AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.5
Data decisione, Autorità:
04.06.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00005
Lugano,
4 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ___ spec. (misure provvisionali in pendenza di
separazione o divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con istanza del __ gennaio 1994 da
__________, __________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dell’avv. __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se
deve essere accolto l’appello presentato il __________ gennaio 1995 da
__________ __________ contro il decreto cautelare emesso il __________dicembre
1994 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
-
Se
deve essere accolto l’appello adesivo presentato il __________febbraio 1995 da
__________ __________ contro il medesimo decreto;
-
Se
deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta da
__________ __________;
-
Il giudizio
sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ __________ (1940), vedovo, e __________ __________
(1948), nubile, si sono sposati a __________ il __________settembre 1972. Dal
matrimonio so-no nate , l’ ottobre1976, e __________a, il
__________ maggio 1978. I coniugi si sono separati alla fine del 1992: la
moglie è rimasta nell’abitazione di __________, mentre il marito si è
trasferito con le figlie a __________, nella casa della sua nuova amica. Dopo
aver lavorato oltre un decennio per la ditta di trasporti internazionali
__________ di __________, il marito (di formazione contabile) è stato
licenziato con effetto al 31 dicembre 1993. Dal gennaio 1994 egli svolge
consulenze come indipendente per alcune ditte e dichiara un reddito lordo di
fr. 7000.– mensili. La moglie non esercita attività lucrativa. La figlia
__________ sta seguendo la formazione di igienista, __________ è al liceo.
B. Una prima volta __________ __________ si è rivolto al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord il __________settembre 1992, chiedendo il
tentativo di conciliazione che è decaduto infruttuoso il 5 ottobre successivo.
Con decreto cautelare del __________ dicembre 1992 il Pretore ha affidato le
figlie al padre, riservato alla madre il più ampio diritto di visita. Alla
procedura non ha fatto seguito alcuna azione di stato.
C. Il __________gennaio 1994 __________ __________ ha presentato
un’istanza di misure protettrici dell’unione coniugale, sollecitando
l’autorizza-zione a vivere separata, l’assegnazione dell’appartamento
coniugale, un contributo alimentare di fr. 4567.30 mensili (indiciz-zati)
retroattivamente dal gennaio 1993, oltre contributi arretrati per fr. 31
787.60, e una provvigione ad litem di fr. 3000.–. In via cautelare essa
ha formulato le stesse domande, eccettuato il pagamento dei contributi retroattivi,
degli arretrati e della provvigione ad litem. Statuendo il
__________marzo 1994 senza contraddittorio, il Pretore ha attribuito
l’appartamento coniugale alla moglie, ha affidato le figlie al padre (riservato
il più ampio diritto di visita alla madre) e ha posto a carico di __________
__________ un contributo alimentare per la moglie di fr. 2500.– mensili
dall’aprile 1994, con gli arretrati relativi al mese di marzo (fr. 2500.–) e di
febbraio (fr. 835.–).
D. Con istanza cautelare del
__________ aprile 1994 __________ __________ ha chiesto che fosse ordinata ai
debitori del marito una trattenuta per i contributi fissati in suo favore nel
decreto del __________ marzo 1994. Il Pretore ha accolto l’istanza il
__________ giugno 1994, diffidando le ditte __________ e __________ di
__________ __________ a trattenere l’im-porto di fr. 2500.– mensili dal pagamento
delle note di onorario loro trasmesse da __________ __________.
E. L’indomani __________
__________ ha chiesto al Pretore un nuovo tentativo di conciliazione, che è
fallito il __________giugno 1994. Il giorno stes-so ha avuto luogo la discussione
dell’istanza a tutela dell’unione coniugale introdotta dalla moglie (sopra,
consid. C), cui il marito si è opposto interamente. Nel corso dell’udienza egli
ha chiesto anzi, come misura provvisionale in pendenza di separazione o
divorzio, che fosse confermato l’affidamento delle figlie a sé medesimo, che
fosse stabilito in fr. 1000.– mensili il contributo alimentare per la moglie
(rispetto ai fr. 2500.– decretati senza contraddittorio nella procedura a
protezione dell’unione coniugale) e che la diffida ai debitori fosse revocata.
La moglie ha contestato tutte le richieste del marito.
