AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1996.98
Data decisione, Autorità:
11.09.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00098
Lugano,
11 settembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione dell’8 giugno 1994 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ (1987), __________
(rappresentata
dalla madre __________ __________, __________,
e
patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 10 giugno 1996
presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 20 maggio 1996
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello;
-
Se
deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ con le osservazioni all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 18
ottobre 1991 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha pronunciato in luogo e vece del Pretore il divorzio tra
__________ __________ (1964) e __________ nata __________ (1963). La figlia
__________, nata il __________ 1987, è stata affidata alla madre. Il padre è
stato condannato a versare alla figlia un contributo mensile di fr. 600.–
indicizzati, oltre gli assegni familiari percepiti direttamente da __________
__________. Adita da quest’ultima, il 15 maggio 1992 la I Camera civile di
appello ha parzialmente riformato il giudizio del Segretario assessore, aumentando
il contributo indicizzato per la figlia a fr. 600.– mensili fino al compimento
del 6° anno, a fr. 700.– mensili fino al 12° anno, a fr. 730.– mensili fino al
16° anno e a fr. 850.– mensili fino al 20° anno d’età (inc.
/). __________ __________ si è risposata il __________ 1993
con __________ __________, dal quale aveva già un figlio, __________, nato il
__________ 1992.
B. L’8 giugno 1994
__________ __________ ha convenuto la figlia __________ davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo che il contributo alimentare
stabilito nella sentenza di divorzio fosse ridotto della metà. La convenuta ha
proposto di respingere la petizione. Nel successivo scambio di atti scritti sia
l’attore sia la convenuta hanno mantenuto il loro punto di vista e identiche
domande sono state ribadite anche nei memoriali conclusivi. Le parti hanno
rinunciato al dibattimento finale.
C. Statuendo il 20
maggio 1996, il Pretore ha respinto la petizione. Entrambe le parti sono state
ammesse al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria. Le spese processuali, con
una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico dell’attore (e
in sua vece a carico dello Stato), con obbligo di rifondere alla convenuta fr.
1200.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza
appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 10 giugno 1996
nel quale chiede che – conferitogli il beneficio dell’assistenza giudiziaria –
la petizione sia accolta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza.
Nelle sue osservazioni del 5 luglio 1996 __________ __________ propone di
respingere l’appello, instando a sua volta per il beneficio dell’assi-stenza
giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 157 CC
stabilisce che una sentenza di divorzio può essere modificata in merito alle
relazioni tra genitori e figli nel caso di mutate circostanze “per causa di
matrimonio, partenza o morte di uno dei genitori, o per altri motivi”. Ove
siano in discussione contributi alimentari, la modifica è disciplinata non solo
dall’art. 157, ma anche dagli art. 285 e 286 cpv. 2 CC (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3ª edizione, note 102 e 144
ad art. 157 CC). Il contributo di mantenimento che un genitore non affidatario
è tenuto a stanziare al figlio può essere ridotto, in sostanza, se fatti nuovi
e rilevanti impongano una regolamentazione diversa rispetto all’epoca del divorzio
e se il cambiamento di situazione è duraturo. Non si tratta di rettificare la
sentenza di divorzio; si tratta di adattarla a sopravvenuti mutamenti di
situazione, riguardino essi il figlio o i genitori (DTF 120 II 178 consid. 3a).
- La Camera civile di
appello si è attenuta al principio, finora, per cui un’azione tendente a far
modificare il dispositivo di una sentenza di divorzio – anche solo in relazione
al contributo alimentare per i figli minorenni – è disciplinata dall’art. 157
CC e va trattata perciò con rito ordinario (da ultimo: I CCA, sentenza del 27
marzo 1997 nella causa B. contro B., consid. 4; del 13 aprile 1995 nella causa
M. contro M., consid. 2; del 21 marzo 1995 nella causa G. contro G., consid.
1a). Tale impostazione trova conforto nella dottrina e nella giurisprudenza (Sandoz, Le point sur le droit de la famille,
in: SJZ 91/1995 pag. 113 a metà; Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 172 n. 853 segg.; DTF 120 II 178 consid.
