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Numero d'incarto:
11.1997.103
Data decisione, Autorità:
16.12.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00103
Lugano
16 dicembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Poretti
Schuhmacher
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione negatoria) della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 26
febbraio 1996 da
, __________ ()
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolta l’appellazione dell’11 giugno 1997 presentata
da __________ __________ contro la sentenza emessa il 26 maggio 1997 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno- Campagna.
-
Il giudizio sulle
spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è
proprietario della particella n. __________RFD di __________ __________, che
confina con la particella n. __________appartenente a __________ __________.
Sui due fondi si trovano abitazioni contigue aventi, secondo la mappa
catastale, un muro divisorio comune. Nel registro fondiario è iscritto, per le
citate particelle, un reciproco diritto e onere di balcone a confine del secondo
piano.
B. __________ __________
ha ottenuto il 5 maggio 1994 la licenza edilizia per ristrutturare il proprio
edificio. I lavori prevedevano, tra l’altro, la formazione di un balcone al
secondo piano fino al confine con l’abitazione di __________ __________. Su richiesta
di quest’ultimo, il quale sosteneva che il balcone sconfinava sulla sua proprietà,
l’autorità comunale ha ordinato il 7 giugno 1995 a __________ __________ di
sospendere i lavori. Il 2 novembre 1995 il Municipio di __________
__________ ha rilasciato a __________ __________ una licenza edilizia in sanatoria,
limitatamente però alla sopraelevazione del tetto e alla formazione della porta-finestra
al piano cantinato.
C. Il 26 febbraio 1996
__________ __________ si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
perché ordinasse a __________ __________ di demolire la parte di balcone che
sporge di 0.5 m sulla sua proprietà. Nella sua risposta del 30 maggio 1996
__________ __________ si è opposto alla petizione, chiedendo di accertare che
il confine tra i due fondi corre lungo la linea mediana del muro divisorio.
L’indagine sulla linea di confine è stata affidata all’ing. __________
__________, che il 16 dicembre 1996 ha rilasciato una perizia, completata il 25
febbraio 1997. Ultimata l’istruttoria, le parti, hanno ribadito le loro domande
nei rispettivi memoriali conclusivi, rinunciando al dibattimento finale.
D. Con sentenza del 26
maggio 1997 il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese, con una
tassa di giustizia di complessivi fr. 1’200.–, a carico dell’attore, tenuto a
rifondere al convenuto fr. 2’000.– per ripetibili.
E. Contro la predetta
sentenza __________ __________ è insorto con un appello dell’11 giugno 1997 nel
quale chiede di accogliere la petizione o quanto meno, in via subordinata, di
suddividere in ragione di metà ciascuno i costi processuali di prima sede.
Nelle sue osservazioni del 14 agosto 1997 __________ __________ propone di
respingere l’appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. I documenti
prodotti per la prima volta in appello non sono ricevibili. L’art. 321 cpv. 1
lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in seconda sede e
il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per le procedure
rette dal principio inquisitorio illimitato, ciò che non è il caso in concreto.
Quanto all’art. 322 CPC evocato dall’appellante, tale richiamo è infruttuoso
già per il fatto che la manomissione di un termine dopo l’emanazione della
sentenza – fatto nuovo – è manifestamente irrilevante ai fini del giudizio.
-
Il Pretore,
accertato che sul terreno la posizione del muro divisorio tra i due stabili non
corrisponde a quanto risulta dal piano catastale, ha presunto l’esattezza di
quest’ultimo in ossequio all’art. 668 cpv. 2 CC, il quale prevede che in caso
di disaccordo fra la mappa e i termini, si suppongono esatti i confini della
mappa. Egli ha soggiunto che in linea di principio è possibile dimostrare
l’inesattezza di una planimetria, ma ha ricordato che questa soggiace al
principio della fede pubblica del registro fondiario, di cui è parte
costitutiva. Il convenuto essendosi fondato in buona fede su di essa, la
petizione doveva essere respinta. L’appellante, da parte sua, nega che la mappa
diverga dalla terminazione dei fondi e assevera che il punto di confine esterno
n. 3, non essendo mai stato manomesso, è l’unico valido segno di demarcazione
fra le due proprietà. Se vi è disaccordo, dunque, esso è se mai tra il punto n.
3 e il muro divisorio, che è stato modificato nel tempo.
-
Stando alla mappa
ufficiale del Comune di __________ __________ il confine tra le particelle n.
__________e __________corre lungo la linea mediana del muro divisorio tra i due
edifici, contrassegnato sulla planimetria da una doppio tratteggio (complemento
peritale, pag. 3). Dalla perizia risulta che sul terreno sono stati ritrovati
unicamente i punti di confine n. 1 e 3, mentre gli altri quattro segni della
terminazione originale risultavano manomessi, di modo che l’esperto li ha
ripristinati con i dati numerici della misurazione ufficiale (perizia, pag. 5,
punto 3.3). Il perito ha accertato così che l’andamento del confine segue una
linea retta che congiunge i punti di confine dal n. 1 al n. 6, sicché il
confine tra le due particelle non corre nel mezzo del muro divisorio (come
figura sulla planimetria), bensì entro la proprietà del convenuto, e ciò non
solo verso nord-ovest, ma in misura ancora maggiore verso sud-ovest (perizia,
pag. 9, punto 4.4 e allegato B). Per il perito, in definitiva, il confine tra
il punto n. 3 e il punto n. 4 si identifica bensì, sulla mappa, con la linea
mediana del muro divisorio, ma in realtà si trova spostato, come risulta
dall’allegato B, verso la proprietà del convenuto (perizia, pag. 10).
