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Numero d'incarto:
11.1996.104
Data decisione, Autorità:
26.06.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00104
Lugano
26 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nelle cause n. __________ e __________ (contestazione della rivendicazione
di proprietà) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizioni del 30 novembre 1990 e
del 7 gennaio 1991 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se
deve essere accolto l’appello presentato il 18 giugno 1996 da __________
__________ __________ contro la sentenza emanata il 7 giugno 1996 dal Pretore
della giurisdizione di Locarno-Città;
-
Il giudizio su spese e
ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che con petizioni 30
novembre 1990 (inc. n. __________) e 7 gennaio 1991 (inc. n.
______________________________ __________ ha promosso azione di contestazione
della rivendicazione di proprietà sollevata da __________ __________ __________
su beni sequestrati nell’ambito di una procedura esecutiva contro il di lei
marito __________ __________;
che con sentenza 7 giugno
1996 il Pretore ha accolto le petizioni e ha disconosciuto le rivendicazioni di
proprietà della convenuta, a eccezione di quelle sugli oggetti n. 1 e 3 del
verbale di sequestro datato 4 settembre 1990 (seq. n. /),
ponendo la tassa di giustizia di fr. 8000.– e le spese a carico di __________
__________ __________, con l’obbligo di rifondere all’attore l’importo di fr.
22’000.– per ripetibili;
che con appello del 18
giugno 1996 __________ __________ __________ contesta la sentenza, asserendo
che i documenti da lei presentati giustificano la veridicità delle sue rivendicazioni;
che il gravame non è stato
notificato alla controparte;
considerato
in diritto:
che la convenuta dichiara
di appellare la sentenza pretorile, che a suo dire non risponderebbe alla
realtà e chiede una revisione e una presa in visione dei documenti da lei
prodotti in causa, che giustificano la veridicità delle sue rivendicazioni di
proprietà;
che l’appello non indica i
motivi di fatto e di diritto per cui l’accoglimento delle petizioni sarebbe
errato e risulta quindi carente dei requisiti formali prescritti dall'art. 309
cpv. 2 lett. f CPC;
che inoltre l’appello non
precisa quale giudizio dovrebbe essere emanato in riforma della sentenza
impugnata e difetta anche della condizione formale imposta dall'art. 309 cpv. 2
lett. e CPC;
che la tolleranza e
l’indulgenza da prestare nei confronti di appellanti sprovvisti di cognizioni
giuridiche non possono in concreto rimediare le manifeste e insanabili carenze
dell’atto di appello (art. 309 cpv. 5 CPC);
che il gravame,
irricevibile, sfugge quindi a un esame di merito e può essere deciso con la
procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che non si giustifica di
riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello nemmeno è stato
notificato;
che gli oneri processuali
sarebbero di principio a carico dell’appellante, interamente soccombente (art.
148 cpv. 1 CPC);
che tuttavia, appare
giustificato prescindere, in concreto, dal prelievo di oneri processuali, il
cui incasso appare già sin d’ora difficile, sia in considerazione delle asserite
difficoltà economiche dell’appellante, sia per il suo domicilio all’estero;
che, ciò posto, l’istanza
di gratuito patrocinio contenuta nell’appello diviene senza oggetto;
Per questi motivi
pronuncia:
-
L’appello è
irricevibile.
-
Non
si prelevano né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
–
__________ __________ __________, __________
–
avv. __________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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