AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.2
Data decisione, Autorità:
29.07.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00002
Lugano
29
luglio 1997/fb
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __________.
. (azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
Sud promossa con istanza del 27 ottobre 1994 da
__________ __________, __________ __________
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 29 dicembre
1995 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 22
novembre 1995 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 10 giugno 1977 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1942) e __________
nata __________ (1946), omologando la convenzione sugli effetti accessori
stipulata dai coniugi __________ 1975. La clausola n. _ prevedeva l’obbligo per
il padre di versare un contributo alimentare per il figlio __________, nato il
__________ 1968, di fr. 1’000.– mensili non indicizzati, fino al ventesimo anno
di età o più se il figlio non avesse raggiunto l’indipendenza economica.
B. Nel
mese di ottobre 1993 __________ __________ ha ottenuto la licenza in scienze
politiche all’Università di __________ e il 16 gennaio 1994 si è recato negli
Stati Uniti per un soggiorno linguistico. Rientrato nel mese di maggio 1994 e
non avendo trovato lavoro, egli si è nuovamente iscritto alla disoccupazione,
alla quale aveva fatto capo già da agosto a dicembre 1993, e ha maturato nel
contempo l’intenzione di frequentare __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ (__________) __________. Dal canto suo, il
padre dal mese di febbraio 1994 ha interrotto il versamento del contributo di
fr. 1’250.– mensili a favore del figlio.
C. Il
27 ottobre 1994 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud per ottenere dal padre, a titolo di contributo di mantenimento,
fr. 10 000.– relativi al periodo da marzo a ottobre 1994 e fr. 1’250.– mensili
dal 1° novembre 1994 per un periodo indeterminato e sino all’ottenimento
dell’indipendenza economica, rispettivamente di una sua occupazione lavorativa
remunerata; quest’ultima pretesa è stata fatta valere anche in via cautelare.
Alla discussione del 21 novembre 1994 __________ __________ si è opposto all’istanza.
Con decreto supercautelare del giorno stesso il Pretore ha obbligato il padre a
versare al figlio l’importo di fr. 900.– mensili. L’appello presentato da
__________ __________ il 30 novembre 1994 è stata dichiarato irricevibile da
questa Camera con sentenza del 9 dicembre successivo (inc.
___________/__________).
Esperita
l’istruttoria, all’udienza del 3 febbraio 1995 le parti hanno rinunciato a partecipare
al dibattimento finale, ribadendo in ogni caso le rispettive domande.
D. Statuendo
il 22 novembre 1995, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha obbligato
__________ __________ a versare al figlio un contributo di fr. 900.– mensili
dal mese di dicembre 1994 alla fine dell’anno 1995. La tassa di giustizia di
fr. 800.– e le spese sono state poste a carico dell’istante per 3/5 e a carico
del padre per 2/5, compensate le ripetibili.
E. __________
__________ è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 29
dicembre 1995 in cui chiede che l’istanza sia respinta. Nelle sue osservazioni
del 26 gennaio 1996 __________ __________ conclude per la reiezione
dell’appello e la conferma del giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. I documenti prodotti per la prima volta in appello non
sono ricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre fatti o mezzi
di prova nuovi in appello e il diritto federale non impone una disciplina
diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni,
che sono rette dal principio inquisitorio (DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II
203 consid. 1; Cocchi/ Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e
n. 1 ad art. 321), ciò che non è manifestamente il caso in concreto.
