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Numero d'incarto:
11.1996.61
Data decisione, Autorità:
13.05.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00061
Lugano
13 maggio 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa inc. no. ..__________ (azione di
divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con
petizione del 9 settembre 1994 da
__________ nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 23 aprile
1996 da __________ __________ contro la sentenza emanata il 20 marzo 1996 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio presentata da __________ __________ contestualmente
all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1969) e __________ __________ (1972), entrambi cittadini turchi, si
sono sposati a __________, in Turchia, il __________ __________ 1990. Dalla
loro unione non sono nati figli. La moglie lavora come cameriera presso il ristorante
__________ __________ a __________ e il marito è operaio alle dipendenze della
__________ __________ __________ a __________. I coniugi vivono separati dall’8
maggio 1994, quando la moglie ha lasciato l’abitazione coniugale a __________
per stabilirsi in un appartamento a __________. Dal 1° gennaio 1995 il marito
si è trasferito in un monolocale a __________ __________.
B. Il 17 giugno 1994
__________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione. Con
un’istanza di provvedimenti cautelari dell’11 agosto seguente essa ha postulato
la consegna dei vestiti lasciati nell’appartamento coniugale. La richiesta è
stata accolta dal Pretore in via superprovvisionale il giorno seguente.
All’udienza di discussione del 19 ottobre 1994 le parti hanno stabilito di
incontrarsi nell’appartamento, alla presenza di un agente di polizia, per
definire gli oggetti da asportare e hanno concordato la sospensione della
procedura provvisionale. Con scritto del 16 novembre 1994 il Pretore ha
ritenuto evasa la procedura provvisionale, visto l’esito insoddisfacente
dell’incontro per entrambe le parti. Il 20 ottobre 1994 la moglie ha chiesto
che venisse fatto divieto al marito, in via cautelare e inaudita parte, di
alienare diversi oggetti lasciati nell’appartamento (gioielli, copriletto,
tovaglie, quadri e cuscini). Il Pretore ha accolto la domanda, in via
supercautelare, il giorno seguente.
L’esperimento di
conciliazione è decaduto infruttuoso il 9 settembre 1994. Con petizione dello
stesso giorno __________ __________ ha chiesto lo scioglimento del matrimonio
per divorzio, la consegna di tutti i suoi effetti personali rimasti
nell’abitazione coniugale (vestiti, gioielli, quadri, tovaglie, cuscini e un
copriletto) e il versamento di fr. 11 500.– in liquidazione del regime matrimoniale.
C. Con risposta e
riconvenzione del 31 ottobre 1994 il marito si è opposto alla petizione,
postulando a sua volta la pronuncia del divorzio e la regolamentazione delle conseguenze
accessorie. Egli ha rivendicato la proprietà della vettura __________
“__________ ” e dei gioielli, ha chiesto fr. 10 000.– per la sua maggior
partecipazione alle spese della comunione domestica e fr. 1750.– in
restituzione di un prestito o quanto meno, subordinatamente, il versamento di
fr. 22 000.– a titolo di liquidazione del regime matrimoniale. Contestualmente
ha pure chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio.
D. Il 5 dicembre 1994
l’attrice ha inoltrato la replica e risposta riconvenzionale, con cui ha
confermato le richieste di petizione e ha postulato la reiezione dell’azione
riconvenzionale. Nella duplica e replica riconvenzionale del 23 gennaio 1995
__________ __________ ha ribadito le tesi e le domande contenute nella risposta
e riconvenzione. Ciò che ha fatto anche __________ __________ nella duplica riconvenzionale
del 10 febbraio 1995.
E. All’udienza
preliminare del 4 aprile 1995 le parti hanno notificato i rispettivi mezzi di
prova. Ultimata l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 24 gennaio 1996
l’attrice si è riconfermata nella domanda di divorzio e ha parzialmente modificato
le domande di giudizio, postulando il versamento di fr. 14 100.–, rispettivamente
fr. 9 050.– a titolo di partecipazione straordinaria all’economia domestica e
di scioglimento del regime matrimoniale. Essa ha inoltre confermato la
richiesta tendente alla consegna dei suoi effetti personali o,
alternativamente, del loro controvalore pari a fr. 16 720.–. Il marito dal
canto suo, nell’allegato conclusivo del 10 gennaio 1996, ha mantenuto le
proprie domande di giudizio.
