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Numero d'incarto:
11.1995.64
Data decisione, Autorità:
06.03.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00064
Lugano
6 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta
dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ DSA (azione di divorzio) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 17 novembre 1993 da
__________,
__________,
(patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________,
__________,
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
esaminati
gli atti,
posti
a giudizio i seguenti
punti
di questione:
-
Se deve essere ammessa l’appellazione 1° marzo
1995 di __________ contro il decreto provvisionale 9 febbraio 1995 del Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
ritenuto
in
fatto:
che
tra i coniugi __________ e __________ è pendente dal 17 novembre 1993 una
procedura di divorzio, nel corso della quale sono già state trattate diverse
procedure cautelari vertenti sul contributo alimentare dovuto in pendenza di
causa alla moglie e sull’affidamento e il mantenimento delle figlie minorenni
__________ e __________;
che in data 3 maggio 1994
__________ ha presentato istanza per ottenere in via supercautelare e cautelare
l’attribuzione dell’abitazione già coniugale, un contributo alimentare di fr. 6
000.– dal 1° maggio 1994, il pagamento di varie fatture arretrate e il
versamento di una provvigione ad litem di fr. 2 000.–;
che all’udienza di discussione
del 14 giugno 1994 l’istante ha mantenuto le proprie richieste, mentre il
convenuto provvisionale ha proposto un contributo alimentare mensile di
fr.
3 000.–;
che, ultimata l’istruttoria,
al dibattimento finale provvisionale l’istante ha postulato l’affidamento della
figlia __________, un contributo alimentare di fr. 6 000.– per sé medesima, di
fr. 850.– per la figlia __________ e di fr. 160.– per la figlia __________, il
pagamento da parte del marito di tutte le spese relative all’abitazione
coniugale e di varie fatture arretrate, come pure il versamento di una
provvigione ad litem di fr. 7 000.–, mentre il convenuto provvisionale
ha offerto un contributo alimentare per la moglie di fr. 2 500.– più il
pagamento delle spese provocate dall’abitazione di Manno e di fr. 650.– per la
figlia __________, oltre al pagamento diretto delle spese scolastiche e di
formazione;
che il Pretore con decreto
cautelare 9 febbraio 1995 ha accolto parzialmente l’istanza ed ha attribuito
all’istante l’abitazione coniugale, le ha affidato la figlia __________ ed ha
fissato in
fr.
630.– mensili il contributo alimentare dovuto dal padre per la figlia, oltre al
pagamento delle spese assicurative e della retta scolastica e in fr. 3 500.–
quello dovuto per la moglie, come pure tutti gli oneri relativi alla casa,
ponendo la tassa di giustizia di
fr.
500.– a carico dell’istante per 2/3 e a carico del convenuto provvisionale per
1/3, con obbligo per la moglie di versare al marito fr. 1 500.– per ripetibili;
che __________ è insorta con
appello 1° marzo 1995, postulando un contributo alimentare di fr. 5 000.– dal
1° maggio 1994, subordinatamente dal 1° marzo 1995, con onere di spese e
ripetibili di prima e seconda sede al convenuto;
che il gravame non è stato
intimato alla controparte;
considerato
in diritto:
che
il decreto cautelare impugnato, datato 9 febbraio 1995, è stato notificato il
giorno successivo all’insorgente, per sua stessa ammissione (cfr. appello pag.
2);
che secondo
l’art. 419a cpv. 3 CPC le misure provvisionali previste dall'art. 145 CC sono
trattate secondo la procedura di cui gli art. 376 e seguenti CPC;
che tale
procedura è sommaria, con la conseguenza che il termine per l’appello è ridotto
a 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC) e non è sospeso dalle ferie giudiziarie (art.
384bis CPC);
che nella
fattispecie il decreto impugnato è stato ricevuto dalla legale dell’appellante
il 10 febbraio 1995, ragione per cui l’atto presentato il 1° marzo 1995 risulta
tardivo;
che data la
manifesta impossibilità di emettere un giudizio di merito, l’impugnazione può
essere decisa secondo la procedura dell’art. 313bis CPC;
che i costi
dell’attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non
si giustifica di accordare ripetibili alla controparte (art. 150 CPC) alla
quale l’appello non è nemmeno stato notificato;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
-
L’appello
è irricevibile.
-
Gli oneri del presente giudizio,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono a carico dell’appellante. Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________, __________
– avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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