AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.68
Data decisione, Autorità:
14.09.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00068
Lugano
14 settembre 1995/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. _____ Ord.
(azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione del 4 dicembre
1992 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
contro
__________,
nata __________, __________o,
(patrocinata
dal dott. iur. __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione del 22 febbraio
1994 di __________ contro la sentenza emessa il 1° febbraio 1994 dal Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Nord;
-
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza
giudiziaria inoltrata da __________ contestualmente all’appello;
-
Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata il 7 marzo 1994 da __________;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ (1950) e __________ (1961) si sono sposati
a __________ (__________) il __________febbraio 1980. Dalla loro unione sono
nati i figli __________ (1981), __________ (1984) e __________ (1989). Quest’ultima
è stata successivamente disconosciuta da __________ (inc. n. __________)
B.
Il tentativo di conciliazione fra i
coniugi, tenutosi il 9 novembre 1992, è decaduto infruttuoso. Il 4 dicembre
successivo __________ ha inoltrato una petizione di divorzio con la quale,
oltre allo scioglimento del matrimonio, ha chiesto, tra l’altro, l’affidamento
dei figli.
C. Nella sua risposta del 5 maggio 1993 __________ si
è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato a sua volta il
divorzio, chiedendo inoltre l’affidamento dei figli e un contributo alimentare
per loro di fr. 500.-- oltre agli assegni familiari. Il 18 maggio 1993 il
marito ha proposto il rigetto della riconvenzione. Nei successivi atti scritti
ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio.
D. Nel corso dell’istruttoria, il 20 gennaio 1994, i
coniugi hanno sottoscritto una convenzione sugli effetti accessori del
divorzio, nella quale hanno previsto, in particolare, l’affidamento dei figli
alla madre e l’obbligo per il padre di versare un contributo di fr. 250.-- per
ognuno di loro. Al dibattimento finale dello stesso giorno le parti, nel richiedere
l’omologazione della convenzione, hanno postulato la modifica della clausola
relativa al contributo dei figli, stabilito in fr. 250.-- ciascuno, comprensivo
degli assegni familiari.
E. Statuendo il 1° febbraio 1994, il Pretore ha
pronunciato il divorzio e ha omologato la convenzione sottoscritta dai coniugi,
con la modifica richiesta al dibattimento finale.
F. Contro la sentenza pretorile __________ è insorta
con un appello del 22 febbraio 1994 in cui chiede in via principale che al contributo
per i figli siano aggiunti gli assegni familiari, in via subordinata il rinvio
degli atti al Pretore per nuovo giudizio e in via ancor più subordinata che gli
assegni familiari siano riconosciuti di sua spettanza. Contestualmente
all’appello __________ ha postulato il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Nelle sue osservazioni del 7 marzo 1994 __________ propone, previa concessione
dell’assistenza giudiziaria, di respingere il gravame e di confermare la
sentenza del Pretore.
Considerando
in
diritto:
- Il Pretore ha omologato la convenzione sugli
effetti accessori del divorzio, limitatamente all’ammontare del contributo
alimentare per i figli, fissato in fr. 250.-- ciascuno, già comprensivo degli
assegni familiari.
L’appellante
rimprovera al Pretore di aver omologato la convenzione sugli effetti accessori
del divorzio sottoscritta fra i coniugi senza aver indagato d’ufficio sulla
situazione economica di entrambi i genitori, stabilendo un contributo
alimentare inadeguato ai bisogni dei figli.
-
Secondo l’art. 158 n. 5 CC le convenzioni sugli
effetti accessori del divorzio o della separazione, compreso il mantenimento
dei figli, richiedono per la loro validità l’approvazione del giudice (cfr.
art. 287 cpv. 3 CC). Questi non può limitarsi ad approvare acriticamente una
convenzione riguardante il contributo per i figli, ma deve verificare se
l’ammontare del contributo alimentare previsto dalla convenzione rispetta gli
interessi di costoro e in particolare i requisiti posti dall’art. 285 cpv. 1 CC
(DTF 115 II 209 consid. 4a; Hinderling/Steck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 516/517, nota n. 8a
con riferimenti; Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, Berna 1990, pag. 147 nota 21.20). Il primo
giudice ha approvato la convenzione, ma non ha indicato su quali basi egli si
sia fondato per giungere a tale conclusione. Invano si cercherebbero nella
sentenza elementi concreti di valutazione, in particolare le condizioni
economiche del genitori, indispensabili per una corretta valutazione del
contributo alimentare (art. 285 cpv. 1 CC). Ne discende che la sentenza è priva
di motivazione e deve essere annullata d’ufficio ai sensi dell’art. 285 cpv. 2
lett. e CPC, poiché l’esposizione dei motivi sui quali il giudice fonda la
propria decisione è un elemento essenziale e deve consentire all’autorità di
appello di verificare, discutere e giudicare la motivazione stessa (Rep.
__________ 89; __________ 85; I CCA del 25 settembre 1989 in re G./G.; I CCA
del 21 luglio 1995 in re K. e K./ A.).
-
Nella determinazione dei contributi alimentari per
i figli è invero applicabile la massima ufficiale e il principio inquisitorio
(art. 280 cpv. 2 CC; DTF 118 II 94; 120 II 229), ma l’assunzione di nuove prove
da parte di questa Camera significherebbe condurre un’istruttoria ed emanare un
giudizio di primo grado, negando alle parti il diritto al doppio grado di
giurisdizione e limitando quindi i loro diritti procedurali (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile
annotato, n. 2 ad art. 420). A tutela dei diritti dei figli si impone quindi di
dichiarare nullo d’ufficio il dispositivo della sentenza impugnata
sull'ammontare del relativo contributo e di rinviare l’incarto al Pretore
affinché emani un nuovo giudizio al riguardo dopo aver accertato se i
contributi proposti nella convenzione 20 gennaio 1994 sono conformi ai
requisiti dell’art. 285 cpv. 2 CC.
-
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC). Vista la particolarità della fattispecie si può tuttavia
prescindere dal prelievo di spese e tasse di giustizia. L’istanza di ammissione
al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da __________ può essere
accolta. Nonostante l'appellato si sia a torto opposto all’appello, l’analoga
istanza formulata da __________ può essere accolta, tenuto conto della
singolarità del caso concreto, sottratto alla libera disposizione delle parti
in virtù della massima ufficiale.
Per
questi motivi,
pronuncia:
-
L’appello è accolto, il dispositivo n. III/B/4 della
sentenza impugnata è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio
ai sensi dei considerandi.
-
__________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con il gratuito patrocinio del dott. iur. __________.
-
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
-
Non si prelevano tasse né spese. Non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione a: - dott. iur. __________,
__________, __________
- avv.
__________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster