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Numero d'incarto:
11.1996.8
Data decisione, Autorità:
29.07.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00008
Lugano
29 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. / (misure cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con istanza del 15 novembre 1995 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione del 15 gennaio 1996
presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 28
dicembre 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1955) e __________ nata __________ (1961) si sono sposati a Bellinzona il
__________ 1984. Dall’unione sono nati i figli __________ (__________1984) e
__________ (__________1988). Il marito, già alle dipendenze delle __________, è
invalido a seguito di disturbi asmatici e di un enfisema polmonare; la moglie
non risulta avere esercitato attività lucrativa durante il matrimonio.
L’esperimento di conciliazione, richiesto dalla moglie il 15 novembre 1995, è
decaduto infruttuoso il 28 novembre 1995.
B. Contemporaneamente
all’istanza di conciliazione __________ __________ ha postulato misure
cautelari, in particolare l’affidamento dei figli (riservato al padre il diritto
di visita), l’assegnazione dell’abitazione coniugale, un contributo alimentare
di fr. 1’000.– mensili per sé e di fr. 800.– per ciascuno dei figli, l’obbligo
per il marito di assumersi l’onere di locazione e i premi della cassa malati,
oltre a una provvigione ad litem di fr. 2’500.–. Alla discussione del 28
novembre 1995 __________ __________ si è opposto all’istanza e ha postulato
l’affidamento dei figli, l’assegnazione dell’appartamento coniugale e ha
offerto alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 1’600.–.
C. Esperita
l’istruttoria, alla discussione finale cautelare del 21 dicembre 1995 le parti
hanno ribadito le proprie domande di giudizio, il marito riducendo a fr.
1’450.– l’offerta di contributo alimentare mensile a favore della moglie.
D. Statuendo il 28
dicembre 1995, il Pretore ha affidato i figli __________ e __________ alle cure
del padre, incaricando la Delegazione tutoria di Bellinzona di istituire una
curatela per i figli, ha fissato il diritto di visita della madre, ha assegnato
l’appartamento coniugale al marito, ha stabilito in fr. 1’500.– il contributo
alimentare mensile a favore della moglie e ha respinto la richiesta di
provvigione ad litem. Le spese, con un tassa di giustizia di fr. 150.–,
sono state poste per 1/3 a carico del marito e per la rimanenza a carico della
moglie, tenuta a rifondere alla controparte l’importo di fr. 800.– per ripetibili.
E. __________ __________
è insorta contro il decreto del Pretore con un appello del 15 gennaio 1996
volto ad ottenere – previa concessione dell’assistenza giudiziaria –
l’affidamento dei figli, l’assegnazione dell’abitazione coniugale e un
contributo alimentare di fr. 1’000.– mensili per sé e di fr. 800.– mensili per
ciascuno dei figli.
Nelle sue osservazioni del
25 gennaio 1995 __________ __________ propone di respingere l’appello e di
confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, fondandosi sul
rapporto 16 novembre 1995 del Servizio medico psicologico di __________ dal
quale emergeva l’inidoneità della madre di occuparsi, in quel momento, in modo
adeguato dei figli, ha affidato la prole al padre, del quale ha constatato
un’idoneità solo parziale, incaricando la Delegazione tutoria di istituire misure
a protezione dei figli (art. 308 –315a CC). L’appellante contesta tale affidamento,
rilevando che la sua situazione è migliorata nel frattempo e che essa è in
grado di occuparsi dei figli. Ritiene inoltre che il padre non abbia la possibilità
di curare la prole, poiché egli necessita di assistenza ed è affetto da
disturbi psichici.
- Per l’art. 145 cpv.
2 CC, proposta l’azione di divorzio, il giudice prende le opportune misure
cautelari, in particolare circa la custodia dei figli. Per l’assegnazione dei
figli pendente causa valgono, in linea generale, i principi dottrinali e
giurisprudenziali che sgorgano dall’art. 156 CC sui diritti dei genitori nei
confronti dei figli in caso di divorzio (Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, n. 206 ad art. 145; Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4a edizione, n. 892 pag. 180). Nell’uno e
nell’altro caso il criterio decisivo è quello del bene dei figli, da ricercare
alla luce dell’insieme delle circostanze concrete, valutate dal giudice secondo
il suo prudente apprezzamento (DTF 117 II 355 consid. 3; Bühler/Spühler, op. cit., n. 64 e segg.
ad art. 156). Anche il giudice delle misure provvisionali deve apprezzare
secondo equità l’insieme delle circostanze e adottare i provvedimenti che più
appaiono opportuni perché meglio tutelano gli interessi dei figli.
