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Numero d'incarto:
11.1995.241
Data decisione, Autorità:
26.09.1997, ICCA
Incarto n.
11.95.00241
Lugano
9 maggio 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa n._____ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 27 settembre 1993 da
-__________ __________,
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
premesso
che __________ __________ ha interposto appello il 7 settembre 1995 contro la
sentenza del 9 agosto 1995 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
modificato la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti, affidando in
particolare le figlie __________ e __________ al padre;
constatato
che __________ -__________ __________ ha a sua volta interposto appello adesivo
il 2 ottobre 1995 contro la medesima sentenza;
osservato
che le parti sono state convocate il 18 settembre 1996 dalla Camera per il
dibattimento orale, essendo in discussione il cambiamento di affidamento delle
figlie e il contributo alimentare a loro favore;
preso
atto che l’appellante ha comunicato il 28 ottobre 1996 di ritirare l’appello
per favorire l’instaurarsi di una certa serenità nei rapporti con le figlie;
ricordato
che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale
pone fine alla lite (art. 353 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio,
l’addebito degli oneri processuali con l’obbligo di rifondere alla controparte
una congrua indennità per ripetibili;
considerato
che l’appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro
dell’appello principale (Anastasi,
Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo
1981, pag. 151), di modo che la parte che ritira l’appello principale dovrebbe,
di principio, sopportare le conseguenze pecuniarie della caducità del ricorso
adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);
accertato
che __________ -__________ __________ ha comunicato il 24 aprile 1997 di
rinunciare alle ripetibili per la procedura adesiva;
ritenuto
che la domanda di assistenza giudiziaria introdotta dall’appellante può essere
accolta, essendo adempiuti nel caso concreto sia il requisito dell’indigenza,
sulla base dei dati accertati dal Pretore, sia quello della possibilità di
esito favorevole, tanto più che l’oggetto della vertenza era l’affidamento
delle figlie e il contributo alimentare a loro favore, soggetto alla massima
ufficiale e al principio inquisitorio (DTF 120 II 229);
stabilito
che appare equo tuttavia che l’appellante principale sopporti il pagamento
degli oneri processuali del suo gravame e rifonda alla controparte un’equa
indennità per ripetibili, alla quale non soccorre lo Stato con la concessione
dell’assistenza giudiziaria (art. 162 CPC; DTF 117 Ia 513);
rilevato
che la fine del processo senza sentenza comporta una moderazione della tassa di
giustizia (art. 21 LTG per analogia), nella cui fissazione si tiene conto – in
concreto – della buona volontà dimostrata dall’appellante nel comporre la
vertenza;
richiamato
l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L’appello principale è
stralciato dai ruoli per desistenza.
-
__________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________.
- Gli oneri
dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono posti a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 600.– per
ripetibili di appello.
-
L’appello adesivo è
dichiarato caduco.
-
Non si
prelevano tasse e spese per l’appello adesivo, né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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