- Il
Pretore ha obbligato il padre a versare al figlio un contributo di mantenimento
di fr. 900.– mensili dal mese di dicembre 1994 sino al termine dell’anno 1995,
essenzialmente per ragione di equità. Dopo avere ritenuto che la formazione del
figlio poteva essere considerata ultimata con l’ottenimento della licenza universitaria
e che il soggiorno negli Stati Uniti e l’intenzione di iscriversi __________ di
__________ esulano dal concetto di formazione professionale in via di
ultimazione nel senso dell’art. 277 cpv. 2 CC, egli ha fondato il proprio
giudizio tenendo conto della convenzione sugli effetti accessori del divorzio
sottoscritta dai genitori, con la quale il padre si era impegnato a contribuire
fino al momento dell’indipendenza economica del figlio, come pure della
difficile situazione esistente sul mercato del lavoro. In sostanza, il primo
giudice, tenuto conto che il figlio non aveva violato i propri obblighi nei
confronti del padre e che, con il cumulo delle indennità di disoccupazione e
del contributo del padre, il figlio aveva avuto una disponibilità almeno fino
al mese di dicembre 1994, ha negato all’istante il contributo arretrato e ha
obbligato il convenuto a versare il citato contributo fino al mese di dicembre
L’appellante
critica tale decisione, ritenendola fondata su un giudizio di equità troppo
esteso che trascenderebbe in una profonda ingiustizia. Egli sottolinea che il
figlio è indipendente economicamente, poiché ha terminato la propria formazione
e percepisce le indennità giornaliere di disoccupazione.
-
La
pretesa di mantenimento è fatta valere per il periodo da dicembre 1994 a dicembre
-
La fattispecie è retta pertanto dall’art. 277 cpv. 2 CC nel tenore precedente
la modifica entrata in vigore il 1° gennaio 1996, secondo cui, se raggiunta la
maggiore età, il figlio non ha ancora ultimato la propria formazione, i
genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme
delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al
momento in cui tale formazione possa normalmente concludersi. La formazione
deve consentire al figlio di acquisire gli strumenti necessari per rendersi
economicamente indipendente e far fronte con le proprie risorse ai beni
materiali dell’esistenza (DTF 114 II 207 consid. 3a). Anche dopo la maggiore
età, determinanti ai fini dell’obbligo di mantenimento sono le condizioni
economiche dei genitori, la capacità e le inclinazioni del figlio, gli altri
obblighi alimentari dei genitori, le relazioni personali tra genitori e figli e
gli sforzi e i sacrifici che si possono pretendere dal figlio e dall’eventuale
suo coniuge (Rep. 1981 321 consid. 2 in fondo e dottrina ivi citata). Inoltre,
a norma dell’art. 272 CC, i genitori e i figli si devono vicendevolmente
l’assistenza, i riguardi e il rispetto che il bene della comunione richiede.
-
a) Nella
fattispecie l’istante ha ottenuto la licenza in scienze politiche presso
l’Università di __________ nell’ottobre 1993 (doc. A), di modo che egli
beneficia di una formazione nel senso dell’art. 277 cpv. 2 CC (DTF 117 II 372
segg. consid. 5; Hegnauer, Grundriss
des Kindesrechts, 4a edizione, n. 20.31). Non è in discussione
neppure – a giusta ragione – che il soggiorno negli Stati Uniti e l’iscrizione
__________ di __________ esulano dal concetto di formazione contemplata dalla
legge (DTF 118 II 98).
b) Sebbene
l’obbligo sancito all’art. 277 cpv. 2 CC abbia carattere di eccezione (DTF 118
II 99 consid. 4a con riferimenti; 117 II 372 consid. 5b), il legislatore ha
lasciato aperta soluzioni di equità, prescrivendo che i genitori debbono mantenere
il figlio maggiorenne agli studi – per quanto si possa ragionevolmente pretendere
da loro dato l’insieme delle circostanze – sino al momento in cui la formazione
professionale possa concludersi nel debito modo (Rep. 1989 pag. 136 consid. 1
in fondo; DTF 111 II 411 consid. 2a). Anche sotto il profilo equitativo tuttavia
l’obbligo di mantenimento viene meno nella misura in cui si possa ragionevolmente
pretendere dal figlio che vi provveda da sé, con il provento del suo lavoro o
con altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CC; DTF 111 II 411-412 consid. 2a). In altri
termini, un giudizio in equità trova spazio soltanto nel caso in cui il figlio
sia ancora in formazione, e non dopo l’ultimazione della stessa. Del resto la
durata dell’obbligo di contributo per il figlio maggiorenne può essere
ragionevolmente prolungata, dopo la fine della formazione, per motivi dovuti al
servizio militare, alla frequentazione di stages professionali, a
malattia, a isolati insuccessi scolastici o a insicurezza nella scelta della
professione, mentre qualora il figlio sia disoccupato i genitori sono soggetti,
piuttosto, all’obbligo di assistenza (Hegnauer,
Berner Kommentar, n. 62 e 63 ad art. 277; op. cit., n. 20.31; BJM 1988 pag. 80
segg.; 1991 pag. 247). In concreto nessun motivo in tal senso è stato addotto,
di modo che l’appello è fondato su questo punto.