F. Con sentenza del
20 marzo 1996 il Pretore ha pronunciato il divorzio in accoglimento della
petizione. Accertata la comproprietà delle parti su determinati beni mobili,
egli le ha rinviate in separata sede per la liquidazione della stessa e dopo
aver constatato che tutti gli effetti personali menzionati dall’attrice negli
allegati di causa erano beni propri ha ordinato al marito di restituirli sotto
comminatoria dell’art. 292 CP. Ritenuta inammissibile ai sensi dell’art. 75 CPC
la completazione della domanda formulata dalla moglie in sede di conclusione,
il Pretore le ha riconosciuto fr. 1900.– a titolo di liquidazione del regime
matrimoniale. Gli oneri processuali di fr. 1500.– sono stati posti a carico del
convenuto per i 4/5 con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 4000.– per ripetibili.
La riconvenzione e la domanda di assistenza giudiziaria presentate dal marito
sono state respinte.
G. Contro la predetta
sentenza è insorto il 23 aprile 1996 __________ __________ con un appello in
cui chiede la riforma della decisione impugnata, nel senso di includere nel
rinvio in separata sede per la liquidazione della comproprietà dei beni anche
la __________ “__________ ” e i beni menzionati al dispositivo n. 5. Chiede
inoltre che gli oneri processuali di prima sede siano posti a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno e postula l’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria, tanto in prima quanto in seconda istanza.
H. Nelle osservazioni
del 15 maggio 1996 __________ __________ propone la reiezione dell’appello e la
conferma della sentenza impugnata.
I. La giudice
delegata della Camera ha chiesto all’appellante di produrre la documentazione
necessaria a sostegno dell’assistenza giudiziaria. L’istante ha presentato nel
termine impartito i documenti richiesti.
Considerando
in diritto: 1. In appello sono
contestati unicamente lo scioglimento del regime dei beni e il diniego
dell’assistenza giudiziaria in prima sede. Il divorzio ha acquisito pertanto
forza di giudicato.
- Il giudice che
pronuncia lo scioglimento dell’unione coniugale deve – di regola – disciplinare
d’ufficio anche le conseguenze personali e patrimoniali del divorzio, compreso
lo scioglimento del regime dei beni (principio dell’unità della materia: SJ
1994 pag. 550 in fondo, con richiamo a DTF 113 II 97 consid. 2 e a Poudret/Mercier, L’unité du jugement de
divorce et l’office du juge, in: Mélanges Paul Piotet, Berna 1990, pag. 317
segg.). Qualora la liquidazione del regime matrimoniale presenti complicazioni
particolari, il giudice può rinviare le parti a una procedura separata, a
condizione che non statuisca nemmeno sui contributi alimentari dovuti a norma
dell’art. 151 o 152 CC (Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4a edizione, n. 860).
In concreto il Pretore,
accertata la comproprietà dei coniugi su tutti i beni mobili indicati a fronte
del doc. A (mobili, macchina per cucire, utensili di cucina, frigorifero,
tappeti), ha rinviato le parti in separata sede per lo scioglimento della
comproprietà. L’attrice non ha infatti formulato domande di giudizio a tale proposito
e lo scioglimento della comproprietà non è stato oggetto di contraddittorio
nella causa di divorzio. La decisione appare legittima, il Pretore non dovendo
statuire su contributi alimentari, cui l’appellata ha rinunciato. Né d’altro
canto il rinvio è contestato; l’appellante ne censura piuttosto l’estensione,
ritenendo che dovrebbe includere anche tutti i beni menzionati al punto 5 del
dispositivo della decisione impugnata e la vettura __________ “__________ ”.