F. I due procedimenti sono stati congiunti, di fatto, per l’istruttoria
e il giudizio. La discussione finale si è tenuta il __________ settembre 1995 e
in tale occasione entrambe le parti hanno mantenuto le loro richieste,
contestando quelle avversarie. Il __________ settembre e __________di-cembre
successivi il Pretore ha sentito personalmente (senza formale protocollo) le
figlie __________ e __________.
G. Con decreto cautelare del __________dicembre 1995 il
Pretore ha parzialmente accolto le istanze di tutt’e due i coniugi. Egli ha
assegnato l’appartamento coniugale alla moglie, ha affidato le figlie al padre
(riservato il più ampio diritto di visita alla madre), ha condannato il marito
a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 4018.65 mensili per
l’anno 1993 e di fr. 2091.90 men-sili dal gennaio 1994, oltre alla somma di fr.
2000.– come provvigione ad litem. Le spese processuali, con una tassa di
giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili.
H. Contro il decreto predetto __________ __________ è
insorto con un appello del __________ gennaio 1995 con cui chiede che, in
riforma del giudizio impugnato, il contributo alimentare a favore della moglie
sia fissato in fr. 2413.30 mensili per il 1993 (e che di conseguenza egli non
sia più tenuto a versare nulla per tale periodo), che il contributo dal gennaio
1994 sia stabilito in fr. 1000.– mensili al massimo, che la provvigione ad
litem sia ridotta a non più di fr. 1000.– e che gli oneri processuali
di prima sede siano posti a carico della moglie, tenuta a rifondergli fr.
1000.– per ripetibili.
Nelle sue osservazioni del
__________febbraio 1995 __________ __________ conclude per il rigetto
dell’appello in ordine, subordinatamente nel merito, e con appello adesivo
postula l’aumento del contributo alimentare in suo favore a fr. 4018.65 mensili
dal gennaio 1993, con conseguente obbligo per il marito di versarle fr. 31
787.60 come arretrati relativi a quell’anno.
Con osservazioni del
__________marzo 1995 __________ __________ propone di respingere l’appello
adesivo.
Considerando
in
diritto:
-
L’introduzione di una richiesta per il tentativo di conciliazione
crea la litispendenza della causa di stato (Rep. __________pag. 358 consid. 2).
Ora, proposta un’azione di separazione o di divorzio non sono più ammissibili
misure protettrici dell’unione coniugale secondo gli art. 172 segg. CC, ma solo
misure provvisionali a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC (Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988,
pag. 388 nota 17 con richiami di giurisprudenza; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 47 ad
art. 145 CC). In concreto l’istanza della moglie, introdotta originariamente a
tutela dell’unione coniugale, deve quindi essere trattata – come l’istanza del
marito – alla stregua di una richiesta di misure provvisionali giusta l’art.
145 cpv. 2 CC.
-
Secondo l’art. 145 cpv. 2 CC il giudice, in pendenza di
un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure
provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della
famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la
definizione dei contributi alimentari ai fini dell’art. 145 cpv. 2 CC è
disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di
regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno personale
dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno dei
coniugi è determinato in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui
vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in
particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF
114 II 394 consid. 4b; Perrin, La
méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli è
stabilito, per prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni
edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (aggiornamento del gennaio
1993 in: RDT 1993 pag. 78), adattate caso per caso in virtù del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231
consid. 1c con rinvii).
I. Sull’appello principale
- Litigiosa è anzitutto la
ricevibilità dell’appello, che a parere della controparte non adempirebbe i
requisiti dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC per l’imprecisione con cui sono
formulate le domande. La censura non può essere condivisa. È vero che in caso
di contestazioni pecuniarie l’appellante non può limitarsi a domande indeterminate,
ma deve indicare numericamente le sue pretese (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 e 6 ad art.
309; analogo principio vige, del resto, sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). Nella fattispecie
l’appel-lo contiene in effetti due conclusioni – riprodotte in seguito – che
non sono sicuramente cifrate in modo esemplare:
– il contributo mensile dovuto da
__________ __________ alla moglie __________ dal __________.1.94 in avanti
ammonta a fr. ... (non oltre fr. 1000.–);
– il signor __________ __________ non
verserà alla moglie __________ __________ provisio ad litem alcuna /
eventualmente l’importo di fr. ... (non più di fr. 1000.–).
