AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1995.244
Data decisione, Autorità:
15.04.1997, ICCA
Incarto n.
11.95.00244
Lugano,
26 novembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (modifica di contributi alimentari) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 22 febbraio 1994 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________),
giudicando
ora sul decreto (rispettivamente la sentenza) del 20 luglio 1995 con cui il Pretore ha respinto due eccezioni della
convenuta;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto
l’appello dell’11 settembre 1995 proposto da __________ __________ contro la
decisione emessa il 20 luglio 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ contestualmente all’appello;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da
__________ __________ con le osservazioni all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 22 febbraio 1994
__________ __________ ha convenuto l’ex moglie __________ __________ davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo che in modifica di una
sentenza emessa il 24 dicembre 1990 dal Tribunale comunale di Zagabria, il
contributo da lui dovuto alle figlie __________ (nata il __________ 1981) e __________
(nata __________ 1982) fosse stabilito in fr. 750.– men-sili (assegni familiari
compresi). Con risposta del 6 settembre 1994 la convenuta ha postulato – previo
conferimento dell’assi-stenza giudiziaria – il rigetto dell’azione, contestando
anzitutto la propria legittimazione passiva e la competenza del giudice adito.
Nel successivo scambio di atti scritti ogni parte ha mantenuto le rispettive
posizioni.
B. All’udienza
preliminare del 4 maggio 1995 la convenuta ha proposto di limitare il contraddittorio
alle due eccezioni e ha indicato le prove di cui si sarebbe valsa tanto nel
caso in cui il Pretore avesse accolto la limitazione del contraddittorio quanto
nell’ipo-tesi in cui l’udienza preliminare si riferisse all’intero litigio. Il
Pretore si è riservato di decidere in primo luogo sulle eccezioni e di statuire
in seguito sulle prove. Giudicando il 20 luglio 1995 sulle eccezioni, il
Pretore le ha respinte entrambe e ha posto la tassa di giustizia (fr. 300.–) a
carico di __________ __________, tenuta a rifondere all’attore fr. 300.– per
ripetibili.
C. Contro la decisione
predetta la convenuta è insorta con un appello dell’11 settembre 1995 in cui
chiede l’annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore
perché indica la discussione finale. In via subordinata conclude per l’accogli-mento
delle eccezioni e per il rigetto dell’azione, in ogni caso con beneficio
dell’assistenza giudiziaria in appello. Nelle sue osservazioni del 3 ottobre
1995 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare la
decisione del Pretore, senza opporsi al conferimento dell’assistenza
giudiziaria, ma sollecitando analogo beneficio anche a proprio favore.
Considerando
in diritto: 1. L’appello è sicuramente ricevibile
nella misura in cui le censure vertono sul problema della legittimazione
passiva, che attiene al merito (art. 181 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 100
e n. 2 ad art. 181; Vogel, Grund-riss
des Zivilprozessrechts, 4ª edizione, pag. 194 n. 90). È di dubbia ricevibilità
invece per quanto riguarda la questione della competenza territoriale, non
risultando che il Pretore abbia con-ferito al ricorso effetto sospensivo (art.
100 cpv. 1 in relazione con l’art. 96 cpv. 4 CPC). Dato che le due eccezioni
sono intrinsecamente connesse, appare nondimeno ragionevole – per eco-nomia di
giudizio – statuire su entrambi i temi.
- In primo luogo
l’appellante rimprovera al Pretore di avere omesso la discussione finale
relativa alle due eccezioni. La critica non può essere condivisa. All’udienza
preliminare del 4 maggio 1995 la convenuta ha avuto modo di notificare tutte le
prove offerte. Di queste, una soltanto riguardava le eccezioni sollevate: il
richiamo di un incarto della medesima Pretura avente per oggetto un’altra causa
fra le parti. Il Pretore ha specificato, alla fine dell’udienza, che avrebbe
deciso “in primis sulla domanda di parte convenuta (incompetenza territoriale e
carenza di legittimazione passiva), subordinatamente sulle prove offerte dalle
parti, con ordinanza separata” (verbale, pag. 3 in fondo). Acquisito agli atti
il fascicolo indicato dalla convenuta (inc. __________ __________), egli ha poi
statuito sulle eccezioni con il giudizio in esame.
