AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1995.297
Data decisione, Autorità:
15.02.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00297
Lugano
15 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa inc. __________ (misure cautelari in causa di
divorzio) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con petizione 26 gennaio 1995 da
__________ __________ nata
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________,
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolto
l’appello 22 dicembre 1995 presentato da __________ __________ __________
contro il decreto cautelare emanato l’11 dicembre 1995 dal Pretore del
Distretto di Bellinzona;
-
Se deve essere accolta
l’istanza provvisionale 22 dicembre 1995 introdotta dall’appellante;
-
Se deve essere accolta
l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata dall’appellante
il 22 dicembre 1995;
-
Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Considerato
in fatto:
A. __________
__________ __________, 1947, e __________ nata __________, 1957, si sono uniti
in matrimonio il __________ 1981. Dall’unione è nata la figlia __________
(1984). In costanza di matrimonio entrambi i coniugi hanno lavorato come
esercenti nel Ristorante __________ di __________. Dopo la separazione di fatto
avvenuta all’inizio del 1994 la moglie ha iniziato un’attività lavorativa a
metà tempo, mentre il marito ha proseguito la gestione dell’esercizio pubblico
fino al novembre 1994 e in seguito ha lavorato a metà tempo durante la stagione
estiva al __________ __________ __________ di __________. Attualmente è in
malattia.
__________ ha presentato il 29 marzo 1994 istanza per ottenere la convocazione
a un tentativo di conciliazione, decaduto senza esito il 26 maggio 1994. Il 26
gennaio 1995 essa ha promosso petizione di divorzio, chiedendo lo scioglimento
del matrimonio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie, in
particolare l’affidamento di __________ a lei stessa, la concessione del diritto
di visita al padre, un contributo alimentare di fr. 1’000.– per la figlia, una
rendita di indigenza per la moglie da determinare secondo l’esito
dell’istruttoria e lo scioglimento del regime matrimoniale con il versamento
dell’importo di fr. 80’000.–. __________ __________ __________ si è opposto
alla petizione con risposta e domanda riconvenzionale 10 luglio 1995, nella
quale postula a sua volta il divorzio, offre per la figlia __________, da affidare
alla madre, un contributo alimentare di fr. 800.– mensili, chiede un ampio
diritto di visita sulla figlia e propone a titolo di liquidazione del regime
matrimoniale il versamento di un importo di fr. 20’000.–. Nella replica e
risposta alla riconvenzionale del 2 ottobre 1995 l’attrice ha ribadito la propria
petizione, opponendosi alle richieste del convenuto, che a sua volta nella duplica
e replica riconvenzionale del 2 novembre 1995 ha mantenuto le proprie domande a
giudizio, contestando quelle della moglie.
B. __________
__________ __________ ha introdotto il 2 ottobre 1995 istanza provvisionale per
ottenere il versamento di un contributo alimentare in pendenza di causa di fr.
1’400.– mensili per sé e per la figlia a decorrere dal 1° settembre 1994 e la
concessione di una provvigione ad litem di fr. 3’000.– Essa sostiene che
i coniugi avevano convenuto un contributo alimentare mensile complessivo di fr.
1’400.– e che dal 1° settembre 1994 il marito ha iniziato a ridurlo senza
ragione, rendendo così necessario l’avvio della procedura provvisionale
Nel corso della
discussione provvisionale del 31 ottobre 1995, l’istante ha ribadito le proprie
richieste, alle quali si è opposto il convenuto, che ha offerto un contributo alimentare
mensile di fr. 800.– per la figlia e ha proposto di rinviare alla causa di merito
la discussione sulla provvigione ad litem. Assunte tutte le prove
ammesse, le parti sono state convocate al dibattimento finale provvisionale del
27 novembre 1995, dove hanno ribadito le rispettive domande e allegazioni.
C. Statuendo l’11
dicembre 1995, il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza 2 ottobre 1995 e ha
stabilito in fr. 1’100.– il contributo dovuto dal marito, di cui fr. 935.– in favore
della figlia, a decorrere dal 1° ottobre 1995, data di presentazione
dell’istanza. Egli ha respinto la domanda di provvigione ad litem e ha
posto la tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili.
