AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1995.75
Data decisione, Autorità:
03.03.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00075
Lugano
3 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G.Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (misure provvisionali in procedura di
stato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 3
novembre 1992 da
(ora patrocinata dall’avv. __________, __________)
contro
__________,
__________,
(patrocinato dalla lic.iur. __________, studio avv.
__________, __________)
esaminati gli atti,
posti a giudizio i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione del 12 luglio
1993 di __________ contro il decreto 28 giugno 1993 del Pretore del Distretto
di Bellinzona;
-
Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata con
l’appello;
-
Se dev’essere accolta l’appellazione adesiva del
24 agosto 1993 di __________ contro il medesimo decreto;
-
Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata con
le osservazioni e l’appello adesivo;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ (1956) e __________ nata __________ (1960) si sono
sposati a __________ il __________ 1985. Dalla loro unione sono nate __________
(1986) e __________ (1988). Il marito è operaio presso la __________ di
__________, mentre la moglie è alle dipendenze dello __________ in qualità di
ausiliaria. A seguito di vari problemi sorti con le figlie, e in particolare
per l’incapacità dei genitori di gestire la loro educazione, la delegazione
tutoria di __________, con risoluzione del 14 ottobre 1991, ha privato i
genitori della custodia parentale sulle figlie che sono state collocate presso
due famiglie (doc. A).
B. Il 15 ottobre 1992 __________ __________ ha instato
per il tentativo di conciliazione, che ha avuto luogo senza successo il 17
novembre 1992. Nel frattempo, il 3 novembre 1992, la moglie ha presentato
un’istanza per l’adozione di misure provvisionali tendente - tra l’altro -
all’affidamento delle figlie __________ e __________, e alla condanna del
marito al versamento dell’importo di fr. 700.– per ciascuna delle figlie e di
fr. 500.– per sé medesima a titolo di contributo alimentare. Con decreto
supercautelare del 5 novembre 1992 il Pretore ha obbligato il marito a versare
alla moglie fr. 500.– mensili
C. Al contraddittorio del 17 novembre 1993, indetto per
discutere le misure provvisionali, l’istante ha mantenuto le proprie pretese
alle quali si è opposto il marito.
Esperita
l’istruttoria, durante la quale l’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale di
Bellinzona (OSC) ha rilasciato, il 6 maggio 1993, un rapporto sulla situazione
delle figlie, il Pretore con l’accordo delle parti ha sostituito la discussione
finale con l’inoltro di un riassunto scritto. Nei rispettivi memoriali
conclusivi del 21 giugno 1993 le parti si sono confermate nelle proprie
argomentazioni e domande.
D. Statuendo il 28 giugno 1993, il Pretore ha confermato
l’affidamento delle figlie __________ e __________ a terzi come alla
risoluzione 14 ottobre 1991 della Delegazione tutoria di __________, con un
diritto di visita per i genitori da esercitarsi d’intesa con il servizio
medico-psicologico di Bellinzona e ha fissato in fr. 500.– il contributo dovuto
dal marito alla moglie. Entrambe le parti sono state poste al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. Insorta contro il predetto decreto con appello del 12
luglio 1993, __________ chiede in riforma del giudizio impugnato l’affidamento
delle figlie __________ e __________ con un diritto di visita a favore del
padre. In via subordinata essa chiede, nel caso non dovesse essere riconosciuto
l’affidamento delle figlie, un’estensione del suo diritto di visita.
Nelle
sue osservazioni del 24 agosto 1993 __________ __________ propone la reiezione
del gravame, e con appello adesivo di medesima data postula l’esonero da
qualsiasi contributo alimentare a favore della moglie.
Nelle
sue osservazioni del 30 agosto 1993 __________ __________ propone di dichiarare
tardivo l’appello adesivo del marito.
Considerato
in
diritto:
-
Le osservazioni all’appello principale e l’appello
adesivo presentati il 24 agosto 1993 da __________ __________ sono tardivi.
