AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.83
Data decisione, Autorità:
12.08.1998, ICCA
Incarto n.:
11.96.00083
Lugano
12 agosto 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Poretti
Schuhmacher
sedente
per statuire nella causa .._____ (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione del 24 dicembre
1991 da
e __________ __________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
e __________ __________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1.
Se deve essere accolto l’appello del 13 maggio 1996 presentato da __________ e
__________ __________ contro la sentenza emessa il 17 aprile 1996 dal Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ e
__________ __________ insieme con __________ e __________ __________,
comproprietari in parti uguali della particella n. __________di __________ su
cui sorge una casa d’abitazione, hanno costituito nell’ottobre 1988 una proprietà
per piani, procedendo poi alla ristrutturazione dello stabile. __________ e
__________ __________ hanno ricevuto in uso esclusivo i fogli n. __________ (17/1000,
__________), __________ (8/1000, __________), __________
(24/1000, __________), __________ (413/1000,
__________ composto di __________, __________, __________, __________
__________ e __________) e __________ (8/1000, __________
dal __________ piano al __________ e __________), mentre __________ e
__________ __________ hanno ricevuto l’uso esclusivo dei fogli n. __________ (30/1000,
__________), 2465 (80/1000, __________, __________ e
__________) e __________ (400/1000, __________ composto
di __________, __________, __________, __________ __________, __________ e
__________). Il giardino e l’orto del fondo base sono stati divisi in due e
assegnati per regolamento in uso riservato ai fogli n. __________ (attribuito
ai coniugi __________) e __________ (attribuito ai coniugi __________). I
comproprietari hanno inoltre stabilito, sulla base di una convenzione di data imprecisata,
l’attribuzione in uso esclusivo della lavanderia e del locale cisterna ai
coniugi __________, che vi hanno eseguito, tra la fine di dicembre 1990 e i
primi mesi del 1991, alcuni lavori di trasformazione. Il grottino è invece
stato assegnato in parte ai coniugi __________ e in parte ai coniugi __________a.
Tale convenzione sull’uso delle parti comuni non risulta essere stata iscritta
a registro fondiario.
B. Il 24 dicembre
1991 __________ e __________ __________ hanno convenuto davanti al Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Nord __________ e __________ __________,
chiedendo che fossero condannati al risarcimento di un danno da determinare, ma
di almeno fr. 10’000.–. Con risposta del 2 marzo 1992 i convenuti si sono opposti
alla petizione e in via riconvenzionale hanno chiesto agli attori il pagamento
di una somma indeterminata, da quantificare previa perizia, in risarcimento dei
danni provocati dai lavori di trasformazione del tetto del grottino in terrazza.
Gli attori hanno proposto di respingere la riconvenzione in ordine e nel
merito. Ultimata l’istruttoria, con memoriale conclusivo del 10 gennaio 1996
gli attori hanno chiesto il versamento di fr. 8’810.– a titolo di risarcimento
danni e il rigetto della riconvenzione, mentre i convenuti si sono riconfermati
nella risposta e nella riconvenzione del 2 marzo 1992, senza peraltro quantificare
l’importo del risarcimento danni da loro preteso. Le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale.
C. Con sentenza del
17 aprile 1996 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione e ha condannato
i convenuti al versamento di fr. 8’000.–. Gli oneri processuali di fr. 650.–
sono stati posti per un quinto a carico degli attori e per il resto a carico
dei convenuti, tenuti a rifondere agli attori fr. 720.– per ripetibili. La
riconvenzione è stata respinta, con addebito dei relativi oneri (fr. 450.–) ai
convenuti in solido, con obbligo di versare agli attori fr. 1’200.– per ripetibili.
