AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.44
Data decisione, Autorità:
21.02.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00044
Lugano
21 febbraio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
G.Bernasconi,
vicepresidente
Giani
e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione
della
presidente Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n__________ (modifica di pensione alimentare) della
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con petizione del 20
novembre 1986 da
__________,
(ora
patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se
dev’essere accolto l’appello del 20 settembre 1993 presentato da __________
__________ contro la sentenza emessa il 24 agosto 1993 dal Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 6;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. Con sentenza del 28 ottobre 1975, passata in
giudicato, il Tribunale distrettuale di ______ ha pronunciato il divorzio tra
__________ __________ (1922) e __________ nata __________ (1923). Nella
convenzione sugli effetti accessori omologata dal tribunale il marito si è
impegnato a versare alla moglie una pensione alimentare di fr. 2500.– mensili
indicizzati (art. 152 CC). Al momento in cui la beneficiaria avrebbe percepito
la rendita AVS, la pensione alimentare sarebbe stata ridotta a fr. 1000.– mensili
indicizzati.
B. Il 28 novembre 1986 __________ __________ si è rivolto
al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6, chiedendogli di modificare la
sentenza di divorzio nel senso di sopprimere immediatamente la pensione dovuta
all’ex moglie (ammessa nel frattempo a fruire di una rendita AVS), in via
provvisionale già pendente causa a decorrere dal 1° novembre 1986. __________
__________ si è opposta alla soppressione del contributo, anche solo pendente
causa. La discussione dell’istanza provvisionale ha avuto luogo il 10 marzo
1988, ma nessuna decisione è mai intervenuta al riguardo.
C. Esperita l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del
16 giugno 1993 __________ __________ ha reiterato la domanda di soppressione,
chiedendo al Pretore di stralciare l’obbligo di versamento dalla sentenza di
divorzio. Nel suo memoriale conclusivo del
17
giugno 1993 __________ __________ ha nuovamente postulato il rigetto
dell’azione. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
D. Con sentenza del 24 agosto 1993 il Pretore ha accolto
la petizione e ha soppresso l’obbligo contributivo dell’attore dal mese di
dicembre 1986. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1800.–, sono state
poste a carico di __________ __________, tenuta a rifondere all’attore fr.
3200.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza del Pretore la convenuta ha
interposto il
20
settembre 1993 un appello per ottenere il rigetto dell’azione e la relativa
riforma del giudizio di prima sede o quanto meno, in subordine, l’annullamento
della sentenza impugnata e il rinvio della causa al Pretore “per un supplemento
d’inchiesta” sulle condizioni economiche delle parti al momento in cui è stata
emanata la sentenza. Nelle sue osservazioni del 20 ottobre successivo
__________ __________ ha proposto di respingere l’appello e di confermare il
giudizio del Pretore.
Considerando
in
diritto:
-
La richiesta subordinata dell’appellante non è
ricevibile. L’annullamento di una sentenza con rinvio della causa al Pretore
per nuovo giudizio è prospettabile ove siano stati compiuti atti nulli oppure
ove sia stata negata a torto una restituzione in intero (art. 326 CPC). A ciò
si aggiungono, secondo la prassi, i casi in cui il Pretore ha erroneamente
posto fine alla lite con un decreto processuale, senza entrare nel merito delle
richieste di giudizio (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, rinvii in calce al testo dell’art. 326 CPC). Nessuna
di queste ipotesi si verifica in concreto, di modo che il procedimento non può
formare oggetto di rinvio (né di ulteriore assunzione probatoria in appello:
art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Del resto nulla impediva all’una o all’altra
parte di postulare in prima sede un’integrazione dell’istruttoria per
l’aggiornamento dei dati (art. 192 cpv. 1 CPC). In cause come quella in rassegna,
che non sono rette dal principio inquisitorio (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 87
ad art. 153 CC), l’onere di addurre i fatti e i mezzi di prova necessari ai
fini del giudizio incombe alle parti. Ne segue che l’appello della convenuta è
ammissibile limitatamente alla domanda principale.