Di primaria importanza, in
vista dell’affidamento, è la capacità educativa del singolo genitore, la sua
disponibilità a occuparsi personalmente del minore, i rapporti che ha con lui,
come pure le relazioni personali ed economiche nella misura in cui possono
influire sullo sviluppo armonioso del figlio inteso non solo in senso fisico,
ma anche morale e spirituale. Il fattore della stabilità ha un ruolo di
rilievo: il figlio dev’essere mantenuto per quanto possibile nel suo ambiente
(cerchia di amici, scuola, lingua, cultura ecc.). Ciò non toglie che il giudice
delle misure provvisionali sia limitato per forza di cose a un esame sommario
della fattispecie: dovendo statuire in tempi brevi, egli valuta soltanto quale
genitore offra, nel complesso, le migliori garanzie perché il figlio possa
rimanere nel proprio ambiente durante il processo. La sua decisione non
vincola, nonostante il principio della stabilità, il giudice del divorzio o
della separazione (Bühler/Spühler,
op. cit., n. 206 segg. ad art. 145 CC e note 62 segg. ad art. 156; Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo
1995, pag. 404 segg.; DTF 117 II 354 consid. 3 con rinvio). Anch’egli applica,
in ogni modo, il principio inquisitorio (DTF 120 II 231 consid. 1 c; 119 II 203
consid. 1, 111 II 229 consid. 4).
-
Dal fascicolo
processuale risulta che il Servizio medico psicologico di __________ si occupa
della famiglia sin dal 28 gennaio 1993 ed è intervenuto, su richiesta della
Delegazione tutoria, a seguito di una lite tra i coniugi. Dal rapporto 16
novembre 1995 del medesimo Servizio si evince che a seguito di tale episodio
l’appellante, per problemi psichici, è stata ricoverata dapprima presso la
Clinica __________ __________ __________ e successivamente, dopo la fuga da
questo istituto, presso l’__________ di __________ per poi essere ricoverata
presso la Casa __________ __________o. Durante tali degenze il padre, con
l’ausilio dell’aiuto domiciliare e di conoscenti, si è occupato dei figli. I
responsabili del citato Servizio hanno indicato che ciò si è ripetuto
regolarmente e ciclicamente ogni anno, l’ultima volta nel novembre 1995, quando
la moglie, dopo essersi allontanata dal domicilio coniugale con i figli, ha
deciso di ricoverarsi volontariamente. Dal 17 novembre 1995 essa è degente
presso la clinica Casa __________ di __________ __________o, a causa di un
disturbo psichico con impronta psicotica a tratti ipomaniacali (rapporto 6
dicembre 1995 del dott. __________ __________). L’appellante stessa ha ammesso
di essere stata ricoverata in vari istituti per vario tempo (interrogatorio
formale del 14 dicembre 1995, risposte n. 1 a 5).
-
Non è contestato che
la madre non era in grado di garantire la serenità ai figli quando è stata
eseguita la perizia. L’appellante stessa riconosce che, al momento in cui il
Servizio medico psicologico ha allestito il rapporto 16 novembre 1995, essa era
temporaneamente inidonea a occuparsi in modo adeguato dei figli (appello pag. 5
in fondo). Dal rapporto del dott. __________i, allestito il 6 dicembre 1995,
risulta invero che la sintomatologia è in netta fase di regressione, che la
madre è più tranquilla e che è in grado di occuparsi dei figli. Il medico ha
nondimeno aggiunto la necessità di istituire una curatela educativa a favore
della prole.
-
In concreto è
indubbio che l’idoneità della madre ad occuparsi dei figli non può dirsi
manifesta. Intanto da anni l’aiuto domiciliare e alcune vicine di casa
collaboravano con i genitori per “colmare” le loro incapacità nella gestione
dell’economia e nella cura dei bambini. Inoltre la funzione materna
dell’appellante è compromessa dalla sua fragilità psichica: ciclicamente essa
perde la dimensione della realtà e tende a coinvolgere i figli nelle sue paure
e angosce psicologiche (rapporto 16 novembre 1995 del Servizio medico
psicologico; incarto richiamato). è
possibile che tale stato dipenda dalle tensioni all’interno della famiglia e
dal comportamento del marito, ma esso è riconducibile anche ai momenti di crisi
indotti dalla malattia dell’appellante, ai quali il marito reagisce con
l’attivazione di un’aggressività che sfocia in vie di fatto (rapporto citato).