D. __________ e
__________ __________ sono insorti il 13 maggio 1996 contro la sentenza del
Pretore con un appello nel quale chiedono che la petizione sia respinta e la
sentenza impugnata riformata di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 20
giugno 1996 __________ e __________ __________ propongono di respingere
l’appello e di confermare il giudizio del Pretore. La procedura è stata
sospesa, su richiesta degli appellanti, in vista di una composizione
stragiudiziale della lite ed è stata riattivata il 15 aprile 1998, data alla
quale gli attori hanno comunicato il fallimento delle trattative.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, fondandosi
sulle risultanze della perizia giudiziaria, ha ritenuto che i danni riscontrati
nei locali in uso esclusivo degli attori erano riconducibili a lavori di trasformazione
eseguiti dai convenuti, tra il dicembre 1990 e il febbraio 1991, nei locali cisterna
e lavanderia, opere che avevano provocato notevoli vibrazioni. Seguendo
l’opinione del perito, il primo giudice ha escluso che i danni potessero essere
stati causati da altri interventi edilizi nell’immobile o nelle immediate
adiacenze, sicché ha condannato i convenuti al risarcimento di fr. 8’000.–,
pari al costo di riparazione dei pregiudizi riscontrati. Egli ha respinto invece
la riconvenzione, reputando il pregiudizio lamentato dai convenuti non
dimostrato.
-
Per l’art. 679 CC
chiunque è danneggiato o minacciato di un danno perché un proprietario
trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione
della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del
danno. L’art. 685 cpv. 1 CC prescrive inoltre che il proprietario che
intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i fondi
dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno o mettendo in pericolo o
recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano. La legittimazione attiva
spetta anche al condomino di una proprietà per piani che intenda procedere
contro un altro condomino, l’art. 679 CC costituendo una lex specialis
dell’art. 641 cpv. 2 CC (Steinauer,
Les droits réels, vol. I, 3a edizione, pag. 338 n. 1234 con
rinvio al n. 1035 di pag. 284; Wermerlinger-de
Gottrau, L’utilisation de l’unité d’étage dans un immeuble en propriété
par étages, Friburgo 1992, pag. 334 segg.; Meier-Hayoz/Rey,
in: Berner Kommentar, Berna 1988, nota 105 ad art. 712g CC). L’azione è
data invece alla comunione dei comproprietari se la turbativa lede una parte
comune (Baurecht 2/1994 pag. 56 n. 109), rispettivamente contro la comunione se
la turbativa proviene da parti comuni (ZBGR 72/1991 pag. 94).
-
La qualità per
agire, questione di diritto sostanziale (DTF 123 III 60 consid. 3a pag. 62),
deve essere esaminata d’ufficio in ogni stadio di causa, quanto meno sulla base
dei fatti allegati (DTF 118 Ia 130 consid. 1 con rinvii). In concreto gli
attori sono legittimati a convenire in giudizio altri comproprietari che
trascendono nell’esercizio dei loro diritti di proprietà solo nella misura in
cui chiedono il risarcimento di danni che si sono verificati nei locali oggetto
del loro diritto esclusivo. Per contro, solo la comunione dei comproprietari
poteva far valere in concreto i danni riscontrati nel grottino, parte comune
dell’immobile (doc. C dell’inc. n. __________richiamato). Dalla planimetria
relativa all’asse-gnazione delle parti comuni (doc. citato) risulta infatti che
il grottino, situato sotto il portico di una costruzione accessoria, separata
dalla casa d’abitazione, non è oggetto di diritto esclusivo. La convenzione
sottoscritta tra i comproprietari in data imprecisata per regolare
l’assegnazione in uso delle parti comuni non contemplate dal regolamento
condominiale (doc. D) – per altro mai iscritta a registro fondiario – si limita
a menzionare che il grottino è “assegnato in parte ai coniugi __________ e in
parte ai coniugi __________ ”, senza altre precisazioni. Non risultando
titolari di un diritto esclusivo sul grottino, gli attori non potevano dunque
far valere in giudizio gli eventuali danni rilevati nelle parti comuni (I CCA,
sentenza del 30 aprile 1997, nella causa N. c. N). Solo la comunione dei comproprietari
avrebbe avuto tale facoltà. Poco importa che i convenuti nulla abbiano eccepito
al riguardo: la carenza di legittimazione degli attori per quel che concerne i
danni al grottino emerge univoca dal fascicolo processuale e doveva essere
verificata d’ufficio. Ciò posto, dall’importo di fr. 8’000.– concesso dal
Pretore deve in ogni modo essere dedotta la quota relativa al pilastro del
grottino, valutata in fr. 3’000.– dal perito giudiziario (perizia giudiziaria, act.