-
L’art. 153 cpv. 2 CC stabilisce che il coniuge
obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti può domandare di esserne
liberato o che essa sia ridotta quando il bisogno più non esista o sia
sensibilmente diminuito; così pure quando le condizioni economiche del debitore
più non corrispondono all’entità della rendita. Poco importa che la rendita sia
dovuta per sentenza o per convenzione omologata dal giudice: decisivo è che dal
profilo economico le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole e –
secondo le normali previsioni – duraturo rispetto all’ epoca in cui la rendita
è stata fissata (DTF 117 II 363 consid. 3 in fine).
-
Il Pretore ha accertato anzitutto che, per rapporto al
giorno del divorzio (28 ottobre 1975), nel novembre del 1986 le condizioni
economiche della convenuta non erano migliorate. Le somme in capitale ch’essa
aveva percepito dopo la sentenza costituivano semplici arretrati dovuti
dall’attore a norma della convenzione sugli effetti accessori omologata dal
tribunale. Simili versamenti non facevano che reintegrare l’ex moglie nella
disponibilità finanziaria prevista dalla convenzione medesima in esito allo
scioglimento del matrimonio e non potevano considerarsi quindi alla stregua di
miglioramenti.
Diversa
risultava, sempre a parere del primo giudice, la situazione dell’attore. Mentre
nell’ottobre del 1975 egli era titolare della ditta individuale __________
__________, __________ __________, __________ - __________ __________ a
__________ e aveva un reddito di fr. 130 000.– annui, al momento di introdurre
la causa (novembre del 1986) egli guadagnava solo fr. 3200.– mensili come dipendente
della stessa ditta, ceduta al cognato il 1° aprile 1986 perché sull’orlo del fallimento
(doc. Q). All’incirca un anno dopo, il 1° settembre 1987, egli è poi stato
posto al beneficio di una rendita AVS di
fr.
1440.– mensili integrata da una rendita complementare di
fr.
1228.– per i tre figli nati dal secondo matrimonio, tutti minorenni all’epoca.
Quanto agli interessi di fr. 1128.75 mensili ch’egli pagava sul debito
ipotecario gravante la sua casa di abitazione (fr. 242 500.–), essi erano
assimilabili a un normale canone di locazione. Ritenuto un fabbisogno minimo di
fr.
2180.70 mensili (non contestato) e l’imperativo di contribuire alle esigenze di
tre figli minorenni avuti dal secondo matrimonio, non rimaneva spazio per una
pensione destinata alla prima moglie. Il Pretore ha deciso così per la liberazione
dall’obbligo.
- L’appellante fa valere anzitutto che all’epoca del
divorzio l’ex marito guadagnava fr. 130 000.– annui, mentre lei non aveva
alcuna entrata. Quando è stata introdotta l’azione di modifica (novembre del
1986), l’ex marito aveva ancora un reddito annuo di fr. 80 541.– (fr. 3200.–
mensili da attività dipendente,
fr.
1440.– mensili dalla rendita AVS, fr. 1228.– dalla rendita complementare per
congiunti e fr. 843.75 mensili dalla sostanza). La sua seconda moglie, 26 anni
più giovane di lui, poteva contribuire inoltre al fabbisogno coniugale. La
situazione della convenuta medesima, invece, era rimasta sostanzialmente
invariata poiché all’erogazione della rendita AVS si contrapponeva una pensione
alimentare ridotta da fr. 2500.– a fr. 1000.– mensili indicizzati. Le fosse
tolta anche questa, la sua situazione risulterebbe ora disperata, tanto più
ch’essa dovrebbe restituire all’attore almeno fr. 176 772.– riscossi a titolo
di alimenti in pendenza di causa.
- I dati sulla situazione economica delle parti nell’ottobre
del 1975 sono frammentari. Per quanto riguarda il marito, il primo giudice ha
accertato un reddito di fr. 130 000.– annui (dagli atti non risulta se lordo o
netto, se solo da attività lucrativa o anche da altre fonti), che l’interessato
ammette (osservazioni all’appello, pag. 3). Mancano dati certi invece
sull’entità della sostanza
(fr.