- L’appellante
ritiene che l’attuale difficile situazione del mercato del lavoro tocca alla
stessa stregua diversi laureati e ribadisce che il figlio ha esaurito le
indennità di disoccupazione senza fare economie, annunciandosi alla
disoccupazione ancora prima di sapere che non avrebbe più ricevuto alcun
contributo. Egli rileva inoltre che l’indipendenza economica prevista dalla
clausola n. __________ della convenzione sulle conseguenze accessorie del
divorzio può dipendere dal livello di vita che una persona si concede o che si
è prefissato e che tale clausola non può essere intesa come mantenimento del
figlio a vita.
a) L’interpretazione
di un contratto o di una clausola contrattuale dipende dal principio della
buona fede; decisivo è il significato che si deve ragionevolmente attribuire al
senso e alla lettera della dichiarazione di volontà delle parti, tenendo conto
delle concrete circostanze (DTF 107 II 476 consid. 6c in alto). Nella
fattispecie i coniugi hanno pattuito che il padre avrebbe contribuito “al
mantenimento del figlio con fr. 1’000.– (...) mensili fino al ventesimo anno o
più se il figlio non avrà ancora raggiunto l’indipendenza economica” (doc. Q).
Dall’istruttoria non è emerso che cosa intendessero precisamente i coniugi con
“indipendenza economica” del figlio. Del resto, al momento del divorzio il
figlio aveva solo 9 anni, con il che la natura della sua futura formazione si
prospettava ancora lontana. Al momento della firma della convenzione non era
ancora in vigore nemmeno il nuovo diritto di filiazione (entrato in vigore il
1° gennaio 1978) e a quel tempo l’obbligo di mantenimento non era soggetto ad
alcun termine, benché dottrina e giurisprudenza ammettessero che esso durava
fino all’ultimazione di una formazione professionale già iniziata (FF 1984 II
pag. 59).
Certo,
l’indipendenza economica vera e propria si raggiunge solo al momento in cui si
è in condizione di non dipendere da altri e di far fronte con le proprie risorse
ai beni materiali dell’esistenza, ma tale non è l’accezione degli art. 276
cpv. 3 e 277 cpv. 2 CC né quanto in buona fede poteva presumere il padre alla
firma della convenzione. Egli non poteva ragionevolmente supporre – in altre parole
– di dover sostentare il figlio fino al momento in cui questi, terminata la
formazione universitaria, si sarebbe effettivamente mantenuto da sé o avrebbe
ottenuto un impiego adeguato alle sue capacità e qualifiche professionali.
Secondo la comune esperienza e il normale andamento delle cose, egli doveva
aspettarsi di sopperire alle esigenze del figlio finché questi, ultimata la
formazione, avesse acquisito le conoscenze professionali suscettibili di
consentirgli di far fronte alle proprie esigenze materiali (DTF 117 II 373 consid.
5 b/aa; Hegnauer, Berner Kommentar,
n. 92 ad art. 277).
b) Dal
fascicolo processuale risulta che durante gli studi universitari il padre ha versato
un contributo finanche superiore a quello pattuito nella convenzione. Ciò dipendeva
dalla circostanza che il padre tratteneva per sé gli assegni familiari e
dall’impossibilità per il figlio di ricevere borse o assegni di studio a causa
della florida situazione economica dell’appel-lante (deposizione __________
__________). Nel mese di ottobre 1993 il figlio ha conseguito – come detto – la
licenza in scienze politiche (doc. A) e fino al mese di febbraio 1994 il padre
ha continuato a versare il noto contributo. Non è contestato inoltre che
l’istante si è annunciato alla Cassa di disoccupazione già prima di conseguire
la licenza (dall’agosto 1993: interrogatorio formale __________ __________ domanda
6, pag. 3), che ha percepito le indennità di disoccupazione fino al mese di
dicembre 1993, che nel mese di gennaio 1994 egli è partito per gli Stati Uniti
rimanendovi sino al mese di maggio 1994, che al ritorno si è nuovamente
iscritto alla disoccupazione (perché le ricerche di lavoro sono risultate vane)
e che ha riscosso indennità fino al decreto supercautelare del 21 novembre 1994
emanato dal Pretore.