Se le parti non fossero
state avvertite sul seguito della procedura, la decisione impugnata sarebbe
potuta incorrere nell’annul-lamento. Dapprima il Pretore avrebbe dovuto
sindacare, in effetti, l’ammissibilità delle prove notificate o – quanto meno –
l’am-missibilità della prova offerta a sostegno delle due eccezioni (art. 182
cpv. 1 CPC); in seguito avrebbe dovuto citare le parti per la discussione
finale sulle eccezioni medesime. Nella fattispecie però il Pretore ha reso noto
alle parti che avrebbe senz’ altro giudicato sulle eccezioni e che avrebbe
vagliato l’ammis-sibilità delle prove in un secondo tempo. Non avesse inteso
rinunciare al dibattimento finale sulle eccezioni (rinuncia di per sé lecita),
la convenuta – debitamente patrocinata – avrebbe dovuto reagire e insistere
perché il Pretore indicesse la discussione. Del resto l’appellante non può
dolersi nemmeno che il Pretore abbia tralasciato di statuire formalmente sul
richiamo del citato incarto, poiché di fatto tale richiamo è avvenuto, come la
convenuta desiderava. Nell’appello l’interessata evoca un precedente (I CCA,
sentenza del __________ 1988 nella causa R. contro M.), non equiparabile
tuttavia al caso odierno già per il fatto che in quel frangente il giudice
aveva omesso la discussione finale senza preavviso. Che in altre procedure fra
le parti il Pretore abbia indetto la discussione finale – ovvero non abbia
invitato le parti a rinunciarvi – non basta per altro a denotare una violazione
del diritto d’essere sentito nel presente caso.
-
L’appellante
contesta sia la propria legittimazione passiva sia la competenza del giudice
adito con riferimento alla natura della sentenza emessa il 24 dicembre 1990 dal
Tribunale comunale di Zagabria. Essa sostiene che tale sentenza riguarderebbe
gli effetti della filiazione (obblighi alimentari), non il divorzio tra le parti,
di modo che l’azione di modifica andrebbe promossa davanti al giudice della
dimora abituale delle figlie (art. 79 cpv. 1 LDIP), cioè Zagabria. Oltre a ciò,
l’azione doveva essere diretta contro le figlie, non contro di lei, onde la sua
carenza di legittimazione passiva.
-
Il problema della
competenza (per territorio) investe una questione d’ordine e va esaminato
prioritariamente. Ora, l’art. 64 cpv. 1 LDIP stabilisce che i tribunali
svizzeri sono competenti per le azioni di completamento o modificazione di
decisioni in materia di divorzio o separazione se hanno pronunciato essi stessi
tali decisioni o se la loro competenza discende dagli articoli 59 o 60, fatte
salve le disposizioni dell’art. 85 concernenti la protezione dei minori. L’art.
59 LDIP prevede – tra l’altro – la competenza dei tribunali svizzeri del
domicilio dell’attore se l’attore medesimo dimora in Svizzera da almeno un anno
(lett. b). Nella fattispecie quest’ ultimo requisito è pacifico, né risultano
trattati bilaterali o multilaterali con la Croazia che deroghino al principio
appena accennato.
a) A
parere dell’appellante la sentenza emanata il 24 dicembre 1990 dal Tribunale
comunale di Zagabria non sarebbe una “decisione di modificazione” di una sentenza
in materia di divorzio nel senso dell’art. 64 cpv. 1 LDIP, bensì una sentenza
“concernente i rapporti tra genitori e figlio” a norma dell’art. 79 cpv. 1
LDIP. L’appellante disconosce con ogni evidenza, però, che il giudizio in
rassegna (doc. 1A, 1B e 1C) comporta una modifica dei contributi alimentari per
le figlie fissati dallo stesso Tribunale nella sentenza di divorzio emanata tra
le parti il 20 ottobre 1982 (doc. L e O). Si tratta perciò di una sentenza “di
modificazione” (analogamente DTF 112 II 289). Su questo punto la tesi
dell’appellante, che tutto fonda sull’art. 79 LDIP, cade nel vuoto, mentre l’invo-cato
principio della perpetuatio fori è superato dal nuovo diritto (Volken in: IPRG Kommentar, Zurigo 1993,
note 6 segg. ad art. 64). Piuttosto v’è da domandarsi se in concreto l’azione
di modifica come tale non sia – almeno in parte – priva d’oggetto. Dagli atti
risulta per vero che il Tribunale comunale di Zagabria ha pronunciato il 13 luglio