L’appello di __________ __________, intimato il 14 luglio 1993, è stato ricevuto
dal legale dell’appellato il 15 luglio successivo. Considerato che le misure
provvisionali previste dall’art. 145 CC sono trattate secondo la procedura di
cui agli art. 376 e seguenti CPC e che tale procedura è sommaria, con la
conseguenza che il termine per la risposta e per l’appello adesivo è ridotto a
10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC) e non è sospeso dalle ferie giudiziarie (art.
384bis CPC), gli allegati presentati il 24 agosto 1993 risultano irricevibili.
-
Le parti hanno rinunciato a essere citate per la
discussione finale provvisionale all’udienza dell’8 giugno 1993. Il Pretore ne
ha preso atto ed ha assegnato loro un termine per la presentazione di un
riassunto scritto. Sennonché tale modo di procedere non trova conforto alcuno
nel Codice di procedura civile e il giudice non può disporre un modo di
procedere diverso da quello stabilito dalla legge (art. 101 CPC; I CCA
1° marzo 1994 in re S./ S.). L’art. 119 bis CPC prevede che “quando la causa è
introdotta dalla sola istanza scritta e motivata di una parte, il giudice può
autorizzare la controparte a produrre all’udienza di discussione un riassunto
scritto delle proprie allegazioni orali, da annettere al verbale” (sullo scopo
della norma: verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1987,
vol. 1, pag. 124 in basso). La presentazione del riassunto scritto presuppone
però, per chiaro disposto di legge, che vi sia un’udienza. In concreto i
memoriali conclusivi hanno invece sostituito la discussione finale, neppure
indetta, alla quale le parti hanno espressamente rinunciato. La rinuncia è
invero possibile, le parti potendo disporre liberamente dei propri diritti
processuali; esse non possono tuttavia sostituire la discussione finale con uno
scambio di memoriali scritti, che in quanto irriti devono essere stralciati
dall’incarto processuale, quanto meno nella misura in cui non sono di rilievo
per statuire sull’affidamento dei figli, al cui riguardo il giudice indaga
d’ufficio in virtù del principio inquisitorio (infra, consid. 3).
-
Secondo l’art. 145 cpv. 2 CC, proposta l’azione di
divorzio, il giudice prende le opportune misure cautelari, in particolare per
la custodia dei figli.Per l’assegnazione dei figli pendente causa valgono, in
linea generale, i principi dottrinali e giurisprudenziali che reggono l’art.
156 CC relativo ai diritti dei genitori nei confronti dei figli in caso di
divorzio (Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, n. 206 ad art.145). Nell’uno e nell’altro dei casi il
criterio direttivo è quello del bene della prole, da ricercare alla luce
dell’insieme delle circostanze di ogni singolo caso, valutate dal giudice
secondo il suo prudente apprezzamento (Bühler/Spühler,
op. Cit. n. 64 ss ad art. 156; DTF 114 II 201). Trattandosi di decidere
l’attribuzione in via cautelare ai sensi dell’art. 145 CC, ossia in una
procedura necessariamente veloce e sommaria, i parametri ordinari sono la
capacità e la disponibilità dei genitori alla cura e l’ambiente in cui il
figlio è vissuto fino a quel momento e ciò senza che venga ancora determinato
presso quale dei genitori sia meglio garantito nel futuro il diritto dei figli
di ricevere cure ed educazione ottimali (DTF 111 II 223; Rep.
1975 228; 1980 50).
Nell’ambito
del diritto di filiazione vige la massima ufficiale illimitata (DTF 119
II 203 consid. 1; Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts, 3a edizione, 1989, n.14.9 seg. e 21.5; Spühler/Frei-Maurer, Berner
Kommentar, Ergänzungsband, n. 33 e 42 ad art. 156). Il giudice di ogni grado
accerta d’ufficio e apprezza liberamente le prove, senza essere legato alle
dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di mezzi probatori e chiarisce
la fattispecie di propria iniziativa (DTF 118 II 93). Nei limiti
dell’oggetto a lui sottoposto, egli ordina anche le opportune misure per il
bene del figlio previste dagli art. 307 segg. CC (cfr. anche l’art. 315a CC).
