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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.92
Data decisione, Autorità:
20.03.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00092
Lugano
20 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ____ (diritti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione dell'8 novembre
1990 da
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. dott. __________, __________)
contro
__________, __________o
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________),
esaminati
gli atti
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolta
l’appellazione del 2 giugno 1993 presentata da __________ e __________
__________ contro la sentenza emessa il 13 maggio 1993 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 2;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili;
Ritenuto
in fatto:
-
che con petizione dell’8
novembre 1990 __________ e __________ __________, comproprietari della
particella n. __________RFD di __________, hanno chiesto al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 2, di ordinare a __________ __________,
proprietaria del contiguo fondo n. __________, di allontanare, rispettivamente
di spostare alla distanza minima di 50 cm dal confine comune, la siepe di
piracanta posta a dimora sul confine delle due proprietà;
-
che con risposta del 9
gennaio 1991 __________ __________ si è opposta alla petizione e con domanda
riconvenzionale ha postulato l’iscrizione di una servitù per il mantenimento
della siepe sul confine dei due fondi;
-
che con sentenza del 13
maggio 1993 il Pretore ha respinto la petizione e, in accoglimento della
domanda riconvenzionale, ha ordinato all’ufficiale dei registri di Lugano di
iscrivere una servitù avente per oggetto il mantenimento di una siepe di piracanta
sul confine tra i fondi di proprietà delle parti, in deroga alla distanza
minima prevista dall’art. 139 LAC;
-
che con appello del 2
giugno 1993 __________ e __________ __________ chiedono, in riforma del
querelato giudizio, l’accoglimento della petizione e la reiezione della
riconvenzionale;
-
che con osservazioni del 5
luglio 1993 __________ __________ propone di respingere il gravame;
-
che il 16 dicembre 1994 la
presidente di questa Camera ha rinviato la causa al Pretore affinché procedesse
alla determinazione del valore litigioso;
-
che con ordinanza del 7
marzo 1996 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha fissato in fr.
2’500.-- il valore di lite;
considerando
in diritto:
-
che gli attori hanno
chiesto l’allontanamento, rispettivamente lo spostamento di una siepe messa a
dimora dalla convenuta in urto alla distanza minima prevista dall’art. 139 LAC;
-
che nelle controversie
relative a servitù o a diritti di vicinato il valore è determinato da quello
che tali diritti hanno per il fondo dominante o dalla svalutazione causata al
fondo serviente se questa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC);
-
che con ordinanza del 7
marzo 1996 il Pretore ha fissato in fr. 2’500.-- il valore della lite;
-
che il valore minimo per
potersi appellare è di fr. 8’000.-- (art. 13 LOG);
-
che pertanto l’appello,
non raggiungendo il citato valore, dev’essere dichiarato irricevibile;
-
che nondimeno il gravame è
trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile (art. 126 CPC);
-
che data la particolarità
della fattispecie non si giustifica di prelevare spese né di assegnare
ripetibili;
per
questi motivi;
ordina:
-
L’appello è
irricevibile e l’incarto è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione
civile del Tribunale di appello.
-
Non si prelevano
spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
-
avv. dott. __________
__________, __________o;
-
avv. __________
__________, __________;
-
Camera
di cassazione civile del Tribunale di appello, sede con trasmissione
dell’incarto).
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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