Appeal inadmissible for missing formal grounds and requested relief

11.1996.104Autre juridiction26 juin 1996Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The defendant appealed a first-instance judgment that had upheld ownership-claim objections over seized items, except for items 1 and 3. The appellate court held that the appeal was formally deficient because it did not state any factual or legal reasons and did not specify the relief sought in reform of the judgment. The appeal was therefore declared inadmissible without review on the merits. Because the appeal had not been served on the other party, no ripetibili were awarded, and the court also waived court fees and costs, noting the appellant’s asserted financial hardship and residence abroad.

Regeste Omnilex

Art. 309 cpv. 2 lett. e-f, cpv. 5 CPC; Art. 313bis CPC; inadmissibility of appeal for failure to state the relief sought and the reasons of fact and law. An appeal must contain both the contested points and the specific reform sought; a mere request for reconsideration or inspection of documents is insufficient. Defects that are manifest and irremediable are not cured by leniency towards legally untrained appellants. Where the appeal is not even notified to the respondent, no party compensation is due; the court may waive costs if recovery appears difficult.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1996.104

Data decisione, Autorità: 26.06.1996, ICCA

Incarto n. 11.96.00104

Lugano 26 giugno 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nelle cause n. __________ e __________ (contestazione della rivendicazione di proprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizioni del 30 novembre 1990 e del 7 gennaio 1991 da


__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

contro


__________ __________, __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

  1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 18 giugno 1996 da __________ __________ __________ contro la sentenza emanata il 7 giugno 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;

  2. Il giudizio su spese e ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

che con petizioni 30 novembre 1990 (inc. n. __________) e 7 gennaio 1991 (inc. n. ______________________________ __________ ha promosso azione di contestazione della rivendicazione di proprietà sollevata da __________ __________ __________ su beni sequestrati nell’ambito di una procedura esecutiva contro il di lei marito __________ __________;

che con sentenza 7 giugno 1996 il Pretore ha accolto le petizioni e ha disconosciuto le rivendicazioni di proprietà della convenuta, a eccezione di quelle sugli oggetti n. 1 e 3 del verbale di sequestro datato 4 settembre 1990 (seq. n. /), ponendo la tassa di giustizia di fr. 8000.– e le spese a carico di __________ __________ __________, con l’obbligo di rifondere all’attore l’importo di fr. 22’000.– per ripetibili;

che con appello del 18 giugno 1996 __________ __________ __________ contesta la sentenza, asserendo che i documenti da lei presentati giustificano la veridicità delle sue rivendicazioni;

che il gravame non è stato notificato alla controparte;

considerato

in diritto:

che la convenuta dichiara di appellare la sentenza pretorile, che a suo dire non risponderebbe alla realtà e chiede una revisione e una presa in visione dei documenti da lei prodotti in causa, che giustificano la veridicità delle sue rivendicazioni di proprietà;

che l’appello non indica i motivi di fatto e di diritto per cui l’accoglimento delle petizioni sarebbe errato e risulta quindi carente dei requisiti formali prescritti dall'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC;

che inoltre l’appello non precisa quale giudizio dovrebbe essere emanato in riforma della sentenza impugnata e difetta anche della condizione formale imposta dall'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC;

che la tolleranza e l’indulgenza da prestare nei confronti di appellanti sprovvisti di cognizioni giuridiche non possono in concreto rimediare le manifeste e insanabili carenze dell’atto di appello (art. 309 cpv. 5 CPC);

che il gravame, irricevibile, sfugge quindi a un esame di merito e può essere deciso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;

che non si giustifica di riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello nemmeno è stato notificato;

che gli oneri processuali sarebbero di principio a carico dell’appellante, interamente soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC);

che tuttavia, appare giustificato prescindere, in concreto, dal prelievo di oneri processuali, il cui incasso appare già sin d’ora difficile, sia in considerazione delle asserite difficoltà economiche dell’appellante, sia per il suo domicilio all’estero;

che, ciò posto, l’istanza di gratuito patrocinio contenuta nell’appello diviene senza oggetto;

Per questi motivi

pronuncia:

  1. L’appello è irricevibile.

  2. Non si prelevano né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione:

– __________ __________ __________, __________

– avv. __________, __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

appeal admissibilityformal requirementsownership claimseizurecost waiverparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal met the formal requirements of Art. 309 CPC

Solution extraite

The appeal lacked the required statement of factual and legal grounds and also failed to state the judgment sought in reform of the challenged decision.

Motifs extraits

The appellant merely alleged that the first-instance judgment did not reflect reality and asked for review of her documents, but did not identify why the acceptance of the petitions was wrong or what decision should replace the judgment.

Question juridique clé

Costs and party compensation on appeal

Solution extraite

No court fees, costs, or party compensation were charged or awarded.

Motifs extraits

Because the appeal was not even notified to the other party, no ripetibili were justified; although costs would normally fall on the losing appellant, the court waived them due to the foreseeable difficulty of collection and the appellant's asserted financial hardship and foreign domicile.

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