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Numero d'incarto:
11.1996.1
Data decisione, Autorità:
04.01.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00001
Lugano
4 gennaio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione del giudice G. Bernasconi,
astenuto)
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire sull’istanza di revisione della sentenza 30 giugno 1994 (n.
/) di questa Camera presentata in data 16 dicembre 1995 da
__________, __________,
nella
causa n. __________ (scioglimento di comproprietà) della Pretura della giurisdizione
di Locarno-Campagna, che lo opponeva a
, __________ -,
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
Ritenuto
in
fatto:
che con sentenza 14
novembre 1988 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha sciolto i
rapporti di comproprietà esistenti tra i fratelli __________ e __________
__________, ha assegnato a ognuno dei comproprietari uno scorporo di terreno,
con l’obbligo per l’attore __________ __________ di versare al convenuto
__________ __________ un conguaglio di fr. 40’000.– e di mettere a disposizione
di quest’ultimo la teleferica per il trasporto di materiali e infine ha costituito
una servitù di passo pedonale per accedere all’impianto a favore del convenuto;
che con sentenza 20
dicembre 1989 di questa Camera su appello di __________ __________, il giudizio
pretorile è stato confermato ma l’incarto è stato rinviato al Pretore per
l’allestimento di una planimetria con l’indicazione dell’esatto tracciato del
passo;
che il ricorso dell’attore
contro questa sentenza è stato dichiarato inammissibile il 17 maggio 1990 dalla
II Corte civile del Tribunale federale;
che __________ __________
ha interposto appello anche contro la successiva sentenza 5 aprile 1993 del
Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, con la quale è stato fatto
ordine all’Ufficiale dei registri di Locarno di iscrivere i trapassi immobiliari
e la servitù di passo pedonale definita nel piano di mutazione 17 marzo 1993;
che l’appello è stato
dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza 30 giugno 1994;
che con istanza 16
dicembre 1995, redatta in lingua tedesca, __________ __________ chiede la
revisione della citata sentenza, asserendo che la stessa è giustificata dalle
numerose “assurdità” emerse dalla procedura;
che tale istanza non è
stata notificata alla controparte;
Considerato
in diritto:
che a norma dell’art. 340
CPC la domanda di revisione di una sentenza può essere richiesta, in
particolare, se la sentenza contiene disposizioni contraddittorie (lett. c) o
se è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della
causa (lett. d);
che la domanda di
revisione di una sentenza della Camera civile si propone mediante appello alla
Camera che ha giudicato (art. 341 CPC);
che in concreto l’istanza
non risponde ai requisiti formali, essendo stata proposta in lingua tedesca e
non in lingua italiana, come prescritto dall'art. 117 CPC;
che in concreto si può
prescindere dall’assegnare all’istante un termine per rimediare al difetto
procedurale, dal momento che l’istanza, come che sia, non è ricevibile;
che infatti la sentenza di
cui viene chiesta la revisione è stata emanata il 30 giugno 1994, motivo per
cui la domanda di revisione è tardiva, essendo stata proposta ben oltre il
termine di venti giorni prescritto dall'art. 342 CPC;
che
data la manifesta impossibilità di emettere un giudizio di merito, l’istanza di
revisione può essere decisa secondo la procedura semplificata dell’art. 313bis
CPC;
che
in considerazione della particolarità del caso concreto, si giustifica
rinunciare al prelievo di tasse e spese, mentre non si giustifica di accordare
ripetibili alla controparte (art. 150 CPC) alla quale l’istanza non è nemmeno
stato notificata;
Per
questi motivi,
pronuncia:
-
L’istanza
di revisione è irricevibile.
-
Non si
prelevano tasse e spese e non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
–
__________ __________, __________
–
avv. __________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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