XVIII, pag. 5).
-
Gli appellanti
contestano di essere responsabili dei danni accertati e sostengono che la
perizia giudiziaria non ha alcun valore probatorio poiché non consente di accertare
l’esistenza di un nesso causale tra i lavori da loro eseguiti e i pregiudizi riscontrati
nei locali degli attori. A loro avviso il referto non poggia su elementi scientifici,
il perito essendosi limitato a trarre conclusioni apodittiche sulla base delle
dichiarazioni testimoniali agli atti, senza esaminare l’influsso di numerosi
altri interventi edilizi intrapresi nell’immobile sui danni lamentati dagli
attori. In questa sede non è più contestata l’esistenza di danni nei locali
degli attori, accertata sia dalla perizia del 22 giugno 1994 e dal relativo
complemento del 30 maggio 1995, sia in occasione del sopralluogo del 25 gennaio
1993, sia dalle testimonianze dell'arch. __________ e di __________ __________.
In particolare sono state constatate, nell’appartamento al primo piano, crepe e
fissurazioni nella soletta della terrazza e nel muro portante perimetrale, come
pure un avvallamento nel betoncino di sottofondo della cameretta contigua alla
terrazza, in cui alcune piastrelle si sono staccate (doc. A. pag. 2,
sopralluogo del 25 gennaio 1993).
Si tratta di verificare
pertanto, in concreto, se tali danni siano riconducibili ai lavori eseguiti dai
convenuti al piano terreno dello stabile, come afferma il perito giudiziario.
In linea di principio il giudice non è vincolato all’opinione di un perito. Non
può scostarsene tuttavia senza motivi determinanti, senza che circostanze ben
precise mettano seriamente in dubbio la credibilità dell’esperto. Se le
conclusioni di quest’ultimo appaiono discutibili su punti essenziali, il
giudice deve raccogliere altre prove per fugare le sue incertezze. Dandosi il
caso, egli ordinerà una nuova perizia, ma commette arbitrio se si distanzia da
quella agli atti sulla base del suo solo convincimento (DTF del 12 agosto 1996
in re Z., consid. 2a con richiami di giurisprudenza, pubblicato in: SJ 119/1997
pag. 58). Nella fattispecie occorre quindi dipartirsi, per giudicare il nesso
di causalità fra i lavori eseguiti dagli appellanti e il danno, dalla perizia
giudiziaria e dal suo complemento. Ad altre prove si farà capo nella misura in
cui il referto peritale dovesse risultare contestabile o inconcludente.__________ 5.
Il perito giudiziario ha ritenuto che
i danni rilevati sono in relazione con i lavori eseguiti al piano terreno dai
convenuti, in particolare con la demolizione del pavimento esistente, fonte di
vibrazioni nella struttura della costruzione (perizia, pag. 2), anche se non ha
ritenuto possibile valutare l’adeguatezza del mezzo demolitore usato per i
lavori. Nel complemento di perizia l’ing. __________ ha poi precisato che i lavori
di trasformazione nei locali dei convenuti erano iniziati nel dicembre 1990 ed
erano proseguiti nei primi mesi del 1991, di modo che risultavano posteriori
sia alla riattazione eseguita dagli attori, sia ai lavori di rifacimento della
strada cantonale confinante con l’immobile (pag. 2 e 3). Poiché prima dei
lavori intrapresi dai convenuti non erano state riscontrate crepe e altri
difetti al primo piano (testi __________ e __________, verbali del 24 giugno
1993), come per altro ammesso dalle parti al sopralluogo del 31 maggio 1994, il
perito ha concluso che solo gli ultimi lavori eseguiti – appunto quelli nei
locali dei convenuti – potevano essere la causa dei danni riscontrati al primo
piano.
- A detta degli
appellanti la perizia non conterrebbe accertamenti e nozioni scientifici che
richiedano conoscenze particolari e non avrebbe dunque alcun valore.