203 000.– secondo il doc. D, fr. 95 500.– secondo la petizione, pag. 5) e anche
sul fabbisogno minimo, di modo che non è possibile definire con precisione la
disponibilità mensile del marito al momento del divorzio. Quanto alla
convenuta, senza attività lucrativa, essa aveva diritto alla nota pensione
alimentare (fr. 2500.– mensili indicizzati) e al credito consistente nella
liquidazione del regime matrimoniale (fr. 150 000.–) che l’ex marito le avrebbe
versato a rate (convenzione doc. A, punto 3). Anche sul fabbisogno minimo della
moglie manca qualsiasi indicazione.
Il
28 novembre del 1986 l’attore guadagnava fr. 3260.– netti mensili da attività
dipendente (non contestati: act. III, doc. R), avendo ceduto sei mesi
prima la sua ditta individuale al cognato per fr. 202 500.– (doc. Q). Non
risulta ch’egli avesse altre fonti di reddito o sostanza imponibile.
Risposatosi nel marzo del 1977 con __________ __________ (1948), egli era padre
di tre figli nati dal secondo matrimonio (15, 12 e 9 anni: petizione, pag. 8).
La convenuta era al beneficio, sempre nel novembre del 1986, di una rendita AVS
(fr. 835.– mensili: verbale del 3 febbraio 1987, pag. 1) e riceveva dall’attore,
secondo i suoi stessi dati, una pensione mensile di fr. 2070.– (non fr. 1000.–,
bensì fr. 1500.– indicizzati: appello, pag. 4, doc. AAA); le era appena stata
corrisposta inoltre una somma di fr. 92 860.60 a saldo della liquidazione
matrimoniale (verbale citato).
- Gli accertamenti che precedono, quantunque
forzatamente incompleti, permettono di concludere che all’epoca del divorzio la
pensione alimentare della moglie era stata pattuita con una certa larghezza,
tant’è che il contributo – fondato sull’art. 152 CC – era abbondantemente
superiore a quanto sarebbe stato necessario per rimediare a uno stato di
indigenza. Basti ricordare che il minimo vitale del diritto esecutivo ammontava
nel 1975 a fr. 545.– (tabella edita dalla Camera esecuzioni e fallimenti del
Tribunale di appello, CEF, del 15 gennaio 1974); anche cumulando a tale cifra
le ordinarie spese di alloggio, il premio della cassa malati obbligatoria e
l’onere fiscale, la pensione di fr. 2500.– mensili eccedeva il totale, con ogni
probabilità, di ben oltre il 20% previsto dalla giurisprudenza, tanto più se si
considera che alla pensione si sarebbero aggiunti gli interessi – fruttiferi,
rispettivamente moratori – sulla liquidazione rateale (doc. A, pag. 6 nel
mezzo) e che la moglie si sarebbe ritrovata per finire con un capitale netto di
fr.
150 000.–. Tale deliberata larghezza va considerata anche nell’ambito di un’
eventuale riduzione (Bühler/Spühler, op. cit., nota
57 ad art. 153 CC).
Nel
novembre del 1986 la situazione economica della convenuta era ancora buona, ma
meno favorevole. Essa percepiva la rendita AVS di fr. 835.– mensili e la
pensione aggiuntiva di
fr.
1000.– mensili, che per effetto del rincaro ascendeva a circa fr. 1400.– (in
realtà l’attore versava fr. 2070.– mensili, ovvero
fr.