-
Lo scioglimento
del regime dei beni ne implica la liquidazione, in modo da permettere la
ripresa effettiva dei beni di ciascun coniuge, dopo aver calcolato le
rispettive spettanze. Gli art. 196 segg. CC regolano il regime ordinario della
partecipazione agli acquisti, cui sottostanno tutti i coniugi che non hanno
scelto per convenzione matrimoniale un altro regime matrimoniale o che non sono
stati sottoposti dal giudice alla separazione dei beni. A norma dell’art. 196
CC il patrimonio di ciascun coniuge si suddivide in due masse patrimoniali: gli
acquisti e i beni propri. È considerato acquisto, in base all’art. 197 CC,
tutto quanto è pervenuto durante il matrimonio a titolo oneroso; è invece
considerato bene proprio tutto quanto un coniuge possedeva al momento delle
nozze o quanto gli è pervenuto durante il matrimonio a titolo gratuito e gli
oggetti di uso personale (art. 198 CC).
-
Il
Pretore, stabilito che la vettura __________ “__________ ” costituiva un
acquisto in comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno e che lo
stesso convenuto ammetteva di averla venduta in corso di causa (memoriale
conclusivo del 10 gennaio 1996), ne ha determinato il valore in fr. 3800.– con
l’ausilio delle valutazioni “Eurotax” e ha attribuito a ciascun coniuge
l’importo di fr. 1900.–. L’appellante chiede invece che la vettura sia inclusa
nel rinvio in separata sede per la liquidazione. Osserva che, essendo l’auto
già stata venduta, andrebbe semmai diviso l’eventuale ricavo della vendita e
non l’importo determinato dal giudice. L’opinione non può essere condivisa.__________ Il
rinvio in separata sede per la liquidazione del regime matrimoniale si
giustifica quando questa presenta particolari complicazioni (cfr. consid. 2).
Ora, nell’allegato conclusivo il convenuto ha affermato di aver venduto la vettura
in pendenza di causa, senza indicare però il ricavo. Poiché la determinazione
del valore dell’automobile non presentava particolari difficoltà, il Pretore
non ha ritenuto necessario rinviarne la liquidazione, trattandosi semplicemente
di ripartire a metà un importo di denaro. Il ricorrente non insorge del resto
contro tale ripartizione, ma si limita a contestare (implicitamente) il valore
determinato dal primo giudice, senza indicare quale sarebbe l’importo da dividere.
Ciò non è serio. Il veicolo è infatti stato venduto dall’appellante medesimo,
che quindi ne conosce perfettamente il prezzo. Inutilmente egli critica
pertanto la valutazione del Pretore, che si è fondato su dati di comune
esperienza, come il notorio deprezzamento dei veicoli, e ha desunto il valore
dalle notorie tabelle “Eurotax”.
-
L’appellante
contesta anche l’obbligo di restituire alla moglie i beni propri. A questo
riguardo il gravame si presenta invero alquanto confuso. Se al punto n. 2 il
marito censura l’ordine di restituzione, asserendo che non vi è alcuna prova a
sostegno del suo possesso sui menzionati oggetti – senza peraltro accennare
alla qualificazione giuridica loro attribuita dal giudice – nelle domande di
giudizio egli chiede che tali oggetti siano inclusi nel rinvio in separata sede
per la liquidazione. Ancora una volta l’appellante sembra sollevare una censura
implicita; dal tenore della domanda di giudizio sembra doversi supporre che
egli intenda contestare anche il carattere di “bene proprio” di tali valori e
ribadire, come in prima sede, la comproprietà dei coniugi sugli stessi.
L’atto di
appello deve contenere – tra l’altro – la dichiarazione di appellare con
l’indicazione dei punti della sentenza che si intendono deferire all’autorità
di secondo grado, le domande, come pure i motivi di fatto e di diritto sui
quali il gravame si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. d, e, f CPC). Se tali
requisiti mancano, il ricorso è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC). In concreto ci si
potrebbe chiedere se l’appello sia ricevibile. Se non che, la giurisprudenza ha
già avuto modo di precisare che la sanzione di nullità va applicata con
cautela: anche se non risponde in modo preciso ai requisiti posti dalla legge,
l’appello è ricevibile se dal suo contenuto emerge l’intenzione di impugnare la
sentenza pretorile, se dal contesto si desumono i motivi a sostegno del ricorso
e se l’insufficienza formale non reca pregiudizio alla controparte (Rep. 1986
pag. 272 consid. 1, 1985 pag. 338 in alto, 1981 pag. 186 consid. 8, pag. 335 consid.