La decisione del primo giudice non limita nemmeno il potere cognitivo
dell’autorità di ricorso, che può assumere le prove ritenute più idonee a
formare il proprio convincimento (Vogel,
Freibeweis in der Kinderzuteilung, in: Festschrift Hegnauer, Berna 1986, pag.
610 seg.).
- Oggetto della vertenza è l’affidamento delle figlie
__________ e __________ a terzi così come deciso dalla delegazione tutoria di
__________ il 14 ottobre 1991 e confermato dal Pretore. Il primo giudice, dopo
aver considerato i motivi che avevano determinato il collocamento delle figlie
ed esaminato i rapporti dell’OSC, ha ritenuto nell’interesse delle bambine la
conferma del loro affidamento a terze persone. Egli ha rilevato inoltre quale
ulteriore elemento di disturbo la nuova amicizia della madre con una persona la
cui presenza è di sicuro nocumento per le bambine (decreto pag. 3).
L’appellante
contesta tali risultanze affermando che il rapporto 6 maggio 1993 dell’OSC è
parziale e inveritiero, basato unicamente su supposizioni e semplici sospetti.
Essa sostiene inoltre che il rapporto rasenta gli estremi penali dei reati di
calunnia e di diffamazione e paleserebbe nei suoi confronti un’avversione al
fine di screditarla ulteriormente. Infine fa valere che la sua situazione
personale è sostanzialmente modificata rispetto al mese di ottobre 1991, di
modo che la misura pronunciata dall’autorità tutoria non è più giustificata.
- Dagli atti della Delegazione tutoria di __________ (cfr.
richiamo DT) risulta che l’affidamento delle figlie a terzi è stato determinato
essenzialmente dai maltrattamenti subìti da __________ ad opera del padre e
dall’incapacità della madre di proteggere adeguatamente le figlie (cfr.
rapporto 3 ottobre 1991 del dott. __________ __________, rapporti 24 aprile e 7
ottobre 1991 dell’OSC). A seguito delle diverse segnalazioni in merito alla
precaria situazione delle figlie __________ la Delegazione tutoria di
__________, con risoluzione del 14 ottobre 1991, privava i coniugi della
custodia parentale sulle figlie (art. 311 CC), e collocava quest’ultime presso
famiglie affidatarie.
Dal
rapporto 6 maggio 1993 dell’OSC di Bellinzona si evince in sostanza che la
madre ha enormi difficoltà a gestire le figlie e ha nei confronti delle stesse
un “atteggiamento trascurante, non rispettoso dei loro bisogni e a momenti
maltrattante” (rapporto pag. 4). Essa oltre a non occuparsi delle figlie, nel
senso “di dare una prestazione”, fa loro “delle richieste affettive massicce e
molto esplicite”, ciò che crea problemi a livello psicologico. Inoltre, si sono
riscontrate grosse carenze anche a livello di cure primarie (igiene,
alimentazione, orari). Infine, e anche a seguito della nuova relazione della
madre con tale __________, durante il diritto di visita vi è stata una certa
mancanza di pudore da parte della genitrice nel senso che regnava una certa
promiscuità, nonché una mancanza di separazione delle bambine dalla vita intima
degli adulti. Infine il 7 giugno 1993 l’OSC ha nuovamente esternato le sue
serie preoccupazioni in merito alla situazione delle figlie __________,
rilevando che le bambine, quando si recano presso la madre, non si trovano in
condizioni idonee e soddisfacenti per un loro equilibrato sviluppo psicofisico.
