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Numero d'incarto:
11.1996.17
Data decisione, Autorità:
23.10.1996, ICCA
Incarto n..
11.96.00017
Lugano
23 ottobre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa inc. PC.. (proroga del termine per
rinunciare alla successione) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4,
promossa con istanza 30 novembre 1995 da
__________, __________
__________, __________
(entrambi
patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
nell’ambito
della successione relitta da
__________ __________ __________,
(1969), già domiciliato a , deceduto a __________ - il
__________ 1994;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolto
l’appello del 29 gennaio 1996 presentato da __________ e __________ __________
contro la sentenza emessa il 15 gennaio 1996 dal Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 4;
-
Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________
__________, domiciliato a __________, è deceduto a __________ il __________
1994, lasciando come eredi legittimi i genitori __________ e __________
t. Su istanza 1° marzo 1995 di questi ultimi, il Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 4, ha rilasciato il 30 marzo 1995 il certificato
ereditario dal quale risultava che unici eredi di __________ __________ erano i
genitori (inc. n. ..).
In data 8 novembre
1995 __________ __________ ha inoltrato istanza alla Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 4, al fine di ottenere la liquidazione d’ufficio della
successione di __________ , insolvente, producendo la distinta degli
attestati di carenza di beni e delle esecuzioni in corso (doc. A e B, inc. n.
..). Il Pretore ha respinto l’istanza il 13 novembre
1995, per il motivo che il rilascio del certificato ereditario costituiva
ingerenza negli affari della successione ai sensi dell’art. 571 cpv. 2 CC ed
equivaleva all’accettazione della successione.
B. __________ e
__________ __________ hanno presentato il 30 novembre 1995 istanza per ottenere
l’assegnazione di un nuovo termine per rinunciare alla successione giusta l’art.
576 CC, prevalendosi di un errore essenziale. Essi sostengono di aver chiesto
il certificato ereditario poiché convinti che l’Ufficio esecuzioni avrebbe
provveduto alla liquidazione ufficiale della successione oberata alla scadenza
del termine di tre mesi previsto dall'art. 567 CC. Statuendo il 15 gennaio
1996, il Pretore ha respinto l’istanza, ribadendo che il rilascio del
certificato ereditario precludeva la possibilità di rinunciare alla
successione, e ha posto la tassa di giustizia e le spese a carico dell’istante.
C. __________ e
__________ __________ hanno interposto appello il 29 gennaio 1996, chiedendo
che, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la sentenza impugnata sia
riformata con l’accoglimento dell’istanza 30 novembre 1995 e la concessione di
una proroga del termine per rinunciare alla successione.
Considerato
in diritto:
- Giusta l’art.
576 CC, l’autorità competente può prorogare per motivi gravi il termine per
rinunciare alla successione o concederne uno nuovo.
Il Pretore ha ritenuto
che in concreto non sono date le condizioni per una siffatta proroga, poiché
gli appellanti hanno chiesto e ottenuto il rilascio del certificato ereditario
e si sono così intromessi negli affari della successione, ai sensi dell’art.
571 cpv. 2 CC, perdendo il diritto di rinunciare all’eredità. Gli appellanti sostengono
invece che il 1° marzo 1995, data alla quale essi hanno presentato istanza per
il rilascio del certificato ereditario, la rinuncia alla successione era già
effettiva, l’insolvenza del defunto risultando dagli atti di carenza di beni
prodotti alla Pretura (doc. A inc. __________ ._______.________).
-
La rinuncia a
una successione notoriamente o ufficialmente oberata è presunta secondo l’art.
566 cpv. 2 CC e non è necessario che l’erede provvisorio dichiari esplicitamente
di rinunciare, l’accettazione dell’eredità avvenendo solo con un’apposita dichiarazione
di volontà dell’erede o con la sua ingerenza negli affari della successione (Escher, Zürcher Kommentar, 3a
ed., Zurigo 1960, n. 14 ad art. 566 CC; Tuor/Picenoni,
Berner Kommentar, 2a ed., Berna 1966, n. 11 ad art. 566 CC ). Parte
della dottrina reputa che l’accettazione dell’eredità può avvenire fino a che
la successione non sia liquidata (op. cit., loc. cit.) ma la dottrina più
recente considera che in mancanza di esplicita accettazione o di ingerenza
dell’erede provvisorio la rinuncia all’eredità insolvente è effettiva, di
diritto, alla scadenza del termine di tre mesi previsto dall'art. 567 cpv. 1
CC, retroattivamente alla data dell’apertura della successione (Piotet, Traité de droit privé suisse, §
76 IV p. 526; Piotet, Précis de droit
successoral, 2a ed. Berna 1988, § 24 III pag. 107; Druey, Grundriss des Erbrechts, 2a
ed., Berna 1988, n. 30 pag. 192).