1). Nella fattispecie l’appellante chiede che i beni menzionati al punto 5 del
dispositivo della sentenza impugnata siano rinviati in separata sede per la
liquidazione, considerandoli pertanto acquisti. Tale argomentazione era già
stata sollevata nei memoriali di causa, in particolare con riferimento ai
gioielli (risposta del 31 ottobre 1994, pag. 5 ad 6; duplica del 23 gennaio
1995, pag. 6 ad 6–7). Anche su questo punto l’appello può pertanto essere
considerato ricevibile.
-
Il convenuto ha
ripetutamente affermato di non essere più in possesso degli oggetti menzionati
al punto 5 della sentenza impugnata. Se non che, tale affermazione manca di
credibilità. __________ __________, che ha accompagnato l’attrice
nell’appartamento quando ha deciso di andarsene, ha dichiarato: “Ero presente e
quindi ho visto che ha preso solo i suoi effetti personali. Io sono entrato in
casa e ho visto che il marito era un po’ agitato, per cui la signora __________
ha preso solo ciò che era indispensabile” (verbale di audizione del 26 giugno 1995).
Anche la sorella dell’attrice ha detto di sapere che quest’ultima non ha potuto
prelevare dall’appartamento tutti i suoi effetti personali: “L’ho accompagnata
un giorno nel suo appartamento perché mi aveva detto che non aveva più un
vestito per andare al lavoro. Non abbiamo trovato in casa i vestiti se non
quelli vecchi di circa 7-8 anni fa. Quel giorno abbiamo portato via una coperta
che mia madre aveva regalato a mia sorella e un paio di pantaloni” (verbale di
audizione __________ __________, del 26 giugno 1995). Rilevante è soprattutto
la testimonianza di una conoscente dei coniugi, __________ __________, la quale
ha ricordato: “Sono stata presente ad una telefonata tra i coniugi __________
in una casa in cui c’era anche la signora __________ con un telefono con cui si
poteva ascoltare la conversazione. Ho sentito il marito dire alla moglie che
‘sì i tuoi oggetti li ho io, però non te li do, te li darò dopo’. Non ha
specificato il significato di questo dopo. Il marito aveva risposto in questo
modo alla domanda della moglie di dove fossero i suoi vestiti e tutta la sua
dote perché non poteva permettersi di comprarne altri” (verbale audizione teste
3 ottobre 1995). Alla luce delle risultanze istruttorie l’apprezzamento del
Pretore, secondo cui l’appellante è in possesso dei beni propri della moglie,
non è censurabile. L’ordine di restituire tali oggetti con la comminatoria
dell’art. 292 CP risulta pertanto appropriato alle circostanze.
-
Il Pretore ha
diviso i beni rivendicati dalla moglie in tre gruppi, così come ha fatto la
moglie stessa a verso del doc. A: al primo gruppo appartengono i gioielli
d’oro, al secondo quadri, copriletto, tovaglie e cuscini, al terzo i vestiti.
Sulla qualificazione giuridica dei capi d’abbigliamento non può invero sorgere
contestazione, trattandosi di beni chiaramente destinati all’uso personale
della moglie (art. 198 n. 1 CC). Per quanto concerne il secondo gruppo di
oggetti, le argomentazioni del Pretore non sono state contestate
dall’appellante, che si è limitato a ribadire di non possederli. Tale
argomentazione, come si è visto (consid. 6), risulta smentita però
dall’istruttoria. Più complessa è la situazione relativa ai gioielli. Si tratta
di un braccialetto con nome in oro, una parure d’oro, due catenine e una
collana d’oro, quattro anelli in oro e dieci bracciali in oro, di cui sette
regalati dal padre del marito (cfr. risposta del 31 ottobre 1994, ad 6). Per
quanto concerne gli altri monili, la moglie sostiene di averli ricevuti da suoi
familiari o comperati con il proprio denaro, mentre il marito afferma di aver
partecipato alla spesa.
