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Numero d'incarto:
11.1995.266
Data decisione, Autorità:
07.03.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00266
Lugano,
7 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 1° settembre 1995 da
__________, nata __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________),
e
ora sul decreto cautelare del 9 ottobre 1995 con cui il Pretore ha disciplinato l’assetto provvisionale dei
coniugi;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del
17 ottobre 1995 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare
emesso il 9 ottobre 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se dev’essere accolto l’appello
adesivo del 6 novembre 1995 presentato da __________ __________ contro il
medesimo decreto;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ __________ e __________ __________ (entrambi del 1962) si
sono sposati a __________ __________ 1986. Dal matrimonio è nata una figlia,
__________, __________ 1986. Il marito lavora a orario pieno per lo studio
dell’architetto __________ __________ a __________, la moglie a tempo parziale
per la __________ __________ ____________________a __________ (come ausiliaria
di vendita) e per lo studio dell’architetto __________ __________ a __________
(come aiuto d’ufficio). Il 5 dicembre 1994 __________ __________ si è rivolta
al Pretore del Distretto di Bellinzona per il tentativo di conciliazione, che è
decaduto infruttuoso il 26 gennaio 1995.
B. Con istanza del 28 luglio 1995 __________ __________ ha chiesto al
Pre-tore che il marito fosse tenuto a erogarle in via provvisionale un
contributo alimentare di fr. 1100.– per il mese di luglio 1995 e di fr. 2500.–
mensili dal 1° agosto 1995 (fr. 1450.– per sé stessa e fr. 1050.– per la
figlia), come pure una provvigione ad litem di fr. 3000.–; in subordine
essa ha postulato il beneficio dell’assi-stenza giudiziaria. Alla discussione
del 22 agosto 1995 il marito ha offerto un contributo di fr. 1400.– mensili
(fr. 500.– per l’istan-te e fr. 900.– per la figlia), opponendosi a ogni altra
pretesa. Chiusa l’istruttoria, al dibattimento finale del 5 ottobre 1995 la
moglie ha aumentato la richiesta di contributo per sé medesima a fr. 1970.–
mensili, fermo restando il contributo di fr. 1050.– mensili per la figlia.
__________ __________ ha proposto il rigetto puro e semplice dell’istanza,
facendo valere di corrispondere già un contributo di fr. 1400.– mensili per
moglie e figlia.
C. Nel frattempo, il 1° settembre 1995, __________ __________ ha
introdotto la petizione di divorzio. __________ __________ ha proposto di
respingere la petizione, chiedendo a sua volta il divorzio per colpa esclusiva
della moglie. L’udienza preliminare deve ancora essere indetta.
D. Statuendo il 9 ottobre 1995 sull’istanza provvisionale, il Pretore ha
condannato __________ __________ a versare, dal 1° agosto 1995, un contributo
di fr. 1974.– mensili (di cui fr. 1039.– per la moglie e fr. 935.– per la
figlia, già compreso l’assegno familiare). Ha respinto invece sia la
provvigione ad litem sia il beneficio dell’as-sistenza giudiziaria
postulata dalla moglie. Le spese processuali di fr. 80.– e la tassa di
giustizia di fr. 150.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro il decreto cautelare __________ __________ ha presentato un
appello del 17 ottobre 1995 inteso a ottenere la riforma della decisione
impugnata nel senso di respingere interamente l’istanza provvisionale della
moglie. Nelle sue osservazioni del 6 novembre 1995 __________ __________
conclude per la reiezione del ricorso e con appello adesivo insta perché il
marito sia tenuto a stanziarle, dal 1° luglio 1995, un contributo alimentare di
fr. 2852.– men-sili (fr. 1917.– per sé e fr. 935.– per la figlia, compreso
l’assegno familiare). L’appello adesivo non è stato intimato a __________ __________.
Considerando
in
diritto:
I. Sull’appello principale
-
L’appellante sostiene anzitutto che non gli incombe l’obbligo di
mantenere la moglie, la quale vive in concubinato con un terzo e abuserebbe
perciò dei suoi diritti. Egli disconosce tuttavia la giurisprudenza del
Tribunale federale. In DTF 118 II 225 è stato posto il principio chiaro per cui
durante il matrimonio l’obbligo di mantenimento sussiste (art. 163 cpv. 1 CC)
senza riguardo a colpe esclusive o preponderanti del coniuge beneficiario. Il
pro-blema delle responsabilità nella disunione andrà esaminato dal giudice (del
merito) chiamato a statuire sulle pretese derivanti dagli art. 151 o 152 CC.
Certo, il limite dell’abuso di diritto vale anche in costanza di matrimonio, ma
dev’essere applicato con grande cautela: in pratica abusa dei suoi diritti solo
la moglie che, pur facendosi mantenere da un terzo, richiede ugualmente un
contributo alimentare al marito. Non basta a configurare abuso di diritto,
invece, la circostanza che la moglie viva in concubinato o intrattenga
relazioni adulterine (giurisprudenza confermata dal Tribunale federale nella
sentenza inedita del 7 aprile 1994 in re W. contro W., consid. 2b). Ciò posto,
la censura dell’appellante non merita ulteriore disamina.
-
Afferma l’appellante che la moglie è una persona giovane e sana, di
modo che il reddito di fr. 1500.– mensili a lei imputato dal Pretore dev’essere
aumentato ad almeno fr. 2500.–. Se non che, egli disconosce una volta ancora la
giurisprudenza del Tribunale federale. Secondo quest’ultima, cessata la
comunione domestica, ogni coniuge ha il diritto di conservare – in linea di
principio e per quanto le condizioni finanziarie della famiglia lo permettano –
il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Dopo la separazione (legale o di
fatto) la moglie non può quindi rinunciare unilateralmente – se non per ragioni
oggettivamente fondate – al guadagno ch’essa conseguiva durante la vita in comune.