1500.– anziché fr. 1000.– indicizzati, ma gli allegati di causa non illustrano
chiaramente per quali ragioni, e in ogni modo oggetto dell’attuale azione di
modifica è la sentenza di divorzio, non ulteriori accordi). Nel 1986 il minimo
esistenziale del diritto esecutivo ammontava a fr. 730.– mensili (tabella edita
dalla CEF, del 1° gennaio 1983); aggiunte le spese di locazione, il premio
della cassa malati obbligatoria e l’onere fiscale, l’introito complessivo di
circa fr. 2235.– mensili bastava senz’altro a coprire tale minimo allargato, ma
con minore agio. Certo è che, contrariamente a quel che pretende l’attore nelle
osservazioni all’appello (pag. 3), la situazione economica dell’ex moglie non
era più favorevole rispetto a quella del 1975 (a meno di considerare la
pensione effettiva di fr. 2070.– mensili, che tuttavia non era dovuta in base
alla sentenza di divorzio), né basta a confortare un miglioramento il fatto che
proprio in quell’anno – a un decennio dal divorzio – la convenuta avesse
ricevuto il saldo della liquidazione matrimoniale (fr. 92 860.60: doc. 5):
infatti non solo l’incasso, ma anche gli interessi sulla spettanza erano già
previsti nella nota convenzione. Sotto questo profilo l’art. 153 cpv. 2 CC non
può quindi trovare applicazione e la sentenza del Pretore merita conferma.
- Rimane da appurare se nel novembre del 1986 la
situazione economica dell’attore fosse tanto deteriorata da non giustificare
più – in tutto o in parte – lo stanziamento della pensione integrativa della
rendita AVS all’ex moglie. Ora, che le condizioni economiche dell’interessato
fossero notevolmente peggiori rispetto a quelle dell’ottobre 1975 non fa
dubbio: il suo reddito si era ridotto di oltre due terzi e gli oneri finanziari
erano aumentati in seguito alla nascita dell’ultimogenito (gli altri due figli
erano già nati anni prima del divorzio: doc. A, pag. 3). Dagli atti non risulta
– né la convenuta pretende – che la diminuzione delle entrate fosse dovuta a
malvolere o a scarso zelo dell’ex coniuge; del resto l’istruttoria non ha
chiarito le ragioni per cui il reddito annuo dell’attore ha subìto un tracollo
fra il 1974
(fr.
212 300.–), il 1975 (fr. 106 600.–) e il 1976 (nessun reddito fino al 1980),
per poi stabilizzarsi attorno ai fr. 40 000.– annui (petizione, pag. 5). Il
fabbisogno personale dell’attore
(fr.
2180.70: replica, pag. 15), non contestato, è stato calcolato invero con
criteri fuori luogo: esso doveva comprendere almeno il minimo esistenziale del
diritto esecutivo (fr. 650.– per persone conviventi: tabella LEF citata, in
assenza dei dati vigenti nel Canton Zurigo), la quota di locazione per il solo
attore (fr. 765.–, come quella dell’ex moglie: act. III), il premio
della cassa malati (fr. 274.–: doc. VV) e l’onere fiscale (fr. 495.–: doc. N).
Se non che, pur calcolato in questo modo, il risultato sarebbe rimasto
sostanzialmente lo stesso (fr. 2184.–), onde la ragionevole conclusione che nel
novembre del 1986 l’attore non aveva un’eccedenza superiore a fr. 1075.–
mensili (arrotondati). Non poteva più pagare all’ex moglie, quindi, un
contributo di
fr.
1400.– mensili (fr. 1000.– indicizzati).
Ciò
posto, la pensione alimentare per la convenuta va forzatamente ridotta. Non
necessariamente soppressa, giacché la seconda moglie dell’attore era tenuta ad
assistere il marito nella misura in cui questi non poteva più far fronte da
solo alle necessità della famiglia: essa doveva intraprendere, di conseguenza,
tutto quanto si poteva ragionevolmente esigere da lei per evitare che la
famiglia cadesse nel bisogno (art. 161 cpv. 2 vCC). Detto in altri termini,
l’aumento degli oneri familiari ancora non bastava per liberare l’attore dai
suoi obblighi verso la convenuta: a tal fine egli avrebbe dovuto dimostrare
che, continuando a versare una pensione di indigenza all’ex moglie, lui stesso
o la famiglia sarebbero caduti nel bisogno o avrebbero dovuto affrontare
privazioni maggiori di quelle imposte alla convenuta (Bühler/Spühler,
op. cit., note 73 segg. ad art. 153 CC con richiami).
