento della convenuta. L’azione di modifica avviata il 5 settembre
1994 dal marito era dunque proponibile (Hausheer/
Spycher, in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 511n.
9.76). Contrariamente a quanto sembra ritenere il primo giudice, del resto, non
risulta dagli atti che il Pretore di Locarno-Campagna abbia formulato la
proposta di transazione del 30 settembre 1991 tenendo conto della futura
rendita AVS di cui avrebbe beneficiato la convenuta, il cui ammontare era a
quel momento ignoto. L’appello deve di conseguenza essere accolto su questo
punto.
-
In concreto si
tratta di accertare se sono adempiuti i requisiti per una soppressione della
rendita di indigenza. L’appellante si duole del fatto che il Pretore ha
respinto la petizione senza considerare il miglioramento della situazione
economica della convenuta e il peggioramento della sua. Egli sostiene dapprima
che la sua situazione economica ha subito un peggioramento dovuto alle
congiunture sfavorevoli nell’ambito della sua attività. L’argomentazione trova
riscontro negli atti. Il Pretore raffrontato la situazione del 1991, quando è
stata ridotta la rendita, e quella del 1994. Dalla tassazione 1993/94 emergeva
una sostanza di fr. 307’834.– e un reddito complessivo annuo (conseguito nel
1991/92) di fr. 61’438.–, composto di un reddito aziendale di fr. 10’000.–,
della rendita AVS di fr. 20’525.–, della pensione di fr. 30’408.– e di reddito
della sostanza per fr. 505.– (notifica del 26 settembre 1994, doc. I), onde una
media mensile di fr. 5’119.–. La successiva tassazione attesta una sostanza di
fr. 247’706.– e un reddito complessivo (conseguito nel 1993/94) di fr.
54’672.–, composto della rendita AVS di fr. 22’044.–, della pensione di fr.
31’632.– e del reddito della sostanza di fr. 996.– (notifica del 18 dicembre
1995, doc. E1), per una media mensile di fr. 4’556.–.
L’attività di
antiquario indipendente, avviata dall’attore dopo il suo pensionamento
dall’attività di rappresentante farmaceutico, si era infatti ridotta, tanto che
le autorità fiscali hanno azzerato il reddito da attività indipendente
compensandole con le perdite addotte dall’interessato. In definitiva, quindi,
il reddito dell’obbligato alimentare è diminuito di fr. 563.– mensili nel periodo
oggetto di esame. L’attore sostiene di aver avuto perdite di gestione del
negozio di fr. 20’838.– per il 1993 e di fr. 32’808.– per il 1994 e di dover
affrontare ogni mese uno scoperto di fr. 1’000.–, ma tali affermazioni non sono
state comprovate, già per il fatto che non esiste una contabilità del negozio
(incarto fiscale richiamato). Ad ogni modo la tassazione del 1995 indica una sostanza
netta di fr. 247’706.–, ciò che consente all’interessato di far fronte alle
asserite perdite dell’attività indipendente senza intaccare il proprio reddito.
L’appellante non ha
precisato tutte le poste del suo fabbisogno mensile, che può essere
prudentemente stimato in fr. 2’970.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1’025.–, alloggio fr. 1’000.–, premio di cassa malati fr. 300.–, imposte
fr. 150.– come dal doc. E1, supplemento del 20% fr. 455.–). Con un reddito
mensile di fr. 4’556.– egli può ancora versare un contributo alimentare mensile
di fr. 1’200.– all’ex moglie senza cadere a sua volta nell’indigenza, sicché il
peggioramento della sua condizione finanziaria non è determinante ai fini di
un’eventuale riduzione della rendita. L’appello, su questo punto, si rivela
sprovvisto di buon diritto.
- A detta
dell’appellante la convenuta ha migliorato la sua situazione economica a seguito
del pensionamento e non avrebbe più bisogno della rendita di indigenza. È
pacifico che in concreto la convenuta beneficia di una rendita ai sensi dell’art.
