Appeal against agreed divorce modification struck as inadmissible

11.1997.141Autre juridiction29 août 1997Inadmissible

Ouvrir la source

Résumé

In a family-law proceeding for modification of child support after divorce, the father and the children's mother reached an agreement reducing maintenance payments and adjusting indexation. The Segretario assessore approved the agreement and struck the case from the docket. The father then appealed, arguing that he had signed while under medication. The Court of Appeal held that a strike-off after a settlement is not separately appealable because the settlement itself terminates the dispute, and any defect of consent must be challenged in a substantive ordinary action. The appeal was therefore inadmissible, with no fees or party compensation ordered.

Regest

Art. 352 cpv. 2 CPC; art. 313bis CPC: The dismissal order entered after judicial approval of a settlement is merely formal and lacks independent appealability, because the approval itself has already ended the proceedings. Allegations that the settlement is invalid for a defect of will cannot be examined in the appeal procedure; they must be pursued by an ordinary action challenging the agreement's validity. Where the appeal is manifestly improper, the court may dispose of it in simplified procedure and, in view of the circumstances, waive fees and party costs (consid. 1-3).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1997.141

Data decisione, Autorità: 29.08.1997, ICCA

Incarto n.. 11.97.00141

Lugano 29 agosto 1997/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa ..__________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 30 giugno 1997 da


__________, __________, (ora patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

contro



(1987), __________ __________, e



(1990), __________ __________, (rappresentati dalla madre __________ __________, __________ __________, e patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 14 agosto 1997 presentato da __________ __________ contro il decreto di stralcio emanato l’11 agosto 1997 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 23 dicembre 1996 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio fra __________ __________ (1960) e __________ nata __________ (1959), ha affidato i figli __________ (1987) e __________ (1990) alla madre – riservato il diritto di visita del padre – e ha fatto obbligo al padre di versare mensilmente per ognuno dei figli un contributo di fr. 800.– indicizzati fino al sedicesimo anno di età e di fr. 900.– indicizzati dal sedicesimo anno fino alla maggiore età, già compreso l’assegno familiare;

che un appello presentato il 20 gennaio 1997 da __________ __________ contro tale sentenza è tuttora pendente davanti a questa Camera (inc. ..__________);

che in seguito al pensionamento anticipato per motivi di salute __________ __________ ha promosso il 30 giugno 1997 azione di modifica della sentenza di divorzio, chiedendo la riduzione del contributo alimentare mensile a fr. 405.– per ogni figlio dal 1° luglio 1997 già in via cautelare;

che all’udienza dell’11 agosto 1997 le parti, assistite dai rispettivi patrocinatori, hanno concordato di ridurre il contributo alimentare mensile per ogni figlio a fr. 450.– dal 1° agosto 1997 e di modificare la clausola di indicizzazione, prevedendo l’adeguamento dei contributi solo nella misura dell’adeguamento delle prestazioni pensionistiche dell’attore;

che il Segretario assessore, preso atto di ciò, ha omologato l’accordo in luogo e vece del Pretore e ha stralciato la procedura dai ruoli senza prelevare tasse né spese, rinviando in separata sede la decisione sull’assistenza giudiziaria postulata dall’at-tore;

che __________ __________ ha comunicato personalmente alla Pretura il

14 agosto 1997 di ricorrere contro l’accordo, trovandosi egli sotto l’influsso di medicamenti al momento della firma;

che tale comunicazione è stata trasmessa a questa Camera alla stregua di un appello;

che il precedente patrocinatore ha rassegnato il mandato;

che il ricorso non è stato intimato alla controparte;

Considerando

in diritto: che in concreto l’appellante insorge contro il decreto dell’11 agosto 1997 con il quale il Segretario assessore, dopo aver omologato l’accordo raggiunto dalle parti, ha stralciato la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

che un decreto di stralcio per intervenuto accordo tra le parti non è appellabile, avendo solo valore di formalità, dal momento che l’omologazione del giudice ha già posto termine alla lite in modo autonomo (cfr. in materia di transazione: Rep. 1985 pag. 146);

che l’appellante sostiene di aver sottoscritto l’accordo sotto l’influsso di medicamenti, che gli avrebbero impedito di comprendere la portata dei suoi atti;

che la validità di una convenzione per l’esistenza di un vizio della volontà non può essere impugnata con un rimedio procedurale quale l’appello, ma solo mediante una causa ordinaria (cfr. Koller, Die Irrtumsanfechtung von Scheidungskonventionen, in: AJP/PJA 4/1995 pag. 412);

che di conseguenza l’appello, manifestamente improponibile, sfugge a un esame di merito e può essere evaso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;

che viste le particolarità del caso appare opportuno rinunciare a riscuotere tasse e spese, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui il gravame nemmeno è stato intimato;

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.

  1. Non si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili

.

  1. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Mots-clés

divorce modificationchild supportsettlementinadmissibilitydefect of willappealcosts waiver