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Numero d'incarto:
11.1996.87
Data decisione, Autorità:
27.06.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00087
Lugano
27 giugno 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa . . [/____] (azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con istanza del 22 maggio 1995 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
e __________ __________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1.
Se dev’essere accolta l’appellazione del 20 maggio 1996 presentata da
__________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 9 maggio 1996
dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è
proprietario della particella n. __________RFD di __________, su cui sorge la
sua casa di abitazione; __________ e __________ __________ sono comproprietari
della contigua particella n. __________. __________ favore del fondo __________
e a carico della particella n. __________è iscritta nel registro fondiario una
servitù “di passo pedonale e con carico”.
B. Nel giugno del 1994,
durante lavori di costruzione sul fondo n. __________, __________ e __________
__________ hanno fatto posare una piscina in vetroresina in corrispondenza del
passaggio per accedere al fondo di __________ __________. Successivamente essi
hanno chiuso il passaggio con cancelli, precludendo l’esercizio della servitù.
C. Il 22 maggio 1995
__________ __________ ha promosso un’azione possessoria davanti al Pretore
della giurisdizione di Locarno-Campagna perché fosse ordinato a __________ e
__________ __________ di rimuovere qualsiasi ostacolo all’esercizio del diritto
di passo e fossero loro vietate turbative ulteriori. Al contraddittorio dell’8
giugno 1995 i convenuti hanno proposto di respingere l’istanza.
Esperita l’istruttoria, al
dibattimento finale del 7 marzo 1996 l’istante ha mantenuto la sua richiesta di
giudizio e i convenuti hanno ribadito la loro.
D. Il Pretore, statuendo
il 9 maggio 1996, ha accolto l’istanza e ha ordinato a __________ e __________
__________ di eliminare dal loro fondo qualsiasi oggetto (pianta, costruzione e
in particolare la piscina) di intralcio all’esercizio del diritto di passo, ingiungendo
loro di astenersi dal frapporre ulteriori impedimenti; egli ha ordinato ai
convenuti inoltre di lasciare permanentemente a disposizione dell’istante le
chiavi dei cancelli posti sul tracciato della servitù. Le spese, con una tassa
di giustizia di fr. 800.–, sono state poste a carico dei convenuti in solido,
tenuti a rifondere all’istante fr. 1’500.– per ripetibili.
E. __________ e
__________ __________ sono insorti contro la sentenza del Pretore con un appello
del 20 maggio 1996 nel quale chiedono che, conferito al gravame effetto
sospensivo, l’azione possessoria sia respinta. La presidente di questa Camera
ha accordato effetto sospensivo all’appello con decreto del 29 maggio 1996.
F. Nelle sue osservazioni
del 12 giugno 1996 __________ __________ propone di respingere l’appello e di
confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Gli appellanti
rimproverano al Pretore di avere trascurato che l’istante non ha mai esercitato
la servitù in questione, poiché il suo fondo è accessibile da almeno altre due
parti senza passare sulla loro proprietà. Essi ritengono pertanto che, non essendo
stato reso verosimile l’esercizio della servitù, l’istanza doveva essere respinta.
2 . Non è contestato che
l’azione di manutenzione (art. 928 CC) compete anche al titolare di una servitù
(Steinauer, Le droits réels, tomo
II, 2a edizione, pag. 335 n. 2302 e 2302a; Stark in: Berner Kommentar, 2a edizione, nota 74
dell’introduzione agli art. 926–929 CC). Trattandosi di un diritto di passo
pedonale, l’art. 919 cpv. 2 CC prescrive che nel caso di servitù prediale
l’effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso della cosa. L’azione
possessoria a tutela del diritto di servitù presuppone quindi che sia reso
verosimile l’esercizio del diritto e la sua iscrizione a registro fondiario
(DTF 83 II 146; Rep. 1979 pag. 292; Stark
op. cit., nota 12 dell’introduzione agli art. 926–929 e nota 5 ad art. 928 CC).
Nella fattispecie è
indubbio che la servitù litigiosa è iscritta a registro fondiario (riassunto
scritto delle conclusioni dei convenuti del 7 marzo 1996, pag. 2). Contrariamente
all’opinione dell’appellante, inoltre, l’istante risulta – quanto meno a un esame
di mera verosimiglianza – avere esercitato la nota servitù. Intanto gli stessi
convenuti non hanno mai contestato prima d’ora che l’istante usufruisse del
passaggio (cfr. anche il riassunto scritto delle conclusioni, pag. 3). Essi
hanno invero sostenuto che l’istante ha altre possibilità di accesso alla sua
casa di abitazione, in particolare dalla strada e dal posteggio situato a monte
del fondo n. __________, rimproverando al vicino di esercitare la servitù solo
a scopi vessatori (riassunto scritto delle conclusioni, pag. 3). Ma ciò che
presuppone, appunto, l’esercizio del passo. Infine l’infermiera addetta alle
cure dell’istante ha dichiarato di avere sempre utilizzato il passaggio per
accedere alla casa dell’appellato (deposizione __________). Tanto basta per
ritenere che la servitù è stata esercitata e che l’istante ne avesse pertanto
il possesso. Si aggiunga che la circostanza secondo cui la teste sarebbe stata
smentita durante un’inchiesta penale, oltre a non essere stata dimostrata,
costituisce un fatto nuovo, irricevibile in questa sede (art. 321 cpv. 2 lett.
b CPC). Ne discende che l’appello, su questo punto, è destituito di fondamento.