-
Per l’art. 668 cpv.
1 CC, i confini dei fondi sono indicati dalla mappa catastale e dai termini
posti nel fondo. Se se vi è disaccordo fra la mappa e i termini, si presumono
esatti i confini della mappa (art. 668 cpv. 2 CC; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, n. 14 ad art. 668 CC),
salvo che sia dimostrata l’inesattezza della stessa (art. 9 cpv. 1 CC). Il
proprietario può quindi far constatare in ogni tempo che il suo diritto di
proprietà si estende oltre il confine segnato sul terreno o disegnato sulla
mappa catastale (Haab in: Zürcher
Kommentar, n. 7 e segg. ad art. 668-669 CC; Meier-Hayoz,
op. cit., n. 11 e 15 ad art. 668 CC); soccorrendone gli estremi, egli può
quindi introdurre un’azione di rivendicazione, un’azione negatoria o un’azione
di accertamento della proprietà (Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, n. 1601 e segg.). Trattandosi di opere
divisorie, la norma speciale dell’art. 670 CC prescrive che ove a confine tra
due fondi esistano simili manufatti, essi si presumono in comproprietà dei due
vicini. Tale presunzione può essere sovvertita dalla prova del contrario (Haab, op. cit., n. 5 ad art. 670 CC; Meier-Hayoz, op. cit., n. 1 e 21 ad art.
670 CC; Rey, Kommentar zum Schwei-zerischen
Privatrecht, ZGB II, 1998, n. 6 ad art. 670 CC), in particolare dall’esistenza
di una convenzione tra vicini, da un uso locale diverso o da norme del diritto
cantonale (Droux, Le mur mitoyen
à l’exemple du droit fribourgeois, Friburgo 1984, pag. 13 e segg.; Steinauer, op. cit., vol. II, n.
1614a).
-
Nella fattispecie
risulta dalla perizia (pag. 10) che – contrariamente a quanto figura sulla
mappa catastale – il muro divisorio in questione non è a confine dei due fondi.
La planimetria è dunque inesatta, ma ciò non giova all’appellante. A norma dell’
art. 973 CC invero chi in buona fede, riferendosi a un’iscrizione nel registro,
ha acquistato una proprietà o altri diritti reali dev’essere protetto nel suo
acquisto. In concreto è vero che la comproprietà del muro non è oggetto di
iscrizione nel registro. Essa risulta però dalla mappa catastale (doc. 3), la
quale indica chiaramente che il muro, simboleggiato da una doppia linea
tratteggiata, racchiude il confine (v. anche complemento peritale, pag. 3).
Ora, una volta stabilita ufficialmente e dichiarata in forza dall’autorità, la
mappa catastale è parte integrante del registro fondiario (art. 942 cpv. 2 CC)
ed è quindi un titolo pubblico ai sensi dell’art. 9 CC. Nelle circostanze
descritte ogni terzo, alla lettura della mappa, avrebbe desunto in buona fede
che il confine passa nel mezzo del muro e, di conseguenza, avrebbe creduto alla
comproprietà del manufatto (DTF 59 II 225 consid. 2 e 3). Prima dell’inizio
della causa persino l’attore, del resto, supponeva che il confine si trovasse a
metà del muro divisorio (doc. O, linea tratteggiata rossa). Certo, come si è
detto l’art. 670 CC non istituisce una presunzione irrefragabile. Nondimeno,
quando tale presunzione trae origine da un’iscrizione a registro fondiario o da
un atto che lo completa, la prova del contrario può essere recata solo con
un’opposta menzione figurante nel registro fondiario medesimo (DTF 59 II 226 consid.
2 e 3; Steinauer, op. cit., vol.
II, n. 1614b). In concreto l’esistenza di tale menzione non è stata dimostrata,
né l’attore si prevale di un eventuale accordo tra i vicini (in tali condizioni
ci si può finanche domandare a che servisse esperire una perizia), ragione per
cui il convenuto, la cui buona fede non è contestata, deve essere protetto nel
suo acquisto. E siccome, date tali premesse, il balcone litigioso non risulta
sconfinare sulla proprietà dell’attore, su questo punto l’appello deve essere
respinto.
-
L’appellante chiede,
in via subordinata, di ripartire le spese del processo di prima sede in ragione
di metà ciascuno per tenere conto del fatto che egli aveva buoni motivi per
ritenere validi i segni di confine indicati sul terreno. A torto. Per l’art.
148 cpv. 2 CPC il giudice può ripartire parzialmente o per intero tra le parti
le tasse, spese giudiziarie e le ripetibili solo se concorrono “giusti motivi”.
Ciò non è il caso in concreto, poiché sul piano catastale del Comune il muro
figura appunto come opera divisoria, e quindi in comproprietà tra vicini.
-
Gli oneri
processuali sono posti a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che
rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali di
appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 600.–
b) spese fr.
50.–
fr.
650.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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