Con riferimento ai
gioielli donati dal suocero occorre rammentare che, giusta l’art. 200 cpv. 1
CC, chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge
deve fornirne la prova; tuttavia quando si tratta di doni provenienti da un
parente di un coniuge si presume che tali beni siano destinati esclusivamente a
quest’ultimo (Deschenaux/Steinauer,
Le nouveau droit matrimonial, pag. 237; Näf-Hofmann,
Das neue Ehe- und Erb-recht im Zivilgesetzbuch, 1989, n. 885). Nella
fattispecie non è stato invero possibile dimostrare che i bracciali fossero destinati
alla moglie. Ciononostante, come rettamente osserva il primo giudice, essi
vanno indubbiamente considerati come beni propri poiché servono esclusivamente
all’uso personale (art. 198 n. 1 CC). La stessa conclusione va tratta con
riferimento agli altri gioielli – anche se per motivi diversi – sia che essi
siano stati regalati alla moglie dalla sua famiglia oppure acquistati. Secondo
consolidata giurisprudenza, se il marito ha dato alla moglie monili che non
sono gioielli di famiglia, egli non ha il diritto di ottenerne la restituzione,
giacché gli stessi si presumono donati. La donazione può risultare dalle
circostanze, per esempio dal fatto che gli oggetti non sono stati acquistati da
un coniuge per un collocamento di capitali ma sono destinati all’uso esclusivo
dell’altro coniuge. Se queste due condizioni sono adempiute, la presunzione
deve essere, in assenza di elementi giustificanti una conclusione diversa, che
la consegna degli oggetti è avvenuta a titolo di donazione e non a titolo di
semplice comodato (DTF 85 II 70). In concreto entrambe le premesse appena menzionate
sono adempiute, ragione per cui tutti i gioielli acquistati sono da considerare
beni propri della moglie. La sentenza pretorile merita dunque conferma anche su
questo punto.
-
L’appellante
censura il giudizio di primo grado anche con riferimento alla ripartizione di
oneri processuali e ripetibili. Inutilmente. Alla luce del giudizio odierno,
che conferma integralmente la decisione impugnata, l’operato del Pretore
resiste alla critica. Dato che le pretese creditorie di entrambe le parti a
titolo di liquidazione del regime matrimoniale sono state respinte, il convenuto
risulta integralmente soccombente nell’ambito della riconvenzione, con la quale
aveva postulato l’attribuzione della __________ “__________ ”, di fr. 10 000.–
a titolo di maggiore partecipazione alle spese della comunione domestica e di
fr. 1750.– quale restituzione di un preteso prestito. Inoltre nell’ambito
dell’azione principale il Pretore ha pronunciato il divorzio, cui il convenuto
si opponeva, e lo ha condannato a restituire alla moglie tutti i beni propri,
oltre a fr. 1900.– per la vendita dell’auto. La motivazione del giudizio
pretorile sulle spese processuali è per altro da ritenere sufficiente, visto
che contiene il richiamo al chiaro testo dell’art. 148 cpv. 1 CPC e alle
rispettive soccombenze delle parti.
-
Da ultimo
l’appellante censura il decreto con cui è stata respinta la sua richiesta di
assistenza giudiziaria. Egli postula inoltre l’assistenza giudiziaria e il
gratuito patrocinio anche in questa sede.
L’assistenza
giudiziaria può essere domandata in ogni stadio della causa con istanza
motivata al giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini
(art. 156 cpv. 1 CPC). La procedura per la concessione dell’assistenza
giudiziaria è governata dalla massima ufficiale, con la conseguenza che il giudice
deve contribuire alla raccolta delle prove indispensabili per la valutazione
del caso e non può respingere la domanda solo perché la documentazione prodotta
gli sembra insufficiente (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, ad art. 156 n. 1). Presupposti indispensabili per l’ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria sono da un lato la condizione
d’indigenza, e dall’altro la probabilità di esito favorevole della causa (art.