1993 una terza sentenza (doc. A, P e T), che modifica quella del 24 dicembre
1990. La questione andrà esaminata dal Pretore; per adesso può rimanere irrisolta.
b) Nel
caso precipuo la competenza per territorio del Pretore risulta, di conseguenza,
dall’art. 59 lett. b LDIP. Bisogna ancora verificare tuttavia se non sussitano
“disposizioni [di competenza] concernenti la protezione dei minori” che prevalgano
sull’art. 59 LDIP in virtù dell’art. 85 LDIP, al quale – come detto – l’art. 64
cpv. 1 LDIP rinvia espressamente. Il citato art. 85 cpv. 1 LDIP prevede che in
materia di protezione dei minori la competenza dei tribunali svizzeri è
regolata dall’omonima convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 (RS
...). Tale accordo consacra – con
alcune eccezioni – la competenza delle autorità “dello Stato di dimora abituale
del minorenne” (art. 1). Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare,
per esempio, che la competenza internazionale della Svizzera per giudicare
un’azione tendente alla modifica di una sentenza di divorzio per quanto riguarda
l’attribuzione dei figli va determinata secondo la menzionata Convenzione (DTF
117 II 336 __________. _). Scopo di tale disciplina è di evitare che il giudice
svizzero competente a modificare una sentenza di divorzio si immischi in questioni
riguardanti la protezione di minori con dimora abituale all’estero (Volken, op. cit., nota 9 ad art. 64; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du
18 décembre 1987, Basilea 1996, pag. 170 in fondo).
c) La
situazione si presenta diversa ove si tratti di modificare o di completare una
sentenza di divorzio estera unicamente quanto riguarda i contributi alimentari
destinati ai figli (mi-norenni). In tali casi l’art. 1 della nota Convenzione
non prevale sull’art. 59 LDIP, ma vi si affianca. Per rapporto alla Convenzione,
in altri termini, l’art. 64 cpv. 1 LDIP non ha carattere esclusivo, ma nemmeno
diventa inapplicabile (Bucher, Droit
international privé suisse, vol. II, Basilea 1992, pag. 191 n. 547 in fine e
pag. 256 n. 775). Né del resto ve ne sarebbe motivo: se, in realtà, il giudice
alla dimora abituale del figlio può accertare meglio il fabbisogno del figlio
stesso (ciò che il Tribunale comunale di Zagabria non ha fatto però con la
sentenza del 13 luglio 1993), il giudice al domicilio del genitore può
accertare meglio l’effettivo reddito di costui. Non si può dire pertanto che
questo secondo giudice si immischi in questioni relative alla protezione di
minori residenti all’estero.
d) Altri
trattati internazionali che potrebbero eventualmente prevalere sull’art. 64
cpv. 1 LDIP – in specie la Convenzione europea sul riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e sul
ristabilimento dell’affi-damento, del 20 maggio 1980 (RS ...__________
), e la Convenzione sugli aspetti civili del rapimento internazionale di
minori, del 25 ottobre 1980 (RS ...________) –
non collidono nella fattispecie con l’art. 59 lett. b LDIP, mentre la
Convenzione di Lugano non si applica nei rapporti con la Croazia (RS
..___). Se ne conclude che nel caso in esame il
giudizio del Pretore si rivela, per quel che è della competenza, del tutto
corretto.
- Il problema della
legittimazione passiva attiene – come si è visto (__________. ) – al
merito e dipende perciò dalla legge applicabile. L’art. 64 cpv. 2 LDIP prevede,
a tale riguardo, che il diritto applicabile al completamento o alla modificazione
di una sentenza di divorzio o di separazione è quello del divorzio o della separazione
medesima, fatte salve le disposizioni sul nome (art. 37 a 40), sull’obbligo di
mantenimento dei coniugi (art. 49), sul regime dei beni (art. 52 a 57), sugli
effetti della filiazione (art. 82 e 83) e sulla protezione dei minori (art.
85). L’art. 83 cpv. 1 LDIP, in particolare, stabilisce che l’obbligo di
mantenimento tra genitori e figli è regolato dalla Convenzione dell’Aia del 2
ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (RS
.___________..). Tale trattato dichiara applicabile
– tranne ipotesi non pertinenti al caso in rassegna – la legge interna della dimora
abituale del creditore di alimenti (art. 4 cpv. 1), ovvero in concreto la legge
croata. Ne discende che il problema di sapere chi debba essere convenuto
davanti al Pretore per ottenere la modifica della sentenza di divorzio in
merito agli obblighi di mantenimento verso i figli dipende dal diritto croato
(cfr., sulla legittimazione attiva, l’art. 10 della predetta Convenzione). A
questo riguardo la decisione impugnata, per altro neppure contestata, è
ineccepibile.
a) Quel
che la convenuta censura nell’appello è il mancato accertamento del diritto
croato. Il Pretore ha giudicato la ricerca troppo costosa e impegnativa, sicché
ha fatto capo al diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP). Ora, la dottrina
ammette che l’indagine sul contenuto di una legge straniera applicabile non
dev’essere sproporzionata per rapporto alle circostanze, non deve eccedere cioè
quanto si può ragionevolmente esigere dal giudice tenendo conto della natura
della causa, dell’importanza del litigio e dei mezzi di informazione
disponibili (Keller/Girsberger
in: IPRG Kommentar, op. cit., nota 60 ad art. 16 con riferimenti; Dutoit, op. cit., nota 11 ad art. 16; Knoepfler/Schweizer, Droit international
privé suisse, 2ª edizione, pag. 255 n. 581a). Trattandosi di pretese
patrimoniali, inoltre, la prova del diritto estero può essere accollata alla
parte che di tale diritto si prevale (art. 16 cpv. 1 in fine LDIP; Dutoit, op. cit., note 6 e 7 ad art.
