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Numero d'incarto:
11.1995.252
Data decisione, Autorità:
17.01.1997, ICCA
Incarto n..
11.95.00252
Lugano
17 gennaio 1997/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. / __________ (azione di
annullamento di donazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con petizione 3 giugno 1993 da
__________, __________,
__________, __________ e
__________, __________
(tutti
patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolto
l’appello del 19 settembre 1995 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 7 agosto 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
4;
-
Il giudizio sulle spese
e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
atto pubblico del 23 settembre 1992, n. __________ del notaio __________
__________ (doc. B), le sorelle __________ e __________ __________ hanno donato
al nipote __________ __________ le loro quote di comproprietà della particella
n. ____________________ di __________, sezione __________. Alla rogazione
dell’atto hanno partecipato __________ __________ e __________ __________, che
ha agito per sé e per la sorella __________ sulla base di una procura firmata
da quest’ultima il 22 settembre 1992, autenticata il medesimo giorno dal notaio
rogante.
__________ è deceduta a __________ -__________ il __________ 1992, lasciando
quali eredi la sorella __________ __________ e i nipoti __________ __________,
__________ __________, __________ __________, __________ __________, __________
__________ e __________ __________.
B. Con petizione 3
giugno 1993 __________ __________, __________ __________ e __________ __________
hanno convenuto davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
__________ __________, chiedendo l’accertamento della nullità della donazione
____________________ 1992, subordinatamente l’annullamento della donazione e la
reintegrazione del bene immobiliare nella successione fu __________ __________,
nonché la reintegrazione nel compendio ereditario di tutti i beni mobili di
spettanza della successione in possesso di __________ __________. In via
cautelare gli attori hanno instato per l’annotazione a registro fondiario di
una restrizione della facoltà di disporre sul foglio particella n. __________
RFD di __________, sezione __________, proprietà di __________ __________. Con
decreto 28 giugno 1993, emanato senza contraddittorio, il Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 4, ha fatto ordine all’ufficiale del registro fondiario di
__________ di annotare la restrizione della facoltà di disporre a carico della
proprietà litigiosa e ha vietato al convenuto di disporre dei beni della successione
in suo possesso.
Il Consiglio di
disciplina notarile ha inflitto il 24 agosto 1993 al notaio __________
__________ una multa disciplinare per aver autenticato la firma di __________
__________ in violazione dell’art. 87 cpv. 1 della legge notarile. Il notaio non
era infatti presente al momento della firma e l’interessata non gli aveva
personalmente dichiarato di averla apposta.
C. __________
__________ si è opposto alla petizione nella risposta 21 ottobre 1993,
sostenendo che la donazione era del tutto valida e che i beni mobili della successione
consistevano in inutile ciarpame, da lui eliminato al momento della pulizia
eseguita nella cantina dell’immobile. All’udienza del 23 ottobre 1993, indetta
per la discussione della cautelare, gli attori hanno confermato le proprie
domande provvisionali, alle quali si è opposto il convenuto, che ha proposto
l’audizione di svariati testimoni. Conclusa l’istruttoria provvisionale, il
dibattimento finale ha avuto luogo il 25 gennaio 1994 e le parti hanno
mantenuto le rispettive domande di giudizio. Statuendo il 21 maggio 1994, il
Pretore ha accolto parzialmente la domanda cautelare e ha confermato
l’annotazione della restrizione della facoltà di disporre a carico della
particella n. __________RFD di __________, sezione __________.
D. Esperita
l’istruttoria di merito, le parti sono comparse al dibattimento finale del 12
maggio 1995. Gli attori hanno specificato e diminuito le proprie domande di
giudizio, abbandonando la domanda subordinata e la richiesta di reintegrare il
mobilio nella massa successoria. Il convenuto, dal canto suo, ha mantenuto
l’opposizione alla petizione.
E. Statuendo il 7
agosto 1995, il Pretore, in accoglimento della petizione, ha constatato la
nullità della donazione 23 settembre 1992 e ha ordinato la reintegrazione della
quota di proprietà di ½ oggetto della donazione nel compendio successorio fu
__________ __________. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– e le spese sono
state poste a carico degli attori per 1/4 e a carico del convenuto per 3/4, con
l’obbligo per quest’ultimo di rifondere agli attori un’indennità per ripetibili
ridotte di fr. 2’000.–.
F. __________
__________ è insorto con un appello del 19 settembre 1995, con cui chiede, in
riforma della sentenza pretorile, il rigetto della petizione.
G. Nelle osservazioni
del 24 ottobre 1995 gli appellati propongono la reiezione dell’appello e la
conferma del giudizio pretorile.