D. __________
__________ __________ è insorta con appello 22 dicembre 1995, chiedendo la
riforma del decreto impugnato nel senso di stabilire il contributo alimentare
per sé e la figlia in fr. 1’400.– dal 1° ottobre 1994 al 31 ottobre 1995 e in
fr. 1’000.– dal 1° novembre 1995, di riconoscerle una provvigione ad litem
di fr. 3’000.– e di modificare la ripartizione degli oneri processuali, ponendo
la tassa di giustizia a carico del marito, con l’obbligo per quest’ultimo di
versarle l’importo di fr. 1’000.– per ripetibili di prima sede. L’appellante ha
presentato in stessa data istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, asserendo di non avere i mezzi per sopperire alle spese legali e
istanza cautelare per l’ottenimento di una provvigione ad litem in
appello di fr. 1’500.–.
E. __________
__________ __________ ha proposto con le osservazioni 8 gennaio 1996 la
reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
F. Le parti sono
state convocate all’udienza del 25 gennaio 1996 per la discussione sull’istanza
cautelare. L’appellante ha confermato la propria richiesta, alla quale si è
opposto il convenuto. Le parti hanno autorizzato la Camera a statuire
sull’istanza cautelare non appena ricevuta la documentazione richiamata, rinunciando
a essere convocate per il dibattimento finale provvisionale.
Considerato
in diritto:
I.
Sull’istanza cautelare 22 dicembre 1995
- L’attrice ha
presentato contemporaneamente all’appello istanza provvisionale volta a
ottenere dal marito il versamento di una provvigione ad litem di fr.
1’500.– per il finanziamento dei costi legali della procedura ricorsuale. Essa
ha addotto di essere sprovvista di mezzi, il suo reddito non essendo nemmeno
sufficiente per coprire il fabbisogno minimo, mentre il marito avrebbe avuto a
disposizione all’inizio del 1995 oltre fr. 77’000.– con i quali ha scelto di
rimborsare debiti invece di provvedere alle necessità della famiglia.
All’udienza del 25 gennaio 1996, indetta per il contraddittorio, l’appellante
ha confermato la propria richiesta, cui si è opposto il convenuto. Le parti
hanno autorizzato la Camera a procedere all’emanazione del decreto cautelare
dopo l’acquisizione agli atti degli estratti bancari e dei documenti da esse
indicati, rinunciando a essere convocate per il dibattimento finale
provvisionale. Nel termine impartito dalla presidente, l’appellato ha prodotto
l’estratto conto aggiornato del proprio conto presso la Banca __________ e
l’appellante ha esibito il certificato municipale per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria, con il preavviso favorevole del Comune di __________.
a) La dottrina è
divisa sul problema di sapere se l’obbligo di corrispondere una provvigione di
causa al coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese legali di una
separazione o di un divorzio discenda dall'art. 159 CC (dovere di mutua
assistenza) oppure dall'art. 163 CC (dovere di mantenimento). Comunque si opini
al riguardo (per la prima soluzione, ma non senza riserve: Bräm, in Zürcher Kommentar, Zurigo
1993, nota 135 segg. ad art. 159 con rinvii; per la seconda: Bühler/Spühler, Berner Kommentar,
Ergänzungsband 1991, n. 260 ad art. 145 CC, con riferimenti), una provvigione ad
litem entra in linea di conto solo se il coniuge istante non è in grado di
far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di patrocinio,
di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal
processo (trasferte, traduzioni, ecc.).
b) In concreto la
moglie consegue un reddito mensile netto di fr. 1’547.–, che non è neppure
sufficiente a coprire il fabbisogno. Essa non ha sostanza al di fuori del conto
salario presso la Banca __________, che presenta un modestissimo saldo di fr.
2’093.– al 31 dicembre 1995 e di fr. 1’593.– al 9 gennaio 1996, e ha inoltre un
debito con il __________ __________. I conti in comune con il marito sono stati
consumati per il pagamento dei contributi alimentari arretrati (doc. 15), come
si vedrà in seguito, e lo stesso convenuto non dispone più di sostanza liquida.