3a). Se non che, un’azione di modifica fondata sull’art. 157 CC va promossa
contro l’ex coniuge (Bühler/Spühler,
op. cit., note 68 segg. ad art. 157 CC con richiami). Al figlio la dottrina
riconosce bensì la possibilità di intervenire per un’adeguata tutela dei propri
interessi (Lüchinger/Geiser in: Kommentar
zum schweizerischen Privatrecht, Basilea 1996, nota 20 ad art. 157 con rinvio),
ma convenuto rimane l’ex coniuge, non il figlio (si vedano DTF 120 II 177 e 108
II 983, dove convenuta era appunto la madre del minorenne).
Nella sua opera più
recente Hegnauer sostiene invero
che l’azione intesa a far modificare una sentenza di divorzio sul solo
contributo alimentare per figli minorenni è regolata dall’art. 286 cpv. 2 CC,
non dall’art. 157 CC (Berner Kommentar, Berna 1997, nota 53 ad art. 286 CC cui
rinvia la nota 139 ad art. 279-280 CC). Se così fosse, convenuto dovrebbe
essere il figlio minorenne, non il genitore affidatario (op. cit., nota 63 ad art.
286 CC). Tale opinione manca nondimeno di ulteriore conforto. Intanto non
risulta che l’art. 280 cpv. 1 CC (che istituisce una procedura semplificata per
le azioni di mantenimento) sia mai stato applicato, per giurisprudenza, a cause
volte alla modifica di una sentenza di divorzio. In secondo luogo il Tribunale
federale non considera il figlio minorenne, in una causa tendente alla modifica
di una sentenza di divorzio, alla stregua di un convenuto (tant’è che in DTF
120 II 178 e 108 II 83 la legittimazione passiva della madre non è stata messa
in discussione). Infine il saggio di Rapp
cui si riferisce il citato commentatore nella nota 53 ad art. 286 CC non
precisa alcunché, salvo ammettere che per modificare formalmente il dispositivo
di una sentenza di divorzio occorre un’azione fondata sull’art. 157 CC (BJM
1980 pag. 295 in basso).
-
Nella fattispecie
__________ __________ non è stata convenuta in giudizio e gli atti di causa
le sono stati notificati unicamente come rappresentante legale della figlia.
Constatato ciò, il Pretore avrebbe dovuto ordinare che si accertasse la legittimazione
passiva della convenuta, presupposto di merito da verificare d’ufficio in ogni
stadio della lite (DTF 118 Ia 130 consid. 1a). Se, dopo aver sentito le parti,
egli fosse giunto alla conclusione che solo __________ __________ poteva avere
veste di convenuta (a esclusione di __________ __________), la petizione
avrebbe dovuto essere respinta già per questo motivo. Al mancato accertamento
della legittimazione passiva potrebbe, al limite, essere rimediato in appello,
previa interpellazione delle parti. Dato però che il ricorso appare – come si
vedrà oltre – destinato all’insuccesso, non è il caso che questa Camera approfondisca
la questione.
-
In concreto il
Pretore ha ritenuto che, per rapporto al guadagno di fr. 4000.– mensili lordi
conseguito come imbianchino nel 1991 (sentenza 18 ottobre 1991 del Segretario
assessore, consid. 8), il reddito dell’attore risultava sostanzialmente
invariato. La pretesa diminuzione delle entrate non trovava del resto
spiegazione, ove appena si consideri che un suo ex collega (____________________,
con il quale aveva lavorato tre anni) aveva dichiarato un guadagno medio – fra
il 1992 e il 1995 appunto – di fr. 4000.– mensili. Oltre a ciò, e comunque
fosse, l’interessato appariva in grado di ricavare dalle sue capacità lavorative
la somma di fr. 4000.– mensili accertata all’epoca del divorzio, tanto più che
nel 1995 gli si era prospettata la possibilità di un impiego (come pittore),
relativamente sicuro e adeguatamente rimunerato. Invece di postulare
l’assunzione, egli aveva preferito diventare custode di una capanna alpina,
attività che non può nemmeno essere esercitata su tutto l’arco dell’anno.
Quanto alla situazione finanziaria di __________ __________, che l’attore
asseriva migliorata rispetto al momento del divorzio, il Pretore ha rilevato
che l’assunto non risultava per nulla dimostrato. Non sussistevano quindi le
premesse, in ultima analisi, per l’applicazione dell’art. 286 cpv. 2 CC.
-
L’appellante afferma
che il teste __________ __________ è inattendibile, essendogli “parecchio
ostile”, e che il guadagno medio di fr. 4000.– mensili da quegli dichiarato fra
il 1992 e il 1995 non è degno di fede. Egli ripete di non guadagnare più di fr.
2500.– mensili, come ha accertato anche il Pretore del Distretto di Bellinzona
quando lo ha condannato (il 26 settembre 1995) per trascuranza degli obblighi
di mantenimento e fa valere di non avere impugnato a suo tempo la sentenza del
Segretario assessore (che accertava appunto un reddito di fr. 4000.– mensili
lordi) perché non aveva un avvocato. Infine sottolinea di non avere alcun’altra
fonte di reddito oltre il noto cespito di fr. 2500.– mensili e di non poter
guadagnare più di tanto per problemi di tossicomania, mentre la sua ex moglie
può contare sul buon reddito dell’attuale marito. Tutto ciò giustificherebbe
una riduzione a metà del contributo per la figlia.
-
Nel 1991 l’attore
guadagnava – secondo il giudice del divorzio – attorno ai fr. 4000.– lordi
mensili con un’attività temporanea di imbianchino a __________ (fr. 25.– l’ora
per venti giorni mensili: sentenza 18 ottobre 1991 del Segretario assessore, consid.
8). Tale accertamento non può più essere messo in discussione (DTF 108 II 178).
Dal marzo 1992 al marzo 1995 l’attore ha esercitato la medesima professione per
varie ditte insieme con il fratello dell’ex moglie, __________ __________, il
quale ha testimoniato che “a dipendenza dei lavori guadagnavamo mediamente fr.
4000.– mensili ciascuno, e questo quasi sempre” (verbale del 26 settembre 1995,
pag. 1 e 2). In seguito l’appellante è andato a lavorare per suo fratello
__________ come custode della capanna del __________, sopra __________. Agli
atti non risultano documenti né testimonianze dirette sul suo guadagno attuale.
Ai tempi del divorzio l’ex
moglie dell’attore era senza attività e aveva finanche esaurito le indennità di
disoccupazione (sen-tenza 18 ottobre 1991 del Segretario assessore, consid. 8).
Dopo il divorzio essa ha lavorato tre-quattro anni per varie ditte, guadagnando
tra i fr. 1800.– e i fr. 2000.– netti mensili. Alla nascita del secondo figlio
ha smesso di lavorare. Il suo attuale marito, che l’ha aiutata a pagare i
debiti, è disegnatore tecnico e guadagna circa fr. 5200.– mensili (verbale del
4 luglio 1995, pag. 1 e 2; certificato municipale per l’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria: doc. 3).
- Contrariamente
all’opinione dell’attore, non vi è alcun motivo per ritenere inattendibili le
dichiarazioni di __________ __________. A parte il fatto che l’appellante si è
ben guardato dal denunciare il teste per falsa deposizione, l’unico elemento da
egli invocato a sostegno di un reddito inferiore a fr. 4000.– lordi mensili è
la sua tassazione 1993/94 (doc. L), che si fonda però sulla media delle entrate
nel 1991/92. Il teste __________ si è riferito invece al guadagno tra il marzo
del 1992 e il marzo del 1995, dicendosi “sicuro” che il reddito
conseguito insieme con l’attore era proprio di fr. 4000.– mensili a testa,
tanto ch’egli ha dichiarato al fisco quella cifra. L’appellante assume che la
tassazione di __________ __________ agli atti è quella del 1993/94 e non quella
del 1995/96 (fascicolo “istanza di assunzione suppletoria di prove”), ma –
ancora una volta – non pretende che l’affermazione del teste sia inveritiera.
Quanto alle fatture sparse ch’egli ha versato agli atti (doc. D a I), esse non
consentono alcuna valutazione sul reddito già per la circostanza che non sono
sorrette da alcuna partita contabile. Anzi, il fatto che nel 1995 l’attore
fosse assicurato per una perdita di guadagno di fr. 166.– giornalieri (rubrica
“richiami”, dichiarazione di __________ Assicurazioni) conforta se mai quanto
ha detto il teste __________.
Per quel che è del
carteggio penale, invano l’attore evoca la sentenza emessa il 26 settembre 1995
dal Pretore del Distretto di Bellinzona (doc. M). È vero che in quella sede il
Pretore ha accertato un reddito di fr. 2500.– mensili conseguito dall’attore alle
dipendenze del fratello, salvo che a tale rimunerazione vanno aggiunti – ha
sottolineato il Pretore – vitto e alloggio gratuiti (consid. 2). Nell’appello
l’interessato si prevale delle sue stesse dichiarazioni figuranti nei verbali
dell’istruttoria penale, ma sorvola su tale circostanza. A parte ciò, il
reddito di fr. 2500.– men-sili si riferisce manifestamente all’attività che
egli svolge come custode della capanna. Tale lavoro non copre l’intero arco
dell’anno (né l’appellante pretende il contrario), ma solo il periodo da maggio
a ottobre (verbale del 4 luglio 1995, pag. 2). A ragione il Pretore ha soggiunto
perciò che nel caso in esame il debitore del contributo alimentare non ha dato
indicazioni complete, tutto ignorandosi sulla sua attività durante i mesi invernali.
- Si aggiunga che,
quand’anche ci si dipartisse in concreto da un guadagno di fr. 2500.– mensili,
ciò non sarebbe di alcun sussidio all’attore. Come ha spiegato con pertinenza
il primo giudice, il guadagno determinante per il calcolo dei contributi alimentari
non è necessariamente quello ritratto dal debitore. Decisivo è il reddito che
si può ragionevolmente esigere dall’interessato, ovvero l’introito che
quest’ultimo potrebbe conseguire dando prova di buona volontà (DTF 119 II 316 consid.
4a con richiami). Ora, come si è visto, al momento del divorzio l’attore
guadagnava (rispettivamente era in grado di guadagnare) circa fr. 4000.– lordi
mensili lavorando come imbianchino. Tale dato non può più essere messo in
discussione (sopra, consid. 6). Certo, il livello dei salari a Zurigo è
notoriamente migliore di quello corrente nel Ticino, ma non bisogna dimenticare
che nel caso precipuo il reddito potenziale di fr. 4000.– mensili lordi si
riferiva al 1991. Se appena si pensa che nel 1995 l’attore avrebbe avuto buone
probabilità di farsi assumere dalla ditta __________ __________ di __________,
come __________ __________ (verbale del 26 settembre 1995, pag. 2), il quale
guadagna fr. 4239.– lordi (fascicolo “assunzione suppletoria di prove”), non si
vede quale forzata diminuzione di reddito possa lamentare l’attore dal 1991 a
oggi. Egli tenta invero di minimizzare la predetta opportunità d’impiego
(memoriale, pag. 9), ma non assume che l’affermazione del teste __________
circa la sue probabilità d’assunzione sia menzognera. Tanto meno se si
considera che è stata confermata anche dall’ex moglie (verbale del 4 luglio 1995,
pag. 2 in fondo). I generici richiami dell’appellante alla crisi congiunturale
in cui langue il settore dell’edilizia in Ticino cadono quindi nel vuoto.
