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Numero d'incarto:
11.1995.279
Data decisione, Autorità:
20.02.1997, ICCA
Incarto n.
11.95.00279
Lugano
20 febbraio 1997/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nel procedimento n. /_ (revoca dell'interdizione) della Divisione degli interni promosso con istanza del 16 settembre 1994 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso del 20 novembre 1995 presentato
da __________ __________ contro la decisione del 19 ottobre 1995 emessa dalla
Divisione __________ __________;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con decisione del 29
ottobre 1963 lo __________ di __________ ha pronunciato, in applicazione
dell’art. 369 CC, l’interdizione di __________ __________ (1943);
che il 7 settembre 1983 la
stessa autorità e l’11 gennaio 1994 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino
hanno rigettato richieste di __________ __________ intese alla revoca
dell’interdizione;
che il 16 settembre 1994
__________ __________ ha postulato nuovamente la revoca dell’interdizione;
che esperita
l’istruttoria, il 19 ottobre 1995 la Divisione __________ __________ ha
respinto l’istanza, consentendo nondimeno al tutelato, a titolo di prova e per
un anno, di gestire in modo autonomo e indipendente i propri redditi;
che con ricorso del 20
novembre 1995 __________ __________ chiede, previa concessione dell’assistenza
giudiziaria, l’annullamento della decisione impugnata e la revoca
dell’interdizione;
che con osservazioni del
13 dicembre 1995 la Divisione __________ __________ propone di confermare la
decisione impugnata;
considerando
in diritto: che per l’art. 433 cpv. 1
CC in caso di interdizione la tutela cessa con la revoca da parte dell’autorità
competente, la quale è obbligata a ordinarla tosto che la causa di tutela sia
scomparsa (cpv. 2);
che a norma dell’art. 434
cpv. 1 CC la procedura è stabilita dai Cantoni;
che secondo l’art. 78 del
Regolamento sulle tutele e curatele (RTC: RL 4.1.2.2) “la revoca
dell’interdizione deve essere ordinata d’ufficio o decisa a seguito di istanza
diretta dall’autorità di vigilanza sulle tutele in base alle norme stabilite
dagli art. 66 segg.” del regolamento medesimo;
che, come il Tribunale
federale ha già avuto modo di stabilire recentemente, nella procedura di revoca
dell’interdizione il diritto federale esige l’audizione dell’interdetto (DTF
117 II 380 consid. 2);
che tale orientamento è
seguito dalla dottrina recente (Riemer,
Grundriss des Vormundschaftsrchts, Berna 1981, pag. 102, n. 200; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelle,
2a edizione,
pag. 273 n. 1012; Strub, Die Aufhebung
der Ent-mündigung, Friburgo 1983, pag. 151 seg.);
che invero l’art. 71 RTC,
applicabile per analogia (art. 78 RTC) prevede l’interrogatorio
dell’interdicendo;
che nella fattispecie la
Divisione __________ __________ non ha proceduto all’audizione del ricorrente,
né lo stesso è stato sentito da altre persone;
che, in effetti, i
colloqui avuti dal tutelato con il dott. __________ __________ e il dott.
__________ __________ sono precedenti all’introduzione della nuova domanda di
revoca dell’interdizione;
che pertanto l’autorità di
vigilanza sulle tutele ha disatteso il diritto federale, la cui violazione, pur
non essendo stata sollevata dal ricorrente, deve essere rilevata d’ufficio;
che tale violazione
potrebbe al limite essere sanata con l’audi-zione del ricorrente da parte della
Camera civile di appello (DTF 117 II 141 consid. 4a);
che, nondimeno, si
giustifica di rinviare gli atti all’autorità di vigilanza perché, interrogando
il tutelato, tenga conto anche di come quest’ultimo si è comportato nel frattempo;
che in effetti, con la
decisione impugnata, la Divisione __________ __________ aveva concesso al
ricorrente la possibilità di gestire in modo autonomo e indipendente il proprio
reddito per 12 mesi;
che, valutando nuovamente
la situazione, l’autorità competente esaminerà inoltre la possibilità di
adottare una misura meno incisiva, come per esempio l’inabilitazione (art. 395
CC);
che, ciò posto, il ricorso
deve essere parzialmente accolto e il fascicolo della causa ritornato alla
Divisione __________ __________ per la completazione dell’istruttoria;
che le spese e le
ripetibili dell’attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 148
cpv. 2 CPC);
che in effetti il
ricorrente ottiene l’annullamento del giudizio impugnato, ma non (ancora) la revoca
dell’interdizione;
che, per quanto attiene
alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta poiché il
ricorrente dispone di una sostanza di almeno fr. 24’500.– (deposizione del
tutore __________ __________);
che ciò nondimeno, vista
la particolarità della fattispecie, si può prescindere dal prelevare oneri
processuali e dall’assegnare ripetibili;
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e la causa è
rinviata alla Divisione __________ __________ per un nuovo giudizio previo
interrogatorio del tutelato;
-
L’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria è respinta.
-
Non si riscuotono
spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________o;
– Divisione __________
__________, __________;
– Delegazione tutoria del
Comune di __________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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