16).
b) Nel
caso in oggetto non consta che il Pretore abbia intrapreso alcuna ricerca. Una
simile rinuncia appare, già da sola, difficilmente compatibile con il principio
– di diritto federale – per cui il contenuto di una legge estera applicabile va
accertato d’ufficio (art. 16 cpv. 1 prima frase LDIP) e v’è da domandarsi,
anzi, se non sia suscettibile di rendere illusorio il principio stesso. Sia
come sia, si ammettesse pure che il Pretore potesse limitarsi a scartare
d’acchito ogni indagine per i presunti costi della ricerca, ciò non lo esimeva
dal permettere all’eccipiente di provare che – secondo il diritto croato – la
legittimazione passiva nell’ambito di un’azione intesa alla modifica di
contributi alimentari previsti in una sentenza di divorzio si scosta dalla
disciplina del diritto svizzero (Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 172 n. 855). Che, in effetti, una
causa del genere abbia indole patrimoniale è fuori dubbio (Dutoit, op. cit., nota 9 ad art. 16
LDIP).
c) Si
aggiunga che, a mente di taluni autori, ove sia in discorso l’applicazione di
trattati internazionali (come in concreto la Convenzione dell’Aia del 2 ottobre
1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari), il giudice non deve
accontentarsi delle indicazioni sul contenuto del diritto estero fornitegli
dalle parti, ma deve – dandosi il caso – indagare egli medesimo (Bucher, Droit international privé suisse,
vol. I/2, Basilea 1995, pag. 152 n. 381 con rinvii). Non v’è ragione quindi
perché nella fattispecie la convenuta si veda sottrarre la possibilità di
rendere noti al giudice gli “ampi dettagli” di cui dispone sulla legge croata e
di dimostrare che – contrariamente all’opinione del Pretore – l’accertamento di
tale diritto non è sproporzionato agli interessi in causa. Tale conclusione
appare ancor più legittima se si considera che la sentenza del 13 luglio 1993
con cui il Tribunale comunale di Zagabria ha modificato per la seconda volta
l’ammontare degli alimenti a carico dell’attore, è stata emessa tra l’attore
stesso e le figlie minorenni, non tra l’attore e l’ex moglie (doc. P). Su
questo punto l’appello merita dunque accoglimento, con rinvio degli atti al
Pretore perché dia modo alla convenuta di addurre la prova sul contenuto del
diritto straniero. A prescindere dal tema della legittimazione passiva giovi
ricordare, comunque sia e a futura memoria, che indipendentemente dal contenuto
della legge croata l’ammon-tare dei contributi alimentari dovrà tenere conto
dei bisogni effettivi delle figlie e delle risorse effettive del creditore (art.
11 cpv. 2 della nota Convenzione).
-
Da ultimo la
convenuta lamenta il fatto che, nonostante il beneficio dell’assistenza
giudiziaria concessole il 2 novembre 1994, il Pretore le ha addebitato spese e
ripetibili. La doglianza è fondata (rubrica AG, act. XVI) e la decisione
impugnata va riformata di conseguenza. L’ammontare della tassa di giustizia
deve per di più essere moderato in considerazione del parziale accoglimento
dell’appello, che chiama il primo giudice a statuire nuovamente sul problema
della legittimazione passiva (spese e ripetibili comprese). Ciò premesso, si
giustifica di ridurre la tassa di giustizia a metà (limitatamente all’eccezione
di incompetenza), mentre non è il caso di modificare l’indennità – già modesta
(art. 150 CPC) – per ripetibili alla parte vincente.
-
Gli oneri
processuali di appello seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC)
e sono quindi a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Come in prima
sede, attore e convenuta possono essere ammessi al beneficio dell’assistenza
giudiziaria anche in sede di ricorso (art. 155 CPC). Dato l’esito della procedura,
le ripetibili sono compensate.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto, nel senso che la decisione impugnata è così riformata:
-
(annullato)
-
La tassa di giustizia di fr. 150.– è
posta a carico della convenuta e per essa, al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, a carico dello Stato. La convenuta rifonderà all’attore fr. 300.–
per ripetibili.
Per il resto la decisione
impugnata è confermata.
II. __________ __________ è
ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria in appello con il gratuito
patrocinio dell’avv. dott. __________ __________, __________.
III. __________ __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria in appello con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________, __________.
IV. Gli oneri processuali di
appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, e per esse, al
beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. Le ripetibili sono
compensate.
V. Intimazione:
– avv. dott. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________o.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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