Non si può dire tuttavia che
simili enunciazioni impediscano di scorgere i limiti delle richieste: nel primo
caso l’appellante contesta qualsiasi onere contributivo in via principale, pur
riconoscendo un contributo di fr. 1000.– in via subordinata, mentre nel secondo
insorge contro il versamento di qualunque provvigione, salvo offrire fr. 1000.–
sempre in via subordinata. Ci si può domandare che senso abbia formulare
domande subordinate di carattere pecuniario quando con la domanda principale
già si contesta l’intera somma litigiosa: nulla osta a che il tribunale infatti
– con o senza subordinate – accolga parzialmente l’ap-pello (in maiore minus).
Ma tant’è: essenziale è che il giudice sia in grado di individuare i limiti
della richiesta (art. 86 prima frase CPC), ciò che in concreto il gravame
permette. L’obiezio-ne d’ordine deve pertanto essere respinta.
-
L’appellante contesta l’onere fiscale di fr. 220.– inserito dal
Pre-tore nel fabbisogno della moglie per il 1993. A ragione. Il combinato
disposto degli art. 10 cpv. 1 e 99 cpv. 1 lett. a vLT (in vigore fino al
__________dicembre 1994) prevedeva che in caso di separazione durevole giusta
l’art. 145 CC il reddito e la sostanza dei coniugi erano tassati
disgiuntamente. Ai fini dell’imposta cantonale e comunale i coniugi separati in
maniera durevole potevano quindi ottenere, in pendenza dell’azione giudiziaria,
la scissione delle partite fiscali a valere dall’introduzione dell’istanza per
il tentativo di conciliazione (art. 421 CPC). Nel caso in esame l’istanza per
il tentativo di conciliazione è stata introdotta il __________giugno 1994 e
invano la moglie evoca la precedente istanza del __________settembre 1992 che,
non essendo stata seguita da alcuna azione di merito (sopra, consid. B), non ha
esplicato alcun effetto (art. 421 cpv. 5 CPC). Nel 1993 la moglie non era
quindi un soggetto fiscale indipendente né per l’imposta cantonale, né per
quella comunale, né tanto meno per l’imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1
lett. d seconda frase DIFD). L’onere tributario gravando entrambe le parti
congiuntamente, appare giustificato inserirne l’ammontare complessivo nel
fabbisogno del marito, che è il solo coniuge a conseguire un reddito. Il fatto
che tale ammontare non sia stato dimostrato ancora non significa ch’es-so non
esista (anzi, sarebbe arbitrario ometterlo: DTF 114 II 394 consid. 4b, 118 II
99 in basso): tutt’al più il giudice procederà a una cauta stima (sicché nella
fattispecie il marito sopporterà le eventuali conseguenze della mancata prova).
-
Sostiene l’appellante che il carico d’imposta ammesso dal Pretore
nel suo fabbisogno per il 1993 (fr. 1100.– mensili) dev’essere aumentato almeno
a fr. 1900.– mensili. La richiesta è fondata. Se appena si considera che nel 1993
l’appellante conseguiva un reddito netto di fr. 10 974.45 mensili (non
litigioso; decreto impugnato, pag. 4 nel mezzo), un onere fiscale di soli fr.
1100.– mensili complessivi sarebbe attendibile solo in presenza di importanti
fattori di deduzione o di sgravio, che non possono essere presunti e ai quali
nemmeno la moglie accenna. Certo, non incombe al giudice – in assenza di un pur
minimo sforzo di allegazione da parte dei coniugi – determinare i singoli
elementi che entrano nel calcolo di una tassazione non ancora emessa. Tuttavia
già le richieste di acconto d’imposta agli atti (non contestati dalla moglie)
confortano la richiesta dell’appellante. L’onere fiscale per il 1993 deve
pertanto essere stimato in fr. 1900.– mensili complessivi.