- Nella fattispecie tali premesse si ravvisano solo in
parte. Mentre dalla convenuta, che nel novembre del 1986 aveva compiuto i 63
anni, non si poteva più pretendere l’avvio di un’attività rimunerata, dalla
seconda moglie dell’attore – non ancora trentottenne (doc. PP) – si poteva
ragionevolmente esigere la ricerca di un impiego, la cura dovuta ai tre figli
minorenni non costituendo un ostacolo insormontabile. Tanto più se si pensa che
l’attore si dibatteva in difficoltà finanziarie sin dal secondo matrimonio
(1977): stando alla stessa petizione (pag. 5), egli non aveva conseguito alcun
reddito tra il 1976 e il 1980 e solo nel 1981 era riuscito a risalire la china,
stabilizzando le sue entrate attorno ai fr. 40 000.– annui. Ciò impone un
giudizio di equità (Bühler/Spühler,
op. cit., nota 56 ad art. 153 CC), giacché se è certo che nel novembre del 1986
le condizioni economiche dell’attore erano ormai definitivamente lontane dai
fr. 130 000.– di reddito annuo, non è provato che facendo capo alla capacità
lucrativa della seconda moglie per il mantenimento della famiglia, all’attore
fosse impossibile (o sproporzionata-mente gravoso) erogare all’ex moglie quanto
meno una modica pensione di indigenza.
Né
la situazione appare sostanzialmente diversa dopo il
1°
settembre 1987: a quel momento (e non prima, come asserisce la convenuta)
l’attore è stato posto al beneficio di una rendita AVS. Essa non ammontava però
– come accerta il primo giudice – a fr. 2668.– mensili, bensì a fr. 3168.–
(doc. EEE), ciò che equivale in sostanza al reddito precedente. Che poi
l’attore abbia continuato a lavorare dopo i 65 anni (appello, pag. 7 in fondo)
è possibile, ma nessun elemento agli atti suffraga concretamente l’ipotesi, non
potendosi ritenere concludente il solo indizio ch’egli abbia continuato a pagare
la pensione all’ex moglie pendente causa.
- Dato quanto precede, non sarebbe giusto trascurare la
notevole diminuzione di reddito dimostrata dall’attore né il fatto che solo con
l’ausilio della seconda moglie egli avrebbe potuto garantire alla famiglia un
tenore di vita decoroso, atto ad alleviare indirettamente le sue difficoltà
finanziarie. Ma non sarebbe giusto nemmeno far sopportare alla sola convenuta
le conseguenze di disagi finanziari che l’attore non comprova inevitabili in
tutta la loro gravità. Nelle condizioni descritte, considerato l’insieme delle
circostanze, appare equo ridurre a
fr.
500.– mensili la pensione a favore della convenuta. Si tratta di un importo non
trascurabile per l’attore, il quale tuttavia – sposatosi senza più alcun
reddito (1977) – non poteva ignorare di dover ricorrere alla seconda moglie per
mantenere la nuova famiglia, tanto meno dopo avere firmato un anno e mezzo
prima una convenzione in cui garantiva alla convenuta un certo tenore di vita.
Si tratta anche, tuttavia, di un importo modesto per la convenuta, la quale non
si vede più garantire la copertura del fabbisogno minimo (act. III) e
che deve attingere al capitale proprio per sopperire all’indigenza. L’importo
deve – comunque sia – essere ancorato al rincaro, la rendita AVS dell’attore
fruendo notoriamente dello stesso beneficio.
