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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.3
Data decisione, Autorità:
02.02.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00003
Lugano
2 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (responsabilità del proprietario immobiliare) della Pretura del distretto di Blenio promossa con
petizione 18 gennaio 1993 da
__________, __________
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del
27 dicembre 1995 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa
il 17 (recte: 29) novembre 1995 dal Pretore del Distretto di Blenio;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
che con sentenza del 17 (recte: 29) novembre
1995 il Pretore del Distretto di Blenio ha respinto una petizione con cui
__________ __________g, proprietario della particella n. __________ RF di
__________, chiedeva che __________ __________, proprietario della confinante
particella n. __________fosse condannato a versare l’importo di fr. 66’660.–,
ridotti con le conclusioni a fr. 63’160.–, quale risarcimento del danno per
l’edificazione di un’autorimessa in violazione delle norme legali di piano
regolatore;
che contro tale sentenza __________ __________ ha
introdotto un appello del 27 dicembre 1995;
che l’appello non è stato intimato alla controparte;
e
considerando
in
diritto:
che il Pretore ha
respinto l’azione per non avere l’attore dimostrato l’esistenza di un danno
effettivo provocato dalla costruzione di un’autorimessa sulla particella del
convenuto a distanza inferiore rispetto a quella prevista dal piano regolatore;
che nell’appello
l’attore censura l’apprezzamento peritale e l’operato del Pretore, sostenendo
che in presenza di una violazione delle norme di piano regolatore le autorità
devono far rispettare la legge;
che tuttavia
l’appellante non precisa quale giudizio dovrebbe essere emanato in riforma
della sentenza impugnata, di modo che il suo appello risulta irricevibile ai
sensi dell’art. 309 cpv. 5 CPC, difettando della condizione formale imposta dall'art.
309 cpv. 2 lett. e CPC;
che se anche l’appello
fosse ricevibile, dovrebbe comunque essere respinto siccome infondato;
che il Pretore,
contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, ha infatti preso posizione
sul quesito relativo alla data d’entrata in vigore del piano regolatore di
__________, e dopo aver accertato che la licenza edilizia era stata rilasciata
il 20 gennaio 1992 (doc. 5), che il piano regolatore comunale era entrato in
vigore il 24 marzo 1992 (data della decisione del Consiglio di Stato, doc. N) e
che i lavori di costruzione dell’autorimessa erano iniziati a fine aprile 1992,
ha concluso che le opere erano soggette alla nuova regolamentazione (cfr.
sentenza 29 novembre 1995, pag. 7-8);
che l’azione è stata
respinta dal Pretore perchè il danno di cui l’attore chiedeva il risarcimento
con la petizione 18 gennaio 1993 non è stato provato;
che infatti il perito
giudiziario, dopo aver constatato che l’autorimessa litigiosa era stata edificata
a 3,60 m dall’edificio dell’attore invece che a 4 m come imposto dalle norme di
applicazione del piano regolatore di __________, ha stimato che i danni
patrimoniali causati dalla violazione delle norme edilizie sono irrilevanti
(perizia del 27 marzo 1995, domanda n. 5, pag. 5) ossia inesistenti
(delucidazione orale della perizia del 10 luglio 1995);
che pertanto, ove si
entrasse nel merito dell’appello, se ne dovrebbe dedurre che a giusta ragione
il Pretore ha respinto la petizione 18 gennaio 1993, mancando la dimostrazione
dell’esistenza di un pregiudizio patrimoniale;
che per quanto attiene
agli oneri processuali del sindacato odierno, essi vanno a carico
dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);
che l’ammontare della
tassa di giustizia è ridotto in ogni modo, per rapporto all’art. 24 lett. a
LTG, la sentenza potendo essere emanata con la procedura dell’art. 313bis
CPC;
che non è il caso per
converso di attribuire ripetibili al convenuto, cui l’appello non è nemmeno
stato intimato;
per questi motivi,
richiamata, per le spese, la vigente tariffa giudiziaria
pronuncia:
-
L’appello è irricevibile.
-
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione:
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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