-
Il fabbisogno mensile delle figlie è stato calcolato dal Pretore in
fr. 1045.– () e fr. 845.– (a), tanto per il 1993 quan-to in
seguito, sulla base delle raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del
Canton Zurigo (citate dianzi, consid. 2 in fine). L’appellante chiede che tale
fabbisogno sia rivalutato ad almeno fr. 1300.– () e fr. 1150.–
mensili (). La pretesa è in parte legittima. Per redditi medi
(orientativamente attorno ai fr. 6600.– netti mensili) le note raccomandazioni
quantificano il fabbisogno di due figli (di 18 e 16 anni di età)
rispettivamente in fr. 1045.– e fr. 1180.– mensili. Non si vede perché tali
somme dovrebbero essere ridotte (nemmeno il Pretore dà spiegazioni). La cura e
educazione delle figlie essendo assicurata dall’appellante medesimo (la moglie
non presta alcunché in natura), non si giustifica per altro di dedurre dal
fabbisogno delle figlie la relativa spesa prevista nella tabella delle
raccomandazioni (fr. 200.–, rispettivamente fr. 135.– mensili). Anche il
guadagno del marito, per quanto notevolemente diminuito dal gennaio 1994
(consid. 8 in appresso), rimane pur sempre nella fascia di reddito cui si
riferiscono le predette raccomandazioni. Quanto al fatto che dal settembre 1994
la figlia __________ risieda presso terzi a __________, ciò potrà essere
considerato se mai nell’ambito di una modifica dell’assetto cautelare, a condizione
che siano forniti al giudice dati seri sulla capacità della figlia di
provvedere finanziariamente a sé stessa.
Una rivalutazione del fabbisogno
delle figlie oltre le previsioni delle menzionate raccomandazioni non appare
invece giustificata. Intanto il buon reddito del marito è durato solo fino al
dicembre del 1993 (un anno di calcolo); in secondo luogo i valori della tabella
si riferiscono già a quelli dell’area urbana di __________ nel novembre del
1992, più che sufficienti se si pensa che le figlie vivono in realtà a
__________. I fabbisogni di __________ e __________ devono perciò essere
determinati in fr. 1180.–, rispettivamente fr. 1045.– mensili. Su questo punto
l’appello merita accoglimento entro tali limiti.
-
Il Pretore ha suddiviso a metà l’eccedenza del reddito coniugale,
nel calcolo relativo al 1993, in conformità al principio stabilito dalla
giurisprudenza (sopra, consid. 2). L’appellante rivendica l’intera eccedenza
per sé stesso, sottolineando – in sintesi – che non sarebbe giusto far
beneficiare la moglie di quote di eccedenza quando essa non presta alcunché
alla famiglia, né in cura e educazione alle figlie né in attività lucrativa
alle entrate coniugali. L’argomentazione non è pertinente. Il Tribunale federale
ha già avuto modo di stabilire con chiarezza che ove, una volta dedotto dal reddito
globale dei coniugi il fabbisogno minimo di entrambi, rimane un’eccedenza,
questa è divisa per principio a metà (DTF 114 II 28 consid. 4). La divisione in
parti uguali può essere evitata solo se è reso verosimile che i coniugi non
destinavano, durante la vita in comune, la totalità dei redditi al mantenimento
della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b). Altri criteri – come quelli
invocati dall’appellante – non hanno rilievo giuridico: per scostarsi dal
riparto a metà sarebbe occorso che nella fattispecie il contributo spettante
alla moglie comportasse una ridistribuzione del patrimonio già durante la causa
di stato, ovvero che durante il processo la moglie fruisse di un tenore di vita
superiore a quello di cui godeva durante la comunione domestica. Contrariamente
alla tesi dell’appellante, incombeva a quest’ultimo rendere attendibile una
simile ipotesi, non alla mo-glie provare il contrario. Al proposito il ricorso
deve pertanto essere disatteso.
-
Con riferimento alla situazione dopo il __________ dicembre 1993
l’appel-lante critica il reddito computatogli dal Pretore (fr. 6500.– mensili),
facendo valere che da un reddito lordo di fr. 7000.– mensili (da lui stesso
dichiarato) non possono derivare più di fr. 6000.– netti. L’argomentazione è
speciosa, poiché il primo giudice ha citato il reddito lordo di fr. 7000.–
ammesso dall’appellante non come base di calcolo (su cui operare le deduzioni
sociali), bensì a semplice titolo indicativo (decreto, pag. 5 in alto),
giungendo alla conclusione che nella fattispecie si poteva ragionevolmente
esigere dall’appellante un guadagno netto di fr. 6500.– mensili. Nel ricorso
questi si diffonde sulle verosimili deduzioni dal red-dito lordo di un
indipendente (pag. 9), ma non pretende che un guadagno di fr. 6500.– netti non
sia alla sua portata, tanto più che la cifra da lui dichiarata non è
sicuramente decisiva. Ciò posto, non vi sono motivi per sostituirsi
all’apprezzamento del Pretore.