152 CC, calcolata per coprire l’ammanco rispetto al fabbisogno minimo, senza
alcun agio (sentenza del 13 maggio 1982, doc. A). Essa non ha svolto attività
lucrativa durante il matrimonio, né risulta aver lavorato dopo il divorzio, ed
è stata posta dal 1° giugno 1994 al beneficio di una rendita AVS di fr. 1’277.–
mensili, aumentata poi a fr. 1’317.– dal gennaio 1995 (incarto richiamato
dall’Istituto assicurazioni sociali). La sua tassazione indica una sostanza di
fr. 735’496.– (casa di abitazione fr. 262’250.–, titoli fr. 473’246.–) e un
reddito complessivo (conseguito nel 1991/92) di fr. 60’528.– annui composto
della rendita di fr. 14’400.–, del valore locativo della casa in proprietà di
fr. 17’046.25 e del reddito da titoli, di fr. 29’081.75 (notifica del 13 dicembre
1993, doc. 7). La tassazione del periodo seguente indica una sostanza di fr.
708’584.– (casa di abitazione fr. 262’250.–, titoli fr. 446’334.–) e un reddito
complessivo (conseguito nel 1993/94) di fr. 53’687.–, composto della rendita
AVS di fr. 3’850.–, della rendita di indigenza di fr. 14’400.–, del valore
locativo della casa di fr. 17’046.25 e del reddito dai titoli di fr. 18’390.75
(notifica di tassazione del 28 aprile 1995, doc. R3 richiamato).
Nel 1991, quindi, la
convenuta aveva un reddito proprio dalla sostanza, esclusa la rendita di
indigenza versata dall’ex marito, di fr. 3’844.– mensili (valore locativo e
reddito dai titoli). Nel 1994 tale reddito è diminuito a fr. 2’953.– mensili
(annualmente fr. 17’046.25 di valore locativo, fr. 18’390.75 di reddito da
titoli), ma tale diminuzione è stata ampiamente compensata dal versamento della
rendita AVS, pari a fr. 1’277.– mensili dal 1° giugno 1994 e a fr. 1’317.– dal
1° gennaio 1995, per un totale di fr. 4’230.– mensili dal 1° giugno 1994 e di
fr. 4’270.– dal 1° gennaio 1995. Il reddito complessivo della convenuta è
pertanto passato da fr. 3’844.– mensili nel 1991 a fr. 4’270.– nel 1995. Ne
deriva che la situazione finanziaria della convenuta è migliorata in modo
notevole, con un aumento mensile di fr. 426.–. La convenuta beneficerà vita
natural durante della rendita AVS, che a intervalli regolari viene notoriamente
adeguata all’evoluzione del rincaro. Il reddito dalla sostanza, tuttavia, è
soggetto a importanti fluttuazioni, come dimostra la notevole diminuzione
intervenuta tra il periodo fiscale 1993/94 e quello 1995/96 (cfr. doc. R3 e 7).
Il carattere duraturo del miglioramento può pertanto essere ammesso solo per
quel che concerne la rendita AVS.
- Il semplice
fatto che il reddito della convenuta sia migliorato non è sufficiente, di per
sé, a giustificare la soppressione, rispettivamente la riduzione della rendita.
Occorre ancora che sia dimostrata la capacità dell’appellata di sopperire ai
propri bisogni con i redditi e la sostanza di cui dispone (DTF 118 II 259).
Nelle sue osservazioni la convenuta afferma che la sua situazione sarebbe
praticamente immutata e che se non ricevesse il contributo alimentare si
troverebbe in stato di indigenza, dovendo provvedere al mantenimento della figlia
maggiorenne __________, invalida e bisognosa di aiuto finanziario. Se non che,
la figlia ha diritto a una rendita intera AI e una rendita della Cassa pensioni
per complessivi fr. 3’522.– mensili lordi, oltre disporre di sostanza per fr.
