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Numero d'incarto:
11.1995.240
Data decisione, Autorità:
13.09.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00240
Lugano
13 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. .._____
(misure provvisionali in procedura di stato) della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio Sud promossa con istanza del 13 ottobre 1994 da
__________i, nata __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
e
ora sul decreto cautelare emanato il 22 agosto 1995 dal Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 4
settembre 1995 da __________ __________ contro il decreto emesso il 22 agosto
1995 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
-
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza
giudiziaria inoltrata da __________ __________ contestualmente all’appello;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto in fatto:
che
__________ __________ (1961) e __________ __________ (1963) si sono sposati a
__________ il __________ 1983 e che dalla loro unione sono nate le figlie
__________ (1984) e __________ (1990);
che,
decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione del 30 agosto 1994, il 13
ottobre successivo __________ __________ ha introdotto un’istanza tendente
all’adozione di misure provvisionali, in particolare l’obbligo per il marito di
versare un contributo alimentare di fr. 1’365.-- per le figlie e di fr.
1’219.65 per sé;
che
con decreto supercautelare del 21 ottobre 1994 il Pretore ha ordinato a
__________ __________ di versare fr. 1’300.-- per la moglie, fr. 700.-- per
__________ e fr. 500.-- per __________;
che,
dopo l’udienza del 24 novembre 1994 indetta per la discussione cautelare, con
decreto supercautelare del 29 novembre 1994 il Pretore ha ridotto a fr.
1’100.-- il contributo a favore della moglie;
che
il 16 maggio 1995 __________ __________ ha chiesto la modifica dell’assetto provvisionale,
postulando in particolare la riduzione a fr. 300.-- del contributo dovuto alla
moglie;
che
all’udienza del 12 giugno 1995 il marito ha mantenuto la sua richiesta, alla
quale si è opposta la moglie;
che
con decreto del 22 agosto 1995 il Pretore ha, in particolare, respinto la
richiesta di riduzione del contributo alimentare, condannando l’istante al
pagamento di una tassa di giustizia di fr. 50.--, senza pronunciarsi sulla
richiesta di assistenza giudiziaria da lui formulata;
che
contro il citato decreto __________ __________ è insorto con un appello del 4
settembre 1995 volto a ottenere la citata riduzione dell'obbligo alimentare e
il beneficio dell’assistenza giudiziaria, pure postulata in questa sede;
che
l’appello non è stato notificato alla controparte;
Considerando
in diritto:
che
l'istante motiva la sua richiesta di riduzione del contributo alimentare per la
moglie con la perdita, a far tempo dal 31 maggio 1995, del posto di lavoro, ciò
che comporterebbe l’impos-sibilità di far fronte al contributo fissato con il
decreto del 29 novembre 1994;
che
il Pretore ha respinto tale richiesta poiché la situazione dell’appellante non
risultava essersi modificata in misura tale da giustificare una riduzione del
contributo alimentare;
che
i provvedimenti cautelari adottati nell’ambito dell’art. 145 cpv. 2 CC non
acquisiscono, se non relativamente, forza di cosa giudicata e possono essere
modificati qualora non corrispondano ai criteri di opportunità posti alla base
della norma, in specie quando circostanze influenti per la decisione siano
state trascurate o siano modificate in modo rilevante e duraturo (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n.
437 ad art. 145);
che,
come risulta dal fascicolo processuale, il 31 maggio 1995 si è concluso il rapporto
di lavoro dell’appellante presso la carrozzeria __________ __________ di
__________ e a partire da questa data egli è al beneficio delle prestazioni di
disoccupazione;
che
se all’appellante non può essere imputata la perdita del posto di lavoro,
appare dubbio che la sola circostanza di essere in disoccupazione possa fondare
una riduzione del contributo alimentare;
che,
introdotta prima dell’inizio del periodo di disoccupazione, l’istanza non
presenta ancora quell'elemento di urgenza voluto dalla dottrina e dalla
giurisprudenza (SJ 1984 260);
che
trattandosi di un evento temporaneo, l'istante deve presumersi in grado di ricrearsi
una situazione professionale e finanziaria equivalente, non potendo accontentarsi,
se non transitoriamente, di un reddito inferiore senza prima aver fatto ogni
sforzo da lui ragionelvolmente esigibile per cercare un’occupazione adeguata ai
suoi obblighi alimentari;
che
dal fascicolo processuale non risulta che l'appellante abbia intrapreso
ricerche occupazionali, né egli lo pretende;
che
l'istante si è limitato ad addurre una riduzione del suo reddito a causa della
disoccupazione, senza tuttavia fornire dati concreti atti a dimostrare una
modificazione rilevante della sua situazione economica, ad eccezione di un
calcolo da lui stesso allestito (doc. 12), che non può essere verificato, in
assenza dei conteggi ufficiali delle indennità di disoccupazione;
che
le argomentazioni sviluppate dal marito in merito alle possibilità per la
moglie di aumentare il suo reddito sono oggetto dell’istruttoria dell’istanza
cautelare presentata da quest’ultima non ancora decisa dal primo giudice, e non
possono quindi essere esaminate in questa sede;
che a ragione il Pretore
ha escluso dal beneficio dell'assistenza giudiziaria la parte dell'istanza
cautelare relativa alla riduzione del contributo alimentare per la moglie,
sprovvista di esito favorevole;
che
infatti se dall’esame della causa risulta che le domande sono in parte prive di
probabilità di esito favorevole, il giudice può ammettere il richiedente
all’assistenza giudiziaria solo per l’altra parte, mentre per la differenza
questi può essere tenuto a anticipare la tassa di giustizia e le spese (Rep.
1985 141);
che
ciò posto l’appello dev’essere respinto con la procedura semplificata prevista dall’art.
313bis CPC;
che
vista la mancanza di esito favorevole dell’appello, l’istanza di ammissione
all’assistenza giudiziaria formulata dall’appellante in questa sede dev’essere
respinta (art. 157 CPC);
che
nelle cause di diritto della famiglia tale requisito va invero valutato con
minor rigore (Rep. 1981 122), ma che nella fattispecie l’appellante ha proposto
al giudizio della seconda sede una vertenza priva di ogni probabilità di buon
esito, ragione per cui non si giustifica una deroga ai principi legali;
che
dato quanto precede gli oneri processuali sono posti a carico dell’appellante (art.
148 cpv.1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla
controparte, cui il gravame non è stato neppure intimato;
per questi motivi,
richiamato l’art. 313bis CPC e vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
-
L’istanza
di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata da __________
__________ è respinta.
-
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.--
b)
spese fr.
30.--
fr.
130.--
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a: - avv. __________ __________ __________, __________
avv. __________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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