-
Sempre per quel che riguarda la situazione successiva al __________
dicembre 1993, l’appellante chiede lo stralcio dell’onere fiscale (fr. 50.–
mensili) inserito dal Pretore nel fabbisogno della moglie. La richiesta è
fondata per il lasso di tempo anteriore all’in-troduzione del tentativo di
conciliazione (10 giugno 1994, non 20 giugno 1994 come indica l’appellante per
evidente svista), dopo di che la moglie è divenuta un soggetto fiscale autonomo
(sopra, consid. 4), sicché non vi sarebbe motivo per non riconoscerle alcun
onere.
-
L’appellante censura altresì l’onere fiscale di fr. 300.– mensili
riconosciutogli dal Pretore, asserendo che non vi è motivo per scostarsi
dall’aggravio relativo al 1993 (fr. 1900.– mensili: sopra, consid. 5).
L’argomentazione è manifestamente infondata già per la circostanza che la
tassazione 1994 non può ancorarsi al reddito del 1993 poiché, divenendo
indipendente, l’appellante integra le premesse per una tassazione intermedia
(art. 99 lett. b vLT, art. 96 cpv. 1 DIFD). Inoltre dopo il 10 giugno 1994 egli
non è più tassato – quanto meno ai fini dell’imposta cantonale e comunale – per
il contributo alimentare erogato alla moglie, divenuta soggetto fiscale
autonomo. Certo, anche in tali circostanze l’onere in rassegna appare
eccessivamente modesto. In assenza tuttavia di qualsiasi tentativo di seria
quantificazione da parte dell’appellante, tale onere non può prudentemente
essere ritenuto superiore a fr. 500.– mensili (fr. 700.– prima della scissione
delle partite fiscali). Ne consegue l’accoglimento dell’ap-pello fino a
concorrenza di tale somma.
-
Il fabbisogno delle figlie dopo il __________dicembre 1993 deve,
contrariamente a quanto ritiene l’appellante, rimanere immutato. Si è spiegato
poc’anzi che le raccomandazioni edite dall’Ufficio per la gioventù del Canton
__________, cui si riferisce la Camera civile di appello, valgono già per fasce
di reddito attorno ai fr. 6600.– mensili (consid. 6). Non vi è dunque ragione,
nel caso in esame, per non assicurare alle figlie lo stesso fabbisogno anche
dopo il __________dicembre 1993.
-
Al Pretore l’appellante rimprovera di aver lasciato a suo carico,
dopo il __________dicembre 1993, l’intero ammanco mensile, garantendo invece
alla moglie il fabbisogno minimo. La doglianza è fondata e su questo punto il
decreto impugnato risulta manifestamente insostenibile. Secondo la più recente
giurisprudenza, una regolamentazione dei contributi di mantenimento per la
durata del processo di divorzio che assicuri almeno al coniuge esercitante
un’attività lucrativa (e debitore del contributo) il minimo vitale previsto dal
diritto esecutivo, lasciando un eventuale ammanco a carico dell’altro coniuge
(senza reddito o con reddito insufficiente a coprire il proprio fabbisogno),
non è contraria all’art. 4 Cost. (DTF 121 I 97, 121 III 301). La Camera civile
di appello si è conformata a tale orientamento della giurisprudenza,
rinunciando a suddividere l’eventuale ammanco. In nessun caso il Pretore
avrebbe dovuto quindi, nella fattispecie, lasciare l’ammanco a carico del
marito, unico coniuge che esercita un’at-tività lucrativa. L’ammanco è a carico
del coniuge che non consegue alcun reddito, cioè la moglie. Per il resto si
rinvia al calcolo figurante al consid. 16.