- L’appellante chiede, in via subordinata, che la
sentenza del Pretore esplichi effetto solo dalla sua emanazione e non dal
momento in cui è stata introdotta l’azione avversaria. Essa sostiene che
l’obbligo di dover rifondere all’attore i contributi riscossi in pendenza di
causa (7 anni) costituirebbe per lei la rovina e la ridurrebbe nell’assoluta
indigenza, in spregio della più elementare equità.
a) Ove la giustificazione alla base della modifica
richiesta risulti esistere già al momento in cui è stata promossa l’azione, la
sentenza deve avere effetto per principio da quel momento. Una deroga a tale
regola si legittima per ragioni di equità, qualora la restituzione degli importi
riscossi in pendenza di causa non sia ragionevole perché nel frattempo il
coniuge beneficiario ha usato il denaro per il proprio sostentamento (Bühler/Spühler, op. cit., nota 79
in fine ad art. 153 CC).
b) Nel caso in esame la riduzione di reddito addotta
dall’attore sussisteva già nel novembre del 1986, di modo che la sentenza
odierna deve avere effetto da quel momento. I rigori della massima potrebbero
essere temperati – eccezionalmente – qualora la convenuta avesse usato nel
frattempo la pensione mensile per il proprio sostentamento. Ma al riguardo
manca qualsiasi indicazione precisa, né si può senz’altro presumere che la
convenuta abbia dovuto consumare nel frattempo tutto il capitale di fr. 92
860.60 ricevuto nel 1986. In assenza di dati affidabili (che incombeva alla
convenuta fornire, dandosi il caso instando con i mezzi offerti dalla procedura
civile per far integrare l’istruttoria), non sarebbe giustificato esonerare
semplicemente la convenuta dal rimborsare quanto percepito in eccesso. Non bisogna
scordare infatti che nel corso di causa essa era consapevole di ricevere
pensioni litigiose e sapeva che un’istanza provvisionale dell’attore era
rimasta inevasa, sicché non può giovarsi in buona fede ora di una situazione
incerta persistita durante il processo.
Oltre a ciò, l’importo di fr. 176 772.– che la convenuta afferma di dover restituire
all’attore si fonda non sulla pensione di fr. 1000.– indicizzati prevista nella
convenzione del 1975 (oggetto dell’attuale litigio), ma su riscossioni mensili
ben più consistenti (fr. 2070.– nel 1987, fr. 2100.– nel 1988, fr. 2152.– nel
1989, fr. 2205.– nel 1990, fr. 2385.– nel 1991, fr. 2515.– nel 1992 e fr.
2608.– nel 1993) che si rifanno verosimilmente all’importo di fr. 1500.–
indicizzati cui si è già fatto cenno (sopra, consid. 5 e 6). Se non che,
l’unica somma suscettibile di rimborso in esito all’attuale giudizio è la differenza
tra la pensione mensile di fr. 1000.– indicizzati prevista nella convenzione
del 1975 (di cui è postulata la modifica) e quella di fr. 500.– indicizzati
oggetto della sentenza odierna, l’attore non avendo chiesto la modifica di
eventuali altri accordi intervenuti nel frattempo. La restituzione di tale differenza,
ancorché gravosa, non può ritenersi iniqua, quanto meno in assenza di ulteriori
elementi.
- Gli oneri processuali seguirebbero il vicendevole
grado di soccombenza, sia in prima sia in seconda sede (art. 148 cpv. 2 CPC).
Dato nondimeno che la causa verte sull’applicazione del diritto di famiglia, si
giustifica di rinunciare a un riparto strettamente aritmetico e di dividere i
costi del processo in parti uguali, compensate le ripetibili (nello stesso
senso, in una fattispecie analoga: DTF del 21 aprile 1988 in re
R. contro C., consid. 5).
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello
è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:
-
La
petizione è parzialmente accolta, nel senso che la pensione alimentare dovuta
dall’attore alla convenuta in virtù della convenzione omologata con sentenza
del 28 aprile 1975 dal Tribunale distrettuale di __________ è ridotta a fr.
500.– mensili indicizzati dal 28 novembre 1986.
-
Gli
oneri processuali, compresa una tassa di giustizia di fr. 1800.–, sono posti a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
-
Intimazione
ai patrocinatori delle parti.
II. Gli
oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
900.–
b) spese fr.
50.–
fr.
950.–
=======
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono
compensate.
III. Intimazione:
–
avv. dott. __________, __________;
–
avv. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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