97’000.– (doc. 11). Non si può dire perciò che essa si trovi nel bisogno ai
sensi dell’art. 328 cpv. 1 CC e che possa pretendere un sostegno finanziario
dalla madre.
Per determinare se
l’appellata si trova ancora in stato di grave ristrettezza ci si deve pertanto
fondare sul suo fabbisogno, che equivale al 120% del minimo esistenziale del
diritto esecutivo (DTF 121 III 49 consid. 1c), epurato da voci non comprese
nella definizione di fabbisogno minimo, quali il telefono e l’elettricità.
Sulla base della documentazione agli atti il fabbisogno mensile della convenuta
ammonta a fr. 3’793.80 (minimo di base del diritto esecutivo fr. 1’025.–,
premio di cassa malati fr. 459.70, imposte fr. 591.10 come da doc. R3,
presumibili oneri per l’alloggio fr. 900.–, oneri assicurativi fr. 185.70,
supplemento del 20% fr. 632.30). In conclusione, quindi, la convenuta era in
grado nel 1995 di provvedere alle sue necessità con il reddito mensile di fr.
4’270.– a sua disposizione. Valutando in equità il peggioramento della
situazione del debitore e il miglioramento di quella della creditrice, come
pure le incognite relative alle fluttuazioni del reddito della sostanza di
quest’ultima, una soppressione pura e semplice del contributo alimentare non
appare giustificata. La rendita di indigenza può infatti solo essere soppressa
o diminuita, ma non può più essere ristabilita (DTF 120 II 4). In presenza di
un miglioramento di reddito duraturo solo in parte, come in concreto, appare
pertanto equo ridurre la rendita. Una diminuzione delle prestazioni a fr. 400.–
appare commisurata alle circostanze concrete.
-
L’appellante ha
chiesto la soppressione della rendita a suo carico dal 1° giugno 1994, data
alla quale la ex moglie ha ricevuto la rendita AVS. La modifica della sentenza
di divorzio esplica i suoi effetti, di principio, al momento della
presentazione della domanda (DTF 117 II 368). Nella fattispecie la petizione è
stata introdotta il 5 settembre 1994 e a quella data si era già verificato il
miglioramento della situazione finanziaria della convenuta. La riduzione del
contributo alimentare dovrebbe quindi prendere effetto dal 1° ottobre 1994. Non
risulta dagli atti, né la convenuta ha mai preteso, che la restituzione degli
importi riscossi in eccesso durante la causa non sarebbe ragionevolmente esigibile.
Come si è visto (consid. 6), la convenuta è in grado di provvedere alle sue
necessità con i redditi propri (rendita AVS e della sostanza), senza far capo
al contributo erogato dall’attore. Non vi è quindi motivo per derogare in
equità al principio secondo il quale la modifica prende effetto dalla data di
presentazione della domanda.
-
Gli oneri
processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC) e sono
quindi posti a carico dell’appellante per un terzo e a carico dell’appellata per
due terzi, con l’obbligo di rifondere all’attore un’equa indennità per
ripetibili. L’esito dell’attuale giudizio impone anche la riforma del
dispositivo pretorile sulle spese, che vanno addebitate per un terzo all’attore
e per due terzi alla convenuta, tenuta inoltre a rifondere alla controparte fr.
1’000.– per ripetibili ridotte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
__________ verserà a __________ __________ un contributo alimentare mensile
anticipato di fr. 400.– dal 1° ottobre 1994.
- La
tassa di giustizia di fr. 700.– e le spese sono poste per un terzo a carico di
__________ __________ e per il resto a carico di __________ __________, che
rifonderà a __________ __________ fr. 1’000.– per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri dell’appello,
consistenti in :
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a carico per un terzo di __________
__________ e per il resto a carico di __________ __________i, che rifonderà
all’appellante fr. 800.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione a:
–avv. __________
__________, __________;
–avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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