L’argomentazione è inconsistente, poiché il perito ha dato risposte puntuali a
quesiti tecnici esulanti dalla comune esperienza (perizia, pag. 3), dopo aver
valutato gli altri elementi dell’istruttoria, in particolare la perizia di
parte (doc. A), le deposizioni testimoniali e i diversi sopralluoghi. Gli appellanti
rimproverano in seguito al perito di essere stato negligente nell’analisi degli
altri fattori che avrebbero potuto causare i danni e di aver trascurato
l’importanza dei lavori eseguiti dagli attori stessi e dallo Stato nella
confinante strada cantonale. Il rimprovero è ai limiti della temerarietà, ove
appena si pensi che il perito, nel complemento del 30 maggio 1995, ha inequivocabilmente
preso posizione sull’incidenza di tali opere, escludendone la rilevanza sui
danni accertati nei locali degli attori (risposta a domande n. 3 e 4, act.
XXI). Né miglior sorte ha la censura relativa alla mancata identificazione del
martello demolitore impiegato per i lavori eseguiti dai convenuti. A
prescindere dal tipo di martello impiegato, infatti, il perito ha ravvisato
nella demolizione stessa del pavimento preesistente la fonte delle vibrazioni
nella struttura all’origine delle fissurazioni riscontrate (perizia, pag. 2).
Come è emerso dall’istruttoria, nei locali dei convenuti al piano terreno,
proprio sotto la terrazza al primo piano, è stato utilizzato un demolitore da
10 kg, collegato a un compressore __________ __________ “__________ __________”
(fotografia doc. A, perizia pag. 3) per la demolizione di un muro portante tra
la cucina e il soggiorno, come pure del pavimento di piastrelle (deposizione
__________, verbale del 25 gennaio 1993). L’uso di un demolitore medio-pesante
è quindi sufficientemente dimostrato e il fatto che non ne fossero note marca e
le caratteristiche specifiche non è decisivo. Contrariamente a quanto affermano
ripetutamente gli appellanti, il perito dapprima e il Pretore in seguito, hanno
esaminato anche la possibilità che a provocare i danni fossero stati i lavori
intrapresi dagli attori e il rifacimento della strada cantonale, eseguiti con
l’impiego dello stesso compressore. Essi hanno tuttavia escluso che tali opere
abbiano influito sui danni, valutando e precisandone i tempi di esecuzione.
Come risulta dall’istruttoria, infatti, al momento in cui il teste __________
ha ultimato la stabilitura per conto degli attori, i lavori intrapresi da
questi ultimi erano conclusi e i locali al primo piano non presentavano crepe
(verbale del 24 giugno 1993, pag. 14 e 15). La riattazione intrapresa dagli
attori non è quindi stata la causa delle fissurazioni, manifestatasi solo successivamente
all’esecuzione dei lavori nei locali dei convenuti (deposizione __________,
verbale del 24 giugno 1993, pag. 15). La teste __________, che ha aiutato gli
attori a eseguire il trasloco dopo i lavori e a pulire i vetri, ha precisato
che i lavori della strada cantonale erano ancora in corso quando sono stati
intonacati i locali degli attori, soggiungendo che i locali non presentavano
crepe quando è stata ultimata la strada cantonale, mentre hanno denotato
evidenti difetti dopo gli interventi di demolizione eseguiti al piano terreno
(verbale citato, pag. 16).
In definitiva, quindi,
il primo giudice non aveva motivo per scostarsi dalla perizia, le cui
risultanze concordano con altri elementi dell’istruttoria. Dall’insieme degli
elementi istruttori risulta che le crepe nei locali al primo piano si sono
formate solo dopo le demolizioni intraprese dai convenuti al piano terreno,
quando i lavori di ristrutturazione al primo piano e i lavori di rifacimento
della strada cantonale erano terminati. Come ha esposto in modo convincente il
perito, inoltre, le vibrazioni causate dalla demolizione del pavimento di
piastrelle mediante un martello demolitore erano proprie a provocare le crepe e
le fissurazioni riscontrate nei vari sopralluoghi. L’appello si rivela quindi
infondato.