-
Nelle circostanze descritte la pretesa di un contributo
di mantenimento non può essere tutelata. Intanto il padre poteva ragionevolmente
ritenere che con il conseguimento della licenza in scienze politiche il figlio
avesse una formazione sufficiente, conforme alle sue attitudini e inclinazioni,
per provvedere da sé al proprio mantenimento (DTF 117 II 374 consid. 5 bb). Il
figlio ha invero cercato un’occupazione senza successo (cfr. plico lettere di
ricerca lavoro), ma ciò non significa che egli non fosse in grado di far fronte
con le proprie risorse al proprio sostentamento. Che poi il padre, dopo la fine
dell’università, abbia continuato per un certo periodo a versare un contributo
su base volontaria non ha rilievo giuridico, né il figlio ha mai preteso il contrario.
Oltre a ciò l’appellato ha fatto capo per almeno 170 giorni alle indennità di
disoccupazione, fino all’esaurimento (istanza, pag. 5). È vero che i genitori
non sono liberati dal loro obbligo di mantenimento quando il figlio provvede al
proprio mantenimento grazie a prestazioni di terzi e non con il provento del
suo lavoro o con altri mezzi propri (DTF 123 III 162 consid. 4a), ma nella
fattispecie egli non può ragionevolmente esigere che, dopo avere ultimato la
propria formazione e percepito indennità di disoccupazione fino
all’esaurimento, il padre sia chiamato a contribuire fino al giorno in cui egli
otterrà un impiego confacente alle sue capacità e qualifiche professionali
(istanza pag. 6). Tale interpretazione offenderebbe il carattere eccezionale dell’art.
277 cpv. 2 CC. Ne discende che l’appello, provvisto di buon diritto, deve
essere accolto, senza che occorra esaminare la questione dei rapporti personali
tra le parti e quella della possibilità del padre di far fronte al versamento
del contributo.
-
Ci
si potrebbe invero chiedere se il caso in rassegna non debba essere esaminato
nella prospettiva dell’art. 328 CC (Hegnauer,
Berner Kommentar, n.62 ad art. 277). Se non che, per quanto il giudice applichi
d’ufficio – indipendentemente dalle argomentazioni delle parti – il diritto
federale (DTF 109 II 122 consid. b), ciò vale unicamente per l’applicazione del
diritto e non per la fattispecie cui esso si riferisce. Le premesse di fatto
cui si àncora un’azione fondata sull’art. 277 cpv. 2 CC non sono identiche a
quelle che devono essere poste a fondamento di un’azione basata sull’art. 328
cpv. 1 CC (cfr. ad esempio, sulla nozione di trovarsi nel bisogno, DTF 106 II
292 consid. 3). In concreto non risulta che i presupposti della pretesa fondata
sull’art. 328 cpv. 1 CC siano stati discussi dinanzi al Pretore. La pretesa
sarà esaminata quindi – dandosi il caso – nel quadro di una nuova azione.
-
Gli
oneri del giudizio seguono la soccombenza e sono a carico dell’appellato (art.
148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un’equa indennità per
ripetibili d’appello. Visto l’esito della procedura, deve essere riformato
anche il dispositivo sugli oneri di prima sede, che vanno posti a carico
dell’istante, tenuto a rifondere al convenuto un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così
riformata:
-
L’istanza è respinta.
-
La tassa di giustizia di fr. 800.– e
le spese sono poste a carico di __________ __________, che rifonderà alla
controparte fr. 1500.– per ripetibili.
II. Gli
oneri processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
450.–
già
anticipati dall’appellante, sono posti a carico di __________ __________, che
rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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