-
L’appellante non indica nessuna circostanza concreta a
suffragio delle sue asserzioni, ma si limita a contrapporre una sua personale
interpretazione al rapporto dell’OSC. Orbene, contrariamente alle
argomentazioni dell’appellante, il rapporto dell’OSC del 6 maggio 1993 non può
essere considerato parziale e inveritiero. Le difficoltà della madre a gestire
il rapporto con le figlie è stato confermato pure dalle persone che hanno in
affidamento le due bambine. Sia __________ __________ che __________ __________
hanno accennato ad una certa mancanza di igiene delle bambine al rientro dal
diritto di visita con la madre, nonché a certi atteggiamenti di quest’ultima -
riferiti dalla figlia __________ - con l’attuale convivente (verbali pag. 9 e
10). Anche il dott. __________ __________ ha avuto modo di accertarsi delle
difficoltà della madre, riscontrando in alcune circostanze un’inadeguata
sorveglianza delle bambine (cfr. rapporto 3 ottobre 1991). Inoltre l’OSC si è
occupato della famiglia __________ da lungo tempo, ciò che esclude l’ipotesi di
un esame sommario della situazione e la stessa assistente sociale __________
__________ non ha escluso un ritorno delle figlie con la madre (verbali pag.
5). Infine non consta che sia in atto un tentativo di discredito: che la madre
non protegga adeguatamente le figlie e che usa sistemi repressivi di educazione
è stato pure riferito dal dott. __________ .
-
L’appellante invero sostiene che la situazione,
rispetto al 1991, si è modificata. Essa accenna in particolare alla separazione
dal marito, al suo completo ristabilimento dal profilo psicologico, alla
maggior tranquillità delle figlie e al desiderio di queste ultime di ritornare
a vivere con lei, ma ciò non significa ancora che l’eventuale riaffidamento sia
senza rischi per l’armonioso sviluppo fisico e morale delle bambine.
Determinante risulta essere, oltre al legame tra madre e figlie, la questione
di sapere se la personalità e le sue qualità educative, come pure le
circostanze esterne, rendono l’appellante atta a svolgere il compito di madre (DTF
111 II 119).
Dall’istruttoria
non è emerso alcun elemento che lasci supporre un deterioramento dei rapporti
tra la madre e le figlie. Le genitrici affilianti hanno riferito episodi di
stanchezza delle bambine dopo le visite con la madre, ma ciò non permette di
giungere a nessuna particolare conclusione. E’ possibile che dopo la
separazione dei coniugi i conflitti di coppia non siano più suscettibili di
compromettere la serenità e lo sviluppo psicofisico delle bambine, ma dal
fascicolo processuale risulta che l’appellante ha iniziato una nuova relazione
sentimentale con tale signor __________. Quest’ultimo, già noto ai servizi
sociali, risulta avere a sua volta dei notevoli problemi con i propri figli,
anche per le percosse loro affibbiate (rapporto 6 maggio 1993 OSC), ciò che
sconsiglia un contatto con le bambine (teste __________ pag. 5). Questa
relazione non sembra inoltre essere così serena come descritta dall’appellante,
tant’è che __________ __________, genitrice affiliante di __________, ha
riferito che la bambina ha assistito a liti tra la madre e l’attuale convivente
(verbali pag. 10). Che la madre poi sia attualmente in buono stato psichico è
possibile (doc. B), ma ciò non basta ancora per ritenerla idonea alle cure e
all’educazione delle figlie. Non va sottaciuto che la capacità educativa della
madre non appariva manifesta già durante l’unione coniugale: il dott.
__________ aveva potuto constatare grosse mancanze della madre in relazione
alle cure e alla sorveglianza delle figlie (rapporto 3 ottobre 1991), mentre i
disturbi di carattere psichico di cui soffriva l’appellante le impedivano di
curare le figlie e persino di badare a sé stessa (teste __________, pag. 4).