-
Gli appellanti si
dolgono di un’erronea applicazione dell’art. 679 CC, poiché a loro avviso il
Pretore non avrebbe esaminato e ponderato se gli effetti dei lavori fossero
eccessivi e se i danni fossero importanti. È ammesso che i lavori al piano
terreno sono stati eseguiti correttamente, come hanno confermato i testi ing.
__________ e arch. __________ (verbali, pag. 10 e 11). Tale constatazione non
esonera tuttavia i convenuti da ogni responsabilità verso i vicini. Il
Tribunale federale, nella giurisprudenza citata dagli appellanti, ha invero sancito
il principio secondo il quale le immissioni moleste ed eccessive provocate da
un cantiere, se inevitabili, sono lecite, ma fondano l’obbligo per il costruttore
di risarcire il vicino per il danno provocato, a condizione che gli effetti
siano eccessivi e il danno importante (DTF 114 II 230). Nel caso concreto, le
immissioni, consistenti in vibrazioni, sono da considerate eccessive già per il
fatto che hanno causato danni alla struttura dello stabile, come ha accertato
il perito giudiziario (Steinauer,
op. cit., n. 1818, pag. 146 e n. 1827, pag. 150). Il danno patito dagli
attori, inoltre, è importante considerando sia l’estensione delle crepe e delle
fissurazioni (sopralluogo del 25 gennaio 1993, act. IX), sia i numerosi
interventi necessari per la loro eliminazione, esposti in dettaglio dal perito
giudiziario. Lavori di ripristino che richiedono per il muro portante perimetrale
la rimozione dell’intonaco in corrispondenza delle screpolature, il riempimento
di queste ultime, il rifacimento dell’intonaco in tre fasi e il tinteggio di
tutte le pareti toccate come pure, per il betoncino di sottofondo, la rimozione
e il rifacimento delle parti sgretolate, con conseguente rimozione e nuova posa
di piastrelle e zoccolini ove necessario (perizia, pag. 4), eccedono
manifestamente i piccoli inconvenienti che il vicino deve tollerare in
occasione di una riattazione. Del resto anche il costo delle opere, valutato in
circa fr. 5’000.– nel 1994, dimostra l’importanza dei danni, verificatisi in
un’abitazione relativamente modesta (inc. I richiamato), riattata con economia,
facendo capo a colleghi di lavoro (deposizione __________, verbale 25 gennaio
1993). L’apprezzamento del Pretore resiste pertanto alla critica.
-
L’appello, in
gran parte infondato, deve quindi essere accolto solo per quel che concerne il
danno relativo al pilastro, valutato fr. 3’000.– dal perito giudiziario (consid.
3), così che gli appellanti devono rifondere agli attori fr. 5’000.–. Gli oneri
processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC) e sono
quindi posti a carico degli appellanti nella misura di due terzi e a carico
degli appellati per il resto. Questi ultimi hanno inoltre diritto a un’equa
indennità per ripetibili in questa sede. Visto l’esito del gravame, si impone
anche la modifica del pronunciato pretorile sugli oneri processuali, a carico
degli attori per un terzo e dei convenuti per il resto, con obbligo di
rifondere alla controparte un’indennità ridotta per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
La petizione è parzialmente accolta, nel senso che
__________ e __________ __________ sono tenuti a versare a __________ e
__________ __________a, con vincolo di solidarietà, l’importo di fr. 5’000.–
complessivi a titolo di risarcimento dei danni.
-
La tassa di giustizia di fr. 650.– e
le spese sono poste per un terzo a carico degli attori in solido e per il resto
a carico dei convenuti in solido, con obbligo per questi ultimi di rifondere
agli attori fr. 480.– complessivi per ripetibili.
II. Gli oneri processuali di
appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia: fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
già
anticipati dagli appellanti, sono posti per un terzo a carico a carico di
__________ e __________ __________ in solido e per il resto a carico di
__________ e __________ __________ in solido. __________ e __________
__________ rifonderanno solidalmente fr. 450.– complessivi a __________ e
__________ __________ per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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