Del resto la moglie, almeno dal 1993, è stata ricoverata in diversi istituti,
in particolare ad __________ __________ per 4 mesi, alla Culla __________
__________ la prima volta per un mese e altre volte per qualche settimana, a
__________ __________ per 3 settimane (interrogatorio formale __________
__________, risposte n. 1 a 5). In siffatte circostanze le sue condizioni di
salute destano serie perplessità e non consentono un affidamento, tanto meno in
via cautelare.
Il dott. __________ ha
affermato, certo, che la situazione è in via di miglioramento e che i risultati
della psicofarmacoterapia e di una psicoterapia, cui l’appellante si sottopone,
sono positivi (rapporto 6 dicembre 1995), ma le sue conclusioni si riferiscono
a un periodo di tempo relativamente breve e non possono essere condivise senza
riserve, alla luce delle precedenti esperienze da cui risulta che l’affezione
dell’appellante ha un andamento ciclico. In questo senso cadono nel vuoto le
argomentazioni dell’appellante sul fatto di essersi ripresa dopo ogni ricovero
cui si è sottoposta, già per il fatto che “ciclicamente la stessa dinamica si è
presentata regolarmente” (rapporto del Servizio medico psicologico). Sia come
sia, i dubbi sulle capacità della madre rimangono legittimi, soprattutto se si
pensa ai disturbi di cui essa soffre. Del resto il fatto di preparare piatti prelibati
per i figli e di interessarsi del loro profitto scolastico non significa ancora
che essa sia in grado di offrire alla prole le garanzie per un adeguato
sviluppo psichico, morale, intellettuale e sociale. Quanto meno ciò non può
dirsi, allo stato attuale delle cose e in sede meramente cautelare, manifesto.
-
L’appellante ritiene
che il marito sia inidoneo a occuparsi dei figli. È vero che la persona del
padre non sembra offrire garanzie superiori a quelle della madre. Egli è in
pensione da un paio d’anni a causa di disturbi asmatici e di stati depressivi e
nelle vicissitudini familiari non è verosimilmente esente da rimproveri. Non di
meno egli appare attento ai bisogni dei figli, soprattutto quando la situazione
in famiglia è serena, reagendo in modo incongruo solo durante le crisi della
moglie (rapporto del Servizio medico psicologico). I responsabili del servizio
medico psicologico, non condividendo le perplessità della madre, hanno affermato
che i figli non corrono alcun pericolo tornando dal padre, che se ne è occupato
in passato durante le assenze del coniuge, senza influenzarli negativamente. È
vero che egli fa capo all’aiuto domiciliare e a vicini di casa, ma ciò avveniva
già in precedenza, quando i coniugi vivevano insieme. Le sue condizioni di
salute possono destare qualche riserva, ma non risulta che durante le
precedenti assenze della moglie egli si sia disinteressato della sorte dei
figli né che abbia delegato a terzi le sue responsabilità educative. Del resto
non è contestato che il padre si sia occupato dei figli per la scuola e per i
pasti (interrogatorio formale __________ __________, risposta n. 5).
-
Nelle condizioni
descritte, di fronte alla dubbia idoneità di entrambi i genitori a occuparsi in
maniera adeguata della prole, il Pretore ha ritenuto opportuno affidare i figli
al padre, il cui stato di salute appariva più stabile, disponendo a tutela dei
figli una curatela educativa. Tale decisione sfugge alla critica ed è
senz’altro consona all’interesse dei figli, di modo che allo stato attuale
delle cose l’affidamento dei figli al padre merita conferma. Il giudizio
odierno mantiene carattere provvisionale; dandosi il caso, l’assetto
provvisionale potrà cambiare, in particolare se il padre dovesse disattendere
le consegne di chi presta sostegno psicologico per i figli, oppure dimostrasse
di non essere in grado di accudirli adeguatamente. Si aggiunga che il fatto di
far capo a terze persone per le cure dei figli non è decisivo, considerato che
pure la madre necessiterebbe di uguali aiuti, come avvenuto in precedenza
durante la convivenza dei coniugi. Ne discende che l’appello deve essere
respinto, senza che occorra esaminare oltre la questione dell’assegnazione
dell’appartamento coniugale e del contributo alimentare a favore di moglie e
figli.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico
dell’appellante, tenuta a rifondere alla controparte un’adeguata indennità per
ripetibili.
L’istanza di ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata dall’appellante non può essere
accolta. A prescindere dalla presumibile indigenza, in concreto difetta il
requisito della probabilità dell’esito favorevole del gravame, ragione per cui
la richiesta deve essere respinta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e
il decreto impugnato è confermato.
-
L’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da __________
__________ è respinta.
-
Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr.
600.– per ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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