155 e 157 CPC).
Sebbene il Pretore non
abbia indagato sulla situazione patrimoniale del convenuto, la sua decisione
sfugge alla critica mancando, in concreto, sia la probabilità di esito
favorevole della causa sia il requisito dell’indigenza. Tale condizione è
adempiuta quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi
(sia reddito che sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il
proprio mantenimento e quello della famiglia. La condizione d’indigenza non si
valuta unicamente in funzione del minimo esistenziale esecutivo, ma tenendo in
considerazione tutte le circostanze del caso, quali ad esempio la complessità
della causa, l’urgenza, l’entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali
che incombono all’interessato e i suoi impegni finanziari (RDAT 1993 II pag.
278; Rep. 1983 pag. 118). Il giudizio sull’esistenza dello stato d’indigenza ai
fini dell’assistenza giudiziaria deve basarsi sulla situazione reale e concreta
della parte richiedente al momento in cui presenta la relativa istanza (DTF 120
Ia 179) oppure al momento della decisione sull’istanza (cfr. art. 152 OG; DTF
108 V 265 e segg.).
Dagli atti prodotti
dall’appellante a questa Camera emerge un guadagno netto mensile di fr. 2855.–
nel 1994 e di fr. 3185.– nel 1995, in contrasto con il reddito di poco più di
fr. 2000.– mensili dichiarato nell’appello. Considerato che il fabbisogno mensile
dell’appellante, dopo la separazione, ammonta a fr. 1926.– (fr. 1025.– di
minimo vitale, fr. 540.– per l’alloggio, fr. 261.– di cassa malati e fr. 100.–
per il trasporto), risulta una disponibilità mensile di fr. 929.– nel 1994 e
di fr. 1259.– nel 1995. Con tale importo l’appellante è senz’altro in grado di
provvedere alle proprie spese legali e di patrocinio, sebbene il suo
patrocinatore abbia indicato in fr. 9 000.– complessivi il suo onorario. Del
resto tale somma appare conforme alla tariffa dell’Ordine degli avvocati (art.
14), che per le cause di stato prevede un onorario massimo di fr. 25 000.–. Se
è vero che in concreto la causa di divorzio non ha presentato grandi difficoltà
dal profilo giuridico né ha richiesto un’istruttoria particolarmente complessa
(tre audizioni testimoniali e richiami di documenti), è anche vero che il
patrocinio di persone con cultura e lingua diverse dalla nostra è più laborioso
della norma. L’onorario di fr. 9 000.– corrisponde d’altronde a poco più di una
settimana di lavoro remunerata fr. 200.–- l’ora e appare conforme al dispendio
medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la comune esperienza e
il normale andamento delle cose, nella trattazione di un mandato di complessità
analoga (Rep. 1991 pag. 304 nota 48; cfr. anche RVJ 28/1994 pag. 155, consid.
C). Non va dimenticato inoltre che se le prestazioni dell’avvocato si estendono
alla trattazione, giudiziale o extragiudiziale, dei rapporti patrimoniali
litigiosi (come nella fattispecie), il legale avrebbe finanche avuto diritto a
un onorario supplementare fino al 50% di quello calcolato applicando le
percentuali previste dall’art. 9 TOA al valore dell’intera sostanza coniugale
(acquisti e beni propri).
Con una disponibilità
mensile di almeno fr. 1 200.– l’appellante può in ogni modo far fronte – se del
caso mediante pagamenti rateali – alle proprie spese legali, in modo autonomo e
senza intaccare il proprio fabbisogno. L’appello, infondato in ogni suo punto,
deve di conseguenza essere respinto.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono posti a carico
dell’appellante, con obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata
indennità per ripetibili di appello. La domanda di assistenza giudiziaria in questa
sede deve essere respinta, già per il fatto che l’appellante non può essere
considerato indigente (consid. 9), a prescindere dalla mancanza di probabilità
di esito favorevole del rimedio giuridico.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. L’appello è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
-
L’istanza di ammissione
all’assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
Gli oneri processuali di
appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 750.–
b) spese fr.
50.–
fr.
800.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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