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Numero d'incarto:
11.1997.136
Data decisione, Autorità:
21.10.1997, ICCA
Incarto n..
11.97.00136
Lugano
21 ottobre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. -.__________ (tenuta a giorno
catastale) del Dipartimento delle istituzioni che oppone
__________.
__________, __________
alla
Sezione
del registro fondiario e di commercio
quale
autorità di vigilanza sul registro fondiario;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso presentato il 12
agosto 1997 da __________ __________. __________ contro la decisione emanata il
16 luglio 1997 dalla Sezione del registro fondiario e di commercio quale
autorità di vigilanza sul registro fondiario;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ e
__________ __________. __________ sono comproprietari in ragione di un mezzo
ciascuno della particella n. __________ RFD di __________. Il fondo è gravato
da una servitù di passo pedonale a favore della contigua particella n.
__________ RFD. Sulla mappa catastale figura la scala su cui viene esercitata
la servitù prediale, come pure una linea tratteggiata che percorre
orizzontalmente l’intera particella n. __________ fino al confine con la
particella n. __________.
B. Con lettera del 7
maggio 1997 all’Ufficio del registro fondiario del Distretto di __________ __________
e __________ __________. __________, rappresentati da __________ __________,
hanno domandato spiegazioni sull’origine e la superficie gravata della servitù
citata, chiedendo conferma dell’avvenuta soppressione di un diritto di passo
pedonale a favore del Comune di __________, che in passato avrebbe gravato il
loro fondo e che sarebbe stato esercitato lungo un sentiero corrispondente alla
linea tratteggiata indicata nella mappa catastale. Il 15 maggio 1997 l’Ufficio
dei registri ha fornito ai richiedenti ampi ragguagli sulla costituzione e
l’estensione della servitù di passo prediale esistente, precisando che a carico
della particella n. __________ non sussistevano altre servitù di passo, in
particolare alcun diritto di passo pubblico pedonale.
C. Il 31 maggio
successivo, sempre per il tramite del loro rappresentante, i proprietari hanno
chiesto all’Ufficio del registro fondiario la soppressione del vecchio diritto
di passo pedonale a favore del Comune. Con decisione del 9 giugno 1997
l’Ufficio dei registri ha confermato le sue precedenti spiegazioni.
D. __________.
__________ ha impugnato tale decisione con ricorso del 28 giugno 1997 alla
Sezione del registro fondiario e di commercio, quale autorità di vigilanza sul
registro fondiario, postulando la cancellazione della nota linea tratteggiata
che percorre orizzontalmente la sua particella n. __________ RFD sulla mappa
catastale.
D. Statuendo il 16
luglio 1997, la Sezione del registro fondiario e di commercio ha respinto il
ricorso e ha posto la tassa di giustizia di fr. 250.– con le spese di fr. 50.–
a carico del ricorrente.
E. Contro tale decisione
__________ __________ è insorto davanti a questa Camera con un ricorso del 12
agosto 1997 nel quale chiede che sia ordinata la cancellazione della citata
linea tratteggiata dalla mappa catastale, che l’Ufficio dei registri di
__________ sia invitato a rilasciargli gratuitamente un estratto aggiornato
della sua proprietà e che la decisione impugnata sia riformata di conseguenza.
Nelle sue osservazioni del
26 agosto 1997 la Sezione del registro fondiario e di commercio propone di
respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l’art. 41a
LGRF (RL 4.1.3.1) nel testo in vigore dal 3 giugno 1997 (BU 1997 pag. 212)
contro le decisioni dell’autorità di vigilanza sul registro fondiario (la
Sezione del registro fondiario e di commercio) è dato ricorso alla Camera
civile del Tribunale d’appello; sono applicabili le disposizioni della legge di
procedura per le cause amministrative (LPAmm). Giusta i combinati disposti
degli art. 46 LPAmm e 103 cpv. 1 e 2 RRF (RS 21.432.1), il termine di ricorso è
di trenta giorni. Il gravame, tempestivo, è pertanto ricevibile.
-
Nella decisione
impugnata la Sezione del registro fondiario e di commercio ha ritenuto – in
sintesi – che quand’anche dal registro fondiario non risulti alcun diritto di
passo cui possa riferirsi la linea tratteggiata che nella mappa catastale
percorre orizzontalmente la particella n. __________, non è compito
dell’autorità preposta alla tenuta del registro fondiario modificare le planimetrie,
tale facoltà spettando unicamente al geometra revisore. Il ricorrente ribadisce
il proprio punto di vista e chiede che sia cancellata dalla mappa la linea in
questione.