Dall’estratto del conto __________ prodotto in questa sede nella procedura
provvisionale emerge infatti che l’appellato disponeva al 31 dicembre 1995 di
fr. 2’180,25 e al 26 gennaio 1996 di fr. 1’138,30. A detta dell’appellante vi
sarebbero seri motivi per dubitare della reale situazione finanziaria del
marito, poiché questi sembra disporre comunque di liquidità, avendo provveduto
in particolare tra ottobre e novembre 1995 al pagamento di parte degli oneri
fiscali per l’importo di fr. 7’568,05. Se si considera però che questa somma
corrisponde sostanzialmente a quanto prelevato dal marito il 16 ottobre e il 13
novembre 1995 dal libretto di deposito __________ (doc. 25), i dubbi
dell’attrice non trovano conferma, perlomeno a questo stadio della causa. Non è
contestato che il convenuto ha percepito il 27 febbraio 1995 l’importo di fr.
68’414.– a saldo della vendita di un immobile di cui era comproprietario e che
ha rimborsato con il provento della compravendita debiti che aveva verso
famigliari. A torto però l’appellante gli rimprovera di aver trascurato la
famiglia in favore di terzi creditori. A quel momento, infatti, essa non aveva
ancora chiesto la provvigione ad litem, e il marito non aveva pertanto
obblighi nei suoi confronti per tale titolo. Né gli si può rimproverare di aver
pagato una parte degli oneri fiscali dovuti dalla famiglia, trattandosi di
debiti dell’economia domestica, che avrebbero altrimenti gravato il patrimonio
coniugale.
D’altra parte non va
dimenticato che l’anticipo per le spese giudiziarie (la cosiddetta provvigione ad
litem), come dice il suo nome, non costituisce una prestazione definitiva
di un coniuge all’altro, e che il coniuge beneficiario può essere condannato
nel giudizio finale a restituire all’altro gli anticipi ricevuti (Hinderling/Steck, Das schweizerisches
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 551 e segg. con numerosi riferimenti).
Nella fattispecie, la
stessa appellante ammette che il marito non può disporre attualmente della
sostanza esistente, composta di una casetta (cfr. verbale 25 gennaio 1996) di
cui si ignora il valore, ma che per concorde ammissione delle parti è pesantemente
ipotecata e grava sul bilancio familiare. Non si dispone di dati concreti
sull’eventuale interessenza ereditaria dell’appellato, ma anche in questo caso
è pacifico che egli dovrebbe indebitarsi con terzi per ottenere le liquidità necessarie
al versamento della provvigione richiesta, così come del resto suggerisce
l’appellante nel suo gravame. La provvigione ad litem è dovuta solo se
il coniuge cui tale prestazione è richiesta ha la possibilità di versare un
anticipo al coniuge sprovvisto di mezzi con il proprio reddito o la propria
sostanza. Nel caso in esame il fatto stesso che il marito dovrebbe indebitarsi
porta a concludere che egli non è in grado, secondo quanto desumibile
sommariamente nell’ambito di una procedura provvisionale, di fornire alla
moglie lo sforzo che questa richiede. La domanda provvisionale deve quindi
essere respinta.
II.
Sull’appello
-
Il Pretore ha
correttamente seguito nel succinto decreto cautelare la metodica stabilita dal
diritto federale per il calcolo del contributo alimentare, che va applicata
d’ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8) e che le parti non contestano.
Il primo giudice ha accertato che il marito, inabile al lavoro per malattia,
aveva come unico reddito le indennità di malattia per complessivi fr. 3’000.–
mensili, che la moglie percepiva lavorando a metà tempo presso l’Albergo
__________ di __________ uno stipendio netto complessivo di fr. 1’547.– mensili
e che i rispettivi fabbisogni ammontano a fr. 1996.– per il marito, a fr.
2’171.– per la moglie e a fr. 650.– per __________. Sulla base di questi dati e
constatato un ammanco di fr. 70.– mensili, egli ha posto a carico del marito un
contributo alimentare di fr. 1’000.–, di cui fr. 935.– (già compresi gli
assegni familiari) per __________, con effetto dal 1° ottobre 1995. Ha poi
respinto la domanda di concedere il contributo alimentare con effetto
retroattivo al 1° settembre 1994 adducendo che il mantenimento della famiglia
era stato assicurato dai versamenti spontanei del marito, e ha negato la
provvigione ad litem per il motivo che il convenuto non era in grado di
versare l’importo richiesto, disponendo solo di un modesto reddito, interamente
consumato dal proprio fabbisogno e dal versamento alla famiglia.
-
L'appellante
chiede in primo luogo che il contributo alimentare mensile complessivo sia
stabilito in fr. 1’400.– dal 1° settembre 1994 al 31 ottobre 1995. Essa
sostiene che tale importo, concordato di comune accordo fra i coniugi, era
stato versato dal marito e padre fino al settembre 1994 e che l’appellato aveva
potuto disporre fino al 31 ottobre 1995 di entrate sufficienti per far fronte
all’onere alimentare.
a) L’attrice adduce
di non aver presentato istanza cautelare prima dell’ottobre 1995 in quanto
confidava nella conclusione delle trattative in corso fra le parti e che sono
fallite nel giugno/luglio 1995 (verbale 25 gennaio 1996). La conclusione di un
accordo sul contributo alimentare provvisorio, dapprima contestata, non è in
seguito più stata negata dal marito, che ha ammesso in occasione
dell’interrogatorio formale (cfr. verbale del 27 novembre 1995) di essersi
impegnato a versare tale importo, ma ha sostenuto di averlo poi ridotto perché
eccessivo per le sue possibilità economiche.
b) I coniugi possono
accordarsi liberamente sulle conseguenze pecuniarie della vita separata, ma
tutto quello che concerne il contributo alimentare per il figlio minorenne è
soggetto ad approvazione del giudice (Deschenaux/Tercier/Werro,
Le ma-
riage
et le divorce, 4a ed., Berna 1995, n. 981). La circostanza che il
contributo alimentare sia stato concordato in via extragiudiziaria fra i
coniugi non è del resto vincolante per il Pretore, tenuto a esaminare tutti i
fattori rilevanti per la determinazione del contributo alimentare dovuto in
pendenza di causa (Bühler/Spühler,
op. cit., n. 34 ad art. 145 CC; Rep. 1988 pag. 338). Nella fattispecie occorre
quindi esaminare se il contributo di fr. 1’400.– a suo tempo convenuto fra le
parti è adeguato alle circostanze della famiglia.
c) A richiesta del coniuge
istante, l’obbligo di versare contributi alimentari in via provvisionale può
essere imposto anche con effetto retroattivo di un anno (art. 173 cpv. 3 CC per
analogia), non oltre però il momento in cui è stata presentata l’istanza per il
tentativo di conciliazione (DTF 115 II 201; sentenza della I CCA del 1° giugno
1994 nella causa M. c. M.). Nel caso in esame, il tentativo di conciliazione
risale al 26 maggio 1994 e la richiesta di contributi alimentari retroattivi
con effetto dal 1° settembre 1994 è di principio proponibile. Dagli atti
risulta che il convenuto ha versato alla moglie fr. 1’400.– dal maggio 1994 al
novembre 1994 (doc. EE) e che l’ha autorizzata il 9 marzo 1995 a ritirare i
fondi depositati su un libretto __________ a copertura degli alimenti arretrati
(doc. GG, 15), ciò che essa ha fatto prelevando fr. 5’791,75 a saldo dei
contributi dovuti da dicembre 1994 a marzo 1995 e di un acconto sulla
provvigione ad litem (doc. 18). L’appellato ha poi versato fr. 1’400.–
nell’aprile 1995, fr. 500.– in maggio e giugno e fr. 800.– da luglio a ottobre
1995 (doc. 18). La retroattività del contributo alimentare non può pertanto
essere anteriore al maggio 1995, poiché il convenuto ha provveduto al pagamento
dell’importo concordato sino all’aprile 1995, sia con versamenti diretti che
con l’autorizzazione data alla moglie di prelevare i fondi depositati sul
libretto __________ a copertura dei contributi alimentari arretrati.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non si può invece sostenere che
il mantenimento della famiglia è stato assicurato dal marito con i versamenti
spontanei da lui eseguiti, ove appena si consideri che questi importi sono
addirittura inferiori dal maggio 1995 alla copertura del fabbisogno in denaro
della figlia, correttamente determinato dal primo giudice in fr. 935.– mensili
sulla base delle raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù di Zurigo. La
retroattività del contributo alimentare con effetto dal 1° maggio 1995 è
pertanto adeguata alle circostanze del caso, e tenuto conto dei contributi
versati spontaneamente, il convenuto dovrà versare la differenza fra quanto già
pagato e il contributo alimentare stabilito in sede giudiziaria.
- Accertata la
retroattività di principio del contributo alimentare, si tratta di determinare
in concreto l’importo dovuto dal convenuto a titolo di contributo alimentare
nel periodo in esame, ossia dal maggio 1995 in poi. A parte il reddito del
convenuto nel periodo maggio/ottobre 1995, di cui si dirà in seguito, gli altri
elementi del calcolo eseguito dal Pretore non sono stati contestati ed è pacifico
che il reddito netto mensile della moglie, attiva a metà tempo, ammonta a fr.
1’547.– (comprensivo di tredicesima mensilità). Anche se le voci dei rispettivi
fabbisogni non sono state poste in discussione, occorre modificare leggermente
quello della moglie per dedurne la quota parte di alloggio relativa alla
figlia, che deve essere inserita nel fabbisogno di quest’ultima. Appare infatti
preferibile determinare separatamente dal fabbisogno della madre quello
complessivo della figlia, che come giustamente considerato dal Pretore ammonta
a fr. 935.– mensili. In conclusione, quindi, il fabbisogno mensile del marito
così come calcolato dal Pretore, non contestato, rimane di fr. 1996.– (minimo
di base fr. 1025.–, alloggio fr. 200.–, premio di cassa–malati fr. 471.–,
imposte presumibili fr. 300.–). Quello della moglie, dedotte le quote di
alloggio imputabili al di lei convivente e alla figlia, ammonta a fr. 1’886.–
(minimo di base fr. 1025.–, quota parte di alloggio fr. 305.–, premio di
cassa–malati fr. 306.–, imposte presumibili fr. 100.–, spese di trasporto fr.
150.–) e quello di __________ a fr. 935.–, per un totale di fr. 4’817.–.
L’ammanco dei fabbisogni rispetto al reddito complessivo della famiglia ammonta
a fr. 230.– e non a fr. 71.– come indicato nel decreto impugnato per un
evidente errore di calcolo. Ciò non toglie che a ragione il Pretore ha fissato
in fr. 1’000.– il contributo alimentare a carico del marito sulla base di un
suo reddito di fr. 3’000.– mensili.
Come però giustamente
addotto dall’appellante, questo calcolo non è applicabile al periodo da maggio
a ottobre 1995, poiché in quei mesi il marito ha percepito un reddito di fr.
3’760.– mensili. Dall’istruttoria è infatti emerso che il convenuto si è occupato
della gestione del Ristorante __________ fino alla chiusura nel novembre 1994 e
che in seguito è stato inabile al lavoro in misura totale per malattia da febbraio
ad aprile 1995, percependo un’indennità di fr. 100.– mensili. Dal 1° maggio al
31 ottobre 1995 egli, inabile al 50%, ha percepito un’indennità giornaliera di
fr. 50.– e nel contempo ha lavorato a metà tempo presso il __________
__________ __________ a __________, con un reddito mensile netto di fr. 2’260.–
comprensivi degli assegni familiari (doc. 26; interrogatorio formale del 27
novembre 1995) e infine dal 1° novembre 1995 risulta ancora inabile al lavoro
in misura totale e percepisce indennità giornaliere per complessivi fr. 3’000.–
mensili. Nel periodo compreso tra maggio e ottobre 1995, quindi, il reddito del
convenuto, comprensivo dello stipendio percepito dal __________ __________
__________ e delle indennità giornaliere, ammontava a fr. 3’760.– e a ragione
l’appellante si duole che il Pretore abbia considerato nel calcolo del
contributo alimentare solo il reddito di fr. 3’000.– percepito da gennaio ad
aprile 1995 e dal novembre in poi, trascurando il reddito superiore percepito
durante l’attività lavorativa.
Deducendo dal guadagno
complessivo della famiglia conseguito da maggio ad ottobre 1995, in fr. 5’307.–
mensili (marito fr. 3’760.– più moglie fr. 1’547.–), il fabbisogno globale di
fr. 4’818.– (marito fr. 1’996.–, moglie fr. 1’886.–, __________ fr. 935.–) si
ottiene infatti un’eccedenza di fr. 490.–, che deve essere ripartita fra i coniugi
in ragione di metà. Il convenuto dovrebbe pertanto versare alla moglie e alla figlia
per il periodo da maggio ad ottobre 1995 un contributo di fr. 1’519.– (reddito
personale fr. 3’760.– meno fabbisogno di fr. 1’996.– meno quota di eccedenza di
fr. 245.–), di poco superiore a quello richiesto dall’appellante, limitato a
fr. 1’400.–.
In conclusione, visto
quanto sopra, il contributo alimentare deve essere stabilito in fr. 1’400.– dal
1° maggio al 31 ottobre 1995 e in fr. 1’000.– dal 1° novembre 1995, data alla
quale è nuovamente insorta un’incapacità lavorativa totale e il reddito del convenuto
è sceso a fr. 3’000.– mensili. L’appello deve pertanto essere parzialmente accolto
in tale misura.
- L’appellante
chiede infine il riconoscimento di una provvigione ad litem di fr.
3’000.–, negatale dal Pretore, rilevando che il marito ha avuto a disposizione
ingenti liquidità provenienti dal ricavo della vendita di un suo immobile, che
ha impiegato per il pagamento di debiti verso terzi, invece di provvedere in
priorità al mantenimento della famiglia. Come si è visto in precedenza (consid.
1), entrambi i coniugi non dispongono di mezzi liquidi importanti e i saldi dei
rispettivi conti bancari sono in pratica equivalenti. In queste condizioni e
per i motivi dianzi esposti (consid. 1b) la moglie non può pretendere che il
marito finanzi le sue spese legali a scapito delle proprie, e a giusta ragione
il Pretore le ha negato una provvigione ad litem. L’appello deve quindi
essere respinto su questo punto.
III. Sulle spese
-
Il parziale
accoglimento dell’appello non giustifica una diversa ripartizione degli oneri
processuali di prima sede, visto che comunque l’attrice è risultata in parte
soccombente, sia per quel che concerne il periodo in cui versare
retroattivamente il contributo (6 mesi invece dei 12 richiesti) che per
l’entità del contributo. Trattandosi di vertenze in materia di stato, la
ripartizione a metà operata dal Pretore appare adeguata alle circostanze e può
essere confermata. In questa sede, per contro, le spese e tasse di giustizia
seguono la reciproca soccombenza delle parti (art. 148 cpv. 1 CPC) e devono
essere poste a carico dell’appellante per la metà e a carico dell’appellato,
che ha proposto l’integrale conferma del giudizio pretorile per l’altra metà,
con compensazione delle ripetibili di appello.
-
Vista la
manifesta situazione di indigenza dell’appellante, documentata dal certificato
municipale prodotto in questa sede e dai documenti ivi allegati, e il parziale
buon esito del gravame, si giustifica nondimeno accordare all’appellante il
beneficio dell’assistenza giudiziaria (art. 155 CPC).
Per
questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è
parzialmente accolto e il decreto impugnato è così modificato:
-
__________ __________ è condannato a versare alla moglie __________ __________
__________, dal 1° maggio 1995 al 31 ottobre 1995 l’importo mensile di fr.
1’400.–, di cui fr. 935.– già compreso l’assegno familiare per la figlia
__________ e fr. 465.– per la moglie, e dal 1° novembre 1995 l’importo mensile
anticipato di fr. 1’000.–, di cui fr. 935.– già compreso l’assegno familiare
per la figlia __________ e fr. 65.– per la moglie.
I
versamenti già eseguiti saranno computati sugli importi dovuti, a titolo di
acconto.
Per il resto il decreto
rimane invariato.
II. L’istanza cautelare 22
dicembre 1995 è respinta.
III. __________ __________
__________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________.
IV. Gli oneri del presente
giudizio, consistenti in:
tassa
di giustizia fr. 300.–
spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono per metà a carico
di __________ __________ __________, e per essa a carico dello Stato, e per
metà a carico di __________ __________ __________. Le ripetibili sono
compensate.
V. Intimazione:
–
avv. __________ __________, __________
–
avv. __________ __________, __________a
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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