Nelle
condizioni descritte il primo giudice non ha ritenuto opportuno affidare le
bambine alla madre, ma ha confermato il loro collocamento presso terzi. Tale
decisione sfugge alla critica ed è senz’altro consona all’interesse di
__________ e __________. D’altronde la situazione delle bambine sembra essere
migliorata (testi __________ e __________). E’ possibile che __________ e
__________ vogliano ritornare dalla madre, ma tale argomento non è decisivo (DTF
111 II 405). Allo stadio attuale delle cose si giustifica quindi, ponderando
tutti gli interessi in gioco in funzione del bene delle bambine, di non mutare
senza necessità la situazione in vigore per quanto riguarda l’affidamento. Il
giudizio odierno mantiene tuttavia carattere provvisionale: qualora la madre,
dopo una ulteriore indagine sulla sua personalità e sulle sue capacità
educative, dovesse apparire idonea alle cure ed all’educazione delle figlie,
l’assetto provvisionale potrà mutare.
- In via subordinata l’appellante chiede che il suo
diritto di visita sia esteso e che esso possa essere esercitato in presenza del
signor __________. La richiesta non può essere accolta.
Il
primo giudice ha stabilito il diritto di visita secondo le disposizioni
impartite dalla delegazione tutoria di __________, d’intesa con l’OSC e in
particolare con l’assistente sociale __________ __________. Va innanzitutto
rilevato che nell’ambito di una procedura di divorzio spetta al giudice e non
all’autorità tutoria fissare il diritto di visita (art. 145 cpv. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Droit suisse de la filiation, Berna
1990, pag. 125). Su questo specifica domanda il Pretore ha statuito con decreto
supercautelare del 18 marzo 1993. L’assetto prevede che la madre può avere con
sé le figlie tutte le settimane dal sabato alle 14.00 al lunedì mattina alle
08.30, ritenuto che a quell’ora essa le accompagnerà all’asilo. Inoltre
all’udienza del 4 maggio 1993 le parti si sono accordate nel senso di concedere
alla madre la possibilità di aver le figlie già il venerdì sera, qualora gli
impegni del padre non permettessero a quest’ultimo di esercitare il suo diritto
di visita (verbali, pag. 7). Queste misure appaiono adeguate e tengono
debitamente conto degli interessi della madre, ragion per cui non si impone una
loro estensione. D’altronde, tenuto conto che l’appellante stessa ha richiesto
questa estensione da concordarsi con l’assistente sociale, e che quest’ultima,
nel corso della sua audizione testimoniale, ha precisato di voler mantenere il
diritto di visita nella misura più ampia possibile, queste potranno sempre
accordarsi in merito all’estensione del diritto di visita. Infine non può
essere accolto la richiesta di esercitare il diritto di visita con il signor
__________. Accertato che costui rappresenta per le bambine una fonte di
disturbo, il divieto imposto dal Pretore merita infatti conferma.
- Entrambe le parti postulano, come in prima sede, il
beneficio dell’assistenza giudiziaria. La loro indigenza può ritenersi
verosimile (art. 155 CPC).Tuttavia entrambi i ricorsi sono privi di ogni
possibilità di succcesso, l’appello principale perché manifestamente infondato
e l’appello adesivo perché irricevibile. Non si acordano, in ogni modo,
ripetibili al convenuto, che non ha presentato valide osservazioni all’appello
adesivo.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello principale è respinto e il decreto
impugnato è confermato.
-
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ è respinta.
-
Gli
oneri dell’appello principale, consistenti in:
a.
tassa di giustizia fr. 150.–
b.
spese fr. 50.–
totale fr. 200.–
sono
posti a carico dell’appellante principale. Non si assegnano ripetibili.
-
L’appello adesivo è irricevibile.
-
Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
totale fr. 150.–
sono
a carico di __________ __________ che rifonderà alla controparte fr. 100.– per
ripetibili.
- Intimazione a:
-
avv.
__________ __________, __________
-
lic.
iur __________ __________ __________, studio avv. __________ ,
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la
prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente: La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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