-
L’appellante critica il Pretore per non avere statuito sugli
arretrati che la moglie afferma di non avere ricevuto nel 1993 e nel 1994,
omettendo di accertare la somma realmente incassata dalla controparte. La
censura esula palesemente dal carattere provvisorio di un procedimento
cautelare e contravviene finanche al diritto federale. In primo luogo perché
non compete al giudice delle misure provvisionali dirimere controversie
creditizie tra i coniugi, precorrendo la liquidazione di rapporti patrimoniali
inerenti al merito. In secondo luogo perché non si vede come nell’ambito di un
giudizio meramente sommario, fondato sulla semplice verosimiglianza, possano
essere accertati definitivamente debiti e crediti senza che la questione possa
più essere sindacata dal giudice ordinario (quello della separazione o del
divorzio) munito di pieno potere cognitivo (cfr. DTF 113 II 465). A giusto
titolo il Pretore si è astenuto quindi dallo statuire su domande che
trascendevano manifestamente i limiti del giudizio.
-
Da ultimo l’appellante definisce indebita e, comunque sia, eccessiva
la provvigione ad litem di fr. 2000.– che il Pretore ha riconosciuto
alla moglie. A suo avviso il lauto contributo riscosso nel 1993 dalla
controparte consentirebbe a quest’ultima di affrontare agevolmente le spese
della procedura cautelare senza ricorrere al patrimonio coniugale. Se non che,
come si vedrà al consid. 16, dopo il __________dicembre 1993 la moglie si trova
a vivere nell’indigenza. Ammesso e non concesso che durante il 1993 essa sia
riusciata ad accantonare qualche riserva, tale riserva servirebbe solo a
garantirle il fabbisogno minimo dopo il __________gen-naio 1994. Nulla
giustifica quindi che le si neghino i mezzi finanziari per stare in lite, tanto
meno se si pensa che il marito nemmeno pretende di non poter far fronte
all’obbligo. Anche al riguardo il decreto del Pretore deve quindi essere confermato,
ciò che rende senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata
dalla moglie in appello.
-
Prima di concludere con il quadro economico della famiglia, si
impongono ancora alcune precisazioni sull’ammontare dei fabbisogni minimi.
a) Il minimo esistenziale del diritto esecutivo per coniugi che vivono
in economia domestica con terzi non è quello “per persone sole” (nel senso
della tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo
pubblicata dalla Camera di esecuzioni e fallimenti), ma – in via analogica –
quello “per persone che vivono presso parenti”. Il marito abita presso l’amica,
con la quale divide le spese (act. III, pag. 6). Il suo minimo esistenziale è
pertanto di fr. 845.– fino al 31 dicembre 1993 e di fr. 925.– in seguito.
b) Dalla locazione del marito va dedotta la quota già compresa nel
fabbisogno delle figlie. Il Pretore ha ridotto percentualmente il canone del
40% (20% per ogni figlia: decreto, pag. 7 in alto). Dal momento che la Camera
civile di appello fa capo alle citate raccomandazioni dell’Ufficio per la
gioventù del Canton __________, sarebbe stato auspicabile dedurre gli importi
secondo le spese di alloggio previste nella relativa tabella, meno schematiche
rispetto a una riduzione percentuale. Nelle contingenze concrete la differenza
non è però apprezzabile; non è il caso quindi che la Camera intervenga al
riguardo.
c) Nel fabbisogno di entrambi i coniugi il Pretore ha incluso una posta
di fr.150.– mensili per le spese di elettricità e telefono. La Camera civile di
appello ha già avuto modo di ricordare, nella sua giurisprudenza più recente,
che tali costi sono già compresi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo
(e la tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo va
applicata d’ufficio). Nella fattispecie gli importi di fr. 150.– vanno quindi
stralciati, ancorché reciprocamente ammessi dalle parti. Piuttosto si
giustifica di considerare adeguatamente, nel caso di condizioni economiche
favorevoli, che i coniugi non devono necessariamente essere tenuti a vivere con
lo stretto indispensabile e che in tali circostanze è legittimo maggiorare il
fabbisogno minimo di un buon 20% (cfr. DTF 115 II 425 consid. 2, 114 II 304 con
richiami; v. anche DTF 121 III 49). In concreto ciò può essere ammesso per il
1993. Non invece dal 1° gennaio 1994, il reddito coniugale non bastando nemmeno
a coprire le uscite.
d) Dal __________gennaio 1994 il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno
del marito fr. 250.– di leasing e fr. 324.– per l’assicura-zione
dell’automobile. Nelle condizioni in cui versa la famiglia, spese di tale
entità non si giustificano. Se la moglie (46 anni al momento della sentenza del
Pretore) deve vivere sotto il minimo esistenziale, si può pretendere almeno che
il marito faccia capo ai mezzi di trasporto pubblici, se non altro finché sulla
famiglia grava il mantenimento di entrambe le fi-glie. D’altro lato il reddito
netto di fr. 6500.– mensili non può essere, all’atto pratico, decurtato di fr.