D’altro lato essa non è nemmeno tenuta ad estendere la sua attività lucrativa
se la mutata situazione economica (due economie domestiche separate) non esige
un sacrificio del genere. In concreto l’appellante non asserisce che, dopo la
separazione di fatto, la moglie avrebbe ridotto la propria attività lucrativa,
né pretende che le modeste condizioni economiche della famiglia esigano da lei
un maggior impegno per rapporto all’epoca della vita in comune (il Pretore ha
calcolato, anzi, un’eccedenza mensile di fr. 1658.–), tanto meno se si pensa
che essa provvede anche alla cura e all’educazione della figlia (9 anni).
-
Al Pretore l’appellante rimprovera di non aver considerato nel
reddito della moglie la quota di tredicesima. Egli non indica però da quale
documento risulterebbe che la moglie percepisce la tredicesima mensilità. Dagli
atti – che la Pretura non si è curata di contrassegnare e che non possono
quindi essere richiamati con lettere o numeri – risulta che la moglie non è
rimunerata a mesi, bensì a ore tanto presso la __________ __________ __________
(lettera del 23 agosto 1995: fr. 15.15 lordi l’ora) quanto presso lo studio
dell’architetto __________ __________ (scheda contabile: fr. 16.– lordi l’ora).
Nulla induce a desumere pertanto ch’essa riscuota una tredicesima, né
l’appellante rende verosimile tale eventualità. Anche su questo punto l’appello
è destinato perciò all’insucces-so.
-
Con riferimento al proprio fabbisogno mensile l’appellante sostiene
ch’esso ammonta a fr. 3814.– e non a fr. 3349.– come calcolato dal Pretore. La
tesi è sprovvista di qualsiasi motivazione. L’appellante nemmeno adduce,
infatti, quali risultanze istruttorie contrasterebbero con le poste del
fabbisogno calcolate dal Pretore (sentenza, pag. 3). La doglianza potrebbe dunque
essere dichiarata irricevibile senz’altro esame (art. 309 cpv. 5 CPC). Si
aggiunga, a ogni buon conto, che il premio della cassa malati considerato dal
Pretore (fr. 198.40 mensili) trova puntuale riscontro nel certificato emesso il
1° giugno 1995 dall’assicu-razione __________ (agli atti), che il canone di locazione
(fr. 600.–) è stato stimato in assenza del benché minimo giustificativo e che
le spese di trasferta sono state stimate a loro volta (fr. 400.– mensili), il
convenuto non avendo nemmeno tentato di rendere verosimile l’ammontare di fr.
1000.– fatto valere al dibattimento finale. Il decreto impugnato sfugge, ciò premesso,
a qualsiasi critica.
-
L’appellante opina – senz’altra particolare motivazione – che “con
le sue entrate la moglie è perfettamente in grado di far fronte da sola al suo
contributo alimentare”. L’assunto è ai limiti della temerarietà. La moglie ha
un fabbisogno mensile di fr. 1710.– (non contestato dall’appellante) e un
guadagno potenziale di fr. 1500.– mensili. Sostenere ch’essa sia in grado di
sopperire a sé stessa offende l’evidenza.
-
Da ultimo l’appellante assevera che il convivente della moglie
parteciperebbe al fabbisogno di costei, retribuendola altresì “per i lavori
domestici e di pulizia che questa effettua per lui”. Dagli atti non si evince
tuttavia che il convivente della moglie provveda – in tutto o in parte – alle
necessità della medesima né che essa svolga lavori casalinghi per il
convivente. L’argomentazio-ne cade quindi nel vuoto.
II. Sull’appello adesivo
- In esito all’introduzione dell’appello adesivo l’attrice è stata invitata
dalla presidente della I Camera civile a depositare entro il 27 novembre 1995
un anticipo di fr. 600.– a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte
(art. 147 CPC). L’interessata non ha dato seguito alla richiesta, né ha
postulato una riduzione della somma o una dilazione del termine e nemmeno ha
sollecitato il versamento dal marito di una provvigione ad litem o ha
instato in appello per il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nella
richiesta di anticipo essa era stata avvertita nondimeno che l’inosservanza del
termine avrebbe comportato lo stralcio dell’appello adesivo (art. 312 cpv. 2
CPC e 12 LTG). Nelle condizioni descritte non rimane che dichiarare il ricorso
deserto.
III. Sulle spese e le ripetibili
- Gli oneri processuali dei due appelli seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia dell’appello
principale tiene conto del fatto che il gravame è stato presentato senza alcuna
seria considerazione della giurisprudenza federale, quella dell’appello adesivo
della circostanza che il gravame non può nemmeno essere esaminato (art. 21
LTG). Non si giustifica di attribuire ripetibili in relazione all’appello
adesivo, che non è nemmeno stato intimato alla controparte (art. 313bis CPC).
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello principale è respinto è
il decreto impugnato è confermato.
-
Gli oneri processuali dell’appello
principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili di
appello.
-
L’appello adesivo è dichiarato
deserto ed è stralciato dai ruoli.
-
Gli oneri processuali dell’appello
adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 80.–
b) spese fr. 20.–
fr. 100.–
sono posti a carico
dell’appellante adesiva. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________ __________,
__________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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