Considerato
in diritto: 1. Gli attori hanno
chiesto con la petizione di accertare la nullità dell’atto pubblico con il
quale la defunta __________ __________ aveva donato all’appellante la sua quota
di comproprietà della particella n. __________RFD di __________, sezione
__________. Essi hanno addotto di essere eredi della donante (punto 1 della petizione)
e nelle domande di giudizio hanno esplicitamente postulato la reintegrazione
del bene immobile nella proprietà della comunione ereditaria composta di
__________ __________, __________ __________, __________ __________, __________
__________, __________ __________, __________ __________ e __________
__________. Gli attori __________ __________, __________ __________ e
__________ __________ non sono pertanto gli unici eredi della defunta
__________ __________, come risulta esplicitamente dal certificato ereditario
rilasciato il 10 maggio 1993 (doc. A).
L’art. 602 cpv. 2 CC
prevede che i coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della
successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto
riserva delle facoltà di rappresentanza o d’amministrazione particolarmente
conferite per legge o per contratto. Il singolo membro di una comunione
ereditaria non è quindi legittimato ad agire in nome proprio per far valere
pretese della successione (DTF 121 III 121 e richiami di giurisprudenza e
dottrina; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts,
4 ed., 1995, 5 n. 51 pag. 138). Gli attori non potevano dunque promuovere
singolarmente un’azione giudiziaria avente per origine un diritto della
comunione ereditaria, come quello fatto valere in causa, ma dovevano agire
congiuntamente con gli altri membri della comunione ereditaria.
È vero che l’appellante
non ha mai obiettato alcunché al riguardo. I presupposti processuali tuttavia
devono essere verificati d’ufficio, in ogni stadio di causa (art. 97 prima frase
CPC), poiché la loro violazione implica la nullità dell’atto compiuto (art. 142
cpv. 1 lett. a CPC). La sanzione della nullità si applica, oltre che agli atti
processuali, anche alle sentenze, ove esse siano impugnate con appello o con
ricorso per cassazione (art. 146 CPC). L’esistenza di un litisconsorzio
necessario è, appunto, un presupposto processuale (art. 97 n. 5 CPC). Ove la
sentenza di primo grado sia impugnata, il rispetto di tale presupposto
dev’essere verificato d’ufficio anche in sede di appello, indipendentemente
dalle censure sollevate nel gravame.
-
Ora, l’art. 45
CPC stabilisce che quando il giudice constata la mancata partecipazione di
tutti gli interessati alla petizione sospende il corso della causa e invita le
persone che hanno proposto l’atto stesso a provvedere entro un termine adeguato
alla sua completazione, con la comminatoria dello stralcio della causa dai
ruoli. Agli attori deve quindi essere fissato un termine adeguato, in concreto,
per integrare la petizione con la partecipazione di tutti gli altri membri
della comunione ereditaria, chiedendo, se del caso, la nomina di un
amministratore alla cumunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC). Ciò è conforme
al principio per cui, ravvisandosi la mancanza di un presupposto processuale
sanabile entro breve tempo, alla parte in causa va impartito un termine perché
rimedi al difetto (art. 99 cpv. 3 CPC). La petizione introdotta da __________,
__________ e __________ __________ non è dunque nulla. Nulli sono però gli atti
susseguenti compiuti in mancanza del presupposto processuale, cioè del
litisconsorzio necessario. Tale difetto impone di riprendere il processo con la
diffida agli attori perché completino la petizione, con il successivo rifacimento
di tutti gli atti processuali cui gli altri litisconsorti necessari non hanno
preso parte.
-
Gli oneri
processuali vanno a carico degli attori, chiamati a sopportare le conseguenze
di una petizione incompleta (art. 148 cpv. 1 CPC). La modifica della sentenza
pretorile non ponendo fine al litigio, si giustifica in ogni modo di moderare
la tassa di giustizia in prima sede (art. 19 LTG). Nella commisurazione delle
ripetibili bisogna tener conto del fatto per altro, in applicazione dell’art.
148 cpv. 2 CPC, che il parziale buon esito dell’appello si riconduce a ragioni
indipendenti da quelle fatte valere dal convenuto e che davanti al Pretore
costui avrebbe potuto eccepire tempestivamente la mancanza del presupposto
processuale, evitando a sua volta di compiere atti nulli.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è
parzialmente accolto nel senso dei considerandi, la sentenza impugnata è
dichiarata nulla e agli attori è fissato un termine di 30 giorni dalla notifica
di questo giudizio per completare la petizione a norma dell’art. 45 CPC, con la
comminatoria dello stralcio della causa in caso di inosservanza.
- Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
già anticipati dall’appellante,
sono posti a carico degli attori in solido, che rifonderanno al convenuto,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 400.– per ripetibili ridotte di appello.
- Intimazione a:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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