-
Non è contestato
che nella fattispecie l’insolvenza del defunto risulta da atti ufficiali
(attestati di carenza di beni) risalenti addirittura a qualche anno prima della
morte (cfr. doc. A, inc. cit.). La rinuncia degli eredi alla successione di
__________ __________ era quindi presunta ai sensi dell’art. 566 cpv. 2 CC. Se
si seguisse la tesi di Piotet e
di Druey si dovrebbe concludere
che la rinuncia alla successione è divenuta definitiva tre mesi dopo la morte,
avvenuta come si è visto il 22 novembre 1994, ossia il 22 febbraio 1995. Non è
tuttavia necessario, in concreto, dirimere la controversia dottrinale, poiché
se anche si seguisse la tesi di Escher
e di Tuor/Picenoni, più
sfavorevole agli appellanti, non si potrebbe concludere per un’ingerenza degli
eredi negli affari della successione.
a) Gli appellanti
hanno invero presentato il 28 febbraio 1995 istanza di rilascio del certificato
ereditario (inc. __________ ._______.________). È vero che la dottrina
menziona la richiesta di rilascio del certificato ereditario fra gli esempi concreti
di ingerenza negli affari della successione (Tuor/Picenoni,
op. cit., n. 10 ad art. 571 CC). Secondo la giurisprudenza, tuttavia, per
giungere a siffatta conclusione occorre valutare di caso in caso le circostanze
(Rep. 1978 p. 79; SJZ 1989 pag. 65) e determinare in concreto se l’erede aveva
l’intenzione di amministrare la successione o compiere atti di disposizione
incompatibili con la rinuncia. Nel caso qui in esame non vi sono concrete
indicazioni atte a dimostrare che la richiesta di rilascio del certificato
ereditario travalicava i limiti della normale amministrazione corrente della
successione. Del resto era a quell’epoca in corso la procedura penale aperta a
seguito del decesso di __________ __________ ed è pertanto plausibile che gli appellanti
abbiano inteso procurarsi il certificato ereditario al fine di ottenere informazioni
dalle autorità penali. Il fatto che il Ministero pubblico abbia formalmente chiesto
la presentazione del certificato ereditario il 15 maggio 1995, ossia dopo
l’istanza di rilascio presentata dagli appellanti, non è determinante al
riguardo, essendo notorio che tale documento è indispensabile per legittimarsi
e ottenere informazioni nell’ambito di una successione, sia presso gli istituti
bancari sia presso l’autorità giudiziaria. Non si può pertanto ritenere, alla
luce delle circostanze concrete, che i genitori abbiano inteso comportarsi da
eredi con la sola richiesta del certificato ereditario.
b) Gli appellanti
hanno interposto opposizione a un precetto esecutivo relativo a imposte
arretrate del defunto (doc. B), che hanno successivamente ritirato all’udienza
del 3 novembre 1995 (inc. .). Tale comportamento non costituisce
ingerenza negli affari della successione, rientrando nell’ambito
dell’amministrazione corrente, alla stregua del pagamento puro e semplice di
debiti scaduti (Tuor/Picenoni,
op. cit., n. 13 ad art. 571 CC).
c) La presunzione
posta dall'art. 566 cpv. 2 CC può essere scartata anche con la richiesta di una
liquidazione d’ufficio della successione (Escher,
Zürcher Kommentar, n. 14 ad art. 566 CC; DTF 50 II 452 consid. 2). L’istanza in
tal senso presentata dagli appellanti l’8 novembre 1995 è tuttavia stata
respinta dal Pretore con decreto 13 novembre 1995, passato in forza di
giudicato. Essendo stata respinta dal Pretore senza che gli istanti ne abbiano
impugnato la decisione, l’istanza 8 novembre 1995 non può di conseguenza essere
considerata come un’accettazione della successione.
- Si deve quindi
concludere, accertato che gli appellanti non hanno esplicitamente accettato
l’eredità oberata né compiuto atti di ingerenza, che la rinuncia all’eredità è
tuttora presunta, di modo che l’istanza del 30 novembre 1995, intesa a ottenere
una proroga del termine per rinunciare all’eredità, è priva di oggetto. Gli
appellanti possono infatti prevalersi dell’avvenuta rinuncia alla successione
verso i creditori, non avendo accettato l’eredità insolvente (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 13 ad art.
566 CC; Escher, op. cit., n. 15
cc ad art. 566). L’appello deve quindi essere accolto parzialmente, sostituendo
i motivi della sentenza pretorile.
La domanda di effetto
sospensivo diviene caduca con l’emanazione della sentenza odierna.
- Gli oneri
processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) ma in
concreto, viste le particolarità della procedura non contenziosa, si può
prescindere dal prelievo di tasse e spese e dall’assegnazione di ripetibili. Si
giustifica tuttavia, visto l’esito della procedura, di modificare in tal senso
anche la sentenza del Pretore e di mandare esenti da spese gli istanti anche in
prima sede. Non è invero da escludere che se il primo giudice avesse avuto a
disposizione fin dall’inizio i dati e le informazioni relative alla situazione
debitoria della successione egli avrebbe deciso in altro senso. Tuttavia, al
momento di statuire sull’istanza 13 novembre 1995, il Pretore non ha assunto
informazioni complementari, come avrebbe potuto e dovuto fare, così che non si
può imputare agli istanti di aver provocato, con il loro comportamento
processuale, la sentenza impugnata.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è
parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata:
-
L’istanza è priva di oggetto.
-
Non si prelevano né tasse né spese.
-
Non si prelevano né
tasse né spese e non si assegnano ripetibili di appello.
-
Intimazione a:
- avv. __________
__________, __________
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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