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Numero d'incarto:
11.1995.89
Data decisione, Autorità:
08.03.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00089
Lugano
8 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale di appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (iscrizione definitiva di ipoteca
legale) della Pretura della giurisdizione
di Locarno–Campagna promossa con
petizione 25 ottobre 1993 da
__________,
__________,
contro
__________,
(patrocinati
dall’avv. __________, __________)
esaminati
gli atti,
posti
a giudizio i seguenti
punti
di questione:
-
Se deve essere accolto l’appello presentato il 3
marzo 1995 da __________ contro il decreto 20 febbraio 1995 emanata dal Pretore
della giurisdizione di Locarno–Campagna;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
che
con decreto 1° settembre 1993 il Pretore della giurisdizione di
Locarno-Campagna ha ordinato l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale
degli artigiani di fr. 85’130.– oltre interessi a carico della particella n.
__________RFD __________, proprietà di __________ e __________ __________, in
favore di __________, assegnando all’istante un termine per promuovere la causa
di accertamento del credito e di iscrizione definitiva dell’ipoteca legale;
che
__________ ha convenuto in causa __________ e __________ __________ con
petizione 25 ottobre 1993, postulando l’iscrizione definitiva di un’ipoteca
legale di fr. 85’130.– a carico della particella n. __________RFD __________;
che
i convenuti si sono opposti con risposta 31 gennaio 1994, presentando a loro
volta domanda riconvenzionale per l’importo di fr. 45’000.–;
che
in data 7 marzo 1994 i convenuti hanno presentato istanza per ottenere il
versamento di una cauzione processuale, adducendo lo stato di insolvenza
dell’attore;
che
l’attore vi si è opposto con osservazioni 18 aprile 1994;
che
il Pretore, statuendo il 20 febbraio 1995, ha accolto l’istanza e ha fatto
ordine all’attore di prestare entro il 20 marzo 1995 una cauzione processuale
di fr. 12’000.– sotto comminatoria dello stralcio della petizione e ha posto a
suo carico le spese e la tassa di giustizia di fr. 50.–, con l’obbligo di rifondere
alla controparte un’indennità per ripetibili di fr. 100.–;
che
__________ è insorto con appello 3 marzo 1995, chiedendo l’annullamento della
decisione impugnata, previa assegnazione dell’effetto sospensivo al gravame;
che
tale appello non è stato notificato alla controparte;
Considerato
in diritto:
che
l’art. 153 cpv. 1 lett. a CPC conferisce al convenuto la possibilità di
chiedere una cauzione per il pagamento delle spese e delle ripetibili quando la
controparte si trova in uno stato di insolvenza risultante dagli atti
ufficiali;
che
nel caso concreto il Pretore ha accolto l’istanza di cauzione processuale dopo
aver constatato che a carico dell’attore erano stati emessi attestati di
carenza di beni provvisori, motivo per cui era data insolvenza attestata da
atti ufficiali;
che
l’appellante non contesta la propria insolvenza, ma ritiene, citando Cocchi/Trezzini (Codice di procedura civile ticinese
annotato, ad art. 154 n. 1), che la cauzione processuale non si giustifichi
nella fattispecie perché la petizione non è sprovvista di buon diritto, essendo
già stata accolta l’istanza di iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale;
che
la sentenza richiamata nell’appello (II CCA del 16 ottobre 1992 nella causa M.
c. M.) riguarda tuttavia una fattispecie in cui la parte insolvente poteva
prevalersi delle eccezioni previste dall'art. 154 CPC, avendo presentato
istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria;
che
la massima citata, alla luce delle disposizioni legali vigenti (art. 153, 154 e
155 segg. CPC), può correttamente essere interpretata solo nel senso che è
dispensato dall’obbligo di prestare cauzione processuale unicamente
l’insolvente che ottiene il beneficio dell’assistenza giudiziaria (art. 157
CPC);
che
nel caso qui in esame è pacifico, per stessa ammissione dell’appellante, che
questi non ha tuttora presentato istanza di ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e che quindi non può prevalersi dell’eccezione
prevista dall'art. 154 CPC;
che
l’appello è pertanto sprovvisto di buon esito e in quanto manifestamente
infondato può essere deciso con sommaria motivazione ai sensi dell’art. 313bis
CPC;
che
la decisione sul merito dell’appello rende priva di oggetto la domanda di
effetto sospensivo contenuta nel gravame;
che
per ottenere la dispensa dall’obbligo di prestare cauzione processuale l’attore
ha facoltà di presentare in prima sede istanza di ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria, motivata e documentata (art. 156 CPC);
che
viste le particolarità della fattispecie, in particolare l’equivoco ingenerato
della massima dianzi citata, si può rinunciare al prelievo di spese e tasse di
giustizia, peraltro difficilmente recuperabili data l’insolvenza
dell’appellante;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
-
Non
si prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione:
– __________, __________
– avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Locarno–Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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