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Numero d'incarto:
11.1996.116
Data decisione, Autorità:
22.07.1996, ICCA
Incarto n..
11.96.00116
rinvio T.F.
Lugano
22 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (diritto di risposta) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza 24 agosto 1995 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________, __________);
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 26 ottobre 1995
la I Camera civile ha respinto l’appello presentato il 18 settembre 1995 dalla
convenuta contro la sentenza emanata il 31 agosto 1995 dal Pretore del
Distretto di Bellinzona, che ha confermato;
che con sentenza 7
marzo 1996 la II Corte civile del Tribunale federale ha parzialmente accolto il
ricorso per riforma presentato il 30 novembre 1995 da , ha riformato
la sentenza impugnata limitatamente alla frase “ ”, stralciata dalla
risposta all’editoriale “__________ ” e ha rinviato la causa all’autorità
cantonale per nuova decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili della
procedura cantonale;
che nel caso concreto
il gravame della convenuta è stato accolto limitatamente allo stralcio di una
frase della risposta, comprendente 13 parole, rispetto a un testo di 15 frasi e
di 313 parole, ciò che corrisponde a una minima vittoria quantitativa;
che tuttavia la frase
stralciata riveste grande importanza, per le considerazioni etico-morali
esposte in dettaglio dalla convenuta nel ricorso per riforma;
che non si può comunque
disconoscere che l’appellante si è sempre tenacemente opposta al principio
stesso della pubblicazione della risposta in questione e ha respinto in blocco
la richiesta, senza nemmeno proporre lo stralcio della frase non conforme,
costringendo così l’istante a rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere
il diritto di risposta;
che nei suoi gravami la
convenuta ha persistito nel negare in blocco la risposta all’editoriale
“__________ ”, tanto che nell’appello e nel ricorso per riforma essa ha ancora
contestato la possibilità del giudice di adattare la risposta per renderla conforme
alla legge, sostenendo una tesi in contrasto con la consolidata giurisprudenza
del Tribunale federale (DTF 117 II 1 consid. 2c, 119 II 104 consid. 3e)
ribadita nella sentenza che riguarda le parti;
che in siffatte
circostanze gli oneri processuali di prima sede e di appello devono
adeguatamente considerare da un lato l’esiguità materiale della vittoria
conseguita (1 frase stralciata su 15, 13 parole su 313), dall’altro la valenza etico-morale
della frase stralciata per la convenuta e infine il comportamento processuale
di quest’ultima;
che per tali motivi
appare equo e adeguato alle circostanze ripartire gli oneri processuali di
appello in ragione di 9/10 alla convenuta e di 1/10 all’istante, con l’obbligo
per l’appellante di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili
ridotte, nella stessa proporzione;
che non si giustifica
per contro di modificare gli oneri processuali di prima sede, che già tengono
conto della parziale soccombenza dell’istante, costretta a rivolgersi al
giudice dall’atteggiamento di chiusura della convenuta, che per ragioni di
principio ha rifiutato di entrare in materia sul diritto di risposta;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
- Gli oneri del
procedimento di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
già
anticipati dall’appellante, sono posti a suo carico nella misura di 9/10 e a
carico dell’istante nella misura di 1/10. ____________________ rifonderà a
__________ l’importo di fr. 900.– per ripetibili ridotte di appello.
-
Il dispositivo sugli
oneri processuali di prima sede è confermato.
-
Intimazione:
avv. dott. __________, __________
avv. dott. __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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