-
L’esecuzione di
“tutte le operazioni di regolare e continua tenuta a giorno delle misurazioni
catastali rientra nelle esclusive personali competenze del geometra revisore di
circondario” (art. 2 del Decreto esecutivo concernente l’organizzazione dei circondari
di tenuta a giorno delle misurazioni catastali e ufficiali, RL 4.1.4.4). Ciò avviene
sotto la direzione e la sorveglianza del Dipartimento delle istituzioni (già
Dipartimento di giustizia, art. 1 Decreto esecutivo circa la strutturazione del
Dipartimento delle istituzioni, RL 2.5.2.1.1), per il tramite dell’Ufficio
bonifiche e catasto (art. 80 del Regolamento sulla misurazione catastale, RL
4.1.4.1). Contro l’operato del geometra revisore nelle sue mansioni di tenuta a
giorno delle misurazioni catastali approvate è dato ricorso al Dipartimento del
territorio (già Dipartimento delle costruzioni, art. 1 Decreto esecutivo circa
la strutturazione del Dipartimento del territorio, RL 2.5.2.1.4) e in ultima
istanza al Consiglio di Stato (art. 125 del Regolamento sulla misurazione
catastale).
-
La linea
tratteggiata di cui si duole il ricorrente non sembra corrispondere al tracciato
della servitù di passo ancora esistente sulla particella n. __________ (doc.
18). La cancellazione di segni grafici dalle planimetrie rientrando nel
concetto di tenuta a giorno delle misurazioni catastali, il ricorrente doveva
quindi presentare la sua richiesta di radiazione al geometra revisore. Invero
il rappresentante dei proprietari ha interpellato a suo tempo il geometra
competente sull’esistenza e la portata delle servitù di passo a carico della
particella n. __________, come si evince dalla risposta inviata il 28 gennaio
1997 dall’ing. __________ __________ (doc. 9). Non risulta tuttavia che i
proprietari abbiano esplicitamente chiesto al geometra revisore di cancellare
la linea litigiosa. Come si è visto, se il geometra revisore avesse respinto
una richiesta in tal senso i proprietari avrebbero potuto contestare il suo
operato inoltrando ricorso al Dipartimento del territorio. Se non che, invece
di rivolgersi al geometra revisore, i proprietari hanno fatto capo all’Ufficio
dei registri e in seguito hanno ricorso all’autorità di vigilanza sul registro
fondiario, non avvedendosi che la correzione delle mappe catastali – come detto
– rientra nelle competenze esclusive del geometra revisore. L’autorità
di vigilanza del registro fondiario ha quindi correttamente negato la propria
competenza a modificare la planimetria nel senso voluto dal ricorrente. Il
ricorso, infondato, deve dunque essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
-
Il ricorrente chiede
inoltre, a compenso per il disturbo causatogli, che sia fatto ordine
all’Ufficio dei registri di __________ di rilasciargli gratuitamente un
estratto “mutazioni, servitù e oneri fondiari” della particella n. __________.
Il ricorso dovendo essere respinto, la domanda si rivela senza oggetto. Ciò non
significa che il ricorrente non possa ottenere dall’Ufficio del registro fondiario
un estratto relativo ai fondi di sua proprietà. Tale estratto gli sarà
rilasciato tuttavia contro pagamento delle tasse applicabili (art. 164f
Regolamento cantonale sul registro fondiario, RL 4.1.3.1.1, art. 970 cpv. 2 CC,
art. 105 RRF, art. 40 Tariffa per le operazioni sul registro fondiario, RL
4.1.4.2).
-
Gli oneri
processuali di questa sede seguirebbero la soccombenza (art. 28 e 31 LPAmm).
Viste le particolarità del caso, in concreto si giustifica tuttavia di
rinunciare a ogni prelievo.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
-
Non si riscuotono tasse né
spese.
-
Contro la presente sentenza
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni
dalla notificazione.
-
Intimazione:
– __________ __________. __________,
__________;
– Sezione del registro fondiario e di
commercio quale autorità di vigilanza sul registro fondiario;.
– Ufficio federale di giustizia, Berna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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