574.– solo perché il marito lavora a titolo indipendente. Tutto quanto si può
inserire nel fabbisogno del marito è un’indennità per spese di trasporto, la
quale non può eccedere fr. 300.– mensili. Certo, il marito sostiene che la
moglie potrebbe intraprendere un’attività lucrativa e sopperire – quanto meno
in parte – a sé stessa. Ma egli disconosce che, secondo la giurispru-denza, da
una moglie casalinga è difficile esigere dopo i 45 anni un reinserimento
professionale, finanche dopo il divorzio (DTF 115 II 6). In concreto la moglie
deve già reperire una fonte di reddito attorno ai fr. 500.– mensili per colmare
il proprio fabbisogno minimo dopo il 31 dicembre 1993. Più di tanto non si può
ragionevolmente pretendere.
- Ciò premesso, il contributo alimentare per l’appellante è il seguente:
Periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre
1993:
reddito coniugale netto: fr. 10 974.45 mensili;
fabbisogno minimo del marito:
minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 845.—
locazione fr.
750.—
cassa malati fr.
284.05
imposte fr.
1900.—
fr.
3779.05
fr.
4534.85 mensili
fabbisogno minimo della moglie:
minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 940.—
locazione fr.
600.—
cassa malati fr.
266.90
fr.
1806.90
fr.
2168.30 mensili
fabbisogno delle figlie:
__________ fr.
1180.—
__________ fr.
1045.—
fr.
2225.— mensili
eccedenza fr.
2046.30 mensili
contributo per la moglie:
fabbisogno minimo fr.
2168.30
metà eccedenza fr.
1023.15
fr.
3191.45 mensili
arrotondabile a fr. 3200.— mensili
Periodo dal 1° gennaio al 10 giugno
1994 (istanza di conciliazione):
reddito coniugale netto: fr. 6500.— mensili;
fabbisogno minimo del marito:
minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 925.—
locazione fr.
750.—
cassa malati fr.
284.05
indennità di trasferta fr.
300.—
imposte fr.
700.—
fr.
2959.05 mensili
fabbisogno minimo della moglie:
minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1025.—
locazione fr.
600.—
cassa malati fr.
266.90
fr.
1891.90 mensili
fabbisogno delle figlie:
__________ fr.
1180.—
__________ fr.
1045.—
fr.
2225.— mensili
ammanco fr.
575.95 mensili
contributo per la moglie:
fabbisogno minimo fr.
1891.90
./. ammanco fr.
575.95
fr.
1315.95 mensili
arrotondabile a fr. 1315.— mensili
Periodo dall’11 giugno 1994 in poi:
reddito coniugale netto: fr. 6500.— mensili
fabbisogno minimo del marito:
minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 925.—
locazione fr.
750.—
cassa malati fr.
284.05
indennità di trasferta fr.
300.—
imposte fr.
500.—
fr.
2759.05 mensili
fabbisogno minimo della moglie:
minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1025.—
locazione fr.
600.—
cassa malati fr.
266.90
imposte fr.
50.—
fr.
1941.90 mensili
fabbisogno delle figlie:
__________ fr.
1180.—
__________ fr.
1045.—
fr.
2225.— mensili
ammanco fr.
425.95 mensili
contributo per la moglie:
fabbisogno minimo fr.
1941.90
./. ammanco fr.
425.95
fr.
1515.95 mensili
arrotondabile a fr. 1515.— mensili
II. Sull’appello adesivo
- L’appellante adesiva sostiene che il Pretore avrebbe dovuto imputare
al marito, anche dopo il __________dicembre 1993, il medesimo reddito
conseguito in precedenza. Adduce che il marito è stato licenziato in tronco
dalla ditta __________ per amministrazione infedele, tant’è ch’egli nemmeno ha
contestato il provvedimento. Allontanato per sua colpa, egli solo deve
rispondere delle conseguenze, non il coniuge o altri membri della famiglia.