- Gli appellanti
contestano la tempestività dell’azione e affermano che l’istante ha assistito
alla posa della piscina senza nulla obbiettare, tant’è che il primo reclamo sarebbe
giunto soltanto undici mesi dopo la posa del manufatto.
a) Le
azioni contro l’illecita violenza soggiacciono a un doppio limite di tempo
(art. 929 CC), che va esaminato d’ufficio (Rep. 1987 pag. 209 consid. 1): il
possessore deve avere reclamato immediatamente – da un lato – e avere promosso
l’azione entro un anno dalla turbativa – dall’altro – indipendentemente dalla
circostanze che egli abbia avuto nozione solo più tardi del fatto e del suo
autore (art. 929 cpv. 1 e 2 CC). Reclamare immediatamente significa reagire con
prontezza, nel termine ragionevolmente necessario per un primo esame della situazione
(Stark op. cit., nota 6 ad art.
929 CC; Rep. 1981 pag. 158 consid. 3.1 in fine; I CCA sentenza del ottobre 1994
in re P./B. consid. 8). Il reclamo, per altro, non deve rispettare forme
particolari; deve però pervenire effettivamente all’autore della turbativa (Stark op. cit., nota 10 ad art. 929
CC).
b) In
concreto la turbativa consiste nell’avere ostacolato il diritto di passo pedonale
con la posa di una piscina e di due cancelli sin dall’estate del 1994. È vero
che l’unico reclamo scritto risale al 3 maggio 1995 (doc. B). L’istruttoria ha
permesso di appurare tuttavia che, subito dopo la fine dei lavori (ovvero
subito dopo essersi reso conto di quale sarebbe stata la situazione
definitiva), l’istante ha tempestivamente protestato. Dal fascicolo processuale
risulta che, nell’ambito dei lavori di edificazione sul loro fondo, gli
appellanti avevano previsto la posa di una piscina a monte della casa di
abitazione. Successivamente essi hanno chiesto al costruttore di sistemare il
manufatto a valle della casa, sul terrazzo tra due muri di sostegno, verso il
fondo di proprietà dell’appellato. La posa della piscina è avvenuta il 23
giugno 1994 (deposizione __________ __________). Dalla deposizione di
__________ __________ si deduce che in un primo tempo il vicino aveva informato
l’istante di voler posare, vicino al confine dove si trova il passaggio, una
piccola piscina di plastica per i bambini, e che questi aveva dato il suo consenso.
Successivamente, dopo la posa del manufatto, l’istante ha reclamato con il
vicino poiché l’opera non era quella prospettatagli. In seguito l’istante ha
protestato ancora varie volte, senza esito, il vicino assicurandogli trattarsi
di una situazione provvisoria. Ciò è sufficiente per concludere – in una
procedura meramente sommaria – che l’azione è tempestiva. Certo, l’istante
sembrerebbe in un primo tempo avere consentito alla posa di una piscina, ciò
che sembrerebbe precludergli la possibilità di promuovere un’azione possessoria
(Stark, op. cit., nota 17 e 60 ad
art. 928 CC). Tuttavia il consenso riguardava – come si è detto – una piscina
di plastica più piccola e provvisoria (deposizione __________), non un’opera
che impedisse il transito sull’area della servitù. Che gli appellanti abbiano
cambiato la grandezza e l’ubicazione della piscina risulta del resto, oltre che
dalla testimonianza del costruttore (deposizione __________), dalla nuova
licenza edilizia rilasciata il 17 novembre 1994 dal Comune di __________ (doc.
1 e 2; richiamo I). Il fatto che l’istante abbia fornito l’acqua per il
riempimento non appare decisivo, poiché egli ha assicurato il rifornimento
idrico per tutto il periodo della costruzione, fino all’allacciamento definitivo
alla casa degli appellanti (deposizione __________). Non si può quindi
ragionevolmente concludere che tale favore costituisca un consenso alla turbativa.
Ne discende che l’appello è, ancora una volta, destituito di fondamento.
-
I convenuti
asseriscono che erroneamente il Pretore ha considerato tempestivo anche il
reclamo contro la posa dei cancelli. La critica è infondata. Dalla
testimonianza __________ emerge che l’appellato ha reagito subito dopo la posa
dei cancelli. L’azione possessoria da lui promossa era dunque tempestiva.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico
degli appellanti, che rifonderanno alla controparte un’adeguata indennità per
ripetibili.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte,
sempre con il vincolo di solidarietà, fr. 600.– per ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. dott. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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