Tutto ciò non significa
che l’attore, dopo avere smesso di lavorare insieme con l’ex cognato, fosse
vincolato alla professione di imbianchino (del resto egli è giardiniere
diplomato: verbale del
4 luglio 1995, pag. 3). La
libera scelta di una professione trova i suoi limiti però nell’obbligo di
provvedere al mantenimento dei figli (DTF 114 IV 124; I CCA, sentenza del 5
maggio 1997 nella causa M. contro M.). L’attore non ha lontanamente dimostrato
di avere fatto quanto era ragionevolmente esigibile da lui per evitare una diminuzione
di reddito. Egli si è semplicemente impiegato presso il fratello, senza rendere
verosimile di avere cercato con metodo e impegno un’occupazione più redditizia.
Invano egli si prevale per altro della tossicodipendenza sofferta in passato. A
prescindere dal fatto che ciò non gli impediva di guadagnare una media di fr.
4000.– lordi mensili a Zurigo, il problema risulta superato (verbale del 4
luglio 1995, pag. 3, non contestato nell’ appello), come dimostrano anche le
condanne penali cui egli fa riferimento (appello, pag. 9), tutte anteriori alla
sentenza di divorzio.
-
Quanto alle odierne
condizioni finanziarie in cui versa l’ex moglie, esse nulla mutano all’esito
dell’appello. Nel caso in cui migliori la situazione economica del genitore affidatario,
in effetti, ciò deve profittare in primo luogo ai figli, non al debitore del contributo
alimentare (Bühler/Spühler, op.
cit., n. 153 ad art. 157 CC; DTF 108 II 84). Inoltre uno sgravio del genitore
obbligato è prospettabile solo ove questi dimostri che lo stato patrimoniale
dell’ex coniuge è migliorato al punto da far apparire iniquo il contributo
fissato dal giudice del divorzio. In concreto l’ex moglie non consegue più
alcun reddito proprio dopo la nascita del secondo figlio. La sua situazione
economica è migliorata solo grazie al guadagno del secondo marito, che però non
è tenuto a sostentare la convenuta se non nella misura in cui l’attore sia
oggettivamente incapace di provvedervi (art. 278 cpv. 2 CC; DTF 120 II 287 consid.
2b). Come si è visto, la potenzialità lucrativa dell’attore è sostanzialmente
invariata rispetto al 1991, di modo che mal si capisce perché egli dovrebbe
essere sollevato dalle sue responsabilità. Il suo intendimento si tradurrebbe, all’
atto pratico, nel far mantenere la propria figlia per metà dal secondo marito
della moglie. Il che non è ammissibile.
-
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata dall’ap-pellante non può essere accolta già per la
circostanza che il ricorso, non privo di temerarietà, difettava sin dall’inizio
di ogni parvenza di buon esito (art. 157 CPC). La analoga richiesta dell’appellata
è destinata a identica sorte. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare,
in effetti, che un minorenne nullatenente (qual è in apparenza la convenuta,
ancorché niente si desuma dagli atti) può bensì ottenere l’assistenza
giudiziaria, a condizione però che il genitore affidatario non sia in grado di
sopperire ai costi del processo (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 22 ad art. 155; Rep. 1940
pag. 89). Il certificato municipale prodotto da __________ __________ davanti
al Pretore (doc. 3) non suffraga un’ipotesi del genere: il suo attuale marito
consegue un reddito di fr. 5200.– mensili e la famiglia, oltre agli oneri
correnti, non consta avere debiti. La tassazione 1993/94 allegata al
certificato conferma tali dati. Nulla permette di ravvisare dunque l’estremo
dell’indigenza enunciato dall’art. 155 CPC.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
-
La richiesta di
assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv. __________ __________,
– avv. __________
__________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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