Secondo giurisprudenza il
guadagno imputabile a un coniuge non è necessariamente quello conseguito: se un
coniuge diminuisce volontariamente il proprio reddito, ma potrebbe realizzare
di nuovo un reddito più elevato e ciò sarebbe ragionevolmente esigibile da lui,
la determinazione dei contributi per il mantenimento può fondarsi su tale
reddito ipotetico (DTF 119 II 316 consid. 4a con richiami di dottrina e
giurisprudenza). Nel caso specifico già appare dubbio che il marito abbia volontariamente
diminuito il proprio guadagno: in realtà egli è stato licenziato e nulla induce
a credere che abbia provocato in qualche modo tale licenziamento per sottrarsi
ai propri obblighi familiari (art. 163 CC). Sembra anzi che con la ditta
__________ la que-stione non sia chiusa, il marito respingendo gli addebiti
circa presunte irregolarità amministrative a lui mossi dal datore di lavoro e che
negoziati per definire la vertenza siano in corso (act. III, pag. 4). D’altro
lato neppure risulta – né l’appellante adesiva pretende – che lavorando come
contabile alle dipendenze di terzi il marito riuscirebbe a guadagnare più di
fr. 6500.– netti mensili. Il buon stipendio presso la ditta __________ era
dovuto anche a un decennio di servizio e nella congiuntura odierna la
possibilità di ritrovare un impiego come contabile con un simile salario non
può essere presunta. Ne segue che l’ap-pello adesivo, infondato, dev’essere
respinto.
- Con il ricorso adesivo l’appellante chiede inoltre che a titolo di
contributi arretrati per il 1993 il marito sia tenuto a corrisponderle fr. 31
787.60. La domanda, sprovvista della benché minima motivazione, è irricevibile
(art. 309 cpv. 1 lett. f CPC). Si aggiun-ga che, comunque sia, essa sarebbe
destinata all’insuccesso per le ragioni già esposte dianzi (consid. 13).
III. Sulle spese e le ripetibili
-
Spese e ripetibili dell’appello principale seguono la vicendevole
soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Davanti al Pretore l’appel-lante principale
aveva chiesto che il contributo a favore della moglie fosse stabilito in fr.
1000.– mensili e che la provvigione ad litem fosse respinta. Con
l’attuale giudizio egli vede le sue conclusioni accolte in parte. Si può
tuttavia prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica degli oneri:
come il Tribunale federale ha già avuto modo di decidere, in caso di reciproco
insuccesso riguardante la modifica di una sentenza sulle prestazioni al coniuge
divorziato, si può rinunciare a un riparto rigorosamente numerico degli oneri
processuali e suddividere le spese a metà (sentenza inedita del 21 aprile 1988
nella causa R., consid. 5). Appare giustificato applicare tale principio per analogia
anche nel caso in esame. Ciò posto, gli oneri di prima sede possono rimanere
invariati.
-
L’appellante adesiva perde su tutta la linea, ma il ricorso – al di
là del suo valore numerico – verteva in pratica su un unico pun-to,
relativamente poco complesso. Si giustifica quindi di riscuo-tere una tassa di
giustizia ridotta; quanto alle ripetibili, esse devono essere limitate alle
osservazioni che concernono l’appello adesivo, escluse quelle che costituiscono
di fatto una replica alle osservazioni della controparte sull’appello
principale.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
- L’appello principale è
parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo III del decreto impugnato è
così riformato:
__________ __________ è tenuto a
versare a __________ __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i
seguenti contributi alimentari:
– dal 1° gennaio al 31 dicembre
1993: fr. 3200.– mensili;
– dal 1° gennaio al 10 giugno 1994:
fr. 1315.– mensili;
– dall’11 giugno 1994 in poi: fr.
1515.– mensili.
Per il resto il decreto impugnato
è confermato.
- Gli oneri processuali dell’appello
principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
già anticipati dall’appellante,
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
-
Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello adesivo è respinto.
-
Gli oneri processuali dell’appello
adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono posti a carico
dell’appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr. 400.– per
ripetibili ridotte.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria dell’appellante adesiva è dichiarata senza oggetto.
-
Intimazione:
– avv. __________ __________,
__________